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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1382/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1382/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABBONDANZA CP_1 Parte_1 C.F._1 FERRUCCIO LORENZO e dell'avv. ABBONDANZA UMBERTO MASSIMO FRANCESCO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematicopresso il difensore avv. ABBONDANZA FERRUCCIO LORENZO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MAJO Controparte_2 C.F._3
GIORGIO, elettivamente domiciliato in VIA POLITANO 4 81100 CASERTApresso il difensore avv.
DI MAJO GIORGIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice concludeva: “Voglia l'Illu.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa comparizione delle parti:
- In tesi: 1) dichiarare l'interposizione reale di persona nell'acquisto dell'immobile di via dei Pilastri
43; dichiarare la proprietà del bene di via dei Pilastri 43, al piano terreno, composto da soggiorno con angolo cottura e una camera, oltre ingresso, disimpegno, bagno e zona armadi di passaggio, con annessa corte esclusiva con piccolo ripostiglio;
il tutto censito al Nuovo Catasto Urbano Edilizio al foglio 167, particella 182 sub 2 495 graffate, zona censuaria 1, cat a/4, classe 1, vani 3 rendita catastale 325,37 ( doc 1), confini : proprietà , proprietà , parti condominiali, alla sig.ra CP_3 Pt_2
. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della Parte_3
sentenza a favore di
contro
; Parte_3 Controparte_2
In ipotesi gradata, con sentenza costitutiva - accertato e dichiarato che il IG. ha Controparte_2
acquistato la proprietà dell'immobile sito in Firenze Via dei Pilastri 43 non in nome proprio ma per pagina 1 di 13 conto della moglie IG.ra , in esecuzione di un patto fiduciario contenente espresso Parte_3 riconoscimento che l'intero prezzo era stato corrisposto dalla ricorrente;
accertato e dichiarato che il
IG. , quale intestatario fiduciario, si è impegnato a trasferire la formale proprietà Controparte_2
dell'immobile in capo alla sig.ra a semplice richiesta di quest'ultima; - accertato e dichiarato che, Pt_3
ai sensi dell'art. 2932 cc, se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie
l'obbligazione, l'altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso;
- accertato e dichiarato l'inadempimento del IG. rispetto all'obbligo di Controparte_2
trasferire la proprietà dell'immobile; condannare il convenuto all'adempimento della menzionata obbligazione e, per l'effetto, con sentenza munita degli effetti ex art. 2932 cc, disporre il trasferimento in favore della IG.ra della proprietà dell'immobile Firenze v. Dei Pilastri 43,al Parte_3
piano terreno, composto da soggiorno con angolo cottura e una camera, oltre ingresso, disimpegno, bagno e zona armadi di passaggio , con annessa corte esclusiva con piccolo ripostiglio;
il tutto censito al Nuovo Catasto Urbano Edilizio al foglio 167, particella 182 sub 2 495 graffate , zona censuaria 1 , cat a/4 , classe 1 , vani 3 rendita catastale 325,37 ( doc 1), confini : proprietà , proprietà CP_3
, parti condominiali. Condannare altresì il convenuto al pagamento di un compenso per Pt_2
l'utilizzo del bene dalla data della stipula del rogito di compravendita, nella misura pari al valore di mercato del canone di locazione per immobili del genere di quello de quo, ovvero in via equitativa ex art. 1226 cc". Ordinarne la trascrizione del detto bene a favore del comparente e contro il sig.
. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Controparte_2
Parte convenuta concludeva: “Voglia la S.V. Ill.ma, rigettata ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere:
a) rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto;
b) per l'effetto dichiarare che il IG. è unico ed esclusivo proprietario Controparte_2 dell'immobile ubicato in Firenze, alla Via dei Pilastri n. 43, riportato in Catasto Fabbricati, al Foglio
167, p.lle 182 sub 2 e 495 graffate, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 1, come meglio descritta nel rogito notarile in atti;
c) condannare la IG.ra al pagamento delle spese e competenze di giudizio”. Parte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio, innanzi a questo Parte_3
Ufficio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illu.mo Giudice adito, Controparte_2
contrariis reiectis, previa comparizione delle parti:
pagina 2 di 13 - In tesi: 1) dichiarare l'interposizione reale di persona nell'acquisto dell'immobile di via dei Pilastri
43; dichiarare la proprietà del bene di via dei Pilastri 43, al piano terreno, composto da soggiorno con angolo cottura e una camera, oltre ingresso, disimpegno, bagno e zona armadi di passaggio, con annessa corte esclusiva con piccolo ripostiglio;
il tutto censito al Nuovo Catasto Urbano Edilizio al foglio 167, particella 182 sub 2 495 graffate, zona censuaria 1, cat a/4, classe 1, vani 3 rendita catastale 325,37 ( doc 1), confini : proprietà , proprietà , parti condominiali, alla sig.ra CP_3 Pt_2
. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della Parte_3
sentenza a favore di
contro
; Parte_3 Controparte_2
In ipotesi gradata, con sentenza costitutiva - accertato e dichiarato che il IG. ha Controparte_2
acquistato la proprietà dell'immobile sito in Firenze Via dei Pilastri 43 non in nome proprio ma per conto della moglie IG.ra , in esecuzione di un patto fiduciario contenente espresso Parte_3 riconoscimento che l'intero prezzo era stato corrisposto dalla ricorrente;
accertato e dichiarato che il
IG. , quale intestatario fiduciario, si è impegnato a trasferire la formale proprietà Controparte_2
dell'immobile in capo alla sig.ra a semplice richiesta di quest'ultima; - accertato e dichiarato che, Pt_3
ai sensi dell'art. 2932 cc, se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie
l'obbligazione, l'altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso;
- accertato e dichiarato l'inadempimento del IG. rispetto all'obbligo di Controparte_2
trasferire la proprietà dell'immobile; condannare il convenuto all'adempimento della menzionata obbligazione e, per l'effetto, con sentenza munita degli effetti ex art. 2932 cc, disporre il trasferimento in favore della IG.ra della proprietà dell'immobile Firenze v. Dei Pilastri 43,al Parte_3
piano terreno, composto da soggiorno con angolo cottura e una camera, oltre ingresso, disimpegno, bagno e zona armadi di passaggio , con annessa corte esclusiva con piccolo ripostiglio;
il tutto censito al Nuovo Catasto Urbano Edilizio al foglio 167, particella 182 sub 2 495 graffate , zona censuaria 1 , cat a/4 , classe 1 , vani 3 rendita catastale 325,37 ( doc 1), confini : proprietà , proprietà CP_3
, parti condominiali. Condannare altresì il convenuto al pagamento di un compenso per Pt_2
l'utilizzo del bene dalla data della stipula del rogito di compravendita, nella misura pari al valore di mercato del canone di locazione per immobili del genere di quello de quo, ovvero in via equitativa ex art. 1226 cc". Ordinarne la trascrizione del detto bene a favore del comparente e contro il sig.
. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Controparte_2
A sostegno delle proprie domande, la parte attrice ha allegato:
- che in data 8.1.2015 il convenuto, coniuge in regime di separazione di beni, aveva acquistato con i soldi della , un appartamento sito in Firenze, via Dei Pilastri nr. 43, al piano terreno (censito al Pt_3
Nuovo Catasto Urbano Edilizio al foglio 167, particella 182 sub 2 495 graffate, zona censuaria 1, cat pagina 3 di 13 a/4, classe 1, vani 3 rendita catastale 325,37).
- che in data 19.10.2015, con successivo patto fiduciario tra la e era stato Pt_3 CP_2
dichiarato che l'immobile era stato fittiziamente intestato al convenuto, con l'aggiunta che, a semplice richiesta della , il avrebbe retrocesso detto bene alla parte attrice senza nulla Pt_3 CP_2
pretendere in cambio.
- che il convenuto, a seguito di un deterioramento della relazione coniugale con la , aveva Pt_3
interrotto il rapporto di convivenza e si era reso indisponibile al trasferimento dell'immobile de quo, non rispondendo alle plurime richieste dell'attrice.
Con decreto del 16 marzo 2022, il Giudice, nel rinviare l'udienza al 2.11.2022, ne aveva disposto la trattazione in modalità telematica con la trasmissione di brevi note scritte entro il 26.10.2022.
In data 5 luglio 2022 era stata presentata presso la sede dell'OCF domanda di avvio di un tentativo di mediazione, da parte di nei confronti di conclusosi con la mancata partecipazione Pt_3 CP_2
della parte invitata al primo incontro di mediazione.
Con comparsa conclusionale del 19 ottobre 2022, parte attrice ha confermato i fatti riportati nell'atto di citazione ed ha aggiunto in diritto:
- che per la prova della simulazione era sufficiente l'atto sottoscritto dal convenuto con semplice scrittura privata, in quanto, quando si sia in presenza di atti richiedenti forma scritta ad substantiam o ad probationem, non è richiesto l'ulteriore requisito di forma vincolata prescritto per il negozio dissimulato, ben potendo la prova essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa è prodotta;
- che, in tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce un atto di riconoscimento o di accertamento scritto il quale, non avendo carattere negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all'atto simulato.
In data 2 novembre 2022, il Giudice, viste le note depositate dalla parte attrice, si era riservato e, nel medesimo giorno, a scioglimento della riserva, rilevato che la parte convenuta non si era costituita e che non vi era certezza del buon esito della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ha fissato con ordinanza nuova udienza ex art. 183 c.p.c. al 28.3.2023, ordinando la rinnovazione della notifica con osservanza dei termini a comparire e il deposito del certificato di residenza del convenuto.
In data 7.11.2022, si è costituito in giudizio , il quale ha eccepito: Controparte_2
- che il convenuto era l'unico ed esclusivo proprietario dell'immobile, avendolo acquistato con atto ai rogiti per Notar dell'8/01/2015 al prezzo di € 135.000,00 interamente pagato prima Persona_1
della stipula del detto rogito;
- di aver provveduto a corrispondere la somma di € 3.294,00 all'Agenzia immobiliare “Belmonte
pagina 4 di 13 Immobiliare” di Paola Benedetti e C. S.A.S.”, per l'attività di mediazione svolta da detta società;
- che la somma di € 135.000,0 rappresentava l'investimento di donazioni (in denaro) ricevute dal da parte dei suoi genitori, al fine di garantirgli una rendita cospicua necessaria per soddisfare CP_2
le esigenze quotidiane;
- che nessun documento e/o scrittura privata era stato sottoscritto da ad interposizione di CP_2
quanto sancito nel rogito notarile;
- di disconoscere, quindi, la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata datata 19.10.2015.
Con istanza depositata l'8.11.2022, la parte attrice ha chiesto la revoca dell'ordinanza di rinnovazione della notifica, dal momento che:
- in data 7.11.2022 si era costituito il e non era stata eccepita alcuna Controparte_2 irritualità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza;
- la notifica, ex artt. 156 e ss. c.p.c, doveva considerarsi sanata con efficacia ex tunc.
Con decreto del 12 dicembre 2022, il Giudice, atteso che parte convenuta si era costituita in giudizio in data 7.11.2022, ovvero successivamente all'udienza del 2.11.2022, ha revocato l'ordine di rinnovazione della notifica dell'atto di citazione ed ha riservato all'udienza del 28.3.2023 la decisione sulle ulteriori istanze.
In data 24.3.2023, il Giudice ha differito l'udienza fissata per il giorno 28.3.2023 al 18.4.2023, sostituendola con il deposito telematico di note scritte contenenti sole istanze e conclusioni;
ha assegnato alle parti termine sino alla data dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;
ha invitato i procuratori delle parti a depositare, ove ne abbiano già la disponibilità, per via telematica e nei formati ammessi dalla normativa sul PCT copia degli atti e documenti processuali non ancora presenti nel fascicolo informatico, nonché a depositare, con la stessa modalità, gli atti attestanti la regolare instaurazione del contraddittorio.
Con note di trattazione scritta depositate il 28.3.2023, la parte convenuta si è riportata alle difese e alle eccezioni precedentemente svolte, chiedendo la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 3.4.2023, la parte attrice, dopo essersi riportata alla conclusioni formulate in atto di citazione, ha sottolineato come, in virtù dell'effetto sanante retroattivo della costituzione del convenuto, la prima udienza del 2.11.2022 risultasse pienamente valida e come, perciò, fosse tardiva l'eccezione di disconoscimento della firma avvenuta il 7.11.2022; quest'ultimo, infatti, doveva essere eccepito nella prima udienza successiva al deposito del documento la cui sottoscrizione era oggetto di disconoscimento.
Si è chiesto dunque:
pagina 5 di 13 - la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
- in subordine, qualora fosse stato ritenuto valido il disconoscimento della firma, la verificazione della scrittura privata con la disposizione di una un eventuale CTU grafologica.
In data 19 aprile 2023 il Giudice, viste le note depositate dalle parti, ha assegnato i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e fissato al 26.3.2024 l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori;
inoltre, ha disposto la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta della causa, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnato il termine sino all'udienza per il deposito di brevi note.
In data 2.5.2023, le parti si sono scambiate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
La parte convenuta, in aggiunta alle precedenti deduzioni ed eccezioni, ha eccepito di aver tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione della scrittura privata già nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.11.2022, successivamente all'udienza ex art. 183 c.p.c. del
2.11.2022, prima udienza successiva alla produzione di detto documento.
Il convenuto ha poi eccepito l'inammissibilità dell'istanza di verificazione della scrittura privata del
19.10.2015, non avendo la difesa attorea mai depositato l'originale del documento.
Con memoria depositata il 30.5.2023, la parte attrice ha replicato che il deposito dell'originale in formato digitale era già stato effettuato con l'atto di citazione e che, nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, inserita in atti soltanto in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. La parte si è inoltre resa disponibile al deposito/esibizione dell'originale cartaceo.
In data 15.6.2023, la parte convenuta ha eccepito che non era stata depositata alcuna scrittura di comparazione e che la disponibilità della controparte al deposito/esibizione dell'originale non la esimeva dal depositare telematicamente tale scrittura di verificazione, con riserva di produrre poi l'originale. Di conseguenza, l'istanza di verificazione era da considerarsi come mai formulata, in quanto proposta in violazione dei modi e delle forme dell'art. 216 c.p.c.
Con memoria depositata il 22.6.2023, la parte attrice ha ribadito quanto precedentemente sostenuto, ribadendo la propria facoltà di produrre le scritture di comparazione, avendole già depositate in copia.
Nella memora depositata il 26.6.2023 la parte convenuta si è riportata alle eccezioni sollevate negli scritti precedenti, aggiungendo che l'allegazione di una copia della scrittura di riconoscimento del debito non esonerava l'attrice dall'obbligo di depositare il corrispondente originale nel fascicolo d'ufficio, che il Giudice deve valutare prima della scadenza dei termini ex art. 183, comma 4 c.p.c.
In assenza della produzione delle scritture di comparazione originali, la richiesta di CTU doveva ritenersi inammissibile.
pagina 6 di 13 Con note di discussione depositate il 23.2.2024 la parte attrice si è riportata ai precedenti scritti difensivi ed ha chiesto la fissazione dell'udienza del 26.3.2024 in presenza per autorizzare anche il deposito degli originali già depositati in PCT.
Con ordinanza del 27.2.2024, il Giudice ha disposto che l'udienza del 26.3.2024 si svolgesse in presenza, revocando il provvedimento di assegnazione del termine per il deposito di note di trattazione scritta.
All'udienza del 26.3.2024, la difesa della parte attrice ha esibito l'originale della controdichiarazione già depositata in copia ed ha insistito sia nell'eccezione di decadenza dal disconoscimento della scrittura, effettuata da controparte, sia per l'ammissione delle istanze istruttorie. La difesa della parte convenuta si è riportata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. quanto all'istanza di verificazione ex adverso effettuata ed ha chiesto di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice si è riservato.
In data 17.4.2024, il Giudice, a scioglimento della suddetta riserva, ritenuto che il disconoscimento della sottoscrizione ad opera del convenuto fosse pienamente ammissibile, in quanto effettuato nella prima risposta successiva alla produzione della scrittura privata oggetto di disconoscimento;
ritenuta, altresì, l'ammissibilità dell'istanza di verificazione proposta da parte attrice;
ritenuta, pertanto,
l'ammissibilità e rilevanza della CTU calligrafica sulla sottoscrizione;
con ordinanza ha disposto la
CTU calligrafica, ordinato la produzione in giudizio dell'originale della scrittura privata oggetto di verificazione e delle scritture da utilizzarsi come comparazione, nominato il CTU e fissato l'udienza del 23.5.2024 per il conferimento dell'incarico.
In tale udienza, è stato conferito al CTU l'incarico di accertare, esaminati gli atti ed i documenti di causa, l'autenticità della sottoscrizione sulla scrittura privata datata 19.10.2015; il CTU, accettato l'incarico, ha chiesto termine di giorni 120 per rispondere al quesito con relazione scritta. Il Giudice ha dunque disposto che le parti trasmettessero al CTU le proprie osservazioni scritte sulla relazione entro il termine concordato con il CTU e ha rinviato all'udienza del 15.10.2024 per l'esame della CTU.
In data 3.10.2024 è stata depositata relazione del CTU, cui è seguito, il 4.10.2024 il deposito del relativo saggio grafico.
All'udienza del 15.10.2024, visti gli esiti della CTU, la difesa della parte attrice ha chiesto che la causa fosse decisa;
il Giudice ha quindi fissato per la discussione e la decisione l'udienza ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 2 c.p.c., assegnato alle parti termine di 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e fissato l'udienza del 21.11.2024 per la discussione orale.
Con comparsa conclusionale depositata il 12.11.2024, la parte attrice ha chiesto l'accoglimento della domanda di retrocessione del bene immobile (e riconoscimento della relativa proprietà) in proprio pagina 7 di 13 favore e la valutazione del comportamento processuale del convenuto ai fini della decisione in ordine alle spese legali.
All'udienza 21.11.2024, a seguito della discussione della difesa della parte attrice e delle relative conclusioni, il Giudice ha posto la causa in decisione.
Le domande attoree
1) La domanda di accertamento dell'interposizione reale di persona
La domanda attorea in tesi è infondata e non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In diritto e in via preliminare, occorre sottolineare la contraddizione in cui incorre la parte attrice nel richiedere la pronuncia di una sentenza di accertamento dell'interposizione reale di persona nell'acquisto dell'immobile de quo e, al tempo stesso, di accertamento del relativo diritto di proprietà in capo a . Pt_3
La figura dell'interposizione reale di persona si lega ad un fenomeno di tipo fiduciario, dove, a mezzo di un collegamento negoziale, viene stipulato un contratto, valido ed efficace, di trasferimento della proprietà di un bene sul presupposto che l'acquirente (c.d. fiduciario) si obblighi, o si sia già obbligato, con un distinto negozio, ad effettuare un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario effettivo del rapporto (Cass., Sez. III, 19 marzo 1980, n. 1838; Cass., Sez. II, 6 giugno 2005, n. 9402).
Diversamente, con l'interposizione fittizia di persona si fa riferimento ad un fenomeno simulatorio, in cui sempre mediante un collegamento negoziale viene stipulato un contratto di trasferimento della proprietà di un bene (negozio simulato) con l'intesa della sua inefficacia tra le stesse parti, le quali convengono, in realtà, di mantenere la situazione giuridica preesistente o di costituire un diverso rapporto giuridico disciplinato da altro accordo (negozio dissimulato).
Sebbene l'effetto concreto perseguito sia il medesimo (ossia l'attribuzione apparente del diritto di proprietà a persona diversa da quella che intende conservarne l'effettiva disponibilità), la differenza tra le due tipologie di interposizione di persona comporta ricadute sulla natura della sentenza che il giudice
è chiamato a pronunciare: dichiarativa nel caso di interposizione fittizia di persona, costitutiva ex art. 2932 c.c. nel caso di interposizione reale di persona (Cass., Sez. II, 1° aprile 2003, n. 4886).
La contraddizione della domanda in tesi della parte attrice risiede quindi nella domanda di pronuncia di una sentenza dichiarativa per accertare un'interposizione reale.
Tuttavia, dal tenore letterale della domanda, che appunto fa riferimento alla dichiarazione della proprietà a favore di e al mero ordine di trascrizione della sentenza nei Parte_3
Registri Immobiliari, nonché dalle precisazioni contenute negli atti processuali (in primi,s la comparsa conclusionale di replica depositata in data 19.10.2022, in cui la difesa dell'attrice si sofferma sulla pagina 8 di 13 disciplina della prova in materia di simulazione), si deve concludere nel ritenere che la parte attrice abbia richiesto, in tesi, l'accertamento dell'interposizione fittizia di persona nell'acquisto dell'immobile, esercitando nella sostanza un'azione di simulazione ex art. 1414 c.c.
La facoltà del Giudice di operare una diversa qualificazione della domanda attorea trova fondamento nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui il giudice di merito ha il potere- dovere di valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che siano dirimenti le espressioni utilizzate dalle parti, “dovendo prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, indagare e motivatamente valutare il contenuto sostanziale della domanda, desumendolo dalla situazione dedotta in giudizio, dalle eventuali precisazioni nel corso dello stesso, dal provvedimento in concreto richiesto, dallo scopo che la parte vuole raggiungere e dal comportamento processuale della parte” (ex plurimis
Cass., Sez. III, 23 marzo 2023, n. 8392).
Riqualificata nei termini sopra precisati la domanda proposta in tesi, la stessa deve dichiararsi infondata.
Come risulta dagli atti, in data 8.1.2015 ha acquistato mediante atto Controparte_2
pubblico notarile il quartiere per civile abitazione sopra descritto, al prezzo di € 135.000,00, somma già versata alla parte venditrice al momento del rogito. allega che il prezzo è Parte_3
stato interamente pagato con denaro proprio e che il bene immobile era stato intestato a CP_2 solo in via fittizia, con l'obbligo in capo a quest'ultimo di cambiare l'intestazione a favore della parte attrice qualora quest'ultima lo avesse richiesto.
E' documentalmente provato che, con scrittura privata datata 19.10.2015 e sottoscritta da CP_2
(sottoscrizione la cui autenticità è stata accertata con CTU calligrafica disposta da questo Giudice, le cui conclusioni devono ritenersi pienamente condivisibili in quanto logiche e ben argomentate dal punto di vista tecnico), il convenuto ha dichiarato e riconosciuto: che l'immobile oggetto della suddetta compravendita “è stato a lui intestato fiduciariamente dal proprio coniuge , la quale Controparte_4
ha integralmente pagato il prezzo di vendita e deve pertanto ritenersi la reale proprietaria dell'immobile stesso”; che “conseguentemente si conviene che ogni utilità ed onere derivante dall'immobile sia, nei rapporti tra le parti, a favore e carico della signora ” e “deve Controparte_4 pertanto ritenersi la reale proprietaria dell'immobile stesso”; e che “si obbliga a CP_2
ritrasferire il predetto immobile a semplice richiesta della signora a titolo di Controparte_4 reintestazione al fiduciante”.
Nondimeno, i contraenti della compravendita dell'immobile de quo non corrispondono alle parti che hanno firmato la scrittura privata del 19.10.2015: il contratto di compravendita è stato stipulato per atto pagina 9 di 13 pubblico tra (come parte acquirente) e (come parte venditrice), Controparte_2 Persona_2
il quale ultimo risulta agli atti del tutto estraneo al diverso accordo intercorrente tra e Pt_3
consacrato nella suddetta scrittura, circa l'effettiva titolarità del bene. CP_2
Simile circostanza esclude, a prescindere dalla volontà espressa nella scrittura privata del 19.10.2015,
l'ipotesi di un fenomeno simulatorio ex art. 1414 c.c. e, quindi, di un'interposizione fittizia di persona, per configurare il quale occorre che le parti del negozio simulato corrispondano a quelle del negozio dissimulato, non potendo ex art. 1372, comma 2 c.c. considerarsi inefficacie (in tutto o in una sua parte) il contratto stipulato con soggetto terzo in virtù di un accordo da cui esso sia estraneo.
Alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata la domanda in tesi della parte attrice.
La domanda di condanna ex art. 2932 cc
La domanda attorea gradata è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Vista la scrittura privata datata 19.10.2015 e l'accertamento tramite CTU calligrafica della sua sottoscrizione da parte del convenuto, si ritiene accertato che ha acquistato Controparte_2 la proprietà dell'immobile de quo pagando il relativo prezzo (pari a € 135.000,00) esclusivamente con denaro di e che il convenuto, da un lato, ha riconosciuto nella parte attrice la reale proprietaria Pt_3 dell'immobile e, dall'altro lato, si è obbligato, quale intestatario fiduciario, a ritrasferire la formale proprietà dell'immobile in capo a , a semplice richiesta di quest'ultima. Pt_3
Risulta altresì accertato, in quanto circostanza pacifica, l'inadempimento di il quale, CP_2 nonostante le plurime richieste della parte attrice, non risulta che ad oggi abbia rispetto all'obbligo di ritrasferire la proprietà dell'immobile secondo l'accordo fiduciario contenuto nella suddetta scrittura privata.
In diritto, è ormai orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza di legittimità che, in caso di inadempimento di un accordo fiduciario di trasferimento della proprietà di un bene da parte del fiduciario al fiduciante, possa trovare applicazione l'art. 2932 c.c. Infatti, l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad altro negozio, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege (ex multis, Cass., Sez.
II, 30 marzo 2012, n. 5160; Cass., SSUU, 6 marzo 2020, n. 6459).
In conclusione, sussistono tutti i presupposti per condannare il convenuto all'adempimento della suddetta obbligazione e disporre il trasferimento in favore di della proprietà Parte_3 dell'immobile sito nel Comune di Firenze, via Dei Pilastri nr. 43, piano terra, con annessa corte pagina 10 di 13 esclusiva con piccolo ripostiglio (censito al Nuovo Catasto Urbano Edilizio al foglio 167, particella 182 sub 2 495 graffate, zona censuaria 1, cat a/4 , classe 1 , vani 3 rendita catastale 325,37, confini : proprietà proprietà parti condominiali). CP_3 Pt_2
Domanda di condanna al compenso per impiego del bene immobile
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
La domanda, contenuta esclusivamente in sede conclusionale e priva di altri riferimenti negli atti di parte, risulta sfornita di qualsiasi (anche minima) base argomentativa, soprattutto in merito all'effettività dei danni che avrebbe subito a causa dell'utilizzo dell'immobile da parte di Pt_3
dal momento che nulla è stato allegato a riguardo. CP_2
Le spese di lite
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Sono poste altresì in via definitiva a carico esclusivo della parte convenuta le spese della CTU, già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA la domanda attorea in tesi;
2. ACCOGLIE la domanda attorea in subordine e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA l'esistenza di un accordo fiduciario tra e in base al quale quest'ultimo Parte_3 Controparte_2
si è obbligato a ritrasferire alla parte attrice il quartiere per civile abitazione sito nel Comune di Firenze, via Dei Pilastri nr. 43, al piano terreno (censito al Nuovo Catasto Urbano Edilizio al foglio 167, particella 182 sub 2 495 graffate, zona censuaria 1, cat a/4, classe 1, vani 3 rendita catastale 325,37) a richiesta della stessa Parte_3
4. CONDANNA all'adempimento della suddetta obbligazione fiduciaria;
Controparte_2
5. DISPONE, ex art. 2932 c.c., il trasferimento in favore di della esclusiva Parte_3 proprietà dell'immobile sito nel Comune di Firenze, via Dei Pilastri nr. 43, piano terra, con annessa corte esclusiva con piccolo ripostiglio (censito al Nuovo Catasto Urbano Edilizio al foglio 167, particella 182 sub 2 495 graffate, zona censuaria 1, cat a/4 , classe 1 , vani 3 rendita catastale 325,37, confini : proprietà proprietà parti condominiali). CP_3 Pt_2
6. ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
pagina 11 di 13 7. CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese di Controparte_2 Parte_3
lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi, aumentati del 20% per manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa, per complessivi Euro 8.462,40, in € 565,52 per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, iva e cap come per legge.
8. PONE definitivamente a carico esclusivo della parte convenuta le spese della CTU, già liquidate.
Firenze, 20.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Bonacchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Glauco Panattoni, magistrato ordinario in tirocinio
pagina 12 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1382/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABBONDANZA CP_1 Parte_1 C.F._1 FERRUCCIO LORENZO e dell'avv. ABBONDANZA UMBERTO MASSIMO FRANCESCO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematicopresso il difensore avv. ABBONDANZA FERRUCCIO LORENZO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MAJO Controparte_2 C.F._3
GIORGIO, elettivamente domiciliato in VIA POLITANO 4 81100 CASERTApresso il difensore avv.
DI MAJO GIORGIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice concludeva: “Voglia l'Illu.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa comparizione delle parti:
- In tesi: 1) dichiarare l'interposizione reale di persona nell'acquisto dell'immobile di via dei Pilastri
43; dichiarare la proprietà del bene di via dei Pilastri 43, al piano terreno, composto da soggiorno con angolo cottura e una camera, oltre ingresso, disimpegno, bagno e zona armadi di passaggio, con annessa corte esclusiva con piccolo ripostiglio;
il tutto censito al Nuovo Catasto Urbano Edilizio al foglio 167, particella 182 sub 2 495 graffate, zona censuaria 1, cat a/4, classe 1, vani 3 rendita catastale 325,37 ( doc 1), confini : proprietà , proprietà , parti condominiali, alla sig.ra CP_3 Pt_2
. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della Parte_3
sentenza a favore di
contro
; Parte_3 Controparte_2
In ipotesi gradata, con sentenza costitutiva - accertato e dichiarato che il IG. ha Controparte_2
acquistato la proprietà dell'immobile sito in Firenze Via dei Pilastri 43 non in nome proprio ma per pagina 1 di 13 conto della moglie IG.ra , in esecuzione di un patto fiduciario contenente espresso Parte_3 riconoscimento che l'intero prezzo era stato corrisposto dalla ricorrente;
accertato e dichiarato che il
IG. , quale intestatario fiduciario, si è impegnato a trasferire la formale proprietà Controparte_2
dell'immobile in capo alla sig.ra a semplice richiesta di quest'ultima; - accertato e dichiarato che, Pt_3
ai sensi dell'art. 2932 cc, se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie
l'obbligazione, l'altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso;
- accertato e dichiarato l'inadempimento del IG. rispetto all'obbligo di Controparte_2
trasferire la proprietà dell'immobile; condannare il convenuto all'adempimento della menzionata obbligazione e, per l'effetto, con sentenza munita degli effetti ex art. 2932 cc, disporre il trasferimento in favore della IG.ra della proprietà dell'immobile Firenze v. Dei Pilastri 43,al Parte_3
piano terreno, composto da soggiorno con angolo cottura e una camera, oltre ingresso, disimpegno, bagno e zona armadi di passaggio , con annessa corte esclusiva con piccolo ripostiglio;
il tutto censito al Nuovo Catasto Urbano Edilizio al foglio 167, particella 182 sub 2 495 graffate , zona censuaria 1 , cat a/4 , classe 1 , vani 3 rendita catastale 325,37 ( doc 1), confini : proprietà , proprietà CP_3
, parti condominiali. Condannare altresì il convenuto al pagamento di un compenso per Pt_2
l'utilizzo del bene dalla data della stipula del rogito di compravendita, nella misura pari al valore di mercato del canone di locazione per immobili del genere di quello de quo, ovvero in via equitativa ex art. 1226 cc". Ordinarne la trascrizione del detto bene a favore del comparente e contro il sig.
. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Controparte_2
Parte convenuta concludeva: “Voglia la S.V. Ill.ma, rigettata ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere:
a) rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto;
b) per l'effetto dichiarare che il IG. è unico ed esclusivo proprietario Controparte_2 dell'immobile ubicato in Firenze, alla Via dei Pilastri n. 43, riportato in Catasto Fabbricati, al Foglio
167, p.lle 182 sub 2 e 495 graffate, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 1, come meglio descritta nel rogito notarile in atti;
c) condannare la IG.ra al pagamento delle spese e competenze di giudizio”. Parte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio, innanzi a questo Parte_3
Ufficio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illu.mo Giudice adito, Controparte_2
contrariis reiectis, previa comparizione delle parti:
pagina 2 di 13 - In tesi: 1) dichiarare l'interposizione reale di persona nell'acquisto dell'immobile di via dei Pilastri
43; dichiarare la proprietà del bene di via dei Pilastri 43, al piano terreno, composto da soggiorno con angolo cottura e una camera, oltre ingresso, disimpegno, bagno e zona armadi di passaggio, con annessa corte esclusiva con piccolo ripostiglio;
il tutto censito al Nuovo Catasto Urbano Edilizio al foglio 167, particella 182 sub 2 495 graffate, zona censuaria 1, cat a/4, classe 1, vani 3 rendita catastale 325,37 ( doc 1), confini : proprietà , proprietà , parti condominiali, alla sig.ra CP_3 Pt_2
. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della Parte_3
sentenza a favore di
contro
; Parte_3 Controparte_2
In ipotesi gradata, con sentenza costitutiva - accertato e dichiarato che il IG. ha Controparte_2
acquistato la proprietà dell'immobile sito in Firenze Via dei Pilastri 43 non in nome proprio ma per conto della moglie IG.ra , in esecuzione di un patto fiduciario contenente espresso Parte_3 riconoscimento che l'intero prezzo era stato corrisposto dalla ricorrente;
accertato e dichiarato che il
IG. , quale intestatario fiduciario, si è impegnato a trasferire la formale proprietà Controparte_2
dell'immobile in capo alla sig.ra a semplice richiesta di quest'ultima; - accertato e dichiarato che, Pt_3
ai sensi dell'art. 2932 cc, se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie
l'obbligazione, l'altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso;
- accertato e dichiarato l'inadempimento del IG. rispetto all'obbligo di Controparte_2
trasferire la proprietà dell'immobile; condannare il convenuto all'adempimento della menzionata obbligazione e, per l'effetto, con sentenza munita degli effetti ex art. 2932 cc, disporre il trasferimento in favore della IG.ra della proprietà dell'immobile Firenze v. Dei Pilastri 43,al Parte_3
piano terreno, composto da soggiorno con angolo cottura e una camera, oltre ingresso, disimpegno, bagno e zona armadi di passaggio , con annessa corte esclusiva con piccolo ripostiglio;
il tutto censito al Nuovo Catasto Urbano Edilizio al foglio 167, particella 182 sub 2 495 graffate , zona censuaria 1 , cat a/4 , classe 1 , vani 3 rendita catastale 325,37 ( doc 1), confini : proprietà , proprietà CP_3
, parti condominiali. Condannare altresì il convenuto al pagamento di un compenso per Pt_2
l'utilizzo del bene dalla data della stipula del rogito di compravendita, nella misura pari al valore di mercato del canone di locazione per immobili del genere di quello de quo, ovvero in via equitativa ex art. 1226 cc". Ordinarne la trascrizione del detto bene a favore del comparente e contro il sig.
. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Controparte_2
A sostegno delle proprie domande, la parte attrice ha allegato:
- che in data 8.1.2015 il convenuto, coniuge in regime di separazione di beni, aveva acquistato con i soldi della , un appartamento sito in Firenze, via Dei Pilastri nr. 43, al piano terreno (censito al Pt_3
Nuovo Catasto Urbano Edilizio al foglio 167, particella 182 sub 2 495 graffate, zona censuaria 1, cat pagina 3 di 13 a/4, classe 1, vani 3 rendita catastale 325,37).
- che in data 19.10.2015, con successivo patto fiduciario tra la e era stato Pt_3 CP_2
dichiarato che l'immobile era stato fittiziamente intestato al convenuto, con l'aggiunta che, a semplice richiesta della , il avrebbe retrocesso detto bene alla parte attrice senza nulla Pt_3 CP_2
pretendere in cambio.
- che il convenuto, a seguito di un deterioramento della relazione coniugale con la , aveva Pt_3
interrotto il rapporto di convivenza e si era reso indisponibile al trasferimento dell'immobile de quo, non rispondendo alle plurime richieste dell'attrice.
Con decreto del 16 marzo 2022, il Giudice, nel rinviare l'udienza al 2.11.2022, ne aveva disposto la trattazione in modalità telematica con la trasmissione di brevi note scritte entro il 26.10.2022.
In data 5 luglio 2022 era stata presentata presso la sede dell'OCF domanda di avvio di un tentativo di mediazione, da parte di nei confronti di conclusosi con la mancata partecipazione Pt_3 CP_2
della parte invitata al primo incontro di mediazione.
Con comparsa conclusionale del 19 ottobre 2022, parte attrice ha confermato i fatti riportati nell'atto di citazione ed ha aggiunto in diritto:
- che per la prova della simulazione era sufficiente l'atto sottoscritto dal convenuto con semplice scrittura privata, in quanto, quando si sia in presenza di atti richiedenti forma scritta ad substantiam o ad probationem, non è richiesto l'ulteriore requisito di forma vincolata prescritto per il negozio dissimulato, ben potendo la prova essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa è prodotta;
- che, in tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce un atto di riconoscimento o di accertamento scritto il quale, non avendo carattere negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all'atto simulato.
In data 2 novembre 2022, il Giudice, viste le note depositate dalla parte attrice, si era riservato e, nel medesimo giorno, a scioglimento della riserva, rilevato che la parte convenuta non si era costituita e che non vi era certezza del buon esito della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ha fissato con ordinanza nuova udienza ex art. 183 c.p.c. al 28.3.2023, ordinando la rinnovazione della notifica con osservanza dei termini a comparire e il deposito del certificato di residenza del convenuto.
In data 7.11.2022, si è costituito in giudizio , il quale ha eccepito: Controparte_2
- che il convenuto era l'unico ed esclusivo proprietario dell'immobile, avendolo acquistato con atto ai rogiti per Notar dell'8/01/2015 al prezzo di € 135.000,00 interamente pagato prima Persona_1
della stipula del detto rogito;
- di aver provveduto a corrispondere la somma di € 3.294,00 all'Agenzia immobiliare “Belmonte
pagina 4 di 13 Immobiliare” di Paola Benedetti e C. S.A.S.”, per l'attività di mediazione svolta da detta società;
- che la somma di € 135.000,0 rappresentava l'investimento di donazioni (in denaro) ricevute dal da parte dei suoi genitori, al fine di garantirgli una rendita cospicua necessaria per soddisfare CP_2
le esigenze quotidiane;
- che nessun documento e/o scrittura privata era stato sottoscritto da ad interposizione di CP_2
quanto sancito nel rogito notarile;
- di disconoscere, quindi, la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata datata 19.10.2015.
Con istanza depositata l'8.11.2022, la parte attrice ha chiesto la revoca dell'ordinanza di rinnovazione della notifica, dal momento che:
- in data 7.11.2022 si era costituito il e non era stata eccepita alcuna Controparte_2 irritualità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza;
- la notifica, ex artt. 156 e ss. c.p.c, doveva considerarsi sanata con efficacia ex tunc.
Con decreto del 12 dicembre 2022, il Giudice, atteso che parte convenuta si era costituita in giudizio in data 7.11.2022, ovvero successivamente all'udienza del 2.11.2022, ha revocato l'ordine di rinnovazione della notifica dell'atto di citazione ed ha riservato all'udienza del 28.3.2023 la decisione sulle ulteriori istanze.
In data 24.3.2023, il Giudice ha differito l'udienza fissata per il giorno 28.3.2023 al 18.4.2023, sostituendola con il deposito telematico di note scritte contenenti sole istanze e conclusioni;
ha assegnato alle parti termine sino alla data dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;
ha invitato i procuratori delle parti a depositare, ove ne abbiano già la disponibilità, per via telematica e nei formati ammessi dalla normativa sul PCT copia degli atti e documenti processuali non ancora presenti nel fascicolo informatico, nonché a depositare, con la stessa modalità, gli atti attestanti la regolare instaurazione del contraddittorio.
Con note di trattazione scritta depositate il 28.3.2023, la parte convenuta si è riportata alle difese e alle eccezioni precedentemente svolte, chiedendo la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 3.4.2023, la parte attrice, dopo essersi riportata alla conclusioni formulate in atto di citazione, ha sottolineato come, in virtù dell'effetto sanante retroattivo della costituzione del convenuto, la prima udienza del 2.11.2022 risultasse pienamente valida e come, perciò, fosse tardiva l'eccezione di disconoscimento della firma avvenuta il 7.11.2022; quest'ultimo, infatti, doveva essere eccepito nella prima udienza successiva al deposito del documento la cui sottoscrizione era oggetto di disconoscimento.
Si è chiesto dunque:
pagina 5 di 13 - la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
- in subordine, qualora fosse stato ritenuto valido il disconoscimento della firma, la verificazione della scrittura privata con la disposizione di una un eventuale CTU grafologica.
In data 19 aprile 2023 il Giudice, viste le note depositate dalle parti, ha assegnato i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e fissato al 26.3.2024 l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori;
inoltre, ha disposto la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta della causa, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnato il termine sino all'udienza per il deposito di brevi note.
In data 2.5.2023, le parti si sono scambiate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
La parte convenuta, in aggiunta alle precedenti deduzioni ed eccezioni, ha eccepito di aver tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione della scrittura privata già nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.11.2022, successivamente all'udienza ex art. 183 c.p.c. del
2.11.2022, prima udienza successiva alla produzione di detto documento.
Il convenuto ha poi eccepito l'inammissibilità dell'istanza di verificazione della scrittura privata del
19.10.2015, non avendo la difesa attorea mai depositato l'originale del documento.
Con memoria depositata il 30.5.2023, la parte attrice ha replicato che il deposito dell'originale in formato digitale era già stato effettuato con l'atto di citazione e che, nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, inserita in atti soltanto in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. La parte si è inoltre resa disponibile al deposito/esibizione dell'originale cartaceo.
In data 15.6.2023, la parte convenuta ha eccepito che non era stata depositata alcuna scrittura di comparazione e che la disponibilità della controparte al deposito/esibizione dell'originale non la esimeva dal depositare telematicamente tale scrittura di verificazione, con riserva di produrre poi l'originale. Di conseguenza, l'istanza di verificazione era da considerarsi come mai formulata, in quanto proposta in violazione dei modi e delle forme dell'art. 216 c.p.c.
Con memoria depositata il 22.6.2023, la parte attrice ha ribadito quanto precedentemente sostenuto, ribadendo la propria facoltà di produrre le scritture di comparazione, avendole già depositate in copia.
Nella memora depositata il 26.6.2023 la parte convenuta si è riportata alle eccezioni sollevate negli scritti precedenti, aggiungendo che l'allegazione di una copia della scrittura di riconoscimento del debito non esonerava l'attrice dall'obbligo di depositare il corrispondente originale nel fascicolo d'ufficio, che il Giudice deve valutare prima della scadenza dei termini ex art. 183, comma 4 c.p.c.
In assenza della produzione delle scritture di comparazione originali, la richiesta di CTU doveva ritenersi inammissibile.
pagina 6 di 13 Con note di discussione depositate il 23.2.2024 la parte attrice si è riportata ai precedenti scritti difensivi ed ha chiesto la fissazione dell'udienza del 26.3.2024 in presenza per autorizzare anche il deposito degli originali già depositati in PCT.
Con ordinanza del 27.2.2024, il Giudice ha disposto che l'udienza del 26.3.2024 si svolgesse in presenza, revocando il provvedimento di assegnazione del termine per il deposito di note di trattazione scritta.
All'udienza del 26.3.2024, la difesa della parte attrice ha esibito l'originale della controdichiarazione già depositata in copia ed ha insistito sia nell'eccezione di decadenza dal disconoscimento della scrittura, effettuata da controparte, sia per l'ammissione delle istanze istruttorie. La difesa della parte convenuta si è riportata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. quanto all'istanza di verificazione ex adverso effettuata ed ha chiesto di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice si è riservato.
In data 17.4.2024, il Giudice, a scioglimento della suddetta riserva, ritenuto che il disconoscimento della sottoscrizione ad opera del convenuto fosse pienamente ammissibile, in quanto effettuato nella prima risposta successiva alla produzione della scrittura privata oggetto di disconoscimento;
ritenuta, altresì, l'ammissibilità dell'istanza di verificazione proposta da parte attrice;
ritenuta, pertanto,
l'ammissibilità e rilevanza della CTU calligrafica sulla sottoscrizione;
con ordinanza ha disposto la
CTU calligrafica, ordinato la produzione in giudizio dell'originale della scrittura privata oggetto di verificazione e delle scritture da utilizzarsi come comparazione, nominato il CTU e fissato l'udienza del 23.5.2024 per il conferimento dell'incarico.
In tale udienza, è stato conferito al CTU l'incarico di accertare, esaminati gli atti ed i documenti di causa, l'autenticità della sottoscrizione sulla scrittura privata datata 19.10.2015; il CTU, accettato l'incarico, ha chiesto termine di giorni 120 per rispondere al quesito con relazione scritta. Il Giudice ha dunque disposto che le parti trasmettessero al CTU le proprie osservazioni scritte sulla relazione entro il termine concordato con il CTU e ha rinviato all'udienza del 15.10.2024 per l'esame della CTU.
In data 3.10.2024 è stata depositata relazione del CTU, cui è seguito, il 4.10.2024 il deposito del relativo saggio grafico.
All'udienza del 15.10.2024, visti gli esiti della CTU, la difesa della parte attrice ha chiesto che la causa fosse decisa;
il Giudice ha quindi fissato per la discussione e la decisione l'udienza ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 2 c.p.c., assegnato alle parti termine di 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e fissato l'udienza del 21.11.2024 per la discussione orale.
Con comparsa conclusionale depositata il 12.11.2024, la parte attrice ha chiesto l'accoglimento della domanda di retrocessione del bene immobile (e riconoscimento della relativa proprietà) in proprio pagina 7 di 13 favore e la valutazione del comportamento processuale del convenuto ai fini della decisione in ordine alle spese legali.
All'udienza 21.11.2024, a seguito della discussione della difesa della parte attrice e delle relative conclusioni, il Giudice ha posto la causa in decisione.
Le domande attoree
1) La domanda di accertamento dell'interposizione reale di persona
La domanda attorea in tesi è infondata e non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In diritto e in via preliminare, occorre sottolineare la contraddizione in cui incorre la parte attrice nel richiedere la pronuncia di una sentenza di accertamento dell'interposizione reale di persona nell'acquisto dell'immobile de quo e, al tempo stesso, di accertamento del relativo diritto di proprietà in capo a . Pt_3
La figura dell'interposizione reale di persona si lega ad un fenomeno di tipo fiduciario, dove, a mezzo di un collegamento negoziale, viene stipulato un contratto, valido ed efficace, di trasferimento della proprietà di un bene sul presupposto che l'acquirente (c.d. fiduciario) si obblighi, o si sia già obbligato, con un distinto negozio, ad effettuare un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario effettivo del rapporto (Cass., Sez. III, 19 marzo 1980, n. 1838; Cass., Sez. II, 6 giugno 2005, n. 9402).
Diversamente, con l'interposizione fittizia di persona si fa riferimento ad un fenomeno simulatorio, in cui sempre mediante un collegamento negoziale viene stipulato un contratto di trasferimento della proprietà di un bene (negozio simulato) con l'intesa della sua inefficacia tra le stesse parti, le quali convengono, in realtà, di mantenere la situazione giuridica preesistente o di costituire un diverso rapporto giuridico disciplinato da altro accordo (negozio dissimulato).
Sebbene l'effetto concreto perseguito sia il medesimo (ossia l'attribuzione apparente del diritto di proprietà a persona diversa da quella che intende conservarne l'effettiva disponibilità), la differenza tra le due tipologie di interposizione di persona comporta ricadute sulla natura della sentenza che il giudice
è chiamato a pronunciare: dichiarativa nel caso di interposizione fittizia di persona, costitutiva ex art. 2932 c.c. nel caso di interposizione reale di persona (Cass., Sez. II, 1° aprile 2003, n. 4886).
La contraddizione della domanda in tesi della parte attrice risiede quindi nella domanda di pronuncia di una sentenza dichiarativa per accertare un'interposizione reale.
Tuttavia, dal tenore letterale della domanda, che appunto fa riferimento alla dichiarazione della proprietà a favore di e al mero ordine di trascrizione della sentenza nei Parte_3
Registri Immobiliari, nonché dalle precisazioni contenute negli atti processuali (in primi,s la comparsa conclusionale di replica depositata in data 19.10.2022, in cui la difesa dell'attrice si sofferma sulla pagina 8 di 13 disciplina della prova in materia di simulazione), si deve concludere nel ritenere che la parte attrice abbia richiesto, in tesi, l'accertamento dell'interposizione fittizia di persona nell'acquisto dell'immobile, esercitando nella sostanza un'azione di simulazione ex art. 1414 c.c.
La facoltà del Giudice di operare una diversa qualificazione della domanda attorea trova fondamento nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui il giudice di merito ha il potere- dovere di valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che siano dirimenti le espressioni utilizzate dalle parti, “dovendo prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, indagare e motivatamente valutare il contenuto sostanziale della domanda, desumendolo dalla situazione dedotta in giudizio, dalle eventuali precisazioni nel corso dello stesso, dal provvedimento in concreto richiesto, dallo scopo che la parte vuole raggiungere e dal comportamento processuale della parte” (ex plurimis
Cass., Sez. III, 23 marzo 2023, n. 8392).
Riqualificata nei termini sopra precisati la domanda proposta in tesi, la stessa deve dichiararsi infondata.
Come risulta dagli atti, in data 8.1.2015 ha acquistato mediante atto Controparte_2
pubblico notarile il quartiere per civile abitazione sopra descritto, al prezzo di € 135.000,00, somma già versata alla parte venditrice al momento del rogito. allega che il prezzo è Parte_3
stato interamente pagato con denaro proprio e che il bene immobile era stato intestato a CP_2 solo in via fittizia, con l'obbligo in capo a quest'ultimo di cambiare l'intestazione a favore della parte attrice qualora quest'ultima lo avesse richiesto.
E' documentalmente provato che, con scrittura privata datata 19.10.2015 e sottoscritta da CP_2
(sottoscrizione la cui autenticità è stata accertata con CTU calligrafica disposta da questo Giudice, le cui conclusioni devono ritenersi pienamente condivisibili in quanto logiche e ben argomentate dal punto di vista tecnico), il convenuto ha dichiarato e riconosciuto: che l'immobile oggetto della suddetta compravendita “è stato a lui intestato fiduciariamente dal proprio coniuge , la quale Controparte_4
ha integralmente pagato il prezzo di vendita e deve pertanto ritenersi la reale proprietaria dell'immobile stesso”; che “conseguentemente si conviene che ogni utilità ed onere derivante dall'immobile sia, nei rapporti tra le parti, a favore e carico della signora ” e “deve Controparte_4 pertanto ritenersi la reale proprietaria dell'immobile stesso”; e che “si obbliga a CP_2
ritrasferire il predetto immobile a semplice richiesta della signora a titolo di Controparte_4 reintestazione al fiduciante”.
Nondimeno, i contraenti della compravendita dell'immobile de quo non corrispondono alle parti che hanno firmato la scrittura privata del 19.10.2015: il contratto di compravendita è stato stipulato per atto pagina 9 di 13 pubblico tra (come parte acquirente) e (come parte venditrice), Controparte_2 Persona_2
il quale ultimo risulta agli atti del tutto estraneo al diverso accordo intercorrente tra e Pt_3
consacrato nella suddetta scrittura, circa l'effettiva titolarità del bene. CP_2
Simile circostanza esclude, a prescindere dalla volontà espressa nella scrittura privata del 19.10.2015,
l'ipotesi di un fenomeno simulatorio ex art. 1414 c.c. e, quindi, di un'interposizione fittizia di persona, per configurare il quale occorre che le parti del negozio simulato corrispondano a quelle del negozio dissimulato, non potendo ex art. 1372, comma 2 c.c. considerarsi inefficacie (in tutto o in una sua parte) il contratto stipulato con soggetto terzo in virtù di un accordo da cui esso sia estraneo.
Alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata la domanda in tesi della parte attrice.
La domanda di condanna ex art. 2932 cc
La domanda attorea gradata è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Vista la scrittura privata datata 19.10.2015 e l'accertamento tramite CTU calligrafica della sua sottoscrizione da parte del convenuto, si ritiene accertato che ha acquistato Controparte_2 la proprietà dell'immobile de quo pagando il relativo prezzo (pari a € 135.000,00) esclusivamente con denaro di e che il convenuto, da un lato, ha riconosciuto nella parte attrice la reale proprietaria Pt_3 dell'immobile e, dall'altro lato, si è obbligato, quale intestatario fiduciario, a ritrasferire la formale proprietà dell'immobile in capo a , a semplice richiesta di quest'ultima. Pt_3
Risulta altresì accertato, in quanto circostanza pacifica, l'inadempimento di il quale, CP_2 nonostante le plurime richieste della parte attrice, non risulta che ad oggi abbia rispetto all'obbligo di ritrasferire la proprietà dell'immobile secondo l'accordo fiduciario contenuto nella suddetta scrittura privata.
In diritto, è ormai orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza di legittimità che, in caso di inadempimento di un accordo fiduciario di trasferimento della proprietà di un bene da parte del fiduciario al fiduciante, possa trovare applicazione l'art. 2932 c.c. Infatti, l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad altro negozio, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege (ex multis, Cass., Sez.
II, 30 marzo 2012, n. 5160; Cass., SSUU, 6 marzo 2020, n. 6459).
In conclusione, sussistono tutti i presupposti per condannare il convenuto all'adempimento della suddetta obbligazione e disporre il trasferimento in favore di della proprietà Parte_3 dell'immobile sito nel Comune di Firenze, via Dei Pilastri nr. 43, piano terra, con annessa corte pagina 10 di 13 esclusiva con piccolo ripostiglio (censito al Nuovo Catasto Urbano Edilizio al foglio 167, particella 182 sub 2 495 graffate, zona censuaria 1, cat a/4 , classe 1 , vani 3 rendita catastale 325,37, confini : proprietà proprietà parti condominiali). CP_3 Pt_2
Domanda di condanna al compenso per impiego del bene immobile
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
La domanda, contenuta esclusivamente in sede conclusionale e priva di altri riferimenti negli atti di parte, risulta sfornita di qualsiasi (anche minima) base argomentativa, soprattutto in merito all'effettività dei danni che avrebbe subito a causa dell'utilizzo dell'immobile da parte di Pt_3
dal momento che nulla è stato allegato a riguardo. CP_2
Le spese di lite
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Sono poste altresì in via definitiva a carico esclusivo della parte convenuta le spese della CTU, già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA la domanda attorea in tesi;
2. ACCOGLIE la domanda attorea in subordine e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA l'esistenza di un accordo fiduciario tra e in base al quale quest'ultimo Parte_3 Controparte_2
si è obbligato a ritrasferire alla parte attrice il quartiere per civile abitazione sito nel Comune di Firenze, via Dei Pilastri nr. 43, al piano terreno (censito al Nuovo Catasto Urbano Edilizio al foglio 167, particella 182 sub 2 495 graffate, zona censuaria 1, cat a/4, classe 1, vani 3 rendita catastale 325,37) a richiesta della stessa Parte_3
4. CONDANNA all'adempimento della suddetta obbligazione fiduciaria;
Controparte_2
5. DISPONE, ex art. 2932 c.c., il trasferimento in favore di della esclusiva Parte_3 proprietà dell'immobile sito nel Comune di Firenze, via Dei Pilastri nr. 43, piano terra, con annessa corte esclusiva con piccolo ripostiglio (censito al Nuovo Catasto Urbano Edilizio al foglio 167, particella 182 sub 2 495 graffate, zona censuaria 1, cat a/4 , classe 1 , vani 3 rendita catastale 325,37, confini : proprietà proprietà parti condominiali). CP_3 Pt_2
6. ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
pagina 11 di 13 7. CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese di Controparte_2 Parte_3
lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi, aumentati del 20% per manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa, per complessivi Euro 8.462,40, in € 565,52 per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, iva e cap come per legge.
8. PONE definitivamente a carico esclusivo della parte convenuta le spese della CTU, già liquidate.
Firenze, 20.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Bonacchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Glauco Panattoni, magistrato ordinario in tirocinio
pagina 12 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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