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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
all'udienza del 16 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E NZ A
e x ar t. 28 1 -s e x i e s c . p. c . nella causa civile n. 580/2024 R.G. promossa d a
OGGETTO: Comunione c.f. , con il Parte_1 C.F._1
e patrocinio dell'avv. GAVEZZOLI MARCO, e dell'avv. FASSIO CP_1 impugnazione di e dall'avv.to FASSIO PAOLOEMANUELE, elettivamente CP_2 delibera assembleare - domiciliato in VIA SAFFI 5 25100 BRESCIA presso il difensore spese condominiali. APPELLANTE
c o n tr o
, c.f. , con il Controparte_3 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SCUDERI SERGIO, elettivamente domiciliato in
VIA A. DIAZ, 7 25121 BRESCIA presso il difensore
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia, sezione terza pubblicata il 04/12/2023 con il n. 3135/2023.
CONCLUSIONI di Parte_1
Nel merito in via principale: in riforma della pronuncia impugnata
Pag. 1 di 6 accogliere l'eccezione di compensazione legale e dunque accertare che il Condominio opposto avrebbe potuto agire in via monitoria nei confronti dell'ing solo per il minor credito di € 2.680,96 (€ Parte_1
7.825,52 - € 5.144,56) e non di € 5.049,01 e, accertato l'avvenuto pagamento in corso di causa al Condominio da parte dell'opponete della somma di € 3.170,69 a saldo della somma ingiunta, dichiarare nullo e di nessun giuridico effetto e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che il credito del è stato integralmente CP_1
soddisfatto, con condanna dell'opposto a restituire quanto incassato in esecuzione della sentenza di prime cure perchè non dovuto. Vinte le spese dei due gradi.
- Sempre nel merito in subordine: nel caso in cui la Corte non ritenesse di poter accertare la compensazione eccepita dall'opponente e l'estinzione anche parziale del credito vantato dal Condominio antecedentemente all'ingiunzione, dato comunque atto dell'avvenuto pagamento al Condominio da parte dell'ing della somma di Parte_1
€ 3.170,69 a deconto della somma ingiunta, revocato il decreto opposto, accertare che il debito residuo dell'ing ammontava ad € Parte_1
1.878,32 e non € 5.049,01 e condannare il a restituire CP_1 quanto incassato per spese condominiali in esecuzione dell'ingiunzione in supero rispetto a tale importo.
Spese dei due gradi compensate. di Controparte_3
Rigettarsi l'appello e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
Spese del grado rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3135/23, rigettava l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo di Parte_1
€ 5.049,01 ottenuto dal su titolo Controparte_4 costituito dal bilancio consuntivo del 2021 e preventivo per il 2022,
Pag. 2 di 6 approvati dalla delibera assembleare del 5.4.2022.
Nella motivazione, il Tribunale rigettava l'eccezione di compensazione del credito ingiunto con un controcredito di € 4.592,64 per compensi professionali, oggetto di un giudizio per opposizione ad altro decreto ingiuntivo ottenuto dal pendente avanti il CP_1
Giudice di Pace di Brescia, in quanto difettavano i requisiti della certezza ed esigibilità del controcredito sino alla pronuncia di sentenza passata in giudicato che accertasse la sua esistenza.
Proponeva appello Parte_1
Si costituiva il resistendo all'impugnazione. CP_1
All'odierna udienza, tenutasi in forma cartolare, le parti discutevano la causa mediante il deposito di note scritte, la Corte riserva il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per CP_1
acquiescenza, che si è concretata nella scelta di introdurre un giudizio di opposizione al precetto del 14.3.2024, ove l'appellante ha formulato l' eccezione di compensazione, nonché la richiesta di riduzione del credito per pagamento di € 3.179,69), entrambe rigettate con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2868/24, seguita dal pagamento delle somme precettate senza riserva di ripetizione.
L'eccezione va disattesa.
Gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge, e che, perciò, implicano una tacita acquiescenza alla sentenza ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti della decisione in modo inequivoco.
Il pagamento delle somme costituenti il credito precettato sono espressione della volontà di sottrarsi all'esecuzione coattiva preannunciata dal , successivamente alla pronuncia della CP_1 sentenza che aveva rigettato l'opposizione al precetto.
Pag. 3 di 6 Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla parziale estinzione del credito oggetto di ingiunzione conseguente al pagamento di € 3.170,69 avvenuto nel corso del giudizio.
La Corte osserva quanto segue.
Il Condominio vanta plurimi crediti verso il condomino Parte_1 quest'ultimo, nel consegnare gli assegni di € 264, 38 di € 1.500 del
12.12.2022; di € 768.50 e di € 637,81 in data 7.3.2023 non ha imputato il pagamento, mentre il creditore ha ricevuto gli assegni dichiarando che si trattava di acconti “sulle maggiori somme dovute, senza riconoscimento alcuno e senza pregiudizio per i giudizi in corso”
In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore ( Cass. 31837/22).
Tuttavia, il pagamento viene eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), l'onere probatorio
è nuovamente in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass. 27247/23).
La mera produzione degli assegni versati in corso di causa non è idonea a fornire la prova che il pagamento intervenuto dopo l'emissione del monitorio sia imputabile al credito ingiunto.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che il Tribunale ha erroneamente interpretato l'eccezione di compensazione proposta, violando l'art. 1243 c.c.
Sostiene che la compensazione si era verificata prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, all'atto di approvazione della delibera
Pag. 4 di 6 assembleare del 5.4.2002, pertanto il credito del condominio si era estinto in ragione della contestualità con il controcredito non contestato dal debitore già esigibile;
in subordine chiede che venga applicata la compensazione giudiziale con facendo presente che tale domanda era stata formulata anche nel giudizio pendente avanti il Giudice di Pace in opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali dell'anno
2019/2020.
Il motivo è infondato.
Si richiama la giurisprudenza di legittimità ( Cass. 4313/19) secondo la quale la compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito.
Dal rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore dell'appellato, che la Corte liquida in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M.
55/14 secondo i valori medi dello scaglione di valore dichiarato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 vverso la sentenza n. 3135/2023, emessa dal Tribunale di
[...]
Brescia in data 04/12/2023, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante
[...]
al rimborso in favore dell' Parte_2 appellato delle spese di lite Controparte_3
del grado liquidate in complessivi € 1.923 (di cui € 536 per la fase di studio, € 536 per la fase introduttiva, € 851 per la fase
Pag. 5 di 6 decisoria), oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi,
I.V.A. e C.P.A.;
− dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Brescia, 16/10/2025
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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