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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/09/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 445/2023 R.G., vertente TRA
Parte_1 (Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre
[...] P.IVA_1
n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Parte_2 Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF C.F._1
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar
[...] [...]
da Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 Per_1 della raccolta, fax 0965/363206, pec Email_1 appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], CF CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Cardinale Portanova, 27/d, presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo Albanese (C.F. che lo rappresenta e difende, fax C.F._3 0965/037601, pec Email_2 appellato CONCLUSIONI Come da scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il 13.03.2021,
[...]
esponeva che sin dall'anno 1986 e fino al 2007, quale titolare dell'omonima ditta CP_1 individuale che si occupava della vendita nonché del trasporto e montaggio di mobili ed arredi in generale, aveva svolto all'interno della propria azienda molteplici mansioni, poiché giornalmente si occupava di: caricare gli arredi o, comunque, predisporre i colli per il successivo trasporto;
effettuare le consegne dei mobili presso il domicilio dei clienti;
scaricare i colli e procedere al successivo recapito al piano;
smontare e montare gli arredi nelle abitazioni degli acquirenti, il tutto in assenza di alcun ausilio meccanico in grado di supportare il lavoro manuale. A partire dal 10.03.2010 era stato assunto alle dipendenze della società “ CP_2 unipersonale con qualifica di operaio VI livello, addetto al magazzinaggio e supporto al trasporto sino al 18.12.2014, data di cessazione del rapporto di lavoro. 2
L'orario lavorativo era distribuito in circa 20 ore giornaliere (dalle ore 7:00 alle ore 17:00) per sei giorni alla settimana e, non di rado, per esigenze aziendali, era chiamato in servizio per svolgere lavoro straordinario anche la domenica. Le mansioni consistevano nel carico e scarico dei mobili e degli arredi interni (pareti attrezzate, divani, cucine componibili, camere da letto, ecc.), oltre che nel montaggio e smontaggio degli stessi presso le abitazioni dei clienti. Di regola, tali operazioni venivano compiute senza l'ausilio di alcun mezzo meccanico di supporto tranne che per la fase del trasporto, anche se non di rado avveniva che gli arredi dovessero essere recapitati presso abitazioni site in immobili privi di ascensori o altri mezzi meccanici che potessero facilitare la consegna al piano. In virtù della tipologia di attività alle quali era adibito e delle modalità di svolgimento delle stesse, per lunghissimo tempo e fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro con la “ , era stato sottoposto a sforzi continui e costanti a cagione Parte_3 di lavorazioni che richiedevano l'impegno reiterato durante le ore lavorative di operazioni meccaniche che coinvolgevano, oltre il normale, la regione scheletrica cervicale, dorsale e lombare, oltre che i muscoli delle braccia. Le patologie di cui era affetto: spondiloartrosi diffusa ed ernie discali, per come diagnosticate e certificate, causate dall'attività lavorativa di operaio svolta sin dal 1986 quasi ininterrottamente, erano da qualificare quale malattia professionale, ossia contratta in sino al 2014. Chiedeva: accertare e dichiarare che, nell'esercizio e a causa delle lavorazioni alle quali era adibito nel periodo ricompreso tra il gennaio del 1986 ed il dicembre del 2014, aveva contratto ed era tutt'ora affetto da spondilodiscopatia lombare con protusioni discali multiple qualificabile quale malattia professionale;
accertare e dichiarare che il danno professionale causato dalla suddetta tecnopatia sulla persona del ricorrente era quantificabile nella percentuale di inabilità lavorativa da accertarsi in corso di causa;
per l'effetto, accertare e dichiarare che aveva diritto ad usufruire della rendita per riduzione permanente della capacità lavorativa o dell'indennizzo in capitale nonché ogni altro emolumento riconosciuto dalla legge in conseguenza della malattia professionale contratta oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, somma quantificata, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., in complessivi € 10.000,00, circa oltre interessi legali e rivalutazione come per legge. Costituitosi l resisteva alla domanda, esponendo che il ricorrente in data Pt_1
25.07.2018 aveva denunciato malattia professionale con la diagnosi di spondiloartrosi diffusa con ernie discali. Istruita la pratica ed effettuati gli accertamenti medico-legali, la malattia non era stata riconosciuta in quanto: “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto e la malattia denunciata.” (provvedimento del 13-11-2018). In data 28.06.2018 il ricorrente aveva presentato opposizione amministrativa che non era stata accolta per assenza di argomenti “tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso.” (cfr. provvedimento del 06-12-2018). Affermava che la domanda era nulla, in quanto generica ed inammissibile, perché di mero accertamento;
il ricorrente nel richiedere il riconoscimento della patologia “nella percentuale che verrà accertata in corso di causa”, non aveva indicato le lesioni, il danno derivato e la conseguente prestazione di cui rivendicava il diritto. L'istruttoria compiuta dall' aveva escluso l'origine professionale delle patologia Pt_1 perché non vi era prova che il ricorrente fosse stato esposto a rischio di contrarre la patologia oggetto di giudizio, assente il Documento di rischio (DVR), così come le visite di sorveglianza sanitaria. 3
Non potevano ritenersi provate le lavorazioni riferite dal ricorrente, che venivano espressamente contestate.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 644/2023 pubblicata il 27.03.2023, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l all'erogazione alla parte Pt_1 ricorrente della rendita- per il danno biologico come accertato in motivazione e conseguente alle malattie professionali accertate - nella misura del 18 % dalla domanda amministrativa , oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla domanda amministrativa per il primo rateo ) e dalla scadenza dei ratei( per i successivi ) fino al soddisfo. Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore del ricorrente. Pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese Pt_1 di CTU che liquida a favore del dott. Per la somma complessiva di 290,00 Persona_2 euro per onorari, oltre Iva e cp se dovute.”. Osservava che il ricorrente aveva chiesto accertare il diritto alla rendita o indennizzo in capitale per malattia professionale “spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali multiple”. Pur non avendo quantificato la menomazione né richiesto la condanna al pagamento, la domanda non era nulla o inammissibile, perché erano state individuate le patologie professionali di cui aveva chiesto l'accertamento nonché le prestazioni (rendita o indennizzo in capitale), il che consentiva di dare un concreto oggetto alla domanda ed esercitare la difesa di controparte. Il profilo giuridico della fattispecie era applicabile d'ufficio secondo la qualificazione dei fatti e nella specie non sussisteva incertezza sulla prestazione, che era quella prevista dal D. Lgs. 38/2000.La domanda era formulata per accertare il diritto alla prestazione e tale tipo di domanda era ammissibile, perché volta ad accertare un diritto. Risultava inoltre la domanda del 25.07.2018. Ciò posto in ordine all'attività di lavoro vi era estratto contributivo e busta paga da cui risultava la qualifica di operaio. Il ricorrente aveva descritto le operazioni svolte nell'espletamento dell'attività lavorativa: carico e scarico della merce, per la maggior parte in modo manuale senza l'ausilio di mezzi meccanici, sia quando era titolare di ditta (fino al 2007) sia dopo come dipendente dal 2010, montaggio e smontaggio della stessa merce e per tutta la giornata lavorativa, per la maggior parte in modo manuale senza l'ausilio di mezzi meccanici o altro in grado di supportare l'azione dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni. L' aveva contestato genericamente tale quadro fattuale. Pt_1 Lo stesso aveva prodotto un questionario proveniente dalla ditta datoriale dal Pt_1 quale risultavano la conferma delle posture di lavoro e delle attività di carico e scarico, montaggio/smontaggio di mobili, uso di trapano, sega circolare, martello;
era indicato: reparto magazzino e supporto al trasporto, con innumerevoli ripetizioni di movimenti al minuto, con posizioni di lavoro in piedi, chinato, in ginocchio, sdraiato, sulla scala, supino, osservando solo pausa al pranzo e svolgendo le attività tutti i giorni. Vi era, quindi, riscontro delle affermazioni del lavoratore, del resto coerenti con la qualifica di operaio. Il quadro esposto indicava una continua e ripetitiva attività di impegno della colonna vertebrale e i fatti posti a fondamento della domanda erano stati confermati dal c.t.u., anche in punto di nesso di causalità con l'attività svolta. Le critiche dell' , sul piano delle effettive attività di lavoro, non trovavano riscontro Pt_1 perché smentite dagli elementi e dal questionario stesso sopra riportato. Il quadro clinico tracciato dal c.t.u. non era inficiato dalle osservazioni dell' e Pt_1 doveva ritenersi attendibile. 4
Anche a voler escludere la guida mezzi, dal questionario firmato dalla stessa ditta datoriale descriveva un'attività di carico e scarico mobili e l'uso di attrezzi che esponevano a vibrazioni, tutti fattori che il c.t.u. aveva ritenuto di riconoscere come fattori causali delle patologie accertate. Decideva, quindi, come in premessa riportato.
3. Il giudizio di appello. La sentenza veniva appellata dall' , che ne chiedeva la riforma. Pt_1
Deduceva la nullità della sentenza, in quanto resa in violazione dell'art. 112 cod. proc. civile, con vizio di ultrapetizione nella parte in cui si era pronunciata e aveva riconosciuto patologie non denunciate all' e non oggetto di giudizio Pt_1 Oggetto del giudizio era esclusivamente la patologia denunciata all' con diagnosi Pt_1 di “spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali multiple” e, pertanto nessuna pronuncia o riconoscimento poteva avvenire con riguardo alle diverse malattie diagnosticate come: “artrosi interapofisaria cervicale… radicolopatie persistenti da C2 a C4 da L2 a S1 e disturbi trofico sensitivi arti superiori ed inferiori”. Con il secondo motivo, affermava l'illegittimità della sentenza, per avere il Tribunale omesso di esaminare le questioni devolute al suo giudizio. L' aveva contestato la natura non tabellata della patologia, peraltro denunciata Pt_1 oltre il termine massimo d'indennizzabilità, e aveva evidenziato l'assenza di prova di esposizione a rischio morbigeno lavorativo. Con riguardo alla patologia lombare denunciata circa quattro anni dopo l'abbandono della lavorazione presunta morbigena, infatti, nessuna prova di esposizione a rischio lavorativo qualificato era stata offerta. Il Giudice aveva, invece, ritenuto di identificare le mansioni di operaio, “certificate” dalla busta paga, con la prova dell'esposizione individuale e qualificata a rischio lavorativo, compiendo un grave errore in diritto, prima che in fatto. La patologia lombare denunciata era tabellata solo per "1) lavorazioni, svolte in modo non occasionale, con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. 2)Lavorazione di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci” e il giudice avrebbe dovuto prendere atto che il non era addetto a nessuna delle lavorazioni CP_1 previste in tabella, che non vi era prova dell'attività solo genericamente allegata e che, inoltre, la patologia era stata denunciata ben oltre il termine annuale dall'abbandono della lavorazione solo dedotta. La c.t.u. era stata disposta senza alcun obiettivo riscontro sull'attività lavorativa effettivamente espletata dal lavoratore e il c.t.u., non essendo stato fornito di alcun riscontro relativo all'esistenza del rischio lavorativo, aveva presunto l'attività morbigena lavorativa (per come emersa dal racconto fatto dal periziato) e il conseguente nesso causale, solo su criterio possibilistico, svolgendo peraltro un accertamento di carattere esplorativo, oltre che radicalmente errato. Le patologie sofferte dal ricorrente erano ubiquitarie e di natura comune. Nel caso di specie, le mansioni esercitate dal lavoratore (qualunque esse fossero) non avevano avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a cagionare le patologie di carattere degenerativo e non a caso ubiquitarie, sofferte dall'odierno appellato. La sentenza andava altresì riformata per l'errore in cui era incorso il c.t.u. anche in ordine alla valutazione del danno, che risultava non coerente rispetto all'esame obiettivo rilevato dallo stesso c.t.u. e non corrispondente alle previsioni tabellari di legge. La menomazione permanente accordata nel grado del 18% non solo inglobava patologie non oggetto di giudizio (lesioni cervicali e agli arti superiori e inferiori), ma non 5
effettuava neppure il dovuto scorporo delle pur evidenziate patologie extralavorative in quanto di carattere degenerativo e comune. Da ultimo affermava che, poiché la domanda andava rigettata, le spese di causa andavano poste a carico del ricorrente e non dell' . Pt_1 Costituitosi, il deduceva l'insussistenza del vizio di ultrapetizione. CP_1 La sentenza aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo in rendita quale conseguenza dell'accertamento della tecnopatia contratta a causa ed in occasione dell'attività lavorativa, in linea con la domanda proposta, con cui era stato richiesto di accertare e dichiarare il diritto alla prestazione assicurativa. L'asserito riconoscimento di patologie non denunciate dal lavoratore involgeva, se mai, il profilo della procedibilità e/o ammissibilità della domanda in relazione a quelle patologie per le quali difettava il requisito della domanda amministrativa. Anche sotto questo ulteriore profilo, tuttavia, la doglianza dell' era infondata e Pt_1 smentita dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla denuncia amministrativa di malattia professionale, poiché il , in data 25.07.2018, aveva denunciato la malattia CP_1 professionale con diagnosi di “spondiloartrosi diffusa con ernie discali”. Il tenore letterale della valutazione diagnostica riportata nel modulo di denuncia non lasciava spazio a dubbi: il lavoratore, a quel tempo, aveva dichiarato l'esistenza di un quadro patologico che interessava l'intera colonna vertebrale (“diffusa”) con coinvolgimento di diversi dischi intervertebrali (“con ernie discali”). Richiamava i referti medici, già depositati in primo grado ed allegati a corredo della domanda di malattia professionale:
1) referto tac colonna cervicale, dorsale e lombosacrale del 24.05.2018 in cui si dava atto di molteplici ernie cervico-dorsali (C3-C4, C4-C5, C6-C7);
2) referto rx colonna lombo-sacrale del 06.03.2019 in cui si dava atto di sclerosi delle limitanti somatiche in L5-S1. Era infondata l'avversa affermazione che le patologie accertate e diagnosticate dal c.t.u. (“artrosi interapofisiaria cervicale…...radicolopatie persistenti da C2 a C4 da L2 a S1 e disturbi trofico sensitivi arti superiori ed inferiori”) non fossero state originariamente denunciate dal lavoratore trattandosi, con ogni evidenza, di patologie allegate, certificate e certamente compatibili con il più ampio quadro clinico denunciato originariamente dal lavoratore ed in relazione al quale era stata avanzata domanda giudiziale di accertamento della tecnopatia. Affermava l'insussistenza del vizio di motivazione in ordine all'esposizione al rischio morbigeno. L'appellante non si confrontava adeguatamente con la sentenza di primo grado che al contrario, aveva riscontrato che il resistente solo genericamente si era confrontato con il quadro fattuale allegato dal ricorrente, non argomentando alcunché sotto il profilo di inattendibilità, né documentando alcun accertamento contrario, avendo riguardo invece alle buste paga prodotte ed al questionario proveniente dal datore di lavoro. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall' nell'atto di appello, il G.L. non Pt_1 aveva introdotto alcuna presunzione di origine professionale in malattia non tabellata. Tra i quesiti formulati all'atto del conferimento incarico figurava, oltre l'accertamento delle patologie contratte e del grado di indennizzabilità delle stesse, anche la valutazione dell'eziopatogenesi professionale e, dunque, dell'incidenza causale delle lavorazioni sulle malattie contratte. Il Tribunale, pertanto, non aveva presunto l'esistenza del nesso causale e la c.t.u. aveva confermato l'eziopatogenesi professionale della malattia fornendo chiarimenti precisi, in risposta alle osservazioni critiche dell , anche in merito all'asserita natura Pt_1 degenerativa della patologia ed alla sua rilevanza concausale 6
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello e, nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria, chiedeva disporre prova per testi sui capitoli e con i testi indicati nel ricorso introduttivo del giudizio da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Infondato è il primo motivo, con cui l ha lamentato il vizio di ultrapetizione. Pt_1 È consolidato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui, a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie aventi ad oggetto invalidità deve essere valutato anche l'aggravamento della malattia verificatasi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario volto al riconoscimento della prestazione previdenziale.
“In tema di indennità di accompagnamento, la disposizione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, applicabile anche alle prestazioni assistenziali, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo ivi previsto, in quanto immanente alla funzione giudicante, non solo non è subordinato alla formulazione di una richiesta bensì neanche alla produzione di documenti effettuata dalla parte, potendo trarre origine da ogni elemento proveniente dalla parte interessata o rilevabile di ufficio;
nell'adempimento di quest'obbligo il giudice se, da un lato, ha il potere di apprezzare l'idoneità degli elementi (prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio) ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica, dall'altro, ove ritenga l'irrilevanza degli stessi, ha il dovere di motivare adeguatamente il mancato esercizio del potere”. (Cass. civ. sez. VI, 14/12/2022, n. 36566).
“Data la sua ratio, che è espressione di un principio generale di economia processuale, l'operatività dell'art. 149 disp. att. c.p.c. non può ritenersi limitata al solo giudizio di primo grado il giudizio concernente le prestazioni assistenziali non avendo per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione stessa, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione, ma con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria”. (Cass. civ. sez. lav., 09/12/2020, n. 28051).
“Il sistema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all'esigenza di adeguare, per quanto possibile, la prestazione all'effettiva misura della riduzione dell'attitudine al lavoro. Ne consegue che in sede giudiziale, sia che si tratti di prima liquidazione, sia che si tratti di revisione, l'oggetto del giudizio verte sull'accertamento dell'effettivo grado di riduzione dell'idoneità lavorativa, senza che sia consentito ancorare l'adeguamento della rendita alla volontà espressa dall'assicurato”. (Cass. civ. sez. lav., 05/02/2020, n. 2711) In motivazione, è stato puntualizzato: “ … questa Corte ha chiarito che la disposizione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, esprime un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall' (Cass. n. 15176 del 11/6/2018,Cass. n. 20954 del Pt_1 03/10/2014,Cass. n. 18704 del 13/09/2011,Cass. n. 11198 del 29/07/2002)” e la Suprema ha cassato la sentenza del giudice di merito che, non attenendosi a tali principi, aveva
“limitato la commisurazione della rendita all'invalidità così come richiesta nell'atto introduttivo del giudizio, senza tenere conto degli aggravamenti verificatisi nel corso dello stesso ed accertati dalla consulenza tecnica”. 7
E' stato, altresì, affermato che “La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)”. (Cass. civ. sez. lav., 26/11/2019, n. 30860). E' infondato, pertanto, l'assunto dell'appellante a tenore del quale oggetto del giudizio era esclusivamente la patologia denunciata all' con diagnosi di “spondilodiscopatia Pt_1 lombare con protrusioni discali multiple” e, per conseguenza, nessuna pronuncia o riconoscimento avrebbe potuto esser pronunciato con riferimento alle diverse malattie diagnosticate come: “artrosi interapofisaria cervicale… radicolopatie persistenti da C2 a C4 da L2 a S1 e disturbi trofico sensitivi arti superiori ed inferiori”. I principi di diritto affermati dal giudice di legittimità non consentono di poter ritenere fondate le doglianze articolate dall'appellante che vanno, quindi, disattese.
5. Infondato è anche il secondo motivo di appello, con cui l' ha contestato la Pt_1 natura non tabellata della patologia e l'assenza di prova di esposizione a rischio morbigeno lavorativo. Va, infatti, richiamato che “Come noto, in materia di malattie professionali, l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al D.P.R. nr. 336 del 1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, come è nella Pt_1 specie, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore. Nessun errore è dunque imputabile ai giudici del merito nella distribuzione del carico probatorio. (Cass. civ. sez. lav., 15/05/2024, n.13546). La Suprema Corte, sin dalla sentenza SS. UU. 1919/1990, ha posto in rilievo che nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988- la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016). Inoltre, in caso di malattie previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve, comunque, fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012). 8
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio la prova della natura tecnopatica delle patologie e la riconducibilità delle stesse alle concrete modalità delle prestazioni lavorative rese, anche in termini temporali, di frequenza e di intensità è stata raggiunta. Invero, come correttamente segnalato dal giudice a quo, lo stesso ha depositato Pt_1 il questionario, debitamente compilato dalla ditta datrice di lavoro, dal quale risultano le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa di operaio (tale indicata anche nell'estratto contributivo e nella busta paga) espletata dal : attività di carico e scarico, CP_1 montaggio/smontaggio di mobili, uso di trapano, sega circolare, martello;
egli risultava addetto al reparto magazzino e supporto al trasporto, con innumerevoli ripetizioni di movimenti al minuto, con posizioni di lavoro in piedi, chinato, in ginocchio, sdraiato, sulla scala, supino, osservando solo pausa al pranzo e svolgendo le attività tutti i giorni. Avverso tali risultanze provenienti dal datore di lavoro l' non ha articolato alcuna Pt_1 compiuta contestazione, non avversandole in alcun modo. È corretto, pertanto, il convincimento del Tribunale secondo cui esse documentavano una continua e ripetitiva attività di impegno della colonna vertebrale. A fronte di siffatte risultanze fattuali, non contestate, infondato è l'ulteriore rilievo che l'appellante ha ascritto alle risultanze della c.t.u., affermando che essa aveva consegnato delle risultanze carenti di previo riscontro sull'attività lavorativa effettivamente espletata e basate sulla mera presunzione di svolgimento di attività morbigena, meramente desunta dal racconto del periziato. Così non è: le concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa, anche con riguardo alle tempistiche ed alle posture assunte dal lavoratore, risultano compiutamente illustrate nel questionario compilato dal datore di lavoro, tale da escludere che la prova dei fatti posti a fondamento della domanda sia stata desunta dal narrato del ricorrente. Ciò posto, congruamente il c.t.u., dopo aver accertato che il ricorrente era affetto da
“spondilodiscoartrosi ed artrosi interapofisaria cervicale e lombare con ernie discali multiple, radicolopatie persistenti da C2 a C4 e da L2 a S1 e disturbi trofico sensitivi arti superiori ed inferiori”, ha concluso affermando: “esiste un nesso causale con l'attività lavorativa (guida di mezzi, carico, scarico e montaggio) svolta per parecchi anni dal periziando (posture da atteggiamenti incongrui prolungati e gli scuotimenti dell'automezzo mediante reiterati microtraumatismi, vibrazioni e sollecitazioni statiche e dinamiche del rachide diluiti nel tempo;
microtraumi e posture incongrue a carico della colonna per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo); il grado di danno biologico indennizzabile ai sensi del D. Lgs. 38 del 2000 è del 18% (diciottopercento); la decorrenza della percentuale è il 26/07/18 ossia la data della prima richiesta in quanto erano documentate tutte le patologie riscontrate al sig. ”. CP_1 Altrettanto congruamente ha confermato l'eziopatogenesi professionale della malattia, fornendo chiarimenti precisi, in risposta alle osservazioni critiche dell , anche in merito Pt_1 all'asserita natura degenerativa della patologia ed alla sua rilevanza concausale: “… Pertanto, tenuto conto di quanto discusso in precedenza, non si dovrebbero nutrire dubbi circa il ruolo causale o concausale dello svolgimento di una attività lavorativa che comporta prolungate posizioni incongrue del corpo e sollecitazioni statiche e dinamiche del rachide diluiti nel tempo (come ad es. quella espletata dal signor con necessità di CP_1 guida, carico e scarico merci e montaggio mobili tutti i giorni) e la patologia spondilodiscoartrosica di cui il suddetto risulta affetto. Come a dire, nella fattispecie viene ad essere soddisfatto anche il criterio dell'esclusione di altri momenti eziologici. Insomma, detta patologia può e deve essere considerata malattia professionale, cioè, contratta nell'esercizio ed a causa del lavoro svolto.” (pag. 17 della relazione di consulenza). 9
L'operato del c.t.u. si rivela analitico ed immune dalle criticità addebitate dall'appellante, vale a dire di aver condotto un accertamento esplorativo e di aver offerto una valutazione fondate esclusivamente su un criterio possibilistico. Infondati sono anche gli ulteriori rilievi che si sostanziano in un dissenso diagnostico sulla quantificazione della percentuale di invalidità, senza, tuttavia, individuare errori commessi dal c.t.u. ed offrire compiute conclusioni alternative, che, confutando le conclusioni del c.t.u., siano idonee a disvelarne l'errore. Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. 15796/2004). Le determinazioni di cui sopra, che impongono la conferma dell'impugnata sentenza, assorbono l'ultimo motivo di appello, concernente le spese di lite, che, correttamente, sono state regolamentate secondo il principio della soccombenza. Il medesimo principio deve regolare le spese di questo grado di giudizio, liquidate - valore dichiarato € 25.000,00, complessità bassa, applicando i minimi stante l'assenza di complessità alcuna nelle questioni dedotte in lite, in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da , in persona del legale Pt_1 rappresentante p.t., nei confronti di , avverso la sentenza n. 644/2023 CP_1 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 27.03.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 445/2023 R.G., vertente TRA
Parte_1 (Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre
[...] P.IVA_1
n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Parte_2 Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF C.F._1
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar
[...] [...]
da Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 Per_1 della raccolta, fax 0965/363206, pec Email_1 appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], CF CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Cardinale Portanova, 27/d, presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo Albanese (C.F. che lo rappresenta e difende, fax C.F._3 0965/037601, pec Email_2 appellato CONCLUSIONI Come da scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il 13.03.2021,
[...]
esponeva che sin dall'anno 1986 e fino al 2007, quale titolare dell'omonima ditta CP_1 individuale che si occupava della vendita nonché del trasporto e montaggio di mobili ed arredi in generale, aveva svolto all'interno della propria azienda molteplici mansioni, poiché giornalmente si occupava di: caricare gli arredi o, comunque, predisporre i colli per il successivo trasporto;
effettuare le consegne dei mobili presso il domicilio dei clienti;
scaricare i colli e procedere al successivo recapito al piano;
smontare e montare gli arredi nelle abitazioni degli acquirenti, il tutto in assenza di alcun ausilio meccanico in grado di supportare il lavoro manuale. A partire dal 10.03.2010 era stato assunto alle dipendenze della società “ CP_2 unipersonale con qualifica di operaio VI livello, addetto al magazzinaggio e supporto al trasporto sino al 18.12.2014, data di cessazione del rapporto di lavoro. 2
L'orario lavorativo era distribuito in circa 20 ore giornaliere (dalle ore 7:00 alle ore 17:00) per sei giorni alla settimana e, non di rado, per esigenze aziendali, era chiamato in servizio per svolgere lavoro straordinario anche la domenica. Le mansioni consistevano nel carico e scarico dei mobili e degli arredi interni (pareti attrezzate, divani, cucine componibili, camere da letto, ecc.), oltre che nel montaggio e smontaggio degli stessi presso le abitazioni dei clienti. Di regola, tali operazioni venivano compiute senza l'ausilio di alcun mezzo meccanico di supporto tranne che per la fase del trasporto, anche se non di rado avveniva che gli arredi dovessero essere recapitati presso abitazioni site in immobili privi di ascensori o altri mezzi meccanici che potessero facilitare la consegna al piano. In virtù della tipologia di attività alle quali era adibito e delle modalità di svolgimento delle stesse, per lunghissimo tempo e fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro con la “ , era stato sottoposto a sforzi continui e costanti a cagione Parte_3 di lavorazioni che richiedevano l'impegno reiterato durante le ore lavorative di operazioni meccaniche che coinvolgevano, oltre il normale, la regione scheletrica cervicale, dorsale e lombare, oltre che i muscoli delle braccia. Le patologie di cui era affetto: spondiloartrosi diffusa ed ernie discali, per come diagnosticate e certificate, causate dall'attività lavorativa di operaio svolta sin dal 1986 quasi ininterrottamente, erano da qualificare quale malattia professionale, ossia contratta in sino al 2014. Chiedeva: accertare e dichiarare che, nell'esercizio e a causa delle lavorazioni alle quali era adibito nel periodo ricompreso tra il gennaio del 1986 ed il dicembre del 2014, aveva contratto ed era tutt'ora affetto da spondilodiscopatia lombare con protusioni discali multiple qualificabile quale malattia professionale;
accertare e dichiarare che il danno professionale causato dalla suddetta tecnopatia sulla persona del ricorrente era quantificabile nella percentuale di inabilità lavorativa da accertarsi in corso di causa;
per l'effetto, accertare e dichiarare che aveva diritto ad usufruire della rendita per riduzione permanente della capacità lavorativa o dell'indennizzo in capitale nonché ogni altro emolumento riconosciuto dalla legge in conseguenza della malattia professionale contratta oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, somma quantificata, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., in complessivi € 10.000,00, circa oltre interessi legali e rivalutazione come per legge. Costituitosi l resisteva alla domanda, esponendo che il ricorrente in data Pt_1
25.07.2018 aveva denunciato malattia professionale con la diagnosi di spondiloartrosi diffusa con ernie discali. Istruita la pratica ed effettuati gli accertamenti medico-legali, la malattia non era stata riconosciuta in quanto: “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto e la malattia denunciata.” (provvedimento del 13-11-2018). In data 28.06.2018 il ricorrente aveva presentato opposizione amministrativa che non era stata accolta per assenza di argomenti “tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso.” (cfr. provvedimento del 06-12-2018). Affermava che la domanda era nulla, in quanto generica ed inammissibile, perché di mero accertamento;
il ricorrente nel richiedere il riconoscimento della patologia “nella percentuale che verrà accertata in corso di causa”, non aveva indicato le lesioni, il danno derivato e la conseguente prestazione di cui rivendicava il diritto. L'istruttoria compiuta dall' aveva escluso l'origine professionale delle patologia Pt_1 perché non vi era prova che il ricorrente fosse stato esposto a rischio di contrarre la patologia oggetto di giudizio, assente il Documento di rischio (DVR), così come le visite di sorveglianza sanitaria. 3
Non potevano ritenersi provate le lavorazioni riferite dal ricorrente, che venivano espressamente contestate.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 644/2023 pubblicata il 27.03.2023, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l all'erogazione alla parte Pt_1 ricorrente della rendita- per il danno biologico come accertato in motivazione e conseguente alle malattie professionali accertate - nella misura del 18 % dalla domanda amministrativa , oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla domanda amministrativa per il primo rateo ) e dalla scadenza dei ratei( per i successivi ) fino al soddisfo. Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore del ricorrente. Pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese Pt_1 di CTU che liquida a favore del dott. Per la somma complessiva di 290,00 Persona_2 euro per onorari, oltre Iva e cp se dovute.”. Osservava che il ricorrente aveva chiesto accertare il diritto alla rendita o indennizzo in capitale per malattia professionale “spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali multiple”. Pur non avendo quantificato la menomazione né richiesto la condanna al pagamento, la domanda non era nulla o inammissibile, perché erano state individuate le patologie professionali di cui aveva chiesto l'accertamento nonché le prestazioni (rendita o indennizzo in capitale), il che consentiva di dare un concreto oggetto alla domanda ed esercitare la difesa di controparte. Il profilo giuridico della fattispecie era applicabile d'ufficio secondo la qualificazione dei fatti e nella specie non sussisteva incertezza sulla prestazione, che era quella prevista dal D. Lgs. 38/2000.La domanda era formulata per accertare il diritto alla prestazione e tale tipo di domanda era ammissibile, perché volta ad accertare un diritto. Risultava inoltre la domanda del 25.07.2018. Ciò posto in ordine all'attività di lavoro vi era estratto contributivo e busta paga da cui risultava la qualifica di operaio. Il ricorrente aveva descritto le operazioni svolte nell'espletamento dell'attività lavorativa: carico e scarico della merce, per la maggior parte in modo manuale senza l'ausilio di mezzi meccanici, sia quando era titolare di ditta (fino al 2007) sia dopo come dipendente dal 2010, montaggio e smontaggio della stessa merce e per tutta la giornata lavorativa, per la maggior parte in modo manuale senza l'ausilio di mezzi meccanici o altro in grado di supportare l'azione dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni. L' aveva contestato genericamente tale quadro fattuale. Pt_1 Lo stesso aveva prodotto un questionario proveniente dalla ditta datoriale dal Pt_1 quale risultavano la conferma delle posture di lavoro e delle attività di carico e scarico, montaggio/smontaggio di mobili, uso di trapano, sega circolare, martello;
era indicato: reparto magazzino e supporto al trasporto, con innumerevoli ripetizioni di movimenti al minuto, con posizioni di lavoro in piedi, chinato, in ginocchio, sdraiato, sulla scala, supino, osservando solo pausa al pranzo e svolgendo le attività tutti i giorni. Vi era, quindi, riscontro delle affermazioni del lavoratore, del resto coerenti con la qualifica di operaio. Il quadro esposto indicava una continua e ripetitiva attività di impegno della colonna vertebrale e i fatti posti a fondamento della domanda erano stati confermati dal c.t.u., anche in punto di nesso di causalità con l'attività svolta. Le critiche dell' , sul piano delle effettive attività di lavoro, non trovavano riscontro Pt_1 perché smentite dagli elementi e dal questionario stesso sopra riportato. Il quadro clinico tracciato dal c.t.u. non era inficiato dalle osservazioni dell' e Pt_1 doveva ritenersi attendibile. 4
Anche a voