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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/11/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI OL
I Sezione Civile
R.G. 1234/2025
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
RO LI IN Presidente
Anna Orlandi Consigliere
AR ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(AMMESSO PSS DELIBERA COA 03.07.2025) Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ZAMPARINI C.F._1
CAMILLA con domicilio eletto in V. R. AUDINOT N. 9 40134
OL appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MATTIOLI MASSIMILIANO con domicilio eletto in VIA
SAN PETRONIO VECCHIO 23 40125 OL Appellato
Avv. VALERIA OT (C.F. , curatrice C.F._3
speciale del minore (C.F. ) Persona_1 C.F._4
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 21.09.2022 dinanzi al Tribunale di Bologna, chiedeva la separazione dal marito, con affido condiviso Parte_1
del figlio minore collocamento e residenza presso l'abitazione Per_1
materna, assegnazione della casa familiare alla moglie e statuizione di un assegno di mantenimento a carico del marito sia per i figli (compreso il figlio maggiore sia per la moglie. Per_2
Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla separazione, Controparte_1
ma chiedendo l'affido del figlio minore al padre, con collocazione presso di lui nella casa familiare da assegnare al padre, con un contributo da parte della madre per il mantenimento dei figli;
la statuizione di un assegno di mantenimento per la moglie di importo più ridotto rispetto a quello richiesto dalla controparte.
In corso di causa veniva nominato l'avv. Valeria Mazzotta curatrice speciale del minore Per_1
In data 11.07.23 con sentenza non definitiva il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
pag. 2/13 Con sentenza definitiva n. 1465/2025, pubblicata in data 09.06.2025, il
Tribunale di Bologna disponeva l'affidamento del figlio minore in Per_1
via esclusiva al padre, con collocamento presso lo stesso nell'abitazione familiare;
disponeva incontri liberi della madre con il figlio minore, tenendo conto delle richieste ed esigenze espresse dal minore;
demandava ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di proseguire il monitoraggio in essere fino al compimento della maggiore età del minore;
fissava a carico della madre l'assegno di mantenimento per il minore di €
150,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 30% delle spese;
poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma di euro 50,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Condannava la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del resistente e condannava in solido le parti alla rifusione delle spese in favore del curatore speciale .
2.- Avverso tale sentenza ha proposto appello la sig.ra Parte_1
chiedendo l'aumento dell'assegno già disposto in suo favore per il suo mantenimento;
la statuizione a carico del padre di un contributo al mantenimento del figlio maggiore con lei convivente;
la riduzione del contributo di mantenimento a suo carico per il figlio minore convivente con il padre;
la modifica del regime delle spese come disciplinato dal primo giudice, statuendo la compensazione delle spese tra le parti e la riduzione ex art. 130 TU spese giustizia degli importi liquidati in favore del curatore o compensazione tra il curatore e la ricorrente.
In ordine al contributo al suo mantenimento a carico del marito l'appellante si duole della incongruità dell'importo di euro 50,00 mensili a fronte dei pag. 3/13 redditi documentati, della durata del matrimonio, della capacità lavorativa delle parti, della sua condizione socio-culturale e della sua attuale incapacità di lavorare per ragioni di salute e logistiche. Rileva peraltro che lo stesso Gtite, nella sua costituzione in primo grado, aveva quantificato il contributo per la moglie in euro 200,00 mensili. Sul punto, evidenzia, inoltre, la legittimità del rifiuto dell'alloggio nel frattempo a lei offerto dai
Servizi Sociali con una sola stanza, poiché per motivi religiosi la donna non può dormire nella stanza del figlio, oltre al fatto che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, l'appellante ha rifiutato un solo tirocinio retribuito, offertole contestualmente alla forzosa uscita dalla casa familiare nell'aprile 2023.
Con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne con lei convivente, l'appellante censura la sentenza laddove nega in toto il contributo paterno, considerata la non autosufficienza economica del figlio, di soli 21 anni, che fino ad oggi ha svolto solo lavori precari e saltuari.
Peraltro, anche la difesa del padre, nell'ipotesi di avere entrambi i figli presso di sé, aveva chiesto un contributo al mantenimento del figlio maggiore.
Relativamente al contributo materno per il figlio minore Per_1
l'appellante ne chiede una rideterminazione in euro 100 mensili, oltre il
30% delle spese straordinarie, con decorrenza dell'obbligo dal reperimento di una attività lavorativa, considerato che al momento la madre non versa nella condizione di poter lavorare per le sue precarie condizioni di salute sulle quali chiede anche CTU.
Quanto alle spese legali l'appellante chiede la compensazione per la reciproca soccombenza.
pag. 4/13 In relazione poi alle spese legali per la curatrice speciale, deduce che la necessità di nominare la curatrice è sorta dalla situazione di violenza provocata dal padre, al quale dovrebbero quindi essere accollate le relative spese;
chiede inoltre la riduzione della liquidazione ai sensi dell'art. 130
t.u. 115/2002, per analogia alla figura dell'ausiliario del giudice ex art. 68
c.p.c., ferma restando la necessità che la quota parte a carico della madre sia posta a carico dell'erario.
3.- Si è costituito in giudizio il Gtite, eccependo, anzitutto,
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, in quanto l'impugnazione si limita a riproporre le medesime domande e allegazioni già rigettate dal Tribunale, senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza e deducendo comunque, nel merito, l'infondatezza delle avverse ragioni.
Rispetto alla richiesta di un maggiore contributo in favore della moglie, evidenzia che la stessa non ha dimostrato una condizione di oggettiva impossibilità di lavorare.
Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne rileva che lo stesso Per_2
ha già avuto esperienze di lavoro e, non avendo proseguito i suoi studi, ben potrebbe reperire un'occupazione stabile.
L'appellato chiede, infine, di condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
4.- Si è costituita in giudizio la curatrice speciale del minore Per_1
evidenziando, in via preliminare, l'irritualità della richiesta di provvedimenti provvisori.
Contesta inoltre la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento a carico della madre e di statuizione di un assegno di mantenimento per il pag. 5/13 figlio maggiore, chiedendo conclusivamente il rigetto dell'appello sul punto, con modifica delle statuizioni in punto di spese del curatore, che chiede vengano poste a carico della madre soccombente con pagamento in favore dello Stato;
con vittoria delle spese del grado.
5.- Il PM è regolarmente intervenuto.
6.- L'appello va parzialmente accolto.
Preliminarmente va rilevato che le questioni dei provvedimenti richiesti in via d'urgenza è superata dalla decisione totale della vertenza.
Quanto al mantenimento del figlio minore l'appellante, senza Per_1
contestare l'an, chiede che venga rimodulato il quantum e che la decorrenza dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento e il
30% delle spese straordinarie sia posticipata al mese successivo al reperimento di un'attività lavorativa.
La domanda non può essere accolta.
Se è vero infatti che il dovere di mantenimento di ciascun genitore verso la prole va calcolato in misura proporzionale al proprio reddito, è vero anche che l'assenza di reddito non rende esente il genitore da tale obbligo, allorquando conservi una “potenzialità reddituale”, costituita dalla sua capacità di trovare un'occupazione, anche eventualmente non perfettamente coincidente con le proprie aspettative, perché l'obiettivo principale deve essere il sostentamento della prole. Invero, nella determinazione del concorso dei genitori negli oneri finanziari, il parametro di riferimento è costituito infatti, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, fatto che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 3974/2002; Cass.
pag. 6/13 pen. 39411/2017 in tema di omesso versamento dell'assegno di mantenimento).
Nel caso di specie, dagli atti non emerge alcun impedimento concreto per la nel reperire un'attività lavorativa, avendo ella addotto Pt_1
giustificazioni inconsistenti – rispetto alle quali si condividono le considerazioni del primo giudice – conservando, pertanto, potenzialità reddituali.
Anzitutto, i problemi di salute che lamenta la signora non la rendono inabile al lavoro, in quanto è documentato in atti che è stata prescritta una mera cura termale per l'otite di cui soffre (cfr. doc. 30 allegato dalla ricorrente in primo grado); risulta conseguentemente superflua ogni ulteriore indagine mediante CTU come richiesto dall'appellante.
Quanto alle asserite difficoltà logistiche, le stesse non possono considerarsi ostative al reperimento di una attività lavorativa. Sebbene la casa sia collocata in una posizione non limitrofa ai mezzi di trasporto, la Pt_1
non versa in condizioni che le impediscono di spostarsi in altri luoghi.
Risulta, peraltro, che la ha rifiutato tirocini retribuiti che le erano Pt_1
stati offerti dal Servizio Sociale, in considerazione del bisogno economico espresso dalla signora medesima e, successivamente, non ha neppure accolto la sollecitazione proveniente sempre dal Servizio Sociale circa la necessità di compiere un tirocinio remunerativo coerente con i corsi seguiti, dichiarando di preferire svolgere un altro corso (cfr. relazioni del Servizio sociale depositate il 02.01.23 e il 03.11.23). Al di là della contraddittorietà tra la volontà di avere un contratto a tempo indeterminato e la preferenza per un corso formativo a un tirocinio remunerato, che ben può essere propedeutico all'instaurarsi di un rapporto di lavoro, ciò che rileva ed è
pag. 7/13 pacifico è che la al permanere delle criticità economiche in cui Pt_1
versava – e tuttora versa – non ha dimostrato concreta volontà di miglioramento della propria posizione anche al fine di adempiere i propri obblighi di mantenimento verso la prole, considerati anche i titoli di studio posseduti in virtù dei quali in passato ha svolto attività lavorativa. Per tali principi non è neanche accoglibile la domanda volta a rimandare la decorrenza degli obblighi di mantenimento del figlio minore al reperimento di una attività lavorativa.
Riguardo invece al mantenimento del figlio maggiore convivente Per_2
con la madre, la domanda merita accoglimento.
Giova premettere, in punto di diritto, che l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa “ipso facto” con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura, immutato, finché non è provato che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica (Cassa 24498/2006).
Più precisamente, l'autosufficienza economica ricorre quando è dimostrato che il soggetto si è inserito stabilmente nel mercato del lavoro, ovvero quando sussistono elementi che rappresentino la capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito. È vero che il figlio divenuto maggiorenne deve adoperarsi per reperire un'attività lavorativa, ma è anche vero che egli deve essere posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente.
Questa Corte non ritiene di poter condividere le considerazioni sul punto svolte dal primo giudice, laddove esclude l'assegno di mantenimento a favore del figlio da poco maggiorenne, per non aver la ricorrente provato che egli si sia efficacemente adoperato per reperire un lavoro retribuito.
pag. 8/13 Nel caso di specie, invero, – partecipativo e attento alle lezioni a Per_2
scuola (cfr. relazione del Servizio Sociale depositata il 02.01.23) – ha da pochi anni conseguito il diploma di liceo linguistico, titolo di studi non facilmente spendibile nel mercato del lavoro, diversamente dai diplomi tecnici e professionali.
Inoltre, se da un lato vi è prova che il ragazzo si è iscritto al centro per l'impiego, dopo aver accantonato il desiderio di proseguire gli studi, attestante una sua positiva attivazione, dall'altro lato non vi è riscontro di proposte di lavoro ingiustificatamente rifiutate.
Quanto alle esperienze lavorative occorre rilevare, altresì, che dalla documentazione in atti emerge una sola esperienza come cameriere in un brevissimo tempo circoscritto, ossia un mese nell'estate del 2021, dalla quale non può desumersi lo sviluppo di una capacità lavorativa. Come affermato anche dalla giurisprudenza, l'autosufficienza economica “può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass. ordinanza 40282/2021).
A ciò aggiungasi che per il conseguimento della patente di guida – elemento fondamentale anche per la ricerca di un impiego – è stato Per_2
aiutato economicamente dal sostegno degli amici. Tale circostanza comprova la non autosufficienza del ragazzo.
Nonostante siano trascorsi alcuni anni dal diploma, il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica non è a lui colposamente imputabile;
sicché, si ritiene debba essere riconosciuto in capo al padre l'obbligo di corrispondere il mantenimento e di contribuire alle spese straordinarie.
pag. 9/13 Determinato l'an, occorre svolgere un'ulteriore considerazione in ordine ai redditi delle parti prima di determinare il quantum.
Quanto alla madre, che convive con il figlio maggiorenne, ella è allo stato priva di redditi, non svolgendo alcuna attività lavorativa, ferma restando la sua possibilità già sopra evidenziata di adoperarsi per il suo reperimento, ma, d'altra parte, non ha spese abitative, avendo stipulato un contratto di comodato gratuito per l'abitazione in cui vive attualmente.
Quanto al padre, che convive con il figlio minorenne, dall'ultima dichiarazione dei redditi è emerso che egli percepisce un guadagno di euro
1750,00 mensili, guadagno che, al netto delle diverse spese sostenute mensilmente (euro 400,00 per il canone ed euro 605,00 circa per prestiti e finanziamenti) e del mantenimento corrisposto alla moglie, risulta essere inferiore ad euro 700,00.
Pertanto, posto che deve essere riconosciuto il mantenimento a entrambi i figli e che sussiste una condizione economica precaria di entrambi i genitori, questa Corte ritiene equo determinare il riparto delle spese nella modalità che segue: quanto alle spese ordinarie si dispone il mantenimento diretto di ciascun genitore a favore del figlio con lui convivente, di guisa che la madre provvederà al mantenimento di e il padre al Per_2
mantenimento di quanto alle spese straordinarie, si dispone che la Per_1
madre e il padre contribuiscano alle spese di entrambi i figli rispettivamente nella misura del 30% la madre e del 70% il padre.
Non può, invece, essere accolta la domanda di riforma della sentenza in punto di rideterminazione dell'assegno di mantenimento a favore della moglie.
pag. 10/13 Dalla documentazione in atti è emerso pacificamente che la malattia di cui soffre l'appellante non è invalidante per il lavoro, e che la moglie, nonostante le plurime proposte – nonché sollecitazioni – formulate dal
Servizio Sociale, ha rifiutato dei tirocini retribuiti nonché una sistemazione abitativa più comoda rispetto a quella attuale che le avrebbe sicuramente agevolato gli spostamenti e, dunque, la ricerca e lo svolgimento di un'attività lavorativa.
Per tutte queste ragioni e richiamando le considerazioni già compiutamente svolte sul punto dal giudice di prime cure, la domanda va rigettata.
Da ultimo, giova precisare che non sono ammissibili le istanze istruttorie riproposte in appello. Si è già dato conto precedentemente della superfluità di un'ulteriore indagine sull'otite mediante CTU, essendo risultata chiaramente dagli atti la superabilità della condizione attraverso cure termali da cui ne discende la non gravità, e per lo stesso motivo deve ritenersi non necessaria la prova testimoniale relativa alla documentazione medica.
Passando infine al regolamento delle spese di lite, il parziale accoglimento dell'appello conduce ad un nuovo regolamento delle spese di primo e secondo grado secondo il criterio della soccombenza – con conseguente assorbimento dell'impugnazione relativa al capo delle spese – e, considerato l'esito finale della lite rispetto alle domande originarie, si procede all'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi per la reciproca soccombenza.
In ordine invece alle spese per il curatore, questa Corte, ritenuto che lo stesso rappresenta il minore nella controversia e che le relative spese seguono il criterio della soccombenza, valutata la soccombenza in modo pag. 11/13 unitario tra le domande originarie e l'esito finale della lite, viste le domande iniziali del curatore (volte all'affidamento del figlio minore ai
Servizi Sociali) e le conclusioni del Giudice (di affidamento del figlio minore al padre), peraltro all'esito di una complessa istruttoria anche sulla base delle relazioni dei Servizi, ritiene di compensare le spese tra le parti e il curatore stesso sia per il primo che per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(AMMESSO PSS DELIBERA COA 03.07.2025) Parte_1
nei confronti di , costituita, e dell'Avv. VALERIA Controparte_1
OT curatrice speciale del minore , con l'intervento Persona_1
del Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
1465/2025, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: dispone che il padre provveda al mantenimento ordinario del figlio minore con lui convivente e la madre provveda al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne con lei convivente, oltre il 30% delle spese straordinarie per entrambi i figli a carico della madre e il 70% delle spese straordinarie per entrambi i figli a carico del padre;
compensa tra e le spese di Parte_1 Controparte_1
lite di entrambi i gradi;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi tra il curatore speciale del minore e le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 30.10.2025
pag. 12/13 Il Consigliere relatore
AR ON
Il Presidente
RO LI IN
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI OL
I Sezione Civile
R.G. 1234/2025
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
RO LI IN Presidente
Anna Orlandi Consigliere
AR ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(AMMESSO PSS DELIBERA COA 03.07.2025) Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ZAMPARINI C.F._1
CAMILLA con domicilio eletto in V. R. AUDINOT N. 9 40134
OL appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MATTIOLI MASSIMILIANO con domicilio eletto in VIA
SAN PETRONIO VECCHIO 23 40125 OL Appellato
Avv. VALERIA OT (C.F. , curatrice C.F._3
speciale del minore (C.F. ) Persona_1 C.F._4
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 21.09.2022 dinanzi al Tribunale di Bologna, chiedeva la separazione dal marito, con affido condiviso Parte_1
del figlio minore collocamento e residenza presso l'abitazione Per_1
materna, assegnazione della casa familiare alla moglie e statuizione di un assegno di mantenimento a carico del marito sia per i figli (compreso il figlio maggiore sia per la moglie. Per_2
Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla separazione, Controparte_1
ma chiedendo l'affido del figlio minore al padre, con collocazione presso di lui nella casa familiare da assegnare al padre, con un contributo da parte della madre per il mantenimento dei figli;
la statuizione di un assegno di mantenimento per la moglie di importo più ridotto rispetto a quello richiesto dalla controparte.
In corso di causa veniva nominato l'avv. Valeria Mazzotta curatrice speciale del minore Per_1
In data 11.07.23 con sentenza non definitiva il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
pag. 2/13 Con sentenza definitiva n. 1465/2025, pubblicata in data 09.06.2025, il
Tribunale di Bologna disponeva l'affidamento del figlio minore in Per_1
via esclusiva al padre, con collocamento presso lo stesso nell'abitazione familiare;
disponeva incontri liberi della madre con il figlio minore, tenendo conto delle richieste ed esigenze espresse dal minore;
demandava ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di proseguire il monitoraggio in essere fino al compimento della maggiore età del minore;
fissava a carico della madre l'assegno di mantenimento per il minore di €
150,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 30% delle spese;
poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma di euro 50,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Condannava la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del resistente e condannava in solido le parti alla rifusione delle spese in favore del curatore speciale .
2.- Avverso tale sentenza ha proposto appello la sig.ra Parte_1
chiedendo l'aumento dell'assegno già disposto in suo favore per il suo mantenimento;
la statuizione a carico del padre di un contributo al mantenimento del figlio maggiore con lei convivente;
la riduzione del contributo di mantenimento a suo carico per il figlio minore convivente con il padre;
la modifica del regime delle spese come disciplinato dal primo giudice, statuendo la compensazione delle spese tra le parti e la riduzione ex art. 130 TU spese giustizia degli importi liquidati in favore del curatore o compensazione tra il curatore e la ricorrente.
In ordine al contributo al suo mantenimento a carico del marito l'appellante si duole della incongruità dell'importo di euro 50,00 mensili a fronte dei pag. 3/13 redditi documentati, della durata del matrimonio, della capacità lavorativa delle parti, della sua condizione socio-culturale e della sua attuale incapacità di lavorare per ragioni di salute e logistiche. Rileva peraltro che lo stesso Gtite, nella sua costituzione in primo grado, aveva quantificato il contributo per la moglie in euro 200,00 mensili. Sul punto, evidenzia, inoltre, la legittimità del rifiuto dell'alloggio nel frattempo a lei offerto dai
Servizi Sociali con una sola stanza, poiché per motivi religiosi la donna non può dormire nella stanza del figlio, oltre al fatto che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, l'appellante ha rifiutato un solo tirocinio retribuito, offertole contestualmente alla forzosa uscita dalla casa familiare nell'aprile 2023.
Con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne con lei convivente, l'appellante censura la sentenza laddove nega in toto il contributo paterno, considerata la non autosufficienza economica del figlio, di soli 21 anni, che fino ad oggi ha svolto solo lavori precari e saltuari.
Peraltro, anche la difesa del padre, nell'ipotesi di avere entrambi i figli presso di sé, aveva chiesto un contributo al mantenimento del figlio maggiore.
Relativamente al contributo materno per il figlio minore Per_1
l'appellante ne chiede una rideterminazione in euro 100 mensili, oltre il
30% delle spese straordinarie, con decorrenza dell'obbligo dal reperimento di una attività lavorativa, considerato che al momento la madre non versa nella condizione di poter lavorare per le sue precarie condizioni di salute sulle quali chiede anche CTU.
Quanto alle spese legali l'appellante chiede la compensazione per la reciproca soccombenza.
pag. 4/13 In relazione poi alle spese legali per la curatrice speciale, deduce che la necessità di nominare la curatrice è sorta dalla situazione di violenza provocata dal padre, al quale dovrebbero quindi essere accollate le relative spese;
chiede inoltre la riduzione della liquidazione ai sensi dell'art. 130
t.u. 115/2002, per analogia alla figura dell'ausiliario del giudice ex art. 68
c.p.c., ferma restando la necessità che la quota parte a carico della madre sia posta a carico dell'erario.
3.- Si è costituito in giudizio il Gtite, eccependo, anzitutto,
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, in quanto l'impugnazione si limita a riproporre le medesime domande e allegazioni già rigettate dal Tribunale, senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza e deducendo comunque, nel merito, l'infondatezza delle avverse ragioni.
Rispetto alla richiesta di un maggiore contributo in favore della moglie, evidenzia che la stessa non ha dimostrato una condizione di oggettiva impossibilità di lavorare.
Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne rileva che lo stesso Per_2
ha già avuto esperienze di lavoro e, non avendo proseguito i suoi studi, ben potrebbe reperire un'occupazione stabile.
L'appellato chiede, infine, di condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
4.- Si è costituita in giudizio la curatrice speciale del minore Per_1
evidenziando, in via preliminare, l'irritualità della richiesta di provvedimenti provvisori.
Contesta inoltre la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento a carico della madre e di statuizione di un assegno di mantenimento per il pag. 5/13 figlio maggiore, chiedendo conclusivamente il rigetto dell'appello sul punto, con modifica delle statuizioni in punto di spese del curatore, che chiede vengano poste a carico della madre soccombente con pagamento in favore dello Stato;
con vittoria delle spese del grado.
5.- Il PM è regolarmente intervenuto.
6.- L'appello va parzialmente accolto.
Preliminarmente va rilevato che le questioni dei provvedimenti richiesti in via d'urgenza è superata dalla decisione totale della vertenza.
Quanto al mantenimento del figlio minore l'appellante, senza Per_1
contestare l'an, chiede che venga rimodulato il quantum e che la decorrenza dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento e il
30% delle spese straordinarie sia posticipata al mese successivo al reperimento di un'attività lavorativa.
La domanda non può essere accolta.
Se è vero infatti che il dovere di mantenimento di ciascun genitore verso la prole va calcolato in misura proporzionale al proprio reddito, è vero anche che l'assenza di reddito non rende esente il genitore da tale obbligo, allorquando conservi una “potenzialità reddituale”, costituita dalla sua capacità di trovare un'occupazione, anche eventualmente non perfettamente coincidente con le proprie aspettative, perché l'obiettivo principale deve essere il sostentamento della prole. Invero, nella determinazione del concorso dei genitori negli oneri finanziari, il parametro di riferimento è costituito infatti, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, fatto che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 3974/2002; Cass.
pag. 6/13 pen. 39411/2017 in tema di omesso versamento dell'assegno di mantenimento).
Nel caso di specie, dagli atti non emerge alcun impedimento concreto per la nel reperire un'attività lavorativa, avendo ella addotto Pt_1
giustificazioni inconsistenti – rispetto alle quali si condividono le considerazioni del primo giudice – conservando, pertanto, potenzialità reddituali.
Anzitutto, i problemi di salute che lamenta la signora non la rendono inabile al lavoro, in quanto è documentato in atti che è stata prescritta una mera cura termale per l'otite di cui soffre (cfr. doc. 30 allegato dalla ricorrente in primo grado); risulta conseguentemente superflua ogni ulteriore indagine mediante CTU come richiesto dall'appellante.
Quanto alle asserite difficoltà logistiche, le stesse non possono considerarsi ostative al reperimento di una attività lavorativa. Sebbene la casa sia collocata in una posizione non limitrofa ai mezzi di trasporto, la Pt_1
non versa in condizioni che le impediscono di spostarsi in altri luoghi.
Risulta, peraltro, che la ha rifiutato tirocini retribuiti che le erano Pt_1
stati offerti dal Servizio Sociale, in considerazione del bisogno economico espresso dalla signora medesima e, successivamente, non ha neppure accolto la sollecitazione proveniente sempre dal Servizio Sociale circa la necessità di compiere un tirocinio remunerativo coerente con i corsi seguiti, dichiarando di preferire svolgere un altro corso (cfr. relazioni del Servizio sociale depositate il 02.01.23 e il 03.11.23). Al di là della contraddittorietà tra la volontà di avere un contratto a tempo indeterminato e la preferenza per un corso formativo a un tirocinio remunerato, che ben può essere propedeutico all'instaurarsi di un rapporto di lavoro, ciò che rileva ed è
pag. 7/13 pacifico è che la al permanere delle criticità economiche in cui Pt_1
versava – e tuttora versa – non ha dimostrato concreta volontà di miglioramento della propria posizione anche al fine di adempiere i propri obblighi di mantenimento verso la prole, considerati anche i titoli di studio posseduti in virtù dei quali in passato ha svolto attività lavorativa. Per tali principi non è neanche accoglibile la domanda volta a rimandare la decorrenza degli obblighi di mantenimento del figlio minore al reperimento di una attività lavorativa.
Riguardo invece al mantenimento del figlio maggiore convivente Per_2
con la madre, la domanda merita accoglimento.
Giova premettere, in punto di diritto, che l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa “ipso facto” con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura, immutato, finché non è provato che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica (Cassa 24498/2006).
Più precisamente, l'autosufficienza economica ricorre quando è dimostrato che il soggetto si è inserito stabilmente nel mercato del lavoro, ovvero quando sussistono elementi che rappresentino la capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito. È vero che il figlio divenuto maggiorenne deve adoperarsi per reperire un'attività lavorativa, ma è anche vero che egli deve essere posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente.
Questa Corte non ritiene di poter condividere le considerazioni sul punto svolte dal primo giudice, laddove esclude l'assegno di mantenimento a favore del figlio da poco maggiorenne, per non aver la ricorrente provato che egli si sia efficacemente adoperato per reperire un lavoro retribuito.
pag. 8/13 Nel caso di specie, invero, – partecipativo e attento alle lezioni a Per_2
scuola (cfr. relazione del Servizio Sociale depositata il 02.01.23) – ha da pochi anni conseguito il diploma di liceo linguistico, titolo di studi non facilmente spendibile nel mercato del lavoro, diversamente dai diplomi tecnici e professionali.
Inoltre, se da un lato vi è prova che il ragazzo si è iscritto al centro per l'impiego, dopo aver accantonato il desiderio di proseguire gli studi, attestante una sua positiva attivazione, dall'altro lato non vi è riscontro di proposte di lavoro ingiustificatamente rifiutate.
Quanto alle esperienze lavorative occorre rilevare, altresì, che dalla documentazione in atti emerge una sola esperienza come cameriere in un brevissimo tempo circoscritto, ossia un mese nell'estate del 2021, dalla quale non può desumersi lo sviluppo di una capacità lavorativa. Come affermato anche dalla giurisprudenza, l'autosufficienza economica “può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass. ordinanza 40282/2021).
A ciò aggiungasi che per il conseguimento della patente di guida – elemento fondamentale anche per la ricerca di un impiego – è stato Per_2
aiutato economicamente dal sostegno degli amici. Tale circostanza comprova la non autosufficienza del ragazzo.
Nonostante siano trascorsi alcuni anni dal diploma, il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica non è a lui colposamente imputabile;
sicché, si ritiene debba essere riconosciuto in capo al padre l'obbligo di corrispondere il mantenimento e di contribuire alle spese straordinarie.
pag. 9/13 Determinato l'an, occorre svolgere un'ulteriore considerazione in ordine ai redditi delle parti prima di determinare il quantum.
Quanto alla madre, che convive con il figlio maggiorenne, ella è allo stato priva di redditi, non svolgendo alcuna attività lavorativa, ferma restando la sua possibilità già sopra evidenziata di adoperarsi per il suo reperimento, ma, d'altra parte, non ha spese abitative, avendo stipulato un contratto di comodato gratuito per l'abitazione in cui vive attualmente.
Quanto al padre, che convive con il figlio minorenne, dall'ultima dichiarazione dei redditi è emerso che egli percepisce un guadagno di euro
1750,00 mensili, guadagno che, al netto delle diverse spese sostenute mensilmente (euro 400,00 per il canone ed euro 605,00 circa per prestiti e finanziamenti) e del mantenimento corrisposto alla moglie, risulta essere inferiore ad euro 700,00.
Pertanto, posto che deve essere riconosciuto il mantenimento a entrambi i figli e che sussiste una condizione economica precaria di entrambi i genitori, questa Corte ritiene equo determinare il riparto delle spese nella modalità che segue: quanto alle spese ordinarie si dispone il mantenimento diretto di ciascun genitore a favore del figlio con lui convivente, di guisa che la madre provvederà al mantenimento di e il padre al Per_2
mantenimento di quanto alle spese straordinarie, si dispone che la Per_1
madre e il padre contribuiscano alle spese di entrambi i figli rispettivamente nella misura del 30% la madre e del 70% il padre.
Non può, invece, essere accolta la domanda di riforma della sentenza in punto di rideterminazione dell'assegno di mantenimento a favore della moglie.
pag. 10/13 Dalla documentazione in atti è emerso pacificamente che la malattia di cui soffre l'appellante non è invalidante per il lavoro, e che la moglie, nonostante le plurime proposte – nonché sollecitazioni – formulate dal
Servizio Sociale, ha rifiutato dei tirocini retribuiti nonché una sistemazione abitativa più comoda rispetto a quella attuale che le avrebbe sicuramente agevolato gli spostamenti e, dunque, la ricerca e lo svolgimento di un'attività lavorativa.
Per tutte queste ragioni e richiamando le considerazioni già compiutamente svolte sul punto dal giudice di prime cure, la domanda va rigettata.
Da ultimo, giova precisare che non sono ammissibili le istanze istruttorie riproposte in appello. Si è già dato conto precedentemente della superfluità di un'ulteriore indagine sull'otite mediante CTU, essendo risultata chiaramente dagli atti la superabilità della condizione attraverso cure termali da cui ne discende la non gravità, e per lo stesso motivo deve ritenersi non necessaria la prova testimoniale relativa alla documentazione medica.
Passando infine al regolamento delle spese di lite, il parziale accoglimento dell'appello conduce ad un nuovo regolamento delle spese di primo e secondo grado secondo il criterio della soccombenza – con conseguente assorbimento dell'impugnazione relativa al capo delle spese – e, considerato l'esito finale della lite rispetto alle domande originarie, si procede all'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi per la reciproca soccombenza.
In ordine invece alle spese per il curatore, questa Corte, ritenuto che lo stesso rappresenta il minore nella controversia e che le relative spese seguono il criterio della soccombenza, valutata la soccombenza in modo pag. 11/13 unitario tra le domande originarie e l'esito finale della lite, viste le domande iniziali del curatore (volte all'affidamento del figlio minore ai
Servizi Sociali) e le conclusioni del Giudice (di affidamento del figlio minore al padre), peraltro all'esito di una complessa istruttoria anche sulla base delle relazioni dei Servizi, ritiene di compensare le spese tra le parti e il curatore stesso sia per il primo che per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(AMMESSO PSS DELIBERA COA 03.07.2025) Parte_1
nei confronti di , costituita, e dell'Avv. VALERIA Controparte_1
OT curatrice speciale del minore , con l'intervento Persona_1
del Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
1465/2025, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: dispone che il padre provveda al mantenimento ordinario del figlio minore con lui convivente e la madre provveda al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne con lei convivente, oltre il 30% delle spese straordinarie per entrambi i figli a carico della madre e il 70% delle spese straordinarie per entrambi i figli a carico del padre;
compensa tra e le spese di Parte_1 Controparte_1
lite di entrambi i gradi;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi tra il curatore speciale del minore e le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 30.10.2025
pag. 12/13 Il Consigliere relatore
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Il Presidente
RO LI IN
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