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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/06/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 12 giugno 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1794/2024 R.G. e vertente fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo Sanna ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Trani, alla via A. Ciardi n. 8, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
e
(P.IVA e C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Claudio Carrato ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Vallo della
Lucania, alla Piazza Vittorio Emanuele n. 50, giusta mandato in atti;
OPPOSTA
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Susanna Mazzaferri e dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 13.06.2024 e ritualmente depositato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 092 2024 9003536113000 notificata in data 28/05/2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 2.611,18 sulla scorta dell'avviso di addebito 392 2017 0000313480000 notificato il 10/10/2017 per contributi IVS
2015 e 2016, deducendo 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) D. Lgs.
26.02.1999, n. 46 dell'avviso di addebito;
2) la nullità dell'intimazione di pagamento per decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 3, commi 9 e
10, L. n. 335/95.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia interruttiva, di dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto annullare, in tutto, l'intimazione di pagamento n. 092
2024 90035361 13/000 notificato in data 28/05/2024 e l'avviso di addebito n.
39220170000313480000, notificato il 10/10/2017, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t. e domandava di dichiarare la incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Potenza, in favore del Tribunale di Foggia, dal momento che l'ente impositore è l' sede di Foggia;
ritenuta e dichiarata l'eccepita CP_2
carenza di legittimazione passiva della convenuta società, di rigettare la proposta impugnazione, siccome formulata nei confronti della convenuta medesima, perché, improponibile, inammissibile ed improcedibile in fatto ed in diritto;
di condannare, in ogni caso, l'opponente all'integrale pagamento, in favore della concludente società, delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, oltre Iva e
Cna, come per legge.
2 Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di CP_2 dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' , per le ragioni CP_2
ampiamente specificate in premessa;
in ogni caso dichiarare inammissibile e comunque respingere l'opposizione proposta dalla ricorrente avverso l'intimazione di pagamento e l'avviso di addebito specificato in premessa, riconoscendo ed affermando la legittimità degli atti e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento delle somme così come ivi indicate, o di quelle che risulteranno comunque accertate come dovute in corso di causa per i periodi contributivi evidenziati nell'opposto provvedimento, a titolo di contributi, sanzioni ed accessori come per legge, ciò anche nella non creduta ipotesi di annullamento dell'opposto avviso di addebito. Con condanna della ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite. In ogni caso, di lasciare indenne l' , in caso di accertata prescrizione del credito intervenuta in data CP_2 successiva a quella di notifica dell'avviso di addebito qui opposto, stante la sua carenza di legittimazione passiva e, comunque, la estraneità rispetto alla attività del Concessionario.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 12 giugno 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Preliminarmente va ritenuta la competenza per territorio del Tribunale adito, nella cui circoscrizione la ricorrente risulta avere la residenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 444, comma 1, c.p.c.
3. Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 092
2024 9003536113000 notificata in data 28/05/2024, allegando a fondamento vizi
3 dell'avviso di addebito, ivi sotteso e al pari impugnato nel presente giudizio, e, in particolare, la maturata decadenza, oltre alla prescrizione.
Quanto alla decadenza, il ricorso, da sussumere in parte qua nella fattispecie di cui all'art. 24, comma 5 e 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 e ritualmente proposto nei confronti dell'Ente impositore, deve ritenersi inammissibile atteso che risulta proposto oltre il prescritto termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 10.10.2017.
Quanto all'eccepita prescrizione del credito, il ricorso va qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in quanto avente ad oggetto questioni attinenti fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quale è la prescrizione del diritto) e, sebbene ritualmente proposto, non merita accoglimento per l'assorbente motivazione di seguito indicata.
Sul piano normativo giova richiamare la disciplina in materia di obblighi contributivi di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale al comma 9 dispone: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno
1991, n. 166, ed esclusa ogni altra aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
2) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria”, e al comma 10 prevede che “I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11
4 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Dalla portata letterale delle suddette norme emerge come la prescrizione in materia di contributi previdenziali, oltre ad essere finalizzata a garantire la certezza delle situazioni giuridiche, sia retta, in virtù della rilevanza pubblicistica ed indisponibile dell'obbligazione contributiva, da regole speciali, quali: la impossibilità da parte dell'ente previdenziale di recuperare la contribuzione prescritta;
la irricevibilità di atti di pagamento spontaneo da parte del debitore;
la indisponibilità; la rilevabilità d'ufficio in sede processuale;
il meccanismo dell'automatismo.
Da ultimo, relativamente alla fase di riscossione, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione si sono occupate del regime prescrizionale applicabile relativamente all'ipotesi di irretrattabilità del titolo stragiudiziale, statuendo i seguenti principi di diritto: “1) “La scadenza del termine-pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della
“conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per
l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella CP_2
di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (art. 30 del d.l.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)”; 2) “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine prescrizionale breve eventualmente previsto in quello
5 ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti- comunque denominati- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, del 17 novembre 2016 n. 23397).
Da tali principi consegue, pertanto, la non recuperabilità dei crediti previdenziali per i quali, nonostante la mancata impugnazione dell'atto stragiudiziale, non siano stati compiuti atti interruttivi o iniziate procedure esecutive di riscossione nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento in cui tale titolo sia divenuto definitivo.
Tanto premesso, e passando al caso di specie, parte ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 092 2024 9003536113000 notificata in data 28/05/2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 2.611,18 sulla scorta dell'avviso di addebito 392 2017
0000313480000 notificato il 10/10/2017.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti emerge che: 1) l'avviso di addebito risulta ritualmente notificato il 10.10.2017; 2) che tale avviso non sia stato impugnato;
3) che siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine quinquennale e, in particolare: a) la domanda di rateazione e di definizione agevolata presentata dalla ricorrente il 30 aprile 2019, che configura un riconoscimento di debito con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, in conformità al costante orientamento della Suprema
Corte (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. 1, ordinanza n. 9221 dell'08 aprile
2024: “La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti
6 giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944
c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata evidenziando che il provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione dei tributi aveva data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ed era, perciò, opponibile al curatore anche per la parte in cui faceva riferimento alla domanda di accoglimento del beneficio presentata dal debitore)”); b)
l'intimazione di pagamento 092 2023 90016292 notificata il 10.07.2023; c) il preavviso di fermo amministrativo del 01.09.2023; d) la sospensione per effetto delle normative COVID.
Per le ragioni esposte, consegue il rigetto del ricorso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, e tenuto conto delle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 13.06.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso per tardività relativamente ai vizi sollevati con riguardo all'avviso di addebito n. 392 2017 0000313480000 notificato il 10/10/2017;
2. rigetta, per il resto, il ricorso.
3. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.800,00 (€ 900,00 in favore di ciascuna parte resistente), oltre accessori di legge, se dovuti.
7 Potenza, 12 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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