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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3548 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente rel-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4666/2022 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di VE n. 1227/2022 pubblicata i 19.5.2022, non notificata, riservata in decisione con ordinanza del 15.1.2025 con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti del 3 novembre 2022 in calce all'atto di appello, rilasciata su atto separato, dall'avvocato Pellegrino Iglio (C.F.: ), unitamente al quale C.F._2
elettivamente domicilia in VE, alla via Giustiniani n. 21, presso lo studio dell'avvocato Marco Cocilovo. Il difensore dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria e/o notificazioni, al numero di fax 0824 839139 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(capitale sociale € 2.076.940.000,00 Controparte_1
interamente versato, codice fiscale, numero di iscrizione del registro delle imprese di Roma
e partita IVA , con sede legale in Roma, alla Via Altiero Spinelli, 30, iscritta P.IVA_1 Contr all'Albo delle Banche e capogruppo del gruppo bancario aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi, conferitaria di tutte le attività e passività della già
(c.f. P.I. , giusta atto di conferimento a rogito CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3
del Notaio di Roma del 20.09.07 (n. rep. 150845, n. racc. 32823), in persona Persona_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
BEVERE (C.F. ) del foro di Roma, giusta procura generale alle liti C.F._3 rilasciata il 17.07.18 a rogito del Notaio in Roma Avv. (n. rep. 301, n. Persona_2
racc. 138), che si allega al presente atto (doc. 1), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ambrogio Coppola in Napoli, Via Falvo, 2, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito a mezzo fax al n. 06.25496299, ovvero all'indirizzo email:
(C.F. ), Email_2 Email_3 Controparte_4 C.F._4 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Arcangelo Guzzo (C.F. ) presso il cui studio in C.F._5
Roma, alla via Antonio Gramsci n. 9, è elettivamente domiciliato
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2049 e 2043 e/o ex art. 1218 c.c.
Conclusioni: come da atti difensivi e note di trattazione scritta qui da intendersi richiamati
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.12.2019 Parte_1
convenne innanzi il tribunale di VE la (infra Controparte_1 [...]
al fine di sentirla condannare, previo accertamento della sua responsabilità ex art. CP_3
2049 e 2043 e/o ex art. 1218 c.c., al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali
(sub specie di danno morale, danno alla reputazione, danno esistenziale), derivanti dall'essere stato rinviato a giudizio, e poi prosciolto, per una truffa commessa dal direttore dell'istituto di credito sig. Controparte_5
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, l'attore aveva dedotto:
- di essere uno stimato professionista svolgente, dal 2002, attività di dottore commercialista con studio in Montesarchio;
-che nel mese di marzo 2010, suo malgrado, era stato coinvolto in una vicenda giudiziaria che aveva ricevuto grande diffusione dalla stampa locale, denominata “Camaleonte”, consistente in una truffa ideata dall'avvocato , del foro beneventano, in Controparte_6
concorso con l'allora direttore della ai danni della Regione CP_3 Controparte_5
Campania e di decine di persone affette da gravi handicap;
-che, nello specifico, l'avvocato , in taluni casi dopo aver contraffatto la firma del CP_6 suo cliente in calce alla procura alle liti, aveva portato ad esecuzione nei confronti della
Regione Campania decine di decreti ingiuntivi, emessi dal tribunale di Cava De' Tirreni, in virtù dei quali aveva intimato all'ente pubblico il pagamento, in favore di cinquanta familiari di persone portatrici di handicap, di cui si era dichiarato difensore, della somma di circa euro 40.000,00 ciascuno, che la Regione Campania aveva, poi, corrisposto, emettendo due assegni circolari per ciascuna pratica, uno per gli onorari di avvocato, l'altro recante l'importo del contributo regionale erogato al beneficiario, titoli che l'avvocato aveva trattenuto presso di sé senza consegnare al legittimo ( e ignaro) intestatario quello recante le somme che gli spettavano;
-che per l'incasso degli assegni, l'avvocato aveva ottenuto la cooperazione CP_6
Contr dell'allora direttore della filiale di VE della il sig. che Controparte_5
escogitò una duplice soluzione: laddove il legale officiato della difesa aveva ancora in possesso i documenti di identità dei beneficiari degli assegni, anche se scaduti o contraffatti, procedette al cambio per cassa attestando falsamente la presenza allo sportello dell'intestatario del titolo;
laddove, invece, mancavano i documenti di riconoscimento, fece figurare quale presentatore del titolo allo sportello un soggetto assolutamente estraneo alla vicenda, cui attribuì la materiale operazione di cambio per cassa dell'assegno circolare, provvedendo ad abbinare, necessariamente con la complicità di altri dipendenti dell'istituto addetti alla cassa, a ciascuno degli assegni trafugati un altro titolo di legittima provenienza presentato all'incasso dall'effettivo titolare;
-che uno di questi presentatori fittizi era stato indicato dal direttore proprio nella CP_5 persona di esso il quale si era recato il giorno 25 maggio 2006 presso la filiale di PT
VE per cambiare un assegno ( emesso in suo favore dalla ) di sicura ed CP_7
accertata provenienza lecita e in occasione di detta operazione risultò dai “log” della banca aver presentato all'incasso anche uno degli assegni trafugati , precisamente l'assegno circolare n. 8300341457 datato 12.12.2005 emesso dall'istituto San Paolo -Banco di Napoli in favore di tale dell'importo di euro 40.495,88; Persona_3
-che la vicenda era venuta all'attenzione della Procura e in data 27 marzo 2009 esso PT era stato convocato dalla Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi per riferire sui fatti, apprendendo, nell'occasione, i motivi del suo coinvolgimento nell'inchiesta, negando di aver compiuto l'operazione illecita e riconoscendo di aver incassato solo l'assegno a lui intestato;
- di aver denunciato i fatti in data 21.4.2009 e di aver richiesto, invano, il giorno precedente Contr alla copia della distinta del titolo negoziato, richiesta che aveva reiterato a mezzo difensore in data 25.1.2012 , ricevendo riscontro solo in data 19.3.2013 con una nota della Contr con cui l'istituto si era limitato a comunicare che l'assegno intestato ad esso era PT
stato cambiato dall'interessato e che la firma di girata posta a tergo era conforme a quella depositata, senza, però, nulla riferire circa l'assegno di provenienza illecita;
-che esso per ottenere copia dell'assegno per il quale era stato incriminato era stato PT
costretto a ricorrere al tribunale di VE, che emise un decreto ingiuntivo che intimava Contr alla banca l'immediata esibizione del titolo contestato, a seguito del quale la finalmente rilasciò una copia di detto assegno che, tuttavia, non recava alcuna sottoscrizione dell'istante, men che mai a titolo di girata per l'incasso;
-che per la descritta vicenda esso era stato indagato dalla Procura della Repubblica di PT
VE (proc. n. 5270/2012 RG Notizie di reato) in concorso con il direttore
[...]
, per i reati di riciclaggio (art. 648 bis c.p.), falsità materiale commessa da CP_5
pubblico ufficiale (art. 477 c.p.), falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.) e falsità in titoli di credito (art. 491 c.p.) e la notizia del suo coinvolgimento nell'inchiesta, caratterizzata dall'arresto di alcuni indagati, fu divulgata su tutti i giornali a tiratura regionale, comportando, per esso deducente, l'onta di vedere associato il proprio nome a reati particolarmente riprovevoli;
Contr
-che la era da considerarsi responsabile per il fatto illecito del suo dipendente
, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile;
ma anche per fatto proprio Controparte_5 ai sensi dell'art. 2043 del codice civile stante la pervicacia con cui l'istituto, pur in assenza di elementi oggettivi che collegassero al esso dottor l'operazione di cambio per cassa PT dell'assegno trafugato, e nonostante lo sviluppo degli eventi dimostrasse l'opacità e l'illiceità dell'operazione, aveva continuato a sostenere la veridicità delle risultanze dei propri terminali e la diretta riferibilità del cambio ad esso attore.
- che era altresì ravvisabile anche una responsabilità contrattuale della banca derivante dal c.d. contatto sociale
1.2. Si era costituita la eccependo la prescrizione quinquennale dell'azione CP_3
risarcitoria e la sua infondatezza nel merito, in quanto, a suo dire, il vero antecedente logico-giuridico era da rinvenirsi nella superficialità con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di VE aveva condotto le proprie indagini e dall'errore in cui era incorsa nell'individuazione del vero responsabile dei fatti delittuosi oggetto di indagine;
ciò in quanto soltanto la Procura, con il provvedimento di rinvio a giudizio, aveva posto in Contr essere il comportamento lesivo e non anche la che aveva, semplicemente, fornito le informazioni a propria disposizione, in ottemperanza di un proprio dovere, senza poter immaginare le conseguenze del proprio operato.
2. Il tribunale di VE, con sentenza n.1227 del 2022 , disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, rigettò la domanda attorea reputando che, sotto il profilo causale, non ricorresse, nella fattispecie, il presupposto dell'occasionalità necessaria, richiesto dall'art. 2049 cod. civ., ai fini dell'accertamento della responsabilità del preponente per il fatto illecito del dipendente, affermando che fosse arduo sostenere che il fatto del dipendente della banca avesse cagionato al gli asseriti danni patrimoniali e PT
non patrimoniali, “apparendo, invece, che le conseguenze pregiudizievoli, allo stato solo presunte, siano piuttosto riconducibili all'ordinaria attività investigativa della Procura, trafugata nei giornali, e, poi, sconfessata dalla decisione del giudice per l'udienza preliminare” ( in tali termini pag. 3 sentenza impugnata). Negò, altresì, la responsabilità contrattuale della banca osservando che nella specie l'attore non era il beneficiario dell'assegno circolare illecitamente incassato, sicchè il non poteva dirsi avesse PT sofferto un danno dalla negoziazione dell'assegno in favore di persona diversa dalla prenditrice essendo stato egli solo “utilizzato” come mezzo per favorire Persona_3
l'operazione truffaldina.
3. Per la riforma della sentenza ha proposto appello sulla base di tre motivi. Parte_1
Contr
4. La si è costituita instando per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc e, nel merito, per il suo rigetto in quanto del tutto infondato, vinte le spese.
5. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio cartaceo e telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria;
indi il Collegio ha riservato la decisione all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 15.1.2025, a seguito dell'udienza di pari data di precisazione delle conclusioni, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Sulla tempestività dell'appello
Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata in data 3.11.2022, risultando rispettato il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza, non notificata, avvenuta in data 19.5.2022, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
2. Sulla ammissibilità dell'appello.
2.1. In via gradatamente preliminare l'appello deve essere dichiarato ammissibile.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c. modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del
2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, l'art. 342c.p.c., in tale formulazione, prevede(va) che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134,
vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere la decisione del primo giudice.
2.2. In via ulteriormente preliminare non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento in fase decisionale.
3. Nel merito.
3.1. Primo motivo.
Con il primo mezzo viene censurato il giudizio diretto ad escludere la responsabilità extracontrattuale (ex art. 2049 e/o ex art. 2043 c.c.) dell'istituto di credito.
L'appellante sostiene che il tribunale, pur avendo correttamente enunciato il principio secondo cui il nesso causale in materia di illecito civile è regolato dagli artt. 40 e 41 c.p., ne avrebbe fatto errata applicazione al caso di specie, prestando adesione alla tesi dell'istituto convenuto secondo cui la responsabilità sarebbe attribuibile esclusivamente all'attività investigativa della Procura della Repubblica.
Assume, di contro, che, secondo la teoria della condicio sine qua, la vicenda giudiziaria che ha investito la vita di esso appellante non si sarebbe verificata se il direttore della filiale Contr della sig. non avesse indicato esso quale percettore della CP_5 Parte_1
somma portata dall'assegno circolare intestato ad al solo scopo di Persona_3 occultare il suo disegno truffaldino e trarne un profitto impunito.
A medesima conclusione si perverrebbe seguendo la teoria della c.d. causalità adeguata
(vale a dire a voler considerare solo le conseguenze di un'azione che rientrino in una normale successione di eventi), poiché sarebbe da considerarsi normale e consequenziale che quando l'autore di un reato ( il direttore per coprire se stesso o comunque CP_5 per compiere un reato, faccia artatamente figurare un innocente ( esso ) quale Parte_1
autore del reato stesso, quest'ultimo viene a subire le conseguenze dell'azione criminosa altrui. Nello specifico, alla condotta del direttore che aveva inserito nel log di CP_5
cassa il nominativo di facendolo figurare come colui che aveva incassato Parte_1
l'assegno circolare intestato ad era conseguita l'indagine penale a suo Persona_3 carico, fondata sulla documentazione bancaria relativa all'assegno illecito contenente una falsa rappresentazione della realtà ideata dal direttore e dai suoi complici. Peraltro, il comportamento del direttore della filiale (e dei suoi complici) si era spinto fino a far sparire la “distinta cambio assegni e vaglia evidenza” documenti dai quali la Guardia di Finanza avrebbe evinto immediatamente la realtà dei fatti”. La responsabilità della banca, secondo l'appellante, sarebbe conseguenza non solo della condotta del suo preposto ( ma anche dell'inammissibile comportamento tenuto CP_5 successivamente al reato commesso dal suo direttore, non avendo mai dato riscontro alle plurime e documentate richieste di chiarimenti e copia della documentazione (distinta e assegno) inoltratele, fino al parziale riscontro del 2013.
3.1.1. E' fondato il primo profilo della doglianza che comporta l'assorbimento del secondo
(responsabilità ex art. 2043 c.c. propria della banca).
3.1.2. Ritiene la Corte che il primo giudice sia incorso nell'errata applicazione dell'art. 2049 c.c.
3.1.3. Giova richiamare, in proposito, il consolidato orientamento della Suprema Corte, efficacemente riportato nell'ordinanza Ordinanza n. 2851 del 05/02/2025, secondo cui la responsabilità dei preponenti per i fatti illeciti commessi dai loro preposti – che ha natura di responsabilità oggettiva per fatto altrui o indiretta (da ultimo, Cass. 11/11/2024, n. 28988) e che trova fondamento nell'esigenza che chi dispone dell'attività lavorativa altrui per i propri fini assuma le conseguenze dannose di tale attività – richiede la compresenza di tre condizioni, consistenti a) nel rapporto di preposizione, b) nel fatto illecito posto in essere dal preposto e c) nella connessione tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal terzo.
