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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6862 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 31285, decisa all'udienza del 12.6.2025, e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Cinzia Buraglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Roma, Via Crescenzio 20
RICORRENTE
E
, in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notrarile, dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, ed elettivamente domiciliato in Roma, P.zza delle
Cinque Giornate 3, presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. per il Lazio
RESISTENTE
pagina 1 di 4
OGGETTO: costituzione rendita/liquidazione indennizzo
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.8.2024 e poi regolarmente notificato all' , CP_1 Pt_1
si è rivolto al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di
[...]
accertare e dichiarare che in data 3.11.2022 aveva subito un infortunio lavorativo;
accertare e dichiarare che il predetto infortunio gli aveva causato un grado di inabilità pari all'11% o una percentuale maggiore rispetto a quella accertata dall' (6%); per CP_1
l'effetto condannare l' alla liquidazione del corrispondente indennizzo. CP_1
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza nel merito del ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio è stata disposta ctu medico-legale. All'esito, acquisita la relazione del CTU, all'odierna udienza si è decisa la causa con la presente sentenza di accoglimento per quanto di ragione del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*******
E' pacifico tra le parti (oltre che documentalmente provato) che, in data 3.11.2022, il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro.
I postumi sono stati complessivamente valutati dall' , con provvedimento CP_1
dell'8.1.2023, nella misura del 6 %, con conseguente liquidazione del relativo indennizzo.
Sostiene invece il ricorrente che la predetta valutazione non sia condivisibile, essendo derivati dal predetto infortunio postumi invalidanti permanenti nella misura dell'11%,
pagina 2 di 4 con conseguente diritto alla percezione di un indennizzo in misura superiore a quello erogatogli.
Ora, in sede valutazione delle lesioni dell'integrità psico-fisica subite dal ricorrente in conseguenza del denunciato infortunio, il nominato CTU, Dott. ha Persona_1
così relazionato:
“Nel caso de quo il periziato ha riportato un trauma da elettrocuzione a carico della spalla destra con sublussazione posteriore gleno-omerale e frattura della testa omerale, trattata chirurgicamente con placca e viti, con esiti consistenti in dolore locale, ipotonotrofia muscolare, limitazione articolare e persistenza di danno estetico.
La criteriologia medico-legale, per quanto attiene il nesso di causalità materiale, è soddisfatta in tutti i suoi aspetti: cronologico (antecedenza del trauma rispetto alle lesioni riportate e lasso di tempo compatibile per l'insorgenza delle stesse), qualitativo
(idoneità lesiva), quantitativo (“vis lesiva”) e modale.
In sede valutativa medico-legale, occorre procedere ad una valutazione del danno biologico a carico dell'arto superiore destro facendo riferimento alle tabelle di legge annesse al Decreto Legislativo 23/02/2000, n. 38, che prevedono per la “limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” una valutazione del 3%
(codice 224), per gli “esiti di lussazione di spalla, apprezzabili strumentalmente, in assenza di ripercussioni funzionali” una valutazione fino al 4% (codice 225), per i
“mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare” una valutazione fino al 3%
(codice 306), per le “cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il colo, distrofiche, discromiche” una valutazione fino al 5% (codice 36) e per gli “esiti di frattura d'omero diafisaria, viziosamente consolidata, con dismorfismo, in assenza o con sfumata compromissione funzionale” una valutazione fino al 4% (codice 229).
Alla luce dei riferimenti tabellari indicati, tenuto conto dell'attuale obiettività clinica riscontrata in sede di operazioni peritali e della conseguente disfunzionalità residua, si
pagina 3 di 4 ritiene equa una valutazione complessiva della menomazione dell'integrità psico-fisica
a carico dell'arto superiore sinistro nella misura del 9% (nove per cento)”.
Vista la serietà e completezza degli accertamenti clinici compiuti, l'analiticità dell'enunciazione delle patologie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la mancanza di vizi logici nelle argomentazioni medico-legali esposte, si ritengono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU, dopo accurata anamnesi e visita del paziente.
Risulta quindi accertato il diritto del ricorrente alla liquidazione dell'indennizzo corrispondente ad un danno biologico nella misura del 9% (v. art. 13 D. Lgs. 28/2000).
Va, quindi, condannato l a liquidare in favore del ricorrente la differenza rispetto CP_1
all'indennizzo già liquidato, con gli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In applicazione del medesimo principio, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1. accerta e dichiara che dall'infortunio occorso al ricorrente in data 13.9.2022, è derivata una lesione dell'integrità psicofisica nella misura del 9%;
2. per l'effetto condanna l liquidare in suo favore la differenza rispetto CP_1
all'indennizzo già liquidato, con gli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
3. condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquida in euro 2.620,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
4. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma, 12.6.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 31285, decisa all'udienza del 12.6.2025, e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Cinzia Buraglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Roma, Via Crescenzio 20
RICORRENTE
E
, in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notrarile, dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, ed elettivamente domiciliato in Roma, P.zza delle
Cinque Giornate 3, presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. per il Lazio
RESISTENTE
pagina 1 di 4
OGGETTO: costituzione rendita/liquidazione indennizzo
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.8.2024 e poi regolarmente notificato all' , CP_1 Pt_1
si è rivolto al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di
[...]
accertare e dichiarare che in data 3.11.2022 aveva subito un infortunio lavorativo;
accertare e dichiarare che il predetto infortunio gli aveva causato un grado di inabilità pari all'11% o una percentuale maggiore rispetto a quella accertata dall' (6%); per CP_1
l'effetto condannare l' alla liquidazione del corrispondente indennizzo. CP_1
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza nel merito del ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio è stata disposta ctu medico-legale. All'esito, acquisita la relazione del CTU, all'odierna udienza si è decisa la causa con la presente sentenza di accoglimento per quanto di ragione del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*******
E' pacifico tra le parti (oltre che documentalmente provato) che, in data 3.11.2022, il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro.
I postumi sono stati complessivamente valutati dall' , con provvedimento CP_1
dell'8.1.2023, nella misura del 6 %, con conseguente liquidazione del relativo indennizzo.
Sostiene invece il ricorrente che la predetta valutazione non sia condivisibile, essendo derivati dal predetto infortunio postumi invalidanti permanenti nella misura dell'11%,
pagina 2 di 4 con conseguente diritto alla percezione di un indennizzo in misura superiore a quello erogatogli.
Ora, in sede valutazione delle lesioni dell'integrità psico-fisica subite dal ricorrente in conseguenza del denunciato infortunio, il nominato CTU, Dott. ha Persona_1
così relazionato:
“Nel caso de quo il periziato ha riportato un trauma da elettrocuzione a carico della spalla destra con sublussazione posteriore gleno-omerale e frattura della testa omerale, trattata chirurgicamente con placca e viti, con esiti consistenti in dolore locale, ipotonotrofia muscolare, limitazione articolare e persistenza di danno estetico.
La criteriologia medico-legale, per quanto attiene il nesso di causalità materiale, è soddisfatta in tutti i suoi aspetti: cronologico (antecedenza del trauma rispetto alle lesioni riportate e lasso di tempo compatibile per l'insorgenza delle stesse), qualitativo
(idoneità lesiva), quantitativo (“vis lesiva”) e modale.
In sede valutativa medico-legale, occorre procedere ad una valutazione del danno biologico a carico dell'arto superiore destro facendo riferimento alle tabelle di legge annesse al Decreto Legislativo 23/02/2000, n. 38, che prevedono per la “limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” una valutazione del 3%
(codice 224), per gli “esiti di lussazione di spalla, apprezzabili strumentalmente, in assenza di ripercussioni funzionali” una valutazione fino al 4% (codice 225), per i
“mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare” una valutazione fino al 3%
(codice 306), per le “cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il colo, distrofiche, discromiche” una valutazione fino al 5% (codice 36) e per gli “esiti di frattura d'omero diafisaria, viziosamente consolidata, con dismorfismo, in assenza o con sfumata compromissione funzionale” una valutazione fino al 4% (codice 229).
Alla luce dei riferimenti tabellari indicati, tenuto conto dell'attuale obiettività clinica riscontrata in sede di operazioni peritali e della conseguente disfunzionalità residua, si
pagina 3 di 4 ritiene equa una valutazione complessiva della menomazione dell'integrità psico-fisica
a carico dell'arto superiore sinistro nella misura del 9% (nove per cento)”.
Vista la serietà e completezza degli accertamenti clinici compiuti, l'analiticità dell'enunciazione delle patologie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la mancanza di vizi logici nelle argomentazioni medico-legali esposte, si ritengono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU, dopo accurata anamnesi e visita del paziente.
Risulta quindi accertato il diritto del ricorrente alla liquidazione dell'indennizzo corrispondente ad un danno biologico nella misura del 9% (v. art. 13 D. Lgs. 28/2000).
Va, quindi, condannato l a liquidare in favore del ricorrente la differenza rispetto CP_1
all'indennizzo già liquidato, con gli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In applicazione del medesimo principio, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1. accerta e dichiara che dall'infortunio occorso al ricorrente in data 13.9.2022, è derivata una lesione dell'integrità psicofisica nella misura del 9%;
2. per l'effetto condanna l liquidare in suo favore la differenza rispetto CP_1
all'indennizzo già liquidato, con gli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
3. condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquida in euro 2.620,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
4. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma, 12.6.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 4 di 4