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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/05/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 28.05.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2029/2023 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Santino Archimede;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Antonello Monoriti;
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, resistente contumace.
Oggetto: assegno mensile di invalidità, esenzione parziale ticket e condizioni di cui all'art. 3, comma
3, della L. n. 104/92 e requisiti di cui all'art.4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.04.2023 esponeva: Parte_1
- che in data 19.02.2021 aveva presentato alla competente sede domanda volta al CP_1 riconoscimento della pensione di invalidità di cui all'art. 12 della L. n. 118/71 (invalido con totale inabilità lavorativa 100%), in subordine dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della L. n.
118/71 (invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74%) nonché volta al riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'esonero parziale del ticket sanitario e delle condizioni di cui all'art. 4 D. L. n. 5/2012 e di cui all'art. 3 c. 3 della L. n. 104/92;
- che la competente Commissione Medica aveva riconosciuto la richiedente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa con una percentuale invalidante del 63%, ma non aveva
1 riconosciuto alcuno tra i requisiti di cui all'art. 4 del D. L. n. 5/2012. Alla ricorrente era stato altresì riconosciuto l'art. 3 c. 1 della L. n. 104/92;
- che avverso tali conclusioni la ricorrente aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo (iscritto al R.G. n. 4679/2021) per verificare la presenza, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, dei presupposti medico-sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità o, in subordine, dell'esonero parziale del ticket sanitario nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, c. 3, della L. 104/1992;
- che in data 09.01.2023 il ctu, nominato nel suddetto giudizio, aveva trasmesso al procuratore di parte ricorrente la consulenza medico legale in cui veniva dichiarato che non sussistevano in capo alla ricorrente i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dei benefici richiesti;
- che avverso tale consulenza venivano opposte, dal procuratore della ricorrente, controdeduzioni critiche inviate al consulente del Tribunale a mezzo pec del 23.01.2023;
- che in data 28.03.2023, a conclusione delle operazioni peritali, il consulente d'ufficio aveva depositato nel fascicolo telematico la redatta Ctu (consulenza tecnica d'ufficio n. cronol. 5682/2023 del 28/03/2023) che confermava quanto espresso nella bozza di ctu trasmessa in data 09.01.2023;
- che in data 04.04.2023 parte ricorrente aveva espresso il proprio dissenso ex art. 445 bis, comma
4 c.p.c.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti medico-sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile d'invalidità o, in subordine, accertare l'esistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti medico-sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'esonero parziale del ticket sanitario In ogni caso accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 c. 3 della L. 104/1992 e dei requisiti di cui all'art.4 del D.L. 9 febbraio 2012
n.5 . Il tutto a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ed in ogni caso dalla data determinata nel corso del procedimento. Condannare controparte, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di accertamento tecnico preventivo e del giudizio di merito da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L' costituitasi in giudizio con memoria del 10.10.2023, chiedeva il rigetto del ricorso, con CP_1 vittoria di spese e compensi.
L'udienza del 28.05.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa. Part
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' non costituitosi in giudizio nonostante rituale notifica del ricorso.
2 3. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
VI, c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie al riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità o, in subordine, dell'esonero parziale del ticket sanitario e al riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 e dei requisiti di cui all'art.4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5. (giudizio iscritto al n. R.G. 4679/2021 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “Poliartrosi diffusa a modesta incidenza funzionale (7010). Ipertensione arteriosa in trattamento (6441). Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio (4005). Sfumate note ansiose (2207) in soggetto in buone condizioni generali” e affermava che “Tale quadro clinico, presente all'epoca di presentazione della domanda in via amministrativa, non é da considerarsi infermità e/o difetto fisico che le dà diritto a nessuno dei benefici richiesti”.
Concludeva, pertanto, che alla ricorrente non competeva alcuno dei benefici richiesti.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dei benefici oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposta la rinnovazione della ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha affermato che la ricorrente è affetta da “Cervicobrachialgia e lombosciatalgia cronica con irradiazione parestetica agli arti da spondilodiscoartrosi cervico-lombare (per analogia cod. 7010).
3 Cardiopatia ipertensiva in buon compenso (cod. 6441). Rinite allergica. (cod. 6003). Disturbo ansioso-depressivo con somatizzazione (cod. 2207). Neoformazione nodulari della tiroide (per analogia cod. 9322). Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio (cod. 4005). Insufficienza venosa cronica arti inferiori” ed ha ritenuto che “le infermità riscontrate comportano, nella loro globalità, un grado di Invalidità pari al 75 %”. Ha altresì confermato che non sussistono le condizioni di cui all'art. 3 comma 1 della Legge n. 104/92 mentre sussistono requisiti di cui all'art.4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.
5. a decorrere da gennaio 2023.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non specificatamente contestato - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale - il ricorso va parzialmente accolto e va dichiarato che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il Parte_1 riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile e le condizioni di cui all'art.4 del D.L. 9 febbraio
2012 n.5 dal mese di gennaio 2023.
Atteso l'esito della lite vanno compensate tra le parti le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo e per due terzi le spese del presente giudizio e la restante quota viene posta a carico dell' unico legittimato per l'accertamento sanitario, così come liquidata in dispositivo ai sensi CP_1 del D.M. n. 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari in considerazione della durata infratriennale del giudizio. Part Nulla per le spese nei confronti dell' attesa la carenza di legittimazione passiva e la contumacia dell' CP_2
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento Parte_1 dell'assegno di invalidità civile e le condizioni di cui all'art.4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.
5. a decorrere dal mese di gennaio 2023;
- compensa tra le parti le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo;
- compensa in ragione di due terzi le spese del presente giudizio e condanna l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione della restante quota in favore di parte ricorrente che liquida – già ridotta - in € 898,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- nulla per le spese nei confronti dell' CP_3
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 29.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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