La prima condizione (rapporto di preposizione) si è detto che trovi la sua ipotesi tipica e principale nel lavoro subordinato ma ricorre, anche al di fuori di tale rapporto, in tutti i casi in cui un soggetto (preponente) dispone dell'attività di un altro soggetto (preposto) per i propri fini (ex aliis, Cass. 12/10/2018, n. 25373; Cass. 14/02/2019, n. 4298; Cass.
15/06/2016, n.12283).
Per fatto posto in essere dal preposto deve intendersi l'illecito sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo (da ultimo, Cass. 14/11/2024, n. 29448; in precedenza cfr., ex aliis, Cass. 04/03/2005, n. 4742). In particolare, sotto il profilo soggettivo, l'illecito del preposto può essere sia doloso che colposo, ma deve trattarsi di fatto che cagioni un danno a terzi, non essendo invocabile l'art. 2049 cod. civ. per far valere la responsabilità del preponente in ordine al danno che il preposto abbia cagionato al preponente medesimo o a sé stesso (Cass. 22/03/2011, n.6528). Riguardo la connessione tra le incombenze e il danno, è richiesto un nesso di “occasionalità necessaria” per la cui sussistenza non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze ma è sufficiente che tale esercizio esponga il terzo all'ingerenza dannosa del preposto. Se si verifica questa evenienza il preponente risponde del danno cagionato al terzo anche se il preposto abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate, o abbia agito per finalità diverse da quelle perle quali le incombenze gli erano state affidate, perseguendo obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso (da ultimo, Cass. 11/11/2024, n. 28952). Al riguardo, la Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che il rapporto di occasionalità necessaria sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o comunque reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, a condizione che la sua condotta abbia costituito il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni (tra le altre, Cass. 22/08/2007, n.17836; Cass. 25/03/2013, n. 7403; Cass.
24/09/2015, n. 18860; Cass. 09/06/2016, n. 11816; Cass. 14/11/2023, n.31675).
3.1.4.Così delineati i presupposti della figura di responsabilità speciale ex art. 2049 cod. civ., risulta errata la conclusione cui è giunto il tribunale nel momento in cui, pur essendo incontroverso sia il rapporto di preposizione tra la e sia il CP_3 Controparte_5
carattere illecito del fatto lesivo da questi commesso ( come sopra descritto) ha tuttavia reputato insussistente la responsabilità dell'istituto bancario preponente per mancanza del nesso di occasionalità necessaria, inesattamente ritenendo che lo stesso fosse escluso dalla circostanza che la condotta illecita del direttore della filiale non avesse cagionato in via diretta i danni ( patrimoniali e non) lamentati dal da ricondurre, piuttosto all'attività PT
investigativa della Procura della repubblica, poi sconfessata dalla decisione del giudice dell'udienza preliminare. In tal modo, infatti, il primo giudice non ha considerato il dato decisivo che proprio la condotta illecita del direttore che aveva fatto figurare CP_5 falsamente nella documentazione interna della banca il nominativo di quale Parte_1
colui che aveva incassato l'assegno circolare intestato ad altra persona (la sig,ra
[...]
- e ciò nell'esercizio delle incombenze che formavano oggetto del rapporto Persona_3 di preposizione- aveva esposto il all'attività investigativa degli inquirenti, che proprio PT
sulla base della ridetta documentazione bancaria era stato rinviato a giudizio.
Pertanto, non può negarsi che la condotta illecita del dipendente benché CP_5
esorbitante dall'incarico ricevuto e rispondente ad una finalità personale in contrasto con quella perseguita dall'istituto bancario preponente, rappresenta lo sviluppo non imprevedibile – ancorché illecito e persino delittuoso – dello scorretto esercizio delle mansioni di direttore di filiale.
Infatti, come pure ha chiarito la Suprema Corte, ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, la condotta del preposto deve costituire il “normale sviluppo” dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente, il che esige che, sotto il profilo fenomenologico, la condotta del preposto rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di “sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento” delle incombenze attribuite (così, in termini, Cass. n. 11816 del 2016, cit.), ma non esclude la degenerazione o l'eccesso nell'esercizio delle mansioni, determinati dall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute;
circostanze che, se, da un lato, evidenziano l'indebita sostituzione delle finalità perseguite dal preponente con obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso, dall'altro lato non tolgono al detto esercizio il carattere di occasione necessaria del danno cagionato al terzo dal preposto.
3.1.5 In accoglimento della prima censura svolta con il primo motivo, va, pertanto, Contr affermata la responsabilità della ex art. 2049 c.c. per i danni subiti da a Parte_1 seguito del suo coinvolgimento nella vicenda giudiziaria di cui sopra si è ampiamente dato conto.
3.2. Secondo motivo.
Il secondo mezzo, con cui l'appellante critica la decisione per aver escluso la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. della banca appellata resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo nei termini sopra esposti, essendo medesimi i danni di cui chiede ristoro l'appellante, a prescindere dalla natura extracontrattuale o contrattuale della responsabilità dell'istituto di credito. 3.3. Terzo motivo.
3.3.1. Il terzo motivo dell'appello ripropone la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali già oggetto del primo grado, che il tribunale non ha esaminato escludendo a monte la responsabilità della banca convenuta per difetto del nesso causale.
3.3.2. La domanda è fondata solo in relazione al danno morale.
3.3.3. Dall'attento esame della documentazione prodotta in primo grado dal cui egli PT
ha affidato la prova sia del danno patrimoniale (sub specie di mancato guadagno per la revoca di incarichi professionali e di un finanziamento pubblico, entrambe dovute alla diffusione della notizia dell'indagine a suo carico) che del danno non patrimoniale (quale danno alla reputazione, danno esistenziale e danno morale) si evince che: nell'originario procedimento penale RG. 5676/2009 Notizie di Reato risultava imputato tale PT
, nato in data [...], omonimo dell'attuale appellante ( che è nato il [...]) ),
[...] definito con la sentenza del 12.7.2012 di non luogo a procedere per non aver ommesso il fatto, essendo emersa la sua estraneità nell'ambito del ridetto procedimento a carico di numerosi imputati;
successivamente la Procura aveva avviato un nuovo procedimento, questa volta a carico dell'attuale appellante ( nato nel 1974) iscritto al RG Parte_1
5270/2012 notizie di reato, cui seguiva la sentenza di proscioglimento n. 236/2014 del GUP del tribunale di VE ( cfr. copia della sentenza in fascicolo appellante); l'articolo del
29.6.2010 pubblicato sul giornale on line “ riporta tra gli indagati il Parte_2 nominativo di di anni 38 bancario, che in ragione della professione e dell'età Parte_1 descritta non è riferibile all'attuale appellante ( che, nato nel 1974, nel 2010 aveva 36 anni e non era bancario) ma a nato nel 1972 ( che nel 2010 aveva 38 anni) , il quale Parte_1 ultimo come sopra detto, era stato inizialmente individuato dalla Procura tra i responsabili della vicenda denominata “Camaleonte”; anche l'articolo del 24.7.2010 comparso sul sito on line “Altrabenevento” reca l'indicazione, tra gli indagati, di;
così Controparte_8
l'articolo del 22.1.2011 pubblicato sempre sul giornale on line riporta tra Parte_2 gli indagati “ ”; le revoche degli incarichi professionali all'attuale Controparte_9 appellante ( cfr. prodotte nel fascicolo appellante del primo grado) recano le Parte_1
date tra il 26.3.2010 e il 22.4.2010. 3.3.4. Tali essendo i dati oggettivi evincibili dai documenti prodotti, deve escludersi che le notizie di cronaca riportate dalla stampa on line prodotta in atti siano riferibili alla persona di attuale appellante, piuttosto dovendosi ritenere, per le plurime Parte_1
considerazioni in fatto sopra riportate, che riguardassero l'originario indagato/imputato nato nel 1972 bancario. Parte_1
3.3.5. Dunque, deve escludersi, quale danno conseguenza riconducibile alla vicenda di causa, la lesione della reputazione e/o dell'immagine professionale del quale dottore PT
commercialista, che non è provata dalla documentazione suddetta, essendovi solo una omonimia tra lui e la persona riportata negli articoli di stampa locale, facilmente superabile considerando l'età (38) e la professione (bancario) del soggetto descritto negli articoli.
3.3.6. Del pari, non è provato il danno patrimoniale.
Al riguardo vale osservare che le revoche degli incarichi professionali al documentate PT
in atti sono riferite ad un periodo (2010) nel quale l'appellante ancora non era stato sottoposto a procedimento penale (quello che lo riguarda infatti reca un numero di ruolo dell'anno 2012, come peraltro acclarato nella sentenza del GUP di proscioglimento) sicchè appaiono piuttosto frutto di un malinteso dei clienti circa la persona sottoposta ad indagini.
Quanto alla revoca del finanziamento pubblico già concesso da Parte_3
l'eventuale danno da mancato guadagno non riguarda direttamente il ma la società PT ammessa all'intervento, mentre non risulta dedotto e dimostrato dall'appellante quale sarebbe stata la perdita economica riguardante lui come socio, sicchè la domanda appare genericamente proposta nonché indimostrata.
Ne consegue che non risulta provato né il danno patrimoniale né il danno non patrimoniale sub specie di danno alla reputazione e all'immagine.
3.3.7. Diverso discorso è da farsi per il danno morale.
3.3.8. Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, è risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c, nei “soli casi previsti dalla legge", individuati dalla Suprema Corte nell'illecito astrattamente configurabile come reato (art. 185 c.p., comma 2); nell'illecito non qualificabile come reato, ma che per espressa previsione di legge impone il ristoro di un danno non patrimoniale;
nell'illecito non bagatellare che abbia leso diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 2059 c.c. opera esclusivamente sul piano della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale, lasciando integri gli elementi della fattispecie costitutiva dell'illecito ex art. 2043 c.c. (la condotta illecita,
l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso). Il danno morale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere, quindi, specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi "in re ipsa". E, tuttavia, posto che il danno morale costituisce un paterna d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici (a differenza del danno biologico) e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (cfr. Corte Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11001 del 14/07/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 13754 del 14/06/2006; id.
Sez. 3, Sentenza n. 8546 del 03/04/2008). Il danno morale, inoltre, è pacificamente risarcibile anche in assenza di lesione alla salute, allorquando la sofferenza soggettiva non trasmodi in vera e propria malattia suscettibile di accertamento medico-legale (Cass. Civ.
S.U. 21/02/2002 n.2515).
3.3.9. Ebbene, nella specie, il nella citazione introduttiva di primo grado, ha addotto PT una sofferenza emotiva, sostanziatasi in una intensa preoccupazione e nel turbamento psicologico derivati dall'accusa pendente a suo carico di reati particolarmente gravi ai quali era del tutto estraneo, dicendosi provato da un senso di incolpevole vergogna.
Tale allegazione può essere senz'altro sussunta nell'ambito di un danno morale ed è, poi, configurabile nel caso in esame, in cui la grave condotta imputabile al preposto della banca appellata costituisce reato.
3.3.10 Quanto alla prova nell'an di detto pregiudizio, la gravità della vicenda complessiva in cui il è stato coinvolto giustifica la presunzione, secondo un criterio di normalità PT desumibile da regole di esperienza (cfr. Cass. 8605 del 2015; Cass. 656 del 2014), della conseguente insorgenza di uno stato di perturbamento psichico, di apprensione e di ansia, che, quand'anche inidonei ad integrare un danno alla salute medicalmente accertato, configurano appunto l'essenza tipica di un danno morale autonomamente risarcibile alle condizioni sopra indicate, nella specie ricorrenti.
3.3.11. In ordine, infine, alla liquidazione nel quantum, per tale voce è pacificamente ammesso il ricorso ad un criterio di equità pura, non essendo il pregiudizio da sofferenza interna suscettibile, per sua natura, di essere provato nel suo esatto ammontare.
Ciò posto, risulta proporzionato liquidare in favore del l'importo, già attualizzato, di € PT
5.000,00, alla luce della gravità dei fatti e dell'arco temporale entro cui si è protratta l'incertezza nella ricostruzione dell'accaduto, essendo il procedimento a carico del PT iniziato nel 2012 e definitosi soltanto con il proscioglimento del GUP del tribunale di
VE nell'ottobre del 2014.
3.3.12. Trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti, altresì, gli interessi al tasso legale sulla somma, devalutata al 2012 e annualmente rivalutata, fino alla presente decisione, e da tale momento i soli interessi legali fino al soddisfo.
