CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Il Consigliere coordinatore dott. Fabrizio Cosentino per delega del Presidente della Corte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 421/2024 R.G.A.C., introdotta su ricorso di
avv. Salvino GR (C.F. ) nato a [...] C.F._1
Apostolo dello Jonio (CZ) il 15/2/1954, avvocato del Foro di
Catanzaro, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Roma Via
Acqua Donzella, 27;
- ricorrente contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in carica, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F.
, nei cui uffici, siti in Via Gioacchino da Fiore, 34, C.F._2
domicilia ope legis;
- resistente CONCLUSIONI
Per avv. GR: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento della su esposta opposizione ed in riforma del decreto emesso il 15.02.2024 notificato a mezzo PEC il
17.02.2024 dalla Corte d'Assise d'Appello –Sez.1° di Catanzaro:
1. revocare il decreto opposto e, per l'effetto, provvedere alla liquidazione dell'onorario e degli accessori di legge per l'attività professionale prestata a favore del suo assistito Sig. Persona_1
, nato a [...] il [...], collaboratore di giustizia
[...]
con speciale programma di protezione nella misura già specificata nella richiesta di cui al doc.2 avanzata alla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro-Sez.1° e che si riproduce in questa sede tabella 15
(giudizi penali) D.M. 55/2014, aggiornato con d.m. n° 147 del
13.08.2022:
fase di studio della controversia € 1.134,00
fase introduttiva del giudizio € 2.978,00
fase dibattimentale € 3.402,00
fase decisionale € 3.504,00 totale ………………………………………………………… €11.018,00 oltre rimborso e forfettario ed accessori come per legge.
2. Condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
Per il : “Voglia il Tribunale adito, contrariis Controparte_1 reiectis: - in via pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti del per difetto di legittimazione Controparte_1 passiva dello stesso. Con vittoria di spese o onorari”.
pag. 2/9 FATTO E DIRITTO
1.
Con decreto del 15.2.2024, la Corte di Assise d'Appello di
Catanzaro, Sezione Prima, rigettava l'istanza di liquidazione compensi professionali avanzata dall'avv. Salvino GR, in qualità di difensore di fiducia di collaboratore di giustizia Persona_1 ammesso a speciale programma di protezione, imputato nel procedimento penale n. 2166/2016 RGNR, definito il 6.7.2023.
In particolare, la Corte di Assise d'Appello di Catanzaro pronunciava nei termini seguenti: “dalla documentazione prodotta non emerge, con certezza, l'assunzione a carico dello Stato delle spese legali del collaboratore, essendo precisato nella nota del
[...]
del 9.11.2023, allegata all'istanza, che viene riconosciuto CP_1 al RT il diritto all'assistenza legale “sempreché a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedervi”; rilevato che manca dunque un'attestazione, all'attualità, da cui risulti la mancanza di tale capacità reddituale del collaboratore e dunque l'assunzione a carico dello Stato delle spese legali;
P.Q.M.
rigetta allo stato la richiesta”.
Avverso tale decisione ha proposto opposizione l'avv. Salvino
GR che, richiamata la normativa concernente i collaboratori di giustizia ammessi allo speciale programma di protezione, contestava il decreto opposto e rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva “atteso che il decreto che rigetta la liquidazione compensi non è stato emesso dal resistente”. CP_1
pag. 3/9 2.
Con sentenza non definitiva n. 157 del 14 febbraio 2025, il
Presidente della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di
Catanzaro, delegato, ha rigettato la preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal , Controparte_1
richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'art. 115 del d.P.R. n. 115 del 2002, tuttavia, prevede che la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 8 del 1991, conv. in legge n. 82 del 1991, è regolata dalle norme che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato ma solo per ciò che riguarda la misura e il procedimento di liquidazione e di opposizione (cfr. Cass. n. 22965 del 2011): non anche, evidentemente, per ciò che riguarda l'individuazione del ministero che, in quanto obbligato al pagamento delle relative spese, è
(l'unico) legittimato passivo nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione […]; ove la parte assistita sia una persona ammessa al programma, ancorché provvisorio, di protezione dei collaboratori di giustizia, il gravato degli oneri economici CP_1
conseguenti è solo il ” (cfr. Cass. n. Controparte_1
20611/2021).
Con la medesima sentenza non definitiva, è stato poi ritenuto necessario che, ai fini della decisione del merito dell'opposizione, il fornisse chiarimenti in ordine al contenuto della Controparte_1
nota del 9.11.2023, in particolare sulla frase “il riconoscimento dell'assistenza legale, sempreché a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedervi”, fondante il decreto di rigetto opposto;
con separata ordinanza, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo pag. 4/9 per il prosieguo, con regolamentazione delle spese processuali alla sentenza definitiva.
3.
All'udienza del 2.12.2025, fissata a seguito di assegnazione al competente Consigliere Coordinatore della Prima Sezione Civile su delega della Presidente della Corte, sono state depositate le sole note di trattazione scritta da parte dell'avv. GR;
di contro, il
[...]
non ha depositato memorie e neppure fornito i richiesti CP_1
chiarimenti, né alla predetta udienza, né a quelle precedenti del
12.6.2025 e del 9.10.2025.
Il ricorso viene, quindi, ugualmente deciso sulla scorta delle risultanze processuali in atti.
4.
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo e secondo motivo di opposizione, da trattare congiuntamente per l'evidente connessione, l'avvocato ricorrente deduce la totale assenza di redditi del proprio assistito
, tali da poter provvedere in autonomia al Persona_1 pagamento delle competenze per la propria difesa, e comunque l'impossibilità di avere introiti, essendo collaboratore di giustizia da febbraio 2008 ad oggi, con protezione estesa anche ai suoi familiari
(moglie e due figlie). Da non trascurare, poi, la disparità di trattamento per la medesima fattispecie. La vicenda in esame ha avuto, infatti, due fasi procedurali:
- il primo grado dinanzi al GUP Distrettuale di Catanzaro, Dr.
LU ON, definito all'udienza del 9.6.2022 (doc. 10);
pag. 5/9 - il secondo grado dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello di
Catanzaro definito all'udienza del 6.7.2023 (doc.11).
Successivamente al deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado, il ricorrente ha presentato richiesta di liquidazione competenze per l'attività professionale prestata e il GUP Distrettuale di Catanzaro, in data 1.9.2022, ha emesso il decreto di liquidazione compensi al difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato ex artt. 116 e ss. d.p.r. 115/2002 (doc.12), notificato il 4.10.2022.
Non si comprenderebbe, dunque, la disparità di trattamento;
contrariamente a quanto deciso dal GUP, sempre per il medesimo procedimento penale, la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro Prima
Sezione ha rigettato l'istanza, basando la propria decisione su una incomprensibile motivazione.
Tale complessiva tesi difensiva deve essere accolta.
L'art. 12 lettera e) del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991 n°82, come modificata dalla legge 13.02.2001 n°45, stabilisce che “le persone nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione devono specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti
o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilità delle quali dispongono direttamente, nonché immediatamente dopo
l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il denaro frutto di attività illecite. L'autorità Giudiziaria provvede all'immediato sequestro del denaro e dei beni ed utilità predetti”.
L'assistito non dispone, quindi, di denaro o beni o altre utilità, a seguito di sequestro;
il processo celebratosi innanzi alla Corte di
Assise di Appello di Catanzaro, infatti, ha avuto ad oggetto la commissione di quattro omicidi, commessi all'interno della cosca pag. 6/9 ndranghetista di , denunciati proprio dal ed accertati Per_2 Per_1 dalla Procura della Repubblica di Catanzaro.
Tale circostanza è aggravata dal divieto per il collaboratore e i suoi familiari di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ostacolando di fatto il reinserimento nel tessuto sociale, così come previsto dalla normativa vigente.
La prova dell'assenza totale di redditi, così come sembrerebbe imporre la frase contenuta nella nota del “a Controparte_1 tutte o ad alcune non possa direttamente provvedervi”, non può gravare sul difensore, poiché tutti i dati personali, patrimoniali e fiscali del collaboratore e dei suoi familiari risultano segretati ed oscurati da parte del Ministro dell'Interno, rendendo particolarmente complicato qualsiasi accertamento.
In ogni caso, deve essere valorizzato il tentativo dell'odierno ricorrente di ottenere una nuova attestazione sull'assenza di fonti reddituali dal , inoltrata il 28.2.2024, rimasta, Controparte_1
tuttavia, priva di riscontro (vedi allegato n. 9 alla busta telematica del presente procedimento), esattamente come la richiesta di chiarimenti avanzata con sentenza non definitiva di questa Corte.
Non può neppure essere trascurata l'effettiva disparità di trattamento tra il primo e il secondo grado di giudizio eccepita dal ricorrente;
per la medesima vicenda penale e sulla scorta degli stessi elementi, nella fase di primo grado è stato già emesso un decreto di liquidazione compensi (emessa anche relativa parcella, inviata al
), per cui non si ravvisa alcuna ragione ostativa Controparte_1 alla liquidazione anche per la fase in appello.
Ciò posto, esaminata la documentazione prodotta e ritenuti applicabili, per la liquidazione dei compensi, i parametri fissati dal pag. 7/9 D.M. n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, trattandosi di attività professionale espletata sotto il vigore di tale decreto;
ritenuto, in particolare, che occorre tenere conto dell'impegno professionale correlato alla natura dell'imputazione ed alle questioni trattate, il compenso spettante al professionista va liquidato, applicando i parametri medi, in € 7.345,00 con riduzione di un terzo e, dunque,
4.897,00 euro, oltre rimborso forfettario, spese generali e altri accessori di legge (competenza della Corte di Assise di Appello, le quattro fasi, parametri medi;
a norma dell'art 82 DPR 115/2002, il compenso non può superare i valori medi delle tariffe professionali e che il compenso così determinato va ridotto di un terzo ex art. 106 bis
DPR 115/2002).
5.
Le spese del presente giudizio vengono liquidate in favore dell'avv. Salvino GR e a carico del in euro Controparte_1
1.458,00, oltre accessori di legge (tabelle vigenti, competenza della
Corte di appello, valore tra 1.100 e 5.200, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la bassa complessità del giudizio).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, nella persona del Consigliere coordinatore, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 170
D.P.R. n. 115/2002 e 15 comma 2 Legge n. 150/2011:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, liquida all'Avv. Salvino
GR, difensore di , ammesso al programma Persona_1
speciale di protezione per i collaboratori di giustizia disposto dal pag. 8/9 , la somma di € 4.897,00, oltre rimborso spese Controparte_1 generali nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge;
- condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 sostenute dal ricorrente nel presente giudizio, liquidate in euro
1.458,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n.
196/2003.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Catanzaro, 17.12.2025
Il Consigliere Coordinatore delegato
Dott. Fabrizio Cosentino
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Il Consigliere coordinatore dott. Fabrizio Cosentino per delega del Presidente della Corte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 421/2024 R.G.A.C., introdotta su ricorso di
avv. Salvino GR (C.F. ) nato a [...] C.F._1
Apostolo dello Jonio (CZ) il 15/2/1954, avvocato del Foro di
Catanzaro, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Roma Via
Acqua Donzella, 27;
- ricorrente contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in carica, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F.
, nei cui uffici, siti in Via Gioacchino da Fiore, 34, C.F._2
domicilia ope legis;
- resistente CONCLUSIONI
Per avv. GR: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento della su esposta opposizione ed in riforma del decreto emesso il 15.02.2024 notificato a mezzo PEC il
17.02.2024 dalla Corte d'Assise d'Appello –Sez.1° di Catanzaro:
1. revocare il decreto opposto e, per l'effetto, provvedere alla liquidazione dell'onorario e degli accessori di legge per l'attività professionale prestata a favore del suo assistito Sig. Persona_1
, nato a [...] il [...], collaboratore di giustizia
[...]
con speciale programma di protezione nella misura già specificata nella richiesta di cui al doc.2 avanzata alla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro-Sez.1° e che si riproduce in questa sede tabella 15
(giudizi penali) D.M. 55/2014, aggiornato con d.m. n° 147 del
13.08.2022:
fase di studio della controversia € 1.134,00
fase introduttiva del giudizio € 2.978,00
fase dibattimentale € 3.402,00
fase decisionale € 3.504,00 totale ………………………………………………………… €11.018,00 oltre rimborso e forfettario ed accessori come per legge.
2. Condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
Per il : “Voglia il Tribunale adito, contrariis Controparte_1 reiectis: - in via pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti del per difetto di legittimazione Controparte_1 passiva dello stesso. Con vittoria di spese o onorari”.
pag. 2/9 FATTO E DIRITTO
1.
Con decreto del 15.2.2024, la Corte di Assise d'Appello di
Catanzaro, Sezione Prima, rigettava l'istanza di liquidazione compensi professionali avanzata dall'avv. Salvino GR, in qualità di difensore di fiducia di collaboratore di giustizia Persona_1 ammesso a speciale programma di protezione, imputato nel procedimento penale n. 2166/2016 RGNR, definito il 6.7.2023.
In particolare, la Corte di Assise d'Appello di Catanzaro pronunciava nei termini seguenti: “dalla documentazione prodotta non emerge, con certezza, l'assunzione a carico dello Stato delle spese legali del collaboratore, essendo precisato nella nota del
[...]
del 9.11.2023, allegata all'istanza, che viene riconosciuto CP_1 al RT il diritto all'assistenza legale “sempreché a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedervi”; rilevato che manca dunque un'attestazione, all'attualità, da cui risulti la mancanza di tale capacità reddituale del collaboratore e dunque l'assunzione a carico dello Stato delle spese legali;
P.Q.M.
rigetta allo stato la richiesta”.
Avverso tale decisione ha proposto opposizione l'avv. Salvino
GR che, richiamata la normativa concernente i collaboratori di giustizia ammessi allo speciale programma di protezione, contestava il decreto opposto e rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva “atteso che il decreto che rigetta la liquidazione compensi non è stato emesso dal resistente”. CP_1
pag. 3/9 2.
Con sentenza non definitiva n. 157 del 14 febbraio 2025, il
Presidente della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di
Catanzaro, delegato, ha rigettato la preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal , Controparte_1
richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'art. 115 del d.P.R. n. 115 del 2002, tuttavia, prevede che la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 8 del 1991, conv. in legge n. 82 del 1991, è regolata dalle norme che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato ma solo per ciò che riguarda la misura e il procedimento di liquidazione e di opposizione (cfr. Cass. n. 22965 del 2011): non anche, evidentemente, per ciò che riguarda l'individuazione del ministero che, in quanto obbligato al pagamento delle relative spese, è
(l'unico) legittimato passivo nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione […]; ove la parte assistita sia una persona ammessa al programma, ancorché provvisorio, di protezione dei collaboratori di giustizia, il gravato degli oneri economici CP_1
conseguenti è solo il ” (cfr. Cass. n. Controparte_1
20611/2021).
Con la medesima sentenza non definitiva, è stato poi ritenuto necessario che, ai fini della decisione del merito dell'opposizione, il fornisse chiarimenti in ordine al contenuto della Controparte_1
nota del 9.11.2023, in particolare sulla frase “il riconoscimento dell'assistenza legale, sempreché a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedervi”, fondante il decreto di rigetto opposto;
con separata ordinanza, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo pag. 4/9 per il prosieguo, con regolamentazione delle spese processuali alla sentenza definitiva.
3.
All'udienza del 2.12.2025, fissata a seguito di assegnazione al competente Consigliere Coordinatore della Prima Sezione Civile su delega della Presidente della Corte, sono state depositate le sole note di trattazione scritta da parte dell'avv. GR;
di contro, il
[...]
non ha depositato memorie e neppure fornito i richiesti CP_1
chiarimenti, né alla predetta udienza, né a quelle precedenti del
12.6.2025 e del 9.10.2025.
Il ricorso viene, quindi, ugualmente deciso sulla scorta delle risultanze processuali in atti.
4.
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo e secondo motivo di opposizione, da trattare congiuntamente per l'evidente connessione, l'avvocato ricorrente deduce la totale assenza di redditi del proprio assistito
, tali da poter provvedere in autonomia al Persona_1 pagamento delle competenze per la propria difesa, e comunque l'impossibilità di avere introiti, essendo collaboratore di giustizia da febbraio 2008 ad oggi, con protezione estesa anche ai suoi familiari
(moglie e due figlie). Da non trascurare, poi, la disparità di trattamento per la medesima fattispecie. La vicenda in esame ha avuto, infatti, due fasi procedurali:
- il primo grado dinanzi al GUP Distrettuale di Catanzaro, Dr.
LU ON, definito all'udienza del 9.6.2022 (doc. 10);
pag. 5/9 - il secondo grado dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello di
Catanzaro definito all'udienza del 6.7.2023 (doc.11).
Successivamente al deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado, il ricorrente ha presentato richiesta di liquidazione competenze per l'attività professionale prestata e il GUP Distrettuale di Catanzaro, in data 1.9.2022, ha emesso il decreto di liquidazione compensi al difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato ex artt. 116 e ss. d.p.r. 115/2002 (doc.12), notificato il 4.10.2022.
Non si comprenderebbe, dunque, la disparità di trattamento;
contrariamente a quanto deciso dal GUP, sempre per il medesimo procedimento penale, la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro Prima
Sezione ha rigettato l'istanza, basando la propria decisione su una incomprensibile motivazione.
Tale complessiva tesi difensiva deve essere accolta.
L'art. 12 lettera e) del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991 n°82, come modificata dalla legge 13.02.2001 n°45, stabilisce che “le persone nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione devono specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti
o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilità delle quali dispongono direttamente, nonché immediatamente dopo
l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il denaro frutto di attività illecite. L'autorità Giudiziaria provvede all'immediato sequestro del denaro e dei beni ed utilità predetti”.
L'assistito non dispone, quindi, di denaro o beni o altre utilità, a seguito di sequestro;
il processo celebratosi innanzi alla Corte di
Assise di Appello di Catanzaro, infatti, ha avuto ad oggetto la commissione di quattro omicidi, commessi all'interno della cosca pag. 6/9 ndranghetista di , denunciati proprio dal ed accertati Per_2 Per_1 dalla Procura della Repubblica di Catanzaro.
Tale circostanza è aggravata dal divieto per il collaboratore e i suoi familiari di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ostacolando di fatto il reinserimento nel tessuto sociale, così come previsto dalla normativa vigente.
La prova dell'assenza totale di redditi, così come sembrerebbe imporre la frase contenuta nella nota del “a Controparte_1 tutte o ad alcune non possa direttamente provvedervi”, non può gravare sul difensore, poiché tutti i dati personali, patrimoniali e fiscali del collaboratore e dei suoi familiari risultano segretati ed oscurati da parte del Ministro dell'Interno, rendendo particolarmente complicato qualsiasi accertamento.
In ogni caso, deve essere valorizzato il tentativo dell'odierno ricorrente di ottenere una nuova attestazione sull'assenza di fonti reddituali dal , inoltrata il 28.2.2024, rimasta, Controparte_1
tuttavia, priva di riscontro (vedi allegato n. 9 alla busta telematica del presente procedimento), esattamente come la richiesta di chiarimenti avanzata con sentenza non definitiva di questa Corte.
Non può neppure essere trascurata l'effettiva disparità di trattamento tra il primo e il secondo grado di giudizio eccepita dal ricorrente;
per la medesima vicenda penale e sulla scorta degli stessi elementi, nella fase di primo grado è stato già emesso un decreto di liquidazione compensi (emessa anche relativa parcella, inviata al
), per cui non si ravvisa alcuna ragione ostativa Controparte_1 alla liquidazione anche per la fase in appello.
Ciò posto, esaminata la documentazione prodotta e ritenuti applicabili, per la liquidazione dei compensi, i parametri fissati dal pag. 7/9 D.M. n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, trattandosi di attività professionale espletata sotto il vigore di tale decreto;
ritenuto, in particolare, che occorre tenere conto dell'impegno professionale correlato alla natura dell'imputazione ed alle questioni trattate, il compenso spettante al professionista va liquidato, applicando i parametri medi, in € 7.345,00 con riduzione di un terzo e, dunque,
4.897,00 euro, oltre rimborso forfettario, spese generali e altri accessori di legge (competenza della Corte di Assise di Appello, le quattro fasi, parametri medi;
a norma dell'art 82 DPR 115/2002, il compenso non può superare i valori medi delle tariffe professionali e che il compenso così determinato va ridotto di un terzo ex art. 106 bis
DPR 115/2002).
5.
Le spese del presente giudizio vengono liquidate in favore dell'avv. Salvino GR e a carico del in euro Controparte_1
1.458,00, oltre accessori di legge (tabelle vigenti, competenza della
Corte di appello, valore tra 1.100 e 5.200, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la bassa complessità del giudizio).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, nella persona del Consigliere coordinatore, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 170
D.P.R. n. 115/2002 e 15 comma 2 Legge n. 150/2011:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, liquida all'Avv. Salvino
GR, difensore di , ammesso al programma Persona_1
speciale di protezione per i collaboratori di giustizia disposto dal pag. 8/9 , la somma di € 4.897,00, oltre rimborso spese Controparte_1 generali nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge;
- condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 sostenute dal ricorrente nel presente giudizio, liquidate in euro
1.458,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n.
196/2003.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Catanzaro, 17.12.2025
Il Consigliere Coordinatore delegato
Dott. Fabrizio Cosentino
pag. 9/9