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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/12/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 8.8.2025
da
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a NZ d'RD (PC) , rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio
CA e dall'Avv. Marco Taglia, presso i quali ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato Controparte_1 C.F._2
il14.5.1969 a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio
CA e dall'Avv. Marco Taglia, presso i quali ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 8.8.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) Il figlio minore , oggi di anni 11, viene affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione coniugale ove risiederà col padre signor CP_1
e con facoltà della madre signora che ha
[...] Parte_1
trasferito la residenza a Brembate (BG), di vedere e tenere con sé il figlio minore stabilmente e secondo un ciclo a settimane alterne, così
distribuito, compatibilmente con le necessità e/o i desideri del minore:
- la madre in alternanza col padre potrà tenere con sé il figlio Per_1
nei fine settimana dal venerdì alle ore 19.00 quando lo preleverà dalla casa del padre tenendolo con sè fino alla domenica alle ore 20.30
quando lo riaccompagnerà presso la casa paterna;
2) i ricorrenti, previo accordo e nell'esclusivo interesse del figlio minore, potranno derogare e/o modificare in qualsiasi momento al piano orario e giornaliero di cui al precedente punto 1);
3) Per quanto riguarda le feste, ognuno dei genitori terrà con sé il figlio minore nelle vacanze natalizie e pasquali applicando il principio dell'alternanza di cui al precedente punto 1), con l'unica eccezione dei giorni della Vigilia di Natale e di Natale che saranno alternativamente trascorsi uno con la madre e l'altro col padre e viceversa l'anno successivo. Lo stesso principio verrà applicato anche per il capodanno, l'epifania, pasqua e pasquetta ed il giorno del compleanno di . In ogni caso i genitori si impegnano a tenere Per_1
sempre in considerazione le richieste e le abitudini di . Per_1
4) Durante il periodo estivo, trascorrerà due settimane, anche Per_1
non consecutive, con ciascun genitore, previo accordo degli stessi sulle date. I periodi di vacanza dovranno essere reciprocamente comunicati con congruo anticipo in modo da consentire ad entrambi di programmare i propri impegni estivi. Nel restante periodo estivo si applicherà l'ordinario calendario settimanale di cui al punto 1).
5) La signora non verserà al signor Parte_1 CP_1
alcun contributo per il mantenimento del figlio ,
[...] Per_1
limitandosi a sostenere tutte le spese di mantenimento necessarie nei periodi in cui il figlio sarà con la medesima ed acconsentendo altresì
che l'assegno unico, possa essere richiesto ed integralmente incassato dal signor il quale ultimo usufruirà altresì delle Controparte_1
detrazioni fiscali per il figlio nella misura del 100%.
6) I ricorrenti contribuiranno ciascuno nella misura del 50% delle spese straordinarie (come previste dalle linee guida del CNF) con particolare riguardo a quelle mediche non coperte dal S.S.N.,
scolastiche e culturali nonché sportive e ludiche, che si rendessero necessarie per il figlio, sempre previa decisione condivisa e presentazione di idonea documentazione giustificativa da parte del genitore che avrà anticipato l'importo.
7) Il signor proprietario esclusivo della casa coniugale, CP_1
gravata da mutuo, continuerà a sostenere il pagamento della rata di mutuo, nonché le spese ex lege previste a carico della proprietà.
8) I ricorrenti danno atto di essere entrambi occupati ed economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano alla formulazione di richiesta inerente la corresponsione dell'assegno di mantenimento, dichiarando altresì di aver definito ogni rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo perciò più nulla a pretendere reciprocamente.
9) Le parti si impegnano a rilasciarsi reciprocamente le autorizzazioni che fossero necessarie per ottenere il passaporto per recarsi all'estero per motivi di lavoro, turistici o di cure, nonché il permesso di richiedere ed ottenere il passaporto anche per il figlio . Per_1
B) I ricorrenti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente a qualunque titolo, salva l'esecuzione degli accordi di cui sopra.
Le spese del presente procedimento saranno sostenute dal signor
“ Controparte_1
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere l o scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite concordate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Pt_1
e , matrimonio celebrato in data
[...] Controparte_1 29.6.2019 in Ponte dell'Olio (PC) e trascritto nei registri dello
Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 12 , parte 2, serie
C, anno 2019 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ponte dell'Olio
(PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite concordate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 27.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
71 c.p.c.
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 8.8.2025
da
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a NZ d'RD (PC) , rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio
CA e dall'Avv. Marco Taglia, presso i quali ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato Controparte_1 C.F._2
il14.5.1969 a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio
CA e dall'Avv. Marco Taglia, presso i quali ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 8.8.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) Il figlio minore , oggi di anni 11, viene affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione coniugale ove risiederà col padre signor CP_1
e con facoltà della madre signora che ha
[...] Parte_1
trasferito la residenza a Brembate (BG), di vedere e tenere con sé il figlio minore stabilmente e secondo un ciclo a settimane alterne, così
distribuito, compatibilmente con le necessità e/o i desideri del minore:
- la madre in alternanza col padre potrà tenere con sé il figlio Per_1
nei fine settimana dal venerdì alle ore 19.00 quando lo preleverà dalla casa del padre tenendolo con sè fino alla domenica alle ore 20.30
quando lo riaccompagnerà presso la casa paterna;
2) i ricorrenti, previo accordo e nell'esclusivo interesse del figlio minore, potranno derogare e/o modificare in qualsiasi momento al piano orario e giornaliero di cui al precedente punto 1);
3) Per quanto riguarda le feste, ognuno dei genitori terrà con sé il figlio minore nelle vacanze natalizie e pasquali applicando il principio dell'alternanza di cui al precedente punto 1), con l'unica eccezione dei giorni della Vigilia di Natale e di Natale che saranno alternativamente trascorsi uno con la madre e l'altro col padre e viceversa l'anno successivo. Lo stesso principio verrà applicato anche per il capodanno, l'epifania, pasqua e pasquetta ed il giorno del compleanno di . In ogni caso i genitori si impegnano a tenere Per_1
sempre in considerazione le richieste e le abitudini di . Per_1
4) Durante il periodo estivo, trascorrerà due settimane, anche Per_1
non consecutive, con ciascun genitore, previo accordo degli stessi sulle date. I periodi di vacanza dovranno essere reciprocamente comunicati con congruo anticipo in modo da consentire ad entrambi di programmare i propri impegni estivi. Nel restante periodo estivo si applicherà l'ordinario calendario settimanale di cui al punto 1).
5) La signora non verserà al signor Parte_1 CP_1
alcun contributo per il mantenimento del figlio ,
[...] Per_1
limitandosi a sostenere tutte le spese di mantenimento necessarie nei periodi in cui il figlio sarà con la medesima ed acconsentendo altresì
che l'assegno unico, possa essere richiesto ed integralmente incassato dal signor il quale ultimo usufruirà altresì delle Controparte_1
detrazioni fiscali per il figlio nella misura del 100%.
6) I ricorrenti contribuiranno ciascuno nella misura del 50% delle spese straordinarie (come previste dalle linee guida del CNF) con particolare riguardo a quelle mediche non coperte dal S.S.N.,
scolastiche e culturali nonché sportive e ludiche, che si rendessero necessarie per il figlio, sempre previa decisione condivisa e presentazione di idonea documentazione giustificativa da parte del genitore che avrà anticipato l'importo.
7) Il signor proprietario esclusivo della casa coniugale, CP_1
gravata da mutuo, continuerà a sostenere il pagamento della rata di mutuo, nonché le spese ex lege previste a carico della proprietà.
8) I ricorrenti danno atto di essere entrambi occupati ed economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano alla formulazione di richiesta inerente la corresponsione dell'assegno di mantenimento, dichiarando altresì di aver definito ogni rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo perciò più nulla a pretendere reciprocamente.
9) Le parti si impegnano a rilasciarsi reciprocamente le autorizzazioni che fossero necessarie per ottenere il passaporto per recarsi all'estero per motivi di lavoro, turistici o di cure, nonché il permesso di richiedere ed ottenere il passaporto anche per il figlio . Per_1
B) I ricorrenti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente a qualunque titolo, salva l'esecuzione degli accordi di cui sopra.
Le spese del presente procedimento saranno sostenute dal signor
“ Controparte_1
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere l o scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite concordate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Pt_1
e , matrimonio celebrato in data
[...] Controparte_1 29.6.2019 in Ponte dell'Olio (PC) e trascritto nei registri dello
Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 12 , parte 2, serie
C, anno 2019 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ponte dell'Olio
(PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite concordate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 27.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
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