4. Spese del giudizio
La riforma della decisione comporta la necessità di una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado, stante l'effetto espansivo interno della pronuncia di riforma ex art. 336 cpc.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento solo parziale delle poste risarcitorie avanzate dal ricorrono le condizioni per compensare per metà le PT spese del doppio grado e porre la restante metà a carico della nella misura di CP_3 seguito liquidata, sulla base parametrica degli importi medi di cui al DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa ( avendo come riferimento il decisum) e dell'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria per entrambi i gradi;
anche fase istruttoria per il primo grado).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 1227/2022 del
Tribunale di VE, pubblicata in data 19.5.2022, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, dichiara la responsabilità ex art. 2049 c.c. della per i fatti di causa e la condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di , dell'importo, liquidato all'attualità, di euro 5000,00 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno morale, oltre interessi legali come in motivazione;
2) compensa per ½ le spese del doppio grado e condanna la Controparte_1
al pagamento della residua metà a favore dell'appellante che liquida: per il
[...] primo grado in euro 843,00 per spese ed euro 2538,50 per compensi di avvocato;
per il secondo grado in euro 388,50 per spese ed euro 1983,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Pellegrino
Iglio, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, li 4 giugno 2025
Il presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente rel-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4666/2022 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di VE n. 1227/2022 pubblicata i 19.5.2022, non notificata, riservata in decisione con ordinanza del 15.1.2025 con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti del 3 novembre 2022 in calce all'atto di appello, rilasciata su atto separato, dall'avvocato Pellegrino Iglio (C.F.: ), unitamente al quale C.F._2
elettivamente domicilia in VE, alla via Giustiniani n. 21, presso lo studio dell'avvocato Marco Cocilovo. Il difensore dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria e/o notificazioni, al numero di fax 0824 839139 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(capitale sociale € 2.076.940.000,00 Controparte_1
interamente versato, codice fiscale, numero di iscrizione del registro delle imprese di Roma
e partita IVA , con sede legale in Roma, alla Via Altiero Spinelli, 30, iscritta P.IVA_1 Contr all'Albo delle Banche e capogruppo del gruppo bancario aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi, conferitaria di tutte le attività e passività della già
(c.f. P.I. , giusta atto di conferimento a rogito CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3
del Notaio di Roma del 20.09.07 (n. rep. 150845, n. racc. 32823), in persona Persona_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
BEVERE (C.F. ) del foro di Roma, giusta procura generale alle liti C.F._3 rilasciata il 17.07.18 a rogito del Notaio in Roma Avv. (n. rep. 301, n. Persona_2
racc. 138), che si allega al presente atto (doc. 1), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ambrogio Coppola in Napoli, Via Falvo, 2, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito a mezzo fax al n. 06.25496299, ovvero all'indirizzo email:
(C.F. ), Email_2 Email_3 Controparte_4 C.F._4 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Arcangelo Guzzo (C.F. ) presso il cui studio in C.F._5
Roma, alla via Antonio Gramsci n. 9, è elettivamente domiciliato
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2049 e 2043 e/o ex art. 1218 c.c.
Conclusioni: come da atti difensivi e note di trattazione scritta qui da intendersi richiamati
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.12.2019 Parte_1
convenne innanzi il tribunale di VE la (infra Controparte_1 [...]
al fine di sentirla condannare, previo accertamento della sua responsabilità ex art. CP_3
2049 e 2043 e/o ex art. 1218 c.c., al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali
(sub specie di danno morale, danno alla reputazione, danno esistenziale), derivanti dall'essere stato rinviato a giudizio, e poi prosciolto, per una truffa commessa dal direttore dell'istituto di credito sig. Controparte_5
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, l'attore aveva dedotto:
- di essere uno stimato professionista svolgente, dal 2002, attività di dottore commercialista con studio in Montesarchio;
-che nel mese di marzo 2010, suo malgrado, era stato coinvolto in una vicenda giudiziaria che aveva ricevuto grande diffusione dalla stampa locale, denominata “Camaleonte”, consistente in una truffa ideata dall'avvocato , del foro beneventano, in Controparte_6
concorso con l'allora direttore della ai danni della Regione CP_3 Controparte_5
Campania e di decine di persone affette da gravi handicap;
-che, nello specifico, l'avvocato , in taluni casi dopo aver contraffatto la firma del CP_6 suo cliente in calce alla procura alle liti, aveva portato ad esecuzione nei confronti della
Regione Campania decine di decreti ingiuntivi, emessi dal tribunale di Cava De' Tirreni, in virtù dei quali aveva intimato all'ente pubblico il pagamento, in favore di cinquanta familiari di persone portatrici di handicap, di cui si era dichiarato difensore, della somma di circa euro 40.000,00 ciascuno, che la Regione Campania aveva, poi, corrisposto, emettendo due assegni circolari per ciascuna pratica, uno per gli onorari di avvocato, l'altro recante l'importo del contributo regionale erogato al beneficiario, titoli che l'avvocato aveva trattenuto presso di sé senza consegnare al legittimo ( e ignaro) intestatario quello recante le somme che gli spettavano;
-che per l'incasso degli assegni, l'avvocato aveva ottenuto la cooperazione CP_6
Contr dell'allora direttore della filiale di VE della il sig. che Controparte_5
escogitò una duplice soluzione: laddove il legale officiato della difesa aveva ancora in possesso i documenti di identità dei beneficiari degli assegni, anche se scaduti o contraffatti, procedette al cambio per cassa attestando falsamente la presenza allo sportello dell'intestatario del titolo;
laddove, invece, mancavano i documenti di riconoscimento, fece figurare quale presentatore del titolo allo sportello un soggetto assolutamente estraneo alla vicenda, cui attribuì la materiale operazione di cambio per cassa dell'assegno circolare, provvedendo ad abbinare, necessariamente con la complicità di altri dipendenti dell'istituto addetti alla cassa, a ciascuno degli assegni trafugati un altro titolo di legittima provenienza presentato all'incasso dall'effettivo titolare;
-che uno di questi presentatori fittizi era stato indicato dal direttore proprio nella CP_5 persona di esso il quale si era recato il giorno 25 maggio 2006 presso la filiale di PT
VE per cambiare un assegno ( emesso in suo favore dalla ) di sicura ed CP_7
accertata provenienza lecita e in occasione di detta operazione risultò dai “log” della banca aver presentato all'incasso anche uno degli assegni trafugati , precisamente l'assegno circolare n. 8300341457 datato 12.12.2005 emesso dall'istituto San Paolo -Banco di Napoli in favore di tale dell'importo di euro 40.495,88; Persona_3
-che la vicenda era venuta all'attenzione della Procura e in data 27 marzo 2009 esso PT era stato convocato dalla Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi per riferire sui fatti, apprendendo, nell'occasione, i motivi del suo coinvolgimento nell'inchiesta, negando di aver compiuto l'operazione illecita e riconoscendo di aver incassato solo l'assegno a lui intestato;
- di aver denunciato i fatti in data 21.4.2009 e di aver richiesto, invano, il giorno precedente Contr alla copia della distinta del titolo negoziato, richiesta che aveva reiterato a mezzo difensore in data 25.1.2012 , ricevendo riscontro solo in data 19.3.2013 con una nota della Contr con cui l'istituto si era limitato a comunicare che l'assegno intestato ad esso era PT
stato cambiato dall'interessato e che la firma di girata posta a tergo era conforme a quella depositata, senza, però, nulla riferire circa l'assegno di provenienza illecita;
-che esso per ottenere copia dell'assegno per il quale era stato incriminato era stato PT
costretto a ricorrere al tribunale di VE, che emise un decreto ingiuntivo che intimava Contr alla banca l'immediata esibizione del titolo contestato, a seguito del quale la finalmente rilasciò una copia di detto assegno che, tuttavia, non recava alcuna sottoscrizione dell'istante, men che mai a titolo di girata per l'incasso;
-che per la descritta vicenda esso era stato indagato dalla Procura della Repubblica di PT
VE (proc. n. 5270/2012 RG Notizie di reato) in concorso con il direttore
[...]
, per i reati di riciclaggio (art. 648 bis c.p.), falsità materiale commessa da CP_5
pubblico ufficiale (art. 477 c.p.), falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.) e falsità in titoli di credito (art. 491 c.p.) e la notizia del suo coinvolgimento nell'inchiesta, caratterizzata dall'arresto di alcuni indagati, fu divulgata su tutti i giornali a tiratura regionale, comportando, per esso deducente, l'onta di vedere associato il proprio nome a reati particolarmente riprovevoli;
Contr
-che la era da considerarsi responsabile per il fatto illecito del suo dipendente
, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile;
ma anche per fatto proprio Controparte_5 ai sensi dell'art. 2043 del codice civile stante la pervicacia con cui l'istituto, pur in assenza di elementi oggettivi che collegassero al esso dottor l'operazione di cambio per cassa PT dell'assegno trafugato, e nonostante lo sviluppo degli eventi dimostrasse l'opacità e l'illiceità dell'operazione, aveva continuato a sostenere la veridicità delle risultanze dei propri terminali e la diretta riferibilità del cambio ad esso attore.
- che era altresì ravvisabile anche una responsabilità contrattuale della banca derivante dal c.d. contatto sociale
1.2. Si era costituita la eccependo la prescrizione quinquennale dell'azione CP_3
risarcitoria e la sua infondatezza nel merito, in quanto, a suo dire, il vero antecedente logico-giuridico era da rinvenirsi nella superficialità con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di VE aveva condotto le proprie indagini e dall'errore in cui era incorsa nell'individuazione del vero responsabile dei fatti delittuosi oggetto di indagine;
ciò in quanto soltanto la Procura, con il provvedimento di rinvio a giudizio, aveva posto in Contr essere il comportamento lesivo e non anche la che aveva, semplicemente, fornito le informazioni a propria disposizione, in ottemperanza di un proprio dovere, senza poter immaginare le conseguenze del proprio operato.
2. Il tribunale di VE, con sentenza n.1227 del 2022 , disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, rigettò la domanda attorea reputando che, sotto il profilo causale, non ricorresse, nella fattispecie, il presupposto dell'occasionalità necessaria, richiesto dall'art. 2049 cod. civ., ai fini dell'accertamento della responsabilità del preponente per il fatto illecito del dipendente, affermando che fosse arduo sostenere che il fatto del dipendente della banca avesse cagionato al gli asseriti danni patrimoniali e PT
non patrimoniali, “apparendo, invece, che le conseguenze pregiudizievoli, allo stato solo presunte, siano piuttosto riconducibili all'ordinaria attività investigativa della Procura, trafugata nei giornali, e, poi, sconfessata dalla decisione del giudice per l'udienza preliminare” ( in tali termini pag. 3 sentenza impugnata). Negò, altresì, la responsabilità contrattuale della banca osservando che nella specie l'attore non era il beneficiario dell'assegno circolare illecitamente incassato, sicchè il non poteva dirsi avesse PT sofferto un danno dalla negoziazione dell'assegno in favore di persona diversa dalla prenditrice essendo stato egli solo “utilizzato” come mezzo per favorire Persona_3
l'operazione truffaldina.
3. Per la riforma della sentenza ha proposto appello sulla base di tre motivi. Parte_1
Contr
4. La si è costituita instando per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc e, nel merito, per il suo rigetto in quanto del tutto infondato, vinte le spese.
5. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio cartaceo e telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria;
indi il Collegio ha riservato la decisione all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 15.1.2025, a seguito dell'udienza di pari data di precisazione delle conclusioni, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Sulla tempestività dell'appello
Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata in data 3.11.2022, risultando rispettato il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza, non notificata, avvenuta in data 19.5.2022, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
2. Sulla ammissibilità dell'appello.
2.1. In via gradatamente preliminare l'appello deve essere dichiarato ammissibile.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c. modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del
2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, l'art. 342c.p.c., in tale formulazione, prevede(va) che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134,
vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere la decisione del primo giudice.
2.2. In via ulteriormente preliminare non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento in fase decisionale.
3. Nel merito.
3.1. Primo motivo.
Con il primo mezzo viene censurato il giudizio diretto ad escludere la responsabilità extracontrattuale (ex art. 2049 e/o ex art. 2043 c.c.) dell'istituto di credito.
L'appellante sostiene che il tribunale, pur avendo correttamente enunciato il principio secondo cui il nesso causale in materia di illecito civile è regolato dagli artt. 40 e 41 c.p., ne avrebbe fatto errata applicazione al caso di specie, prestando adesione alla tesi dell'istituto convenuto secondo cui la responsabilità sarebbe attribuibile esclusivamente all'attività investigativa della Procura della Repubblica.
Assume, di contro, che, secondo la teoria della condicio sine qua, la vicenda giudiziaria che ha investito la vita di esso appellante non si sarebbe verificata se il direttore della filiale Contr della sig. non avesse indicato esso quale percettore della CP_5 Parte_1
somma portata dall'assegno circolare intestato ad al solo scopo di Persona_3 occultare il suo disegno truffaldino e trarne un profitto impunito.
A medesima conclusione si perverrebbe seguendo la teoria della c.d. causalità adeguata
(vale a dire a voler considerare solo le conseguenze di un'azione che rientrino in una normale successione di eventi), poiché sarebbe da considerarsi normale e consequenziale che quando l'autore di un reato ( il direttore per coprire se stesso o comunque CP_5 per compiere un reato, faccia artatamente figurare un innocente ( esso ) quale Parte_1
autore del reato stesso, quest'ultimo viene a subire le conseguenze dell'azione criminosa altrui. Nello specifico, alla condotta del direttore che aveva inserito nel log di CP_5
cassa il nominativo di facendolo figurare come colui che aveva incassato Parte_1
l'assegno circolare intestato ad era conseguita l'indagine penale a suo Persona_3 carico, fondata sulla documentazione bancaria relativa all'assegno illecito contenente una falsa rappresentazione della realtà ideata dal direttore e dai suoi complici. Peraltro, il comportamento del direttore della filiale (e dei suoi complici) si era spinto fino a far sparire la “distinta cambio assegni e vaglia evidenza” documenti dai quali la Guardia di Finanza avrebbe evinto immediatamente la realtà dei fatti”. La responsabilità della banca, secondo l'appellante, sarebbe conseguenza non solo della condotta del suo preposto ( ma anche dell'inammissibile comportamento tenuto CP_5 successivamente al reato commesso dal suo direttore, non avendo mai dato riscontro alle plurime e documentate richieste di chiarimenti e copia della documentazione (distinta e assegno) inoltratele, fino al parziale riscontro del 2013.
3.1.1. E' fondato il primo profilo della doglianza che comporta l'assorbimento del secondo
(responsabilità ex art. 2043 c.c. propria della banca).
3.1.2. Ritiene la Corte che il primo giudice sia incorso nell'errata applicazione dell'art. 2049 c.c.
3.1.3. Giova richiamare, in proposito, il consolidato orientamento della Suprema Corte, efficacemente riportato nell'ordinanza Ordinanza n. 2851 del 05/02/2025, secondo cui la responsabilità dei preponenti per i fatti illeciti commessi dai loro preposti – che ha natura di responsabilità oggettiva per fatto altrui o indiretta (da ultimo, Cass. 11/11/2024, n. 28988) e che trova fondamento nell'esigenza che chi dispone dell'attività lavorativa altrui per i propri fini assuma le conseguenze dannose di tale attività – richiede la compresenza di tre condizioni, consistenti a) nel rapporto di preposizione, b) nel fatto illecito posto in essere dal preposto e c) nella connessione tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal terzo.
