Art. 2.
Il Ministero redige annualmente, tenendo conto dei concreti obiettivi della politica degli scambi con l'estero, un programma contenente, tra l'altro:
1) le linee direttrici promozionali;
2) la ripartizione delle varie iniziative per settori economici e per aree geografiche;
3) le previsioni di massima di spesa per singolo settore e per singola area;
4) i tempi prevedibili di attuazione.
Il Ministero emana, ove lo ritenga opportuno, ulteriori direttive anche a modifica del programma promozionale.
Il Ministero redige annualmente, tenendo conto dei concreti obiettivi della politica degli scambi con l'estero, un programma contenente, tra l'altro:
1) le linee direttrici promozionali;
2) la ripartizione delle varie iniziative per settori economici e per aree geografiche;
3) le previsioni di massima di spesa per singolo settore e per singola area;
4) i tempi prevedibili di attuazione.
Il Ministero emana, ove lo ritenga opportuno, ulteriori direttive anche a modifica del programma promozionale.