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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/07/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1261/2022 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Lo Giudice e Luigi Parte_1
Serino ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale
, giusta procura in atti;
Email_1
- RICORRENTE –
CONTRO
, in persona del rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. dal dott. , funzionario CP_3
del , Controparte_1 Controparte_4
S. Lorenzo, 312/G Palermo (PA), presso il cui
[...]
Ufficio è stato eletto domicilio;
- RESISTENTE-
NONCHE' NEI CONFRONTI
di tutti gli altri docenti inseriti nelle graduatorie provinciali scolastiche relative al
1 personale educativo e alla scuola secondaria di secondo grado (posto comune e sostegno) per la provincia di i quali, in virtù del corretto inserimento della CP_4
ricorrente, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 30.04.2022 e contestuale ricorso cautelare in corso di causa ex art. 669 bis e s.s. c.p.c. depositato in data 21.07.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe evocava in giudizio il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento del punteggio in base alla Controparte_1
corretta valutazione dei servizi resi di cui all'art 15, comma 3, dell'ordinanza n.
60/2020 e, precisamente, dei servizi prestati presso vari Enti di Formazione
Professionale dall'a.s. 1986/1987 all'a.s. 2019/2020, servizi inizialmente riconosciuti e convalidati, attraverso i quali otteneva un contratto di supplenza per la classe di concorso A019 per l'a.s. 2020/2021, ma poi rettificati ed annullati con decreto del CP_ Dirigente Scolastico dell' ” di Bagheria del 06.05.2021, Controparte_6
successivamente rettificato in peius con decreto del 28.07.2021.
A sostegno della domanda, deduceva:
- che, in occasione dell'indizione delle Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze ai sensi dell'O.M. n. 60/2020 valevoli per gli AA.SS. 20/21 e 21/22, inoltrava la domanda di inserimento per la fascia II delle graduatorie Provinciali
Scolastiche relative alla Provincia di . In particolare, la domanda veniva CP_4
incardinata per le classi di concorso PPPP- Personale Educativo, A018- Filosofia e
Scienze Umane, A019- Filosofia e Storia e B019- Laboratori di Servizi di ricettività alberghiera;
- che veniva individuata per un incarico di supplenza sino al 30.06.2021 presso l'I.S.
“Don Luigi Sturzo” di Bagheria per la classe di concorso A019 a cui seguiva la sottoscrizione del contratto di lavoro in data 22.09.2020;
2 - che detto istituto procedeva alla verifica delle dichiarazioni rese dalla deducente in sede di compilazione della domanda il cui esito veniva enucleato nella nota del
Dirigente Scolastico del 06.05.2021 e nella successiva nota del 28.07.2021 di rettifica dei punteggi inizialmente attribuiti;
- che in tali note, giunte diversi mesi dopo la conclusione del contratto di lavoro a tempo determinato, venivano ritenuti non validi i servizi svolti nella formazione professionale negli anni scolastici antecedenti l'a.s. 2008/2009;
- che emergeva una decurtazione del punteggio pari a punti 132 per le classe di concorso A019, nonchè di punti 132 per la classe di concorso A018 e di punti 141 per la classe di concorso B019.
In punto di diritto eccepiva la carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati e la intempestività della rettifica del punteggio, in quanto intervenuta a distanza di circa otto mesi dalla conclusione del contratto di lavoro subordinato.
Nel merito, sosteneva la legittimità del servizio prestato nella formazione professionale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 15 del O.M. 60/2020.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. Rilevava, in particolare, la correttezza dell'operato del Dirigente
Scolastico dell'I.S. “Don Luigi Sturzo” di Bagheria, la cui decisione, nel non volere riconoscere alla ricorrente il servizio prestato nella formazione professionale dal 1986 al 2007, trovava fondamento nella normativa di cui al D.M. n. 374/2017 e, in particolare, nella tabella B allegata al citato decreto che ha introdotto la valutazione, a determinate condizioni, anche del servizio prestato dai docenti presso i centri di formazione professionale accreditati dalla Regione a partire dall' a.s. 2008/2009.
Rigettata, per insussistenza del fumus boni iuris, l'istanza cautelare con ordinanza del
29.02.2022, veniva rimessa al merito la decisione sulle relative spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 09.04.2025 per il deposito di note scritte.
3 *** ** ***
Vanno disattese, in primo luogo, le eccezioni relative alla “intempestività” del provvedimento di rettifica del punteggio del Dirigente Scolastico dell' CP_7
, del 28.7.2021, ed alla presunta carenza di motivazione del
[...]
provvedimento.
Ed invero, posto che l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 non prevede espressamente il termine entro cui l'istituzione scolastica - con cui l'aspirante ha stipulato il primo contratto - deve effettuare il controllo delle dichiarazioni presentate (limitandosi l'art. 8 comma 7 a prevedere che il controllo debba avvenire tempestivamente), va evidenziato che il provvedimento di rettifica è avvenuto entro l'anno scolastico relativo al contratto stipulato dalla ricorrente con l'Istituto Scolastico Don Luigi Sturzo e, pertanto, deve ritenersi tempestivo.
Il provvedimento, inoltre, reca chiara l'indicazione delle ragioni della rettifica del punteggio (<Preso atto che il sistema di accreditamento degli enti di formazione professionale in decorre dall'anno scolastico/formativo 2008/2009; Ritenuto CP_4
che sulla scorta di quanto sopra espresso non sono valutabili i servizi svolti nella
Formazione Professionale negli anni scolastici antecedenti l'a.s. 2008/2009…>>) e dei servizi esclusi (cfr. tabella a pag. 2 del provvedimento del Dirigente Scolastico del
28/7/2021).
***
Nel merito il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
Occorre evidenziare, preliminarmente, che le procedure di formazione delle GPS, istituite con O.M. 60/2020, sono gestite tramite un sistema informatizzato, appositamente predisposto dal . L'attribuzione dei punteggi, Controparte_1
dunque, è effettuata sulla base di criteri predeterminati ed oggettivi, su cui si fonda il funzionamento dell'algoritmo informatico. Ciò consente di valorizzare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, escludendo errori nella formazione delle Graduatorie.
4 In particolare, il comma 3 dell'art. 3 dell'O.M. 60/2020 espressamente prevede che “ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”.
Il sistema, dunque, valuta le domande presentate dai docenti con modalità informatiche, ai sensi dell'art. 7 comma 2 dell'O.M. 60/2020, per cui “gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica.
Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”.
L'ordinanza ministeriale chiarisce, altresì, il contenuto delle domande e precisamente i titoli valutabili alla luce delle tabelle allegate all'O.M. 60/2020 (cfr. art. 7 comma 4).
Inoltre, il comma 12 dell'art. 7 stabilisce: “Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all'estero; b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera;
c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi”.
Conseguentemente, il punteggio viene attribuito sulla base dei titoli dichiarati dall'aspirante attraverso la domanda di iscrizione e in sede di verifica i dirigenti degli uffici scolastici procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria (art. 8 comma 6).
Tanto premesso nel caso di specie è pacifico che alla ricorrente è stato attribuito il punteggio in ragione dei titoli dichiarati ed in sede di verifica il dirigente scolastico CP_ dell' “ ” di Bagheria, con decreto di rettifica del 06.05.2021, avente Controparte_6
ad “OGGETTO: Decreto di rettifica punteggio docente GPS II Fascia Parte_1
su sostegno- classe di concorso A018- A019-B019-PPPP- Tipo Posto sostegno su
5 classe di concorso A019” e con successivo decreto di rettifica del 28.07.2021 avente ad oggetto “ Rettifica precedente decreto prot. 9691 del 05.05.2021 – punteggio docente GPS II Fascia su sostegno- classe di concorso A018- A019- Parte_1
B019-PPPP- Tipo Posto sostegno”:
Considerato che in fase di verifica sono valutabili i servizi prestati nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'Istruzione di cui all'art.1 comma 3 del D. Lgs. 15/04/2005
n. 76. Preso atto che il sistema di accreditamento degli enti di formazione professionale in decorre dall'anno scolastico/formativo 2008/2009; Ritenuto CP_4
che sulla scorta di quanto sopra espresso non sono valutabili i servizi svolti nella
Formazione Professionale negli anni scolastici antecedenti l'a.s. 2008/2009” ha rideterminato il punteggio (all.ti 10 e 11 fascicolo parte ricorrente).
La ricorrente lamenta la mancata valutazione dei titoli esclusi e documentati.
Trattasi dei contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente per gli anni scolastici dal 1986 al 2019 nella formazione professionale.
Tanto premesso, ritiene questo giudice che l'amministrazione scolastica ha correttamente escluso la valutazione dei titoli invocati dalla ricorrente per l'attribuzione del punteggio reclamato, atteso che l'esclusione del servizio prestato dalla ricorrente nell'ambito di istituti professionali in data antecedente all'anno scolastico 2008-2009 trova fondamento nel dato normativo, costituito dal D.M. n. 374/2017, espressamente richiamato dall'O.M. 60/2020, che ha introdotto la possibilità di valutare (alle condizioni ivi previste) anche il servizio prestato dai docenti presso centri di formazione professionale accreditati dalla Regione, esclusivamente a far data dall'anno scolastico 2008-2009; in particolare, la tabella B del D.M. n. 374/2017, ha previsto, nelle note al punto D, art. 1 bis, quanto segue: <Il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, a partire dall'anno scolastico
2008/2009. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall'Intesa relativa alle linee guida
6 per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali>>.
A tal proposito va evidenziato che con decreto ministeriale del 22 novembre 2007
(pubblicato sulla G.U. il 22/2/2008) il ha dato attuazione a Controparte_1
quanto previsto dall'art. 1, comma 624, della legge finanziaria 2007 (<Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281>>), al fine di consentire l'adempimento dell'obbligo di istruzione in via transitoria anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, ed ha introdotto nuovi criteri generali per l'accreditamento delle strutture formative da parte delle Regioni, per assicurare livelli di prestazioni omogenei su tutto il territorio nazionale e per assicurare l'acquisizione dei “saperi e competenze” previsti dal Regolamento di cui al D.M. 139/2007 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Appare evidente, quindi, che non possono trovare condivisione le doglianze della ricorrente in ordine alla mancata valutazione del servizio prestato presso centri di formazione professionale in data antecedente all'anno scolastico 2008-2009, attesa l'espressa esclusione normativa di tale servizio (DM n. 374/2017), che trova la propria ratio nella circostanza che antecedentemente all'anno 2007 non sussisteva alcuna valutazione comparativa di tale servizio con quello reso nella scuola pubblica.
7 A nulla rileva, pertanto, che la ricorrente abbia prestato, in tutto il periodo indicato (da
1986 in poi), il medesimo servizio, <sempre in attività convenzionata con la Regione
Sicilia, che è l'ente di competenza per la formazione professionale>> .
Per le suesposte considerazioni, il ricorso non merita accoglimento.
La novità delle questioni trattate giustifica la totale compensazione delle spese di lite anche per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa per intero le spese di lite anche per la fase cautelare.
Così deciso, il 04.07.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1261/2022 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Lo Giudice e Luigi Parte_1
Serino ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale
, giusta procura in atti;
Email_1
- RICORRENTE –
CONTRO
, in persona del rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. dal dott. , funzionario CP_3
del , Controparte_1 Controparte_4
S. Lorenzo, 312/G Palermo (PA), presso il cui
[...]
Ufficio è stato eletto domicilio;
- RESISTENTE-
NONCHE' NEI CONFRONTI
di tutti gli altri docenti inseriti nelle graduatorie provinciali scolastiche relative al
1 personale educativo e alla scuola secondaria di secondo grado (posto comune e sostegno) per la provincia di i quali, in virtù del corretto inserimento della CP_4
ricorrente, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 30.04.2022 e contestuale ricorso cautelare in corso di causa ex art. 669 bis e s.s. c.p.c. depositato in data 21.07.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe evocava in giudizio il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento del punteggio in base alla Controparte_1
corretta valutazione dei servizi resi di cui all'art 15, comma 3, dell'ordinanza n.
60/2020 e, precisamente, dei servizi prestati presso vari Enti di Formazione
Professionale dall'a.s. 1986/1987 all'a.s. 2019/2020, servizi inizialmente riconosciuti e convalidati, attraverso i quali otteneva un contratto di supplenza per la classe di concorso A019 per l'a.s. 2020/2021, ma poi rettificati ed annullati con decreto del CP_ Dirigente Scolastico dell' ” di Bagheria del 06.05.2021, Controparte_6
successivamente rettificato in peius con decreto del 28.07.2021.
A sostegno della domanda, deduceva:
- che, in occasione dell'indizione delle Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze ai sensi dell'O.M. n. 60/2020 valevoli per gli AA.SS. 20/21 e 21/22, inoltrava la domanda di inserimento per la fascia II delle graduatorie Provinciali
Scolastiche relative alla Provincia di . In particolare, la domanda veniva CP_4
incardinata per le classi di concorso PPPP- Personale Educativo, A018- Filosofia e
Scienze Umane, A019- Filosofia e Storia e B019- Laboratori di Servizi di ricettività alberghiera;
- che veniva individuata per un incarico di supplenza sino al 30.06.2021 presso l'I.S.
“Don Luigi Sturzo” di Bagheria per la classe di concorso A019 a cui seguiva la sottoscrizione del contratto di lavoro in data 22.09.2020;
2 - che detto istituto procedeva alla verifica delle dichiarazioni rese dalla deducente in sede di compilazione della domanda il cui esito veniva enucleato nella nota del
Dirigente Scolastico del 06.05.2021 e nella successiva nota del 28.07.2021 di rettifica dei punteggi inizialmente attribuiti;
- che in tali note, giunte diversi mesi dopo la conclusione del contratto di lavoro a tempo determinato, venivano ritenuti non validi i servizi svolti nella formazione professionale negli anni scolastici antecedenti l'a.s. 2008/2009;
- che emergeva una decurtazione del punteggio pari a punti 132 per le classe di concorso A019, nonchè di punti 132 per la classe di concorso A018 e di punti 141 per la classe di concorso B019.
In punto di diritto eccepiva la carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati e la intempestività della rettifica del punteggio, in quanto intervenuta a distanza di circa otto mesi dalla conclusione del contratto di lavoro subordinato.
Nel merito, sosteneva la legittimità del servizio prestato nella formazione professionale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 15 del O.M. 60/2020.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. Rilevava, in particolare, la correttezza dell'operato del Dirigente
Scolastico dell'I.S. “Don Luigi Sturzo” di Bagheria, la cui decisione, nel non volere riconoscere alla ricorrente il servizio prestato nella formazione professionale dal 1986 al 2007, trovava fondamento nella normativa di cui al D.M. n. 374/2017 e, in particolare, nella tabella B allegata al citato decreto che ha introdotto la valutazione, a determinate condizioni, anche del servizio prestato dai docenti presso i centri di formazione professionale accreditati dalla Regione a partire dall' a.s. 2008/2009.
Rigettata, per insussistenza del fumus boni iuris, l'istanza cautelare con ordinanza del
29.02.2022, veniva rimessa al merito la decisione sulle relative spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 09.04.2025 per il deposito di note scritte.
3 *** ** ***
Vanno disattese, in primo luogo, le eccezioni relative alla “intempestività” del provvedimento di rettifica del punteggio del Dirigente Scolastico dell' CP_7
, del 28.7.2021, ed alla presunta carenza di motivazione del
[...]
provvedimento.
Ed invero, posto che l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 non prevede espressamente il termine entro cui l'istituzione scolastica - con cui l'aspirante ha stipulato il primo contratto - deve effettuare il controllo delle dichiarazioni presentate (limitandosi l'art. 8 comma 7 a prevedere che il controllo debba avvenire tempestivamente), va evidenziato che il provvedimento di rettifica è avvenuto entro l'anno scolastico relativo al contratto stipulato dalla ricorrente con l'Istituto Scolastico Don Luigi Sturzo e, pertanto, deve ritenersi tempestivo.
Il provvedimento, inoltre, reca chiara l'indicazione delle ragioni della rettifica del punteggio (<Preso atto che il sistema di accreditamento degli enti di formazione professionale in decorre dall'anno scolastico/formativo 2008/2009; Ritenuto CP_4
che sulla scorta di quanto sopra espresso non sono valutabili i servizi svolti nella
Formazione Professionale negli anni scolastici antecedenti l'a.s. 2008/2009…>>) e dei servizi esclusi (cfr. tabella a pag. 2 del provvedimento del Dirigente Scolastico del
28/7/2021).
***
Nel merito il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
Occorre evidenziare, preliminarmente, che le procedure di formazione delle GPS, istituite con O.M. 60/2020, sono gestite tramite un sistema informatizzato, appositamente predisposto dal . L'attribuzione dei punteggi, Controparte_1
dunque, è effettuata sulla base di criteri predeterminati ed oggettivi, su cui si fonda il funzionamento dell'algoritmo informatico. Ciò consente di valorizzare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, escludendo errori nella formazione delle Graduatorie.
4 In particolare, il comma 3 dell'art. 3 dell'O.M. 60/2020 espressamente prevede che “ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”.
Il sistema, dunque, valuta le domande presentate dai docenti con modalità informatiche, ai sensi dell'art. 7 comma 2 dell'O.M. 60/2020, per cui “gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica.
Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”.
L'ordinanza ministeriale chiarisce, altresì, il contenuto delle domande e precisamente i titoli valutabili alla luce delle tabelle allegate all'O.M. 60/2020 (cfr. art. 7 comma 4).
Inoltre, il comma 12 dell'art. 7 stabilisce: “Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all'estero; b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera;
c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi”.
Conseguentemente, il punteggio viene attribuito sulla base dei titoli dichiarati dall'aspirante attraverso la domanda di iscrizione e in sede di verifica i dirigenti degli uffici scolastici procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria (art. 8 comma 6).
Tanto premesso nel caso di specie è pacifico che alla ricorrente è stato attribuito il punteggio in ragione dei titoli dichiarati ed in sede di verifica il dirigente scolastico CP_ dell' “ ” di Bagheria, con decreto di rettifica del 06.05.2021, avente Controparte_6
ad “OGGETTO: Decreto di rettifica punteggio docente GPS II Fascia Parte_1
su sostegno- classe di concorso A018- A019-B019-PPPP- Tipo Posto sostegno su
5 classe di concorso A019” e con successivo decreto di rettifica del 28.07.2021 avente ad oggetto “ Rettifica precedente decreto prot. 9691 del 05.05.2021 – punteggio docente GPS II Fascia su sostegno- classe di concorso A018- A019- Parte_1
B019-PPPP- Tipo Posto sostegno”:
Considerato che in fase di verifica sono valutabili i servizi prestati nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'Istruzione di cui all'art.1 comma 3 del D. Lgs. 15/04/2005
n. 76. Preso atto che il sistema di accreditamento degli enti di formazione professionale in decorre dall'anno scolastico/formativo 2008/2009; Ritenuto CP_4
che sulla scorta di quanto sopra espresso non sono valutabili i servizi svolti nella
Formazione Professionale negli anni scolastici antecedenti l'a.s. 2008/2009” ha rideterminato il punteggio (all.ti 10 e 11 fascicolo parte ricorrente).
La ricorrente lamenta la mancata valutazione dei titoli esclusi e documentati.
Trattasi dei contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente per gli anni scolastici dal 1986 al 2019 nella formazione professionale.
Tanto premesso, ritiene questo giudice che l'amministrazione scolastica ha correttamente escluso la valutazione dei titoli invocati dalla ricorrente per l'attribuzione del punteggio reclamato, atteso che l'esclusione del servizio prestato dalla ricorrente nell'ambito di istituti professionali in data antecedente all'anno scolastico 2008-2009 trova fondamento nel dato normativo, costituito dal D.M. n. 374/2017, espressamente richiamato dall'O.M. 60/2020, che ha introdotto la possibilità di valutare (alle condizioni ivi previste) anche il servizio prestato dai docenti presso centri di formazione professionale accreditati dalla Regione, esclusivamente a far data dall'anno scolastico 2008-2009; in particolare, la tabella B del D.M. n. 374/2017, ha previsto, nelle note al punto D, art. 1 bis, quanto segue: <Il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, a partire dall'anno scolastico
2008/2009. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall'Intesa relativa alle linee guida
6 per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali>>.
A tal proposito va evidenziato che con decreto ministeriale del 22 novembre 2007
(pubblicato sulla G.U. il 22/2/2008) il ha dato attuazione a Controparte_1
quanto previsto dall'art. 1, comma 624, della legge finanziaria 2007 (<Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281>>), al fine di consentire l'adempimento dell'obbligo di istruzione in via transitoria anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, ed ha introdotto nuovi criteri generali per l'accreditamento delle strutture formative da parte delle Regioni, per assicurare livelli di prestazioni omogenei su tutto il territorio nazionale e per assicurare l'acquisizione dei “saperi e competenze” previsti dal Regolamento di cui al D.M. 139/2007 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Appare evidente, quindi, che non possono trovare condivisione le doglianze della ricorrente in ordine alla mancata valutazione del servizio prestato presso centri di formazione professionale in data antecedente all'anno scolastico 2008-2009, attesa l'espressa esclusione normativa di tale servizio (DM n. 374/2017), che trova la propria ratio nella circostanza che antecedentemente all'anno 2007 non sussisteva alcuna valutazione comparativa di tale servizio con quello reso nella scuola pubblica.
7 A nulla rileva, pertanto, che la ricorrente abbia prestato, in tutto il periodo indicato (da
1986 in poi), il medesimo servizio, <sempre in attività convenzionata con la Regione
Sicilia, che è l'ente di competenza per la formazione professionale>> .
Per le suesposte considerazioni, il ricorso non merita accoglimento.
La novità delle questioni trattate giustifica la totale compensazione delle spese di lite anche per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa per intero le spese di lite anche per la fase cautelare.
Così deciso, il 04.07.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
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