La prima condizione (rapporto di preposizione) si è detto che trovi la sua ipotesi tipica e principale nel lavoro subordinato ma ricorre, anche al di fuori di tale rapporto, in tutti i casi in cui un soggetto (preponente) dispone dell'attività di un altro soggetto (preposto) per i propri fini (ex aliis, Cass. 12/10/2018, n. 25373; Cass. 14/02/2019, n. 4298; Cass.
15/06/2016, n.12283).
Per fatto posto in essere dal preposto deve intendersi l'illecito sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo (da ultimo, Cass. 14/11/2024, n. 29448; in precedenza cfr., ex aliis, Cass. 04/03/2005, n. 4742). In particolare, sotto il profilo soggettivo, l'illecito del preposto può essere sia doloso che colposo, ma deve trattarsi di fatto che cagioni un danno a terzi, non essendo invocabile l'art. 2049 cod. civ. per far valere la responsabilità del preponente in ordine al danno che il preposto abbia cagionato al preponente medesimo o a sé stesso (Cass. 22/03/2011, n.6528). Riguardo la connessione tra le incombenze e il danno, è richiesto un nesso di “occasionalità necessaria” per la cui sussistenza non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze ma è sufficiente che tale esercizio esponga il terzo all'ingerenza dannosa del preposto. Se si verifica questa evenienza il preponente risponde del danno cagionato al terzo anche se il preposto abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate, o abbia agito per finalità diverse da quelle perle quali le incombenze gli erano state affidate, perseguendo obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso (da ultimo, Cass. 11/11/2024, n. 28952). Al riguardo, la Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che il rapporto di occasionalità necessaria sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o comunque reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, a condizione che la sua condotta abbia costituito il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni (tra le altre, Cass. 22/08/2007, n.17836; Cass. 25/03/2013, n. 7403; Cass.
24/09/2015, n. 18860; Cass. 09/06/2016, n. 11816; Cass. 14/11/2023, n.31675).
3.1.4.Così delineati i presupposti della figura di responsabilità speciale ex art. 2049 cod. civ., risulta errata la conclusione cui è giunto il tribunale nel momento in cui, pur essendo incontroverso sia il rapporto di preposizione tra la e sia il CP_3 Controparte_5
carattere illecito del fatto lesivo da questi commesso ( come sopra descritto) ha tuttavia reputato insussistente la responsabilità dell'istituto bancario preponente per mancanza del nesso di occasionalità necessaria, inesattamente ritenendo che lo stesso fosse escluso dalla circostanza che la condotta illecita del direttore della filiale non avesse cagionato in via diretta i danni ( patrimoniali e non) lamentati dal da ricondurre, piuttosto all'attività PT
investigativa della Procura della repubblica, poi sconfessata dalla decisione del giudice dell'udienza preliminare. In tal modo, infatti, il primo giudice non ha considerato il dato decisivo che proprio la condotta illecita del direttore che aveva fatto figurare CP_5 falsamente nella documentazione interna della banca il nominativo di quale Parte_1
colui che aveva incassato l'assegno circolare intestato ad altra persona (la sig,ra
[...]
- e ciò nell'esercizio delle incombenze che formavano oggetto del rapporto Persona_3 di preposizione- aveva esposto il all'attività investigativa degli inquirenti, che proprio PT
sulla base della ridetta documentazione bancaria era stato rinviato a giudizio.
Pertanto, non può negarsi che la condotta illecita del dipendente benché CP_5
esorbitante dall'incarico ricevuto e rispondente ad una finalità personale in contrasto con quella perseguita dall'istituto bancario preponente, rappresenta lo sviluppo non imprevedibile – ancorché illecito e persino delittuoso – dello scorretto esercizio delle mansioni di direttore di filiale.
Infatti, come pure ha chiarito la Suprema Corte, ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, la condotta del preposto deve costituire il “normale sviluppo” dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente, il che esige che, sotto il profilo fenomenologico, la condotta del preposto rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di “sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento” delle incombenze attribuite (così, in termini, Cass. n. 11816 del 2016, cit.), ma non esclude la degenerazione o l'eccesso nell'esercizio delle mansioni, determinati dall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute;
circostanze che, se, da un lato, evidenziano l'indebita sostituzione delle finalità perseguite dal preponente con obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso, dall'altro lato non tolgono al detto esercizio il carattere di occasione necessaria del danno cagionato al terzo dal preposto.
3.1.5 In accoglimento della prima censura svolta con il primo motivo, va, pertanto, Contr affermata la responsabilità della ex art. 2049 c.c. per i danni subiti da a Parte_1 seguito del suo coinvolgimento nella vicenda giudiziaria di cui sopra si è ampiamente dato conto.
3.2. Secondo motivo.
Il secondo mezzo, con cui l'appellante critica la decisione per aver escluso la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. della banca appellata resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo nei termini sopra esposti, essendo medesimi i danni di cui chiede ristoro l'appellante, a prescindere dalla natura extracontrattuale o contrattuale della responsabilità dell'istituto di credito. 3.3. Terzo motivo.
3.3.1. Il terzo motivo dell'appello ripropone la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali già oggetto del primo grado, che il tribunale non ha esaminato escludendo a monte la responsabilità della banca convenuta per difetto del nesso causale.
3.3.2. La domanda è fondata solo in relazione al danno morale.
3.3.3. Dall'attento esame della documentazione prodotta in primo grado dal cui egli PT
ha affidato la prova sia del danno patrimoniale (sub specie di mancato guadagno per la revoca di incarichi professionali e di un finanziamento pubblico, entrambe dovute alla diffusione della notizia dell'indagine a suo carico) che del danno non patrimoniale (quale danno alla reputazione, danno esistenziale e danno morale) si evince che: nell'originario procedimento penale RG. 5676/2009 Notizie di Reato risultava imputato tale PT
, nato in data [...], omonimo dell'attuale appellante ( che è nato il [...]) ),
[...] definito con la sentenza del 12.7.2012 di non luogo a procedere per non aver ommesso il fatto, essendo emersa la sua estraneità nell'ambito del ridetto procedimento a carico di numerosi imputati;
successivamente la Procura aveva avviato un nuovo procedimento, questa volta a carico dell'attuale appellante ( nato nel 1974) iscritto al RG Parte_1
5270/2012 notizie di reato, cui seguiva la sentenza di proscioglimento n. 236/2014 del GUP del tribunale di VE ( cfr. copia della sentenza in fascicolo appellante); l'articolo del
29.6.2010 pubblicato sul giornale on line “ riporta tra gli indagati il Parte_2 nominativo di di anni 38 bancario, che in ragione della professione e dell'età Parte_1 descritta non è riferibile all'attuale appellante ( che, nato nel 1974, nel 2010 aveva 36 anni e non era bancario) ma a nato nel 1972 ( che nel 2010 aveva 38 anni) , il quale Parte_1 ultimo come sopra detto, era stato inizialmente individuato dalla Procura tra i responsabili della vicenda denominata “Camaleonte”; anche l'articolo del 24.7.2010 comparso sul sito on line “Altrabenevento” reca l'indicazione, tra gli indagati, di;
così Controparte_8
l'articolo del 22.1.2011 pubblicato sempre sul giornale on line riporta tra Parte_2 gli indagati “ ”; le revoche degli incarichi professionali all'attuale Controparte_9 appellante ( cfr. prodotte nel fascicolo appellante del primo grado) recano le Parte_1
date tra il 26.3.2010 e il 22.4.2010. 3.3.4. Tali essendo i dati oggettivi evincibili dai documenti prodotti, deve escludersi che le notizie di cronaca riportate dalla stampa on line prodotta in atti siano riferibili alla persona di attuale appellante, piuttosto dovendosi ritenere, per le plurime Parte_1
considerazioni in fatto sopra riportate, che riguardassero l'originario indagato/imputato nato nel 1972 bancario. Parte_1
3.3.5. Dunque, deve escludersi, quale danno conseguenza riconducibile alla vicenda di causa, la lesione della reputazione e/o dell'immagine professionale del quale dottore PT
commercialista, che non è provata dalla documentazione suddetta, essendovi solo una omonimia tra lui e la persona riportata negli articoli di stampa locale, facilmente superabile considerando l'età (38) e la professione (bancario) del soggetto descritto negli articoli.
3.3.6. Del pari, non è provato il danno patrimoniale.
Al riguardo vale osservare che le revoche degli incarichi professionali al documentate PT
in atti sono riferite ad un periodo (2010) nel quale l'appellante ancora non era stato sottoposto a procedimento penale (quello che lo riguarda infatti reca un numero di ruolo dell'anno 2012, come peraltro acclarato nella sentenza del GUP di proscioglimento) sicchè appaiono piuttosto frutto di un malinteso dei clienti circa la persona sottoposta ad indagini.
Quanto alla revoca del finanziamento pubblico già concesso da Parte_3
l'eventuale danno da mancato guadagno non riguarda direttamente il ma la società PT ammessa all'intervento, mentre non risulta dedotto e dimostrato dall'appellante quale sarebbe stata la perdita economica riguardante lui come socio, sicchè la domanda appare genericamente proposta nonché indimostrata.
Ne consegue che non risulta provato né il danno patrimoniale né il danno non patrimoniale sub specie di danno alla reputazione e all'immagine.
3.3.7. Diverso discorso è da farsi per il danno morale.
3.3.8. Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, è risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c, nei “soli casi previsti dalla legge", individuati dalla Suprema Corte nell'illecito astrattamente configurabile come reato (art. 185 c.p., comma 2); nell'illecito non qualificabile come reato, ma che per espressa previsione di legge impone il ristoro di un danno non patrimoniale;
nell'illecito non bagatellare che abbia leso diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 2059 c.c. opera esclusivamente sul piano della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale, lasciando integri gli elementi della fattispecie costitutiva dell'illecito ex art. 2043 c.c. (la condotta illecita,
l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso). Il danno morale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere, quindi, specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi "in re ipsa". E, tuttavia, posto che il danno morale costituisce un paterna d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici (a differenza del danno biologico) e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (cfr. Corte Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11001 del 14/07/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 13754 del 14/06/2006; id.
Sez. 3, Sentenza n. 8546 del 03/04/2008). Il danno morale, inoltre, è pacificamente risarcibile anche in assenza di lesione alla salute, allorquando la sofferenza soggettiva non trasmodi in vera e propria malattia suscettibile di accertamento medico-legale (Cass. Civ.
S.U. 21/02/2002 n.2515).
3.3.9. Ebbene, nella specie, il nella citazione introduttiva di primo grado, ha addotto PT una sofferenza emotiva, sostanziatasi in una intensa preoccupazione e nel turbamento psicologico derivati dall'accusa pendente a suo carico di reati particolarmente gravi ai quali era del tutto estraneo, dicendosi provato da un senso di incolpevole vergogna.
Tale allegazione può essere senz'altro sussunta nell'ambito di un danno morale ed è, poi, configurabile nel caso in esame, in cui la grave condotta imputabile al preposto della banca appellata costituisce reato.
3.3.10 Quanto alla prova nell'an di detto pregiudizio, la gravità della vicenda complessiva in cui il è stato coinvolto giustifica la presunzione, secondo un criterio di normalità PT desumibile da regole di esperienza (cfr. Cass. 8605 del 2015; Cass. 656 del 2014), della conseguente insorgenza di uno stato di perturbamento psichico, di apprensione e di ansia, che, quand'anche inidonei ad integrare un danno alla salute medicalmente accertato, configurano appunto l'essenza tipica di un danno morale autonomamente risarcibile alle condizioni sopra indicate, nella specie ricorrenti.
3.3.11. In ordine, infine, alla liquidazione nel quantum, per tale voce è pacificamente ammesso il ricorso ad un criterio di equità pura, non essendo il pregiudizio da sofferenza interna suscettibile, per sua natura, di essere provato nel suo esatto ammontare.
Ciò posto, risulta proporzionato liquidare in favore del l'importo, già attualizzato, di € PT
5.000,00, alla luce della gravità dei fatti e dell'arco temporale entro cui si è protratta l'incertezza nella ricostruzione dell'accaduto, essendo il procedimento a carico del PT iniziato nel 2012 e definitosi soltanto con il proscioglimento del GUP del tribunale di
VE nell'ottobre del 2014.
3.3.12. Trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti, altresì, gli interessi al tasso legale sulla somma, devalutata al 2012 e annualmente rivalutata, fino alla presente decisione, e da tale momento i soli interessi legali fino al soddisfo.
4. Spese del giudizio
La riforma della decisione comporta la necessità di una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado, stante l'effetto espansivo interno della pronuncia di riforma ex art. 336 cpc.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento solo parziale delle poste risarcitorie avanzate dal ricorrono le condizioni per compensare per metà le PT spese del doppio grado e porre la restante metà a carico della nella misura di CP_3 seguito liquidata, sulla base parametrica degli importi medi di cui al DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa ( avendo come riferimento il decisum) e dell'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria per entrambi i gradi;
anche fase istruttoria per il primo grado).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 1227/2022 del
Tribunale di VE, pubblicata in data 19.5.2022, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, dichiara la responsabilità ex art. 2049 c.c. della per i fatti di causa e la condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di , dell'importo, liquidato all'attualità, di euro 5000,00 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno morale, oltre interessi legali come in motivazione;
2) compensa per ½ le spese del doppio grado e condanna la Controparte_1
al pagamento della residua metà a favore dell'appellante che liquida: per il
[...] primo grado in euro 843,00 per spese ed euro 2538,50 per compensi di avvocato;
per il secondo grado in euro 388,50 per spese ed euro 1983,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Pellegrino
Iglio, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, li 4 giugno 2025
Il presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello