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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/12/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 583/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. RT GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A regolamentazione della nella causa civile iscritta al n. 583/2024 promossa con ricorso responsabilità genitoriale depositato in data 11/09/2024
da
C.F. ) con il patrocinio
Parte_1 C.F._1 dell'avv. D'AGOSTINI LIUBA elettivamente domiciliata in LARGO
CASTALDI, 20 32032 FELTRE presso il difensore avv. LIUBA
D'AGOSTINI
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) non costituito Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
ai sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni delle parti: chiede che il Tribunale di Belluno, previa eventuale adozione di provvedimenti provvisori adeguati,
disponga:
1) Il figlio minore sia affidato in via esclusiva alla Persona_1
madre , alla quale spetterà l'esercizio della Parte_1
responsabilità genitoriale, di talché la sig.ra potrà Parte_1
assumere ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione che riguarda il figlio minore, tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso,
stabilendo che il minore dimori abitualmente presso il domicilio materno, ove il minore continuerà a mantenere la propria residenza.
2) In ordine alla gestione e alla tempistica di visita del padre,
disporre che il sig. possa intrattenere un Controparte_1
adeguato rapporto con il figlio, senza pernottamenti, solo mediante incontri protetti che garantiscano la incolumità e la serenità del figlio, secondo le modalità che saranno stabilite e ritenute opportune a seguito delle informazioni trasmesse dal servizio di
Consultorio familiare di Feltre.
3) Il sig. verserà alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo di 300,00 euro mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, a mezzo bonifico bancario da eseguire entro il 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio,
2 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso proposto dalla sig.ra il convenuto Parte_1
non si è costituito e all'udienza del 5.6.2025 il tribunale, valutato l'interesse preminente del figlio minore, ha così provveduto in via temporanea ed urgente:
1) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre Persona_1
, alla quale spetterà l'esercizio della responsabilità Parte_1
genitoriale, di talché la sig.ra potrà assumere in Parte_1
via autonoma ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardo al figlio minore, anche di maggior interesse in materia sanitaria, scolastica, educativa nonché in sede amministrativa per il rilascio dei documenti di identità e validi per l'espatrio, tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso, stabilendo che il minore dimori abitualmente presso il domicilio materno, ove il minore continuerà
a mantenere la propria residenza;
2) in ordine alla gestione e ai tempi di visita del padre, dispone che il sig. possa intrattenere un adeguato rapporto Controparte_1
con il figlio, senza pernottamenti, solo mediante incontri protetti che garantiscano l'incolumità e la serenità del figlio, secondo le modalità che saranno stabilite e ritenute opportune a seguito delle informazioni trasmesse dal Consultorio familiare di Feltre;
3 3) il sig. verserà alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo di 300,00 euro mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, a mezzo bonifico bancario da eseguire entro il 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio,
oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) l'importo dell'assegno unico per il figlio verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
rilevato che alla successiva udienza del 4.12.2025 il giudice,
verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto, ha dichiarato la contumacia del convenuto, ed ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione, a norma dell'art. 473 bis.28 c.p.c.;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale delle parti, e ritenuto che le conclusioni formulate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e del figlio , nato a [...] in data [...]; Per_1
osservato, in particolare, che la ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori e, tenuto conto del perdurare del disinteresse dimostrato dal convenuto nei confronti del figlio,
risulta necessaria la prosecuzione dell'attuale affidamento del figlio in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
ritenuto pertanto che nulla osta all'accoglimento della domanda di regolamentazione della responsabilità genitoriale, risultando osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.47 c.p.c.;
4
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie la domanda di regolamentazione della responsabilità
genitoriale tra le parti e Parte_1 Controparte_1
nei confronti del figlio , alle condizioni formulate nel ricorso, Per_1
da intendersi qui richiamate, e per l'effetto:
1) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre Persona_1
, alla quale spetterà l'esercizio della responsabilità Parte_1
genitoriale, di talché la sig.ra potrà assumere in Parte_1
via autonoma ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardo al figlio minore, anche di maggior interesse in materia sanitaria, scolastica, educativa nonché in sede amministrativa per il rilascio dei documenti di identità e validi per l'espatrio, tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso, stabilendo che il minore dimori abitualmente presso il domicilio materno, ove egli continuerà a mantenere la propria residenza;
2) in ordine alla gestione e ai tempi di visita del padre, dispone che il sig. possa intrattenere un adeguato rapporto Controparte_1
con il figlio, senza pernottamenti, solo mediante incontri protetti che garantiscano l'incolumità e la serenità del figlio, secondo le modalità che saranno stabilite e ritenute opportune a seguito delle previsioni stabilite dal Consultorio familiare di Feltre;
5 3) il sig. verserà alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo di 300,00 euro mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, a mezzo bonifico bancario da eseguire entro il 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio,
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del
Protocollo del Tribunale di Belluno;
4) l'importo dell'assegno unico per il figlio verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
5) nulla sulle spese per mancanza di opposizione.
Così deciso in Belluno, il 23/12/2025
Il presidente est.
RT EL
6
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N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. RT GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A regolamentazione della nella causa civile iscritta al n. 583/2024 promossa con ricorso responsabilità genitoriale depositato in data 11/09/2024
da
C.F. ) con il patrocinio
Parte_1 C.F._1 dell'avv. D'AGOSTINI LIUBA elettivamente domiciliata in LARGO
CASTALDI, 20 32032 FELTRE presso il difensore avv. LIUBA
D'AGOSTINI
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) non costituito Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
ai sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni delle parti: chiede che il Tribunale di Belluno, previa eventuale adozione di provvedimenti provvisori adeguati,
disponga:
1) Il figlio minore sia affidato in via esclusiva alla Persona_1
madre , alla quale spetterà l'esercizio della Parte_1
responsabilità genitoriale, di talché la sig.ra potrà Parte_1
assumere ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione che riguarda il figlio minore, tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso,
stabilendo che il minore dimori abitualmente presso il domicilio materno, ove il minore continuerà a mantenere la propria residenza.
2) In ordine alla gestione e alla tempistica di visita del padre,
disporre che il sig. possa intrattenere un Controparte_1
adeguato rapporto con il figlio, senza pernottamenti, solo mediante incontri protetti che garantiscano la incolumità e la serenità del figlio, secondo le modalità che saranno stabilite e ritenute opportune a seguito delle informazioni trasmesse dal servizio di
Consultorio familiare di Feltre.
3) Il sig. verserà alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo di 300,00 euro mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, a mezzo bonifico bancario da eseguire entro il 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio,
2 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso proposto dalla sig.ra il convenuto Parte_1
non si è costituito e all'udienza del 5.6.2025 il tribunale, valutato l'interesse preminente del figlio minore, ha così provveduto in via temporanea ed urgente:
1) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre Persona_1
, alla quale spetterà l'esercizio della responsabilità Parte_1
genitoriale, di talché la sig.ra potrà assumere in Parte_1
via autonoma ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardo al figlio minore, anche di maggior interesse in materia sanitaria, scolastica, educativa nonché in sede amministrativa per il rilascio dei documenti di identità e validi per l'espatrio, tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso, stabilendo che il minore dimori abitualmente presso il domicilio materno, ove il minore continuerà
a mantenere la propria residenza;
2) in ordine alla gestione e ai tempi di visita del padre, dispone che il sig. possa intrattenere un adeguato rapporto Controparte_1
con il figlio, senza pernottamenti, solo mediante incontri protetti che garantiscano l'incolumità e la serenità del figlio, secondo le modalità che saranno stabilite e ritenute opportune a seguito delle informazioni trasmesse dal Consultorio familiare di Feltre;
3 3) il sig. verserà alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo di 300,00 euro mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, a mezzo bonifico bancario da eseguire entro il 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio,
oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) l'importo dell'assegno unico per il figlio verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
rilevato che alla successiva udienza del 4.12.2025 il giudice,
verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto, ha dichiarato la contumacia del convenuto, ed ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione, a norma dell'art. 473 bis.28 c.p.c.;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale delle parti, e ritenuto che le conclusioni formulate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e del figlio , nato a [...] in data [...]; Per_1
osservato, in particolare, che la ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori e, tenuto conto del perdurare del disinteresse dimostrato dal convenuto nei confronti del figlio,
risulta necessaria la prosecuzione dell'attuale affidamento del figlio in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
ritenuto pertanto che nulla osta all'accoglimento della domanda di regolamentazione della responsabilità genitoriale, risultando osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.47 c.p.c.;
4
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie la domanda di regolamentazione della responsabilità
genitoriale tra le parti e Parte_1 Controparte_1
nei confronti del figlio , alle condizioni formulate nel ricorso, Per_1
da intendersi qui richiamate, e per l'effetto:
1) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre Persona_1
, alla quale spetterà l'esercizio della responsabilità Parte_1
genitoriale, di talché la sig.ra potrà assumere in Parte_1
via autonoma ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardo al figlio minore, anche di maggior interesse in materia sanitaria, scolastica, educativa nonché in sede amministrativa per il rilascio dei documenti di identità e validi per l'espatrio, tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso, stabilendo che il minore dimori abitualmente presso il domicilio materno, ove egli continuerà a mantenere la propria residenza;
2) in ordine alla gestione e ai tempi di visita del padre, dispone che il sig. possa intrattenere un adeguato rapporto Controparte_1
con il figlio, senza pernottamenti, solo mediante incontri protetti che garantiscano l'incolumità e la serenità del figlio, secondo le modalità che saranno stabilite e ritenute opportune a seguito delle previsioni stabilite dal Consultorio familiare di Feltre;
5 3) il sig. verserà alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo di 300,00 euro mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, a mezzo bonifico bancario da eseguire entro il 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio,
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del
Protocollo del Tribunale di Belluno;
4) l'importo dell'assegno unico per il figlio verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
5) nulla sulle spese per mancanza di opposizione.
Così deciso in Belluno, il 23/12/2025
Il presidente est.
RT EL
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