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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO ZO, AT
CREA FRANCESCA ANNA MARIA, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3532/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5848/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 10 e pubblicata il 08/08/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007047902 REC.CREDITO.IMP 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1239/2025 depositato il
23/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Resistente_1 e ad DE OS, Agenzia delle Entrate propone appello per la riforma della sentenza n. 5848/10/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Reggio Calabria, con la quale era stato accolto il ricorso proposto avverso un'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella n. 09420060017475642000 notificata il 11/01/2007 dell'importo di euro 20.801,03 per IRAP.
Parte ricorrente aveva eccepito l'omessa notifica della cartella sottesa all'avviso di intimazione impugnato;
l'intervenuta decadenza, l'intervenuta prescrizione, difetto di motivazione della cartella;
la mancanza di chiarezza nel calcolo degli interessi.
La Corte di giustizia di I grado di Reggio Calabria, con la pronuncia n. 5848/2024, aveva accolto il ricorso con compensazione delle spese, ritenendo irrituale notifica della cartella di pagamento e rilevando che la notifica era priva della produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.).
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello lamentando omessa/errata valutazione dei fatti e della documentazione prodotta, sostenendo che il giudice di prime cure aveva del tutto omesso di esaminare gli atti che l'Ufficio aveva provveduto a depositare nel corso del giudizio.
Sono costituiti in appello anche DE OS e parte ricorrente, che ribadisce l'incompletezza delle notifiche e chiede il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Agenzia Entrate e' fondato.
Questa Corte, esaminata la produzione in primo grado dell'ufficio, può rilevare che sussisteva in atti la prova della notifica della cartella di pagamento con la raccomandata ritornata per compiuta giacenza.
Non solo, va rilevato che il primo giudice ha omesso di valorizzare le due intimazioni di pagamento emesse successivamente alla cartella e precedenti all'intimazione oggetto di ricorso, non impugnate, che avrebbe reso ininfluente la valutazione della validità della notifica della cartella di pagamento.
Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le numerose altre eccezioni formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto
2024 e sentenza n. 6436 del 11/3/2025).
Infatti in primo grado l'Ufficio aveva proceduto a versare in atti la prova della notifica anche delle intimazioni di pagamento n.ro 09420169004250143000 e n. 09420219003519188000 entrambe portanti la pretesa relativa alla cartella n. 09420060017475642000.
Dall'esame degli atti di causa, risulta che l'intimazione n. 09420169004250143000 è stata ricevuta dal figlio convivente del contribuente, mentre l'intimazione n. 0942021900351918800 è stata consegnata alla sig. Nominativo_1 – coniuge del ricorrente.
Cio' detto, la prescrizione sia dell'imposta che delle sanzioni e interessi è stata interrotta con la notifica dell'Intimazione di Pagamento n. 09420169004250143000 notificata il 24/03/2016, n. 09420219003519188000 notificata il 24/06/2019.
La soccombenza determina la condanna delle spese in entrambi i gradi di giudizio in favore di AE, mentre vanno compensate con DER non comparsa nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso e conferma l'intimazione impugnata. Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in Euro 900,00 per il primo grado e in Euro 1.200,00 per l'appello, oltre accessori se dovuti. Reggio Calabria, 22 settembre
2025 La presidente Concettina Epifanio
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO ZO, AT
CREA FRANCESCA ANNA MARIA, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3532/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5848/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 10 e pubblicata il 08/08/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007047902 REC.CREDITO.IMP 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1239/2025 depositato il
23/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Resistente_1 e ad DE OS, Agenzia delle Entrate propone appello per la riforma della sentenza n. 5848/10/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Reggio Calabria, con la quale era stato accolto il ricorso proposto avverso un'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella n. 09420060017475642000 notificata il 11/01/2007 dell'importo di euro 20.801,03 per IRAP.
Parte ricorrente aveva eccepito l'omessa notifica della cartella sottesa all'avviso di intimazione impugnato;
l'intervenuta decadenza, l'intervenuta prescrizione, difetto di motivazione della cartella;
la mancanza di chiarezza nel calcolo degli interessi.
La Corte di giustizia di I grado di Reggio Calabria, con la pronuncia n. 5848/2024, aveva accolto il ricorso con compensazione delle spese, ritenendo irrituale notifica della cartella di pagamento e rilevando che la notifica era priva della produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.).
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello lamentando omessa/errata valutazione dei fatti e della documentazione prodotta, sostenendo che il giudice di prime cure aveva del tutto omesso di esaminare gli atti che l'Ufficio aveva provveduto a depositare nel corso del giudizio.
Sono costituiti in appello anche DE OS e parte ricorrente, che ribadisce l'incompletezza delle notifiche e chiede il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Agenzia Entrate e' fondato.
Questa Corte, esaminata la produzione in primo grado dell'ufficio, può rilevare che sussisteva in atti la prova della notifica della cartella di pagamento con la raccomandata ritornata per compiuta giacenza.
Non solo, va rilevato che il primo giudice ha omesso di valorizzare le due intimazioni di pagamento emesse successivamente alla cartella e precedenti all'intimazione oggetto di ricorso, non impugnate, che avrebbe reso ininfluente la valutazione della validità della notifica della cartella di pagamento.
Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le numerose altre eccezioni formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto
2024 e sentenza n. 6436 del 11/3/2025).
Infatti in primo grado l'Ufficio aveva proceduto a versare in atti la prova della notifica anche delle intimazioni di pagamento n.ro 09420169004250143000 e n. 09420219003519188000 entrambe portanti la pretesa relativa alla cartella n. 09420060017475642000.
Dall'esame degli atti di causa, risulta che l'intimazione n. 09420169004250143000 è stata ricevuta dal figlio convivente del contribuente, mentre l'intimazione n. 0942021900351918800 è stata consegnata alla sig. Nominativo_1 – coniuge del ricorrente.
Cio' detto, la prescrizione sia dell'imposta che delle sanzioni e interessi è stata interrotta con la notifica dell'Intimazione di Pagamento n. 09420169004250143000 notificata il 24/03/2016, n. 09420219003519188000 notificata il 24/06/2019.
La soccombenza determina la condanna delle spese in entrambi i gradi di giudizio in favore di AE, mentre vanno compensate con DER non comparsa nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso e conferma l'intimazione impugnata. Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in Euro 900,00 per il primo grado e in Euro 1.200,00 per l'appello, oltre accessori se dovuti. Reggio Calabria, 22 settembre
2025 La presidente Concettina Epifanio