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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/10/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 635 RG. 2025;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. RO ET in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alberto Romano e dall'avv. Luigi Maini Lo Casto e
Controparte_1
, C.F. ,
[...] P.IVA_1
Controparte_2
, C.F. , in persona dei rispettivi legali
[...] P.IVA_1 rappresentanti. Parti resistenti, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. e
, C.F. in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Terzo interessato, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: retribuzione – Indennità professionale CIRL
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- Di aver “prestato la propria attività lavorativa in favore dell
[...] articolazione dell Controparte_4 [...]
dal 1985 al Controparte_1
2024 … in forza di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato rinnovati con cadenza annuale”;
- di non aver mai percepito l'indennità professionale prevista, dall'art. 11 del CIRL 2001 e dall'art. 4 del CIRL 2017, per i soli dipendenti a tempo indeterminato;
Ravvisando una violazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Dir 70/99 CE, nella parte in cui il detto emolumento non viene erogato ai dipendenti a tempo determinato “comparabili”, ha chiesto la condanna dell'Assessorato resistente al pagamento dell'emolumento in oggetto. 1 Si sono costituiti in giudizio gli Assessorati Regionali resistenti i quali hanno eccepito la prescrizione di parte dei diritti azionati e, nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda, evidenziando la sussistenza delle ragioni giustificative per l'apposizione del termine (stante il carattere stagionale dell'attività).
Anche l si è costituito in giudizio aderendo alla domanda attorea. CP_3
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE In punto di diritto, il ricorso è fondato.
Come ben argomentato dal Tribunale di Palermo in varie occasioni (ex multis, sentenza n. 2347/2022 del 1° luglio 2022), la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70 CE, è stata più volte oggetto di analisi da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 RO AN); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”; c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (cfr. per tale ricostruzione Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491).
2 In applicazione di tali coordinate, condivise peraltro dalla CdA di Palermo (fra le altre, sentt. 670/24, 704/24) è evidente che l'art. 11 del CIRL 2001 e l'art. 4 del CIRL 2017, nella parte in cui riservano l'indennità professionale mensile ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato, si pongono in antitesi rispetto al diritto comunitario.
Non sembra infatti cogliere nel segno la difesa dell'Assessorato convenuto, nella parte in cui evidenzia il carattere stagionale dell'attività espletata dalla odierna parte ricorrente. Tale circostanza, cioè, può semmai rilevare al fine di qualificare come legittima l'apposizione del termine (profilo che esula dall'oggetto della presente controversia), ma non consente di applicare al lavoratore assunto (legittimamente) a termine un trattamento economico deteriore senza motivo. Le “giustificazioni obiettive” di una retribuzione inferiore, di cui alla sent. CdG 9.7.2015, C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, sopra citata, riguardano infatti le condizioni di lavoro, ossia, la natura del lavoro, le qualifiche e competenze, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego etc. (come emerge dal richiamo operato dalla Corte alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4 dell'Accordo quadro europeo all. DIR. 99/70 CE). Tali “giustificazioni obiettive” di un differente trattamento retributivo nulla hanno a che vedere con le “ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti” di cui alla clausola 5 dell'Accordo Quadro, che invece riguardano tutt'altro profilo (ossia, la legittimità o meno dell'apposizione del termine al rapporto di lavoro). Sul punto, cfr. Cass. n. 23869/2016. In definitiva, anche se un lavoratore è stato legittimamente assunto a tempo determinato, stante il carattere stagionale dell'attività espletata, non può essergli riservato un trattamento economico deteriore rispetto ad un lavoratore a tempo indeterminato “comparabile”, intendendosi per tale (ai sensi della clausola 3 punto 2 dell'Accordo Quadro) quello che svolge la medesima attività, presso la stessa unità produttiva, con analoghe competenze e responsabilità.
Neppure possono avere rilevanza, come vorrebbe l'Assessorato resistente, la diversità delle modalità di assunzione del personale a tempo determinato rispetto a quello a termine ovvero la finalità “assistenziale” menzionata in memoria. Infatti, né la normativa regionale, né la contrattazione collettiva hanno previsto alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impongono a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato. In sostanza, si deve ritenere che l'esclusione degli operai a tempo determinato dal diritto di percepire l'indennità di cui all'art. 11 del CIRL 2001 e all'art. 4 del CIRL 2017, emolumenti riservati ai soli operai a tempo indeterminato, rappresenti una discriminazione ingiustificata, quindi, la disciplina collettiva va disapplicata, giusta prevalenza del diritto comunitario.
3 Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal datore di lavoro. Sul punto va detto che è indubitabile che il termine da applicare sia quello quinquennale ex art. 2948 n. 4 cc., (venendo in rilievo differenze retributive, ossia, emolumenti erogati con cadenza mensile). Altrettanto certo è il fatto che il dies a quo per il decorso del quinquennio coincida con la genesi dei singoli crediti, posto che nel pubblico impiego non è ravvisabile il metus che aveva indotto la Corte Costituzionale ad escludere che, durante la pendenza del rapporto lavorativo, potesse decorrere il quinquennio di legge (sent. n. 63/66). Ciò detto, considerato che il primo atto interruttivo del termine di prescrizione coincide con la consegna a mezzo PEC della diffida del 28.2.2025, va dichiarata la prescrizione di ogni credito maturato prima del 28.2.2020.
Entro i limiti appena tracciati la domanda articolata nell'atto introduttivo può trovare accoglimento e l' resistente va condannato al pagamento CP_1 dell'indennità professionale di cui all'art. 4 CIRL 2017 per il periodo dal 2020 al 2024, oltre agli interessi legali oppure alla rivalutazione monetaria (secondo convenienza) dal giorno di maturazione dei singoli crediti fino al saldo. Gli Assessorati convenuti vanno pure condannati a procedere ai versamenti contributivi consequenziali al riconoscimento dei detti crediti lavorativi.
Le spese di lite, nei rapporti fra il ricorrente e gli Assessorati resistenti, vanno compensate nella misura dei 2/3, tenuto conto della fondatezza solo parziale della domanda. La quota residua va posta a carico degli Assessorati per la regola della soccombenza, e la liquidazione ha luogo secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.00) e lo svolgimento delle fasi di studio, introduzione trattazione e decisione del giudizio. Per le medesime ragioni, vanno poste a carico degli Assessorati convenuti le spese di lite sostenute dall che vengono quantificate avendo riguardo a una domanda di CP_3 valore fino a € 1.100.
PQM
- Condanna gli Assessorati resistenti al pagamento, pro quota, dell'indennità di cui di cui all'art. 4 del CIRL 2017, maturata, dal 2020 al 2024, oltre accessori indicati in parte motiva;
- Condanna gli Assessorati convenuti a procedere ai versamenti contributivi inerenti ai crediti lavorativi di cui al punto precedente;
- Compensa le spese di lite, nella misura dei 2/3, nei rapporti fra la parte ricorrente e gli Assessorati convenuti, pone a carico delle dette Amministrazioni, in solido, la quota residua, che liquida in complessivi € 950,00 oltre iva CPA e spese generali;
4 - Condanna gli Assessorati resistenti al pagamento delle spese di lite sostenute dall' che liquida in complessivi € 650,00 oltre iva CPA e CP_3 spese generali.
Trapani, 22.10.2025 Il giudice
RO ET
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. RO ET in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alberto Romano e dall'avv. Luigi Maini Lo Casto e
Controparte_1
, C.F. ,
[...] P.IVA_1
Controparte_2
, C.F. , in persona dei rispettivi legali
[...] P.IVA_1 rappresentanti. Parti resistenti, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. e
, C.F. in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Terzo interessato, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: retribuzione – Indennità professionale CIRL
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- Di aver “prestato la propria attività lavorativa in favore dell
[...] articolazione dell Controparte_4 [...]
dal 1985 al Controparte_1
2024 … in forza di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato rinnovati con cadenza annuale”;
- di non aver mai percepito l'indennità professionale prevista, dall'art. 11 del CIRL 2001 e dall'art. 4 del CIRL 2017, per i soli dipendenti a tempo indeterminato;
Ravvisando una violazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Dir 70/99 CE, nella parte in cui il detto emolumento non viene erogato ai dipendenti a tempo determinato “comparabili”, ha chiesto la condanna dell'Assessorato resistente al pagamento dell'emolumento in oggetto. 1 Si sono costituiti in giudizio gli Assessorati Regionali resistenti i quali hanno eccepito la prescrizione di parte dei diritti azionati e, nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda, evidenziando la sussistenza delle ragioni giustificative per l'apposizione del termine (stante il carattere stagionale dell'attività).
Anche l si è costituito in giudizio aderendo alla domanda attorea. CP_3
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE In punto di diritto, il ricorso è fondato.
Come ben argomentato dal Tribunale di Palermo in varie occasioni (ex multis, sentenza n. 2347/2022 del 1° luglio 2022), la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70 CE, è stata più volte oggetto di analisi da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 RO AN); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”; c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (cfr. per tale ricostruzione Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491).
2 In applicazione di tali coordinate, condivise peraltro dalla CdA di Palermo (fra le altre, sentt. 670/24, 704/24) è evidente che l'art. 11 del CIRL 2001 e l'art. 4 del CIRL 2017, nella parte in cui riservano l'indennità professionale mensile ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato, si pongono in antitesi rispetto al diritto comunitario.
Non sembra infatti cogliere nel segno la difesa dell'Assessorato convenuto, nella parte in cui evidenzia il carattere stagionale dell'attività espletata dalla odierna parte ricorrente. Tale circostanza, cioè, può semmai rilevare al fine di qualificare come legittima l'apposizione del termine (profilo che esula dall'oggetto della presente controversia), ma non consente di applicare al lavoratore assunto (legittimamente) a termine un trattamento economico deteriore senza motivo. Le “giustificazioni obiettive” di una retribuzione inferiore, di cui alla sent. CdG 9.7.2015, C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, sopra citata, riguardano infatti le condizioni di lavoro, ossia, la natura del lavoro, le qualifiche e competenze, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego etc. (come emerge dal richiamo operato dalla Corte alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4 dell'Accordo quadro europeo all. DIR. 99/70 CE). Tali “giustificazioni obiettive” di un differente trattamento retributivo nulla hanno a che vedere con le “ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti” di cui alla clausola 5 dell'Accordo Quadro, che invece riguardano tutt'altro profilo (ossia, la legittimità o meno dell'apposizione del termine al rapporto di lavoro). Sul punto, cfr. Cass. n. 23869/2016. In definitiva, anche se un lavoratore è stato legittimamente assunto a tempo determinato, stante il carattere stagionale dell'attività espletata, non può essergli riservato un trattamento economico deteriore rispetto ad un lavoratore a tempo indeterminato “comparabile”, intendendosi per tale (ai sensi della clausola 3 punto 2 dell'Accordo Quadro) quello che svolge la medesima attività, presso la stessa unità produttiva, con analoghe competenze e responsabilità.
Neppure possono avere rilevanza, come vorrebbe l'Assessorato resistente, la diversità delle modalità di assunzione del personale a tempo determinato rispetto a quello a termine ovvero la finalità “assistenziale” menzionata in memoria. Infatti, né la normativa regionale, né la contrattazione collettiva hanno previsto alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impongono a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato. In sostanza, si deve ritenere che l'esclusione degli operai a tempo determinato dal diritto di percepire l'indennità di cui all'art. 11 del CIRL 2001 e all'art. 4 del CIRL 2017, emolumenti riservati ai soli operai a tempo indeterminato, rappresenti una discriminazione ingiustificata, quindi, la disciplina collettiva va disapplicata, giusta prevalenza del diritto comunitario.
3 Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal datore di lavoro. Sul punto va detto che è indubitabile che il termine da applicare sia quello quinquennale ex art. 2948 n. 4 cc., (venendo in rilievo differenze retributive, ossia, emolumenti erogati con cadenza mensile). Altrettanto certo è il fatto che il dies a quo per il decorso del quinquennio coincida con la genesi dei singoli crediti, posto che nel pubblico impiego non è ravvisabile il metus che aveva indotto la Corte Costituzionale ad escludere che, durante la pendenza del rapporto lavorativo, potesse decorrere il quinquennio di legge (sent. n. 63/66). Ciò detto, considerato che il primo atto interruttivo del termine di prescrizione coincide con la consegna a mezzo PEC della diffida del 28.2.2025, va dichiarata la prescrizione di ogni credito maturato prima del 28.2.2020.
Entro i limiti appena tracciati la domanda articolata nell'atto introduttivo può trovare accoglimento e l' resistente va condannato al pagamento CP_1 dell'indennità professionale di cui all'art. 4 CIRL 2017 per il periodo dal 2020 al 2024, oltre agli interessi legali oppure alla rivalutazione monetaria (secondo convenienza) dal giorno di maturazione dei singoli crediti fino al saldo. Gli Assessorati convenuti vanno pure condannati a procedere ai versamenti contributivi consequenziali al riconoscimento dei detti crediti lavorativi.
Le spese di lite, nei rapporti fra il ricorrente e gli Assessorati resistenti, vanno compensate nella misura dei 2/3, tenuto conto della fondatezza solo parziale della domanda. La quota residua va posta a carico degli Assessorati per la regola della soccombenza, e la liquidazione ha luogo secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.00) e lo svolgimento delle fasi di studio, introduzione trattazione e decisione del giudizio. Per le medesime ragioni, vanno poste a carico degli Assessorati convenuti le spese di lite sostenute dall che vengono quantificate avendo riguardo a una domanda di CP_3 valore fino a € 1.100.
PQM
- Condanna gli Assessorati resistenti al pagamento, pro quota, dell'indennità di cui di cui all'art. 4 del CIRL 2017, maturata, dal 2020 al 2024, oltre accessori indicati in parte motiva;
- Condanna gli Assessorati convenuti a procedere ai versamenti contributivi inerenti ai crediti lavorativi di cui al punto precedente;
- Compensa le spese di lite, nella misura dei 2/3, nei rapporti fra la parte ricorrente e gli Assessorati convenuti, pone a carico delle dette Amministrazioni, in solido, la quota residua, che liquida in complessivi € 950,00 oltre iva CPA e spese generali;
4 - Condanna gli Assessorati resistenti al pagamento delle spese di lite sostenute dall' che liquida in complessivi € 650,00 oltre iva CPA e CP_3 spese generali.
Trapani, 22.10.2025 Il giudice
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