Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00114/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00231/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Rita Ricchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
della scheda valutativa n. d’ordine 45 del documento caratteristico, firmata per presa conoscenza e visione integrale il 26.02.2025, redatta per “inclusione nella aliquota per la formazione dei quadri di Avanzamento” relativa al periodo dal 02.01.2024 al 31.12.2024, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto in data 5 febbraio 2026, con cui il ricorrente chiede il passaggio della causa in decisione, senza discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa EL SI e udito per il Ministero intimato l’Avvocato distrettuale dello Stato e dato atto della su indicata richiesta del ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, chiede l’annullamento della scheda valutativa n. 45 in data 24 febbraio 2025, relativa al periodo di valutazione 2 gennaio – 31 dicembre 2024, compilata per “inclusione nella aliquota per la formazione dei quadri di avanzamento”, che reca la qualifica finale di ‘nella media’.
1.1. Ne denuncia, invero, l’illegittimità sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:
1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 3 e 97 della Costituzione, dell’articolo 6 bis della legge n. 241 del 1990, dell’articolo 6, commi 2 e 7 del dPR n. 62/2013, dell’articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della difesa. Degli articoli 689 e 690 del dPR n. 90/2010 – inosservanza delle ‘Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze Armate datate 20 novembre 2008 del Segretario generale della Difesa/DNA’. Violazione del principio di continuità e progressività nella valutazione del personale militare”, con cui deduce, in estrema sintesi, che la flessione del giudizio non è ancorata ad oggettive mancanze e/o condotte inadeguate riscontrate, ma, piuttosto, riconducibile a ragioni estranee al mero rendimento in servizio e, comunque, non è sorretto da una motivazione adeguata ed è, pertanto, tale da porsi anche in contrasto con il principio di progressività.
2) “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della legge n. 241/1990 – eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nell’esercizio della funzione giustiziale”, con cui ulteriormente denuncia l’irragionevolezza, l’iniquità e la sproporzione dell’abbassamento di valutazione operata con il documento caratteristico impugnato, la carenza nella motivazione e la non obiettività del giudizio, a suo avviso fortemente influenzato da elementi estranei.
2. Il Ministero della Difesa, costituito, ha controdedotto alle avverse censure e concluso per la loro reiezione.
3. Il ricorrente, con memoria ex art. 73 c.p.a., dimessa in vista dell’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, ha richiamato gli assunti già svolti e argomentato a confutazione delle difese avversarie.
3.1. Ha, quindi, concluso invocando l’accoglimento della domanda caducatoria formulata.
4. Con successivo atto ha, poi, chiesto il passaggio della causa in decisione, senza discussione.
4. Celebrata l’udienza su indicata alla presenza della difesa erariale, l’affare è stato introitato per essere deciso.
5. Il ricorso è destituito di fondatezza.
6. Invero, premesso che la scheda valutativa che qui occupa deve ritenersi tempestiva, in quanto redatta e notificata entro il termine ordinatorio di 60 (sessanta) giorni dalla conclusione del periodo oggetto di valutazione, valgono per il resto le seguenti considerazioni.
7. Va, innanzitutto, osservato che i documenti caratteristici “hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti” (art. 688 del d.P.R. 90 del 2010) e che sono formati dai superiori gerarchici nell’esercizio di un’ampia discrezionalità tecnica, dovendo il giudizio fondarsi sull’osservazione e conoscenza diretta del periodo di servizio, oltre che su un sapere specialistico che attiene alle abilità, alle caratteristiche personali, alle qualità morali necessarie all’esercizio del ruolo rivestito nell’organizzazione militare.
7.1. È quindi naturale che le valutazioni ivi espresse, implicando l’espressione di giudizi di valore, presentino un ineliminabile margine di opinabilità.
7.2. Costante giurisprudenza del giudice amministrativo, condivisa da questo Tribunale, ha, peraltro, affermato, in più di una occasione, che «i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che come tali impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare. Di conseguenza, proprio perché si tratta di valutazioni ampiamente discrezionali, fondate su apprezzamenti altamente sfumati di personalità dei graduati, tali giudizi non devono essere accompagnati da una motivazione particolarmente estesa e puntuale, essendo sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell'eventuale giudizio negativo o non particolarmente favorevole. Da tale premessa discende che i limiti entro i quali sono sindacabili i giudizi di valutazione del personale, come quello in esame, essendo caratterizzati da ampia discrezionalità tecnica, sono decisamente ristretti, ammessi solo con riferimento ai parametri della abnormità, della manifesta illogicità, del travisamento dei presupposti di fatto.
La natura del potere esercitato comporta, altresì, che il giudizio complessivo espresso possa essere anche estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono le singole voci, analiticamente elencate nella scheda valutativa e raggruppate in specifiche <parti> […]. Inoltre, sotto il profilo diacronico, le valutazioni periodiche sono autonome le une dalle altre, si riferiscono a momenti particolari e devono limitarsi a riscontrare il comportamento dell’interessato, senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in diverse schede o rapporti informativi (Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2559).
Sempre in linea generale, si osserva che i giudizi contenuti nella scheda valutativa possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile - in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla P.A. in ordine alla valutazione del servizio reso - il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica, essendo necessaria un’adeguata motivazione solo ove si verifichi una notevole caduta di punteggio e l’oscillazione dei coefficienti non si mantenga entro certi limiti (Cons. Stato, sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5353)» ( ex aliis, T.A.R. Veneto n. 993 del 2016; in termini Cons. Stato, Sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8596; Cons. Stato, Sez. IV, 9 dicembre 2020, n. 7780; id., 27 novembre 2017, n. 5494; T.A.R. Veneto, Sez. I, 27 marzo 2023, n. 394; T.A.R. FVG, sez. I, 12 luglio 2023, n. 245; id. 14 maggio 2022, n. 226; id, 30 dicembre 2019, n. 570).
7.3. Quanto sin qui evidenziato appalesa, dunque, che il sindacato del giudice amministrativo risulta confinato, salvi i casi di violazione delle regole formali, in uno spazio assai limitato, delineato da vizi macroscopici che emergono con immediatezza dall’esame della documentazione caratteristica, soprattutto con riferimento alla coerenza generale del metro valutativo e alla manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio assegnato.
8. Orbene, nel caso di specie, non emergono profili di irragionevolezza e/o travisamento fattuale e/o grave deficit istruttorio, in grado di inficiare il giudizio espresso nei confronti del ricorrente.
8.1. In primo luogo, la qualifica finale contestata di “nella media”, pur evidenziando una minima flessione rispetto a quella di “superiore alla media” ottenuta nella scheda valutativa immediatamente precedente, risulta, comunque, positiva.
8.2. In secondo luogo, la valutazione complessiva finale risulta coerente con le valutazioni espresse con riguardo alle singole voci che compongono la scheda e in particolare con quelle relative a ben 15 voci (“aspetto esteriore”, “vigore mentale e capacità di concentrazione”, “esemplarità”, “forza di carattere e determinazione”, “coraggio”, “lealtà”, “capacità comunicativa”, “propensione all’aggiornamento culturale”, “motivazione al lavoro e dedizione”, “iniziativa”, “decisionalità”, “riservatezza”, “senso della disciplina” e “rendimento”) su 18 complessive, tutte in linea, per l’appunto, con il giudizio di “nella media”.
Senza trascurare, peraltro, le valutazioni addirittura inferiori conseguite con riguardo alle voci “capacità di lavorare in gruppo” e “affidabilità”.
8.3. In terzo luogo, il giudizio espresso dal compilatore, sul quale si sono sostanzialmente assestati sia quello del I revisore che, poi, quello conclusivo formulato nei confronti del militare offrono sufficiente ed intellegibile contezza delle ragioni che valgono a giustificare la qualifica finale “nella media”, che gli è stata attribuita.
8.3.1. Il compilatore ha, infatti, offerto evidenza delle “imprecisioni” commesse dal ricorrente e del “calo di rendimento registrato”, laddove, in particolare, ha opportunamente evidenziato che “nell’eseguire le attività connesse alle deleghe di PG a lui assegnate non ha prestato la giusta attenzione, non svolgendo l’attività nei tempi previsti ed in alcuni casi adoperandosi solo dopo sollecitazioni da parte dello scrivente ovvero svolgendola in modo impreciso o incompleto. Le disattenzioni si sono riflesse negativamente su tutto il reparto, i cui militari dipendenti hanno dovuto rifare ex novo o completare le pratiche a lui assegnate. Non ha svolto alcuna attività di iniziativa né ha acquisito sul territorio e sviluppate informazioni utili al servizio nonostante il grado rivestito, l’anzianità di servizio e gli anni di permanenza al reparto. Non sempre disponibile alla collaborazione, soprattutto con colleghi inferiori in grado e o più giovani di età, palesando insofferenza nell’assolvimento di alcuni servizi o incarichi comandati, secondo lui, non attagliati al grado rivestito”.
8.3.2. Aspetti quelli sottolineati che bastano di per sé a giustificare la qualifica attribuita, atteso che da un Brigadiere dei Carabinieri è legittimo attendersi il raggiungimento di un livello prestazionale, comportamentale, di rendimento e di risultato adeguato al grado e al ruolo rivestiti, nonché, ovviamente, qualità morali, di carattere e professionali che possano essere anche d’esempio ai sottoposti.
8.4. In definitiva, il giudizio impugnato risulta sufficientemente motivato in relazione alle valutazioni espresse per le singole voci della scheda e non presenta evidenti vizi logici.
8.5. Le “ragioni estranee”, cui il ricorrente ha fatto ripetutamente cenno nel ricorso e alle quali sarebbe, a suo avviso, da ricondurre il giudizio non gradito ricevuto ovvero il fatto che il I revisore, essendo coinvolto in un procedimento penale a suo carico, non avrebbe garantito la necessaria serenità ed oggettività del giudizio (e, anzi, si sarebbe dovuto astenere), non hanno pregio. Il compilatore della scheda, sul cui giudizio - si è già osservato - si è sostanzialmente assestato il I revisore, non consta che abbia avuto alcun ruolo attivo nelle indagini a carico dell’odierno ricorrente, né che abbia acquisito conoscenze dirette del procedimento. Un tanto basta, dunque, per fugare qualsivoglia dubbio di condizionamento nel giudizio, tale da richiedere l’astensione dei superiori gerarchici intervenuti nel procedimento valutativo.
8.5.1. La difesa erariale ha, peraltro, opportunamente osservato che il I revisore “ha giudicato il ricorrente per la prima volta in tutta la carriera, senza alcun pregiudizio pregresso poiché il Brig. -OMISSIS- era sconosciuto fino a quel giorno” e, in ogni caso, che “i fatti contestati dal ricorrente e più precisamente quelli relativi al coinvolgimento del primo revisore quale U.P.G. nel procedimento penale” a suo carico “riguardano fatti relativi a periodi successivi a quello di valutazione”.
9. Sulla scorta delle considerazioni svolte e per le ragioni sin qui esplicitate, il ricorso va, pertanto, respinto, in quanto – come detto - infondato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del Ministero intimato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero della Difesa che liquida in complessivi € 2.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del medesimo.
Così deciso in Trieste nelle camere di consiglio dei giorni 24 febbraio e 24 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
EL SI, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL SI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.