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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3155/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3155/2024 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Daniele
Sacra e dall'Avv. Silvia Papitto
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 19.07.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 31.05.1980 in Palermo (PA), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Palermo (PA), alla parte II, Serie A, N. 325, anno 1980 e che dall'unione sono nati i figli (nata Persona_1 il 26.02.1981) e (nato il [...]), hanno dedotto che nel tempo la Parte_3 convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 19.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) “I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento;
2) il Sig. si obbliga a trasferire alla moglie Sig.ra Parte_1 Parte_2 che accetta, la propria quota di comproprietà pari al 50% dei seguenti immobili siti a
Fiano Romano (RM) catastalmente identificati al NCEU del Comune di Fiano Romano
(RM) D561:
- Catasto fabbricati - Fg. 28, Part. 409, Sub. 505, Cat. A/7, Classe 3, Consistenza 8,0 vani
– Via San Lorenzo n. 69 piano T-S1-1;
- Catasto fabbricati - Fg. 28, Part. 409, Sub. 506, Cat. C/6, Classe 3 – Via San Lorenzo n.
69 piano S1;
- Catasto fabbricati - Fg. 28, Part. 699, Cat. F/6;
- Catasto terreni - Fg. 28, Part. 698, classe 3 (semin arbor), rendita dominicale euro 20,04, superficie di 4.850 mq.
Detto trasferimento deve considerarsi funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.”
Il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale prende atto di quanto concordato dalle parti al punto n. 2) dell'accordo di cui sopra, con la specificazione che la suddetta condizione relativa al trasferimento immobiliare ha effetti obbligatori, con obbligo pertanto per le parti di formalizzare il relativo trasferimento con successivo atto. Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti nei termini anzidetti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Parte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, coniugati in data 31.05.1980 in Palermo (PA), matrimonio trascritto
[...] regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Palermo (PA), alla parte II,
Serie A, N. 325;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte, con le precisazioni meglio indicate in parte motiva;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Palermo (PA) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3155/2024 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Daniele
Sacra e dall'Avv. Silvia Papitto
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 19.07.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 31.05.1980 in Palermo (PA), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Palermo (PA), alla parte II, Serie A, N. 325, anno 1980 e che dall'unione sono nati i figli (nata Persona_1 il 26.02.1981) e (nato il [...]), hanno dedotto che nel tempo la Parte_3 convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 19.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) “I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento;
2) il Sig. si obbliga a trasferire alla moglie Sig.ra Parte_1 Parte_2 che accetta, la propria quota di comproprietà pari al 50% dei seguenti immobili siti a
Fiano Romano (RM) catastalmente identificati al NCEU del Comune di Fiano Romano
(RM) D561:
- Catasto fabbricati - Fg. 28, Part. 409, Sub. 505, Cat. A/7, Classe 3, Consistenza 8,0 vani
– Via San Lorenzo n. 69 piano T-S1-1;
- Catasto fabbricati - Fg. 28, Part. 409, Sub. 506, Cat. C/6, Classe 3 – Via San Lorenzo n.
69 piano S1;
- Catasto fabbricati - Fg. 28, Part. 699, Cat. F/6;
- Catasto terreni - Fg. 28, Part. 698, classe 3 (semin arbor), rendita dominicale euro 20,04, superficie di 4.850 mq.
Detto trasferimento deve considerarsi funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.”
Il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale prende atto di quanto concordato dalle parti al punto n. 2) dell'accordo di cui sopra, con la specificazione che la suddetta condizione relativa al trasferimento immobiliare ha effetti obbligatori, con obbligo pertanto per le parti di formalizzare il relativo trasferimento con successivo atto. Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti nei termini anzidetti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Parte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, coniugati in data 31.05.1980 in Palermo (PA), matrimonio trascritto
[...] regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Palermo (PA), alla parte II,
Serie A, N. 325;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte, con le precisazioni meglio indicate in parte motiva;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Palermo (PA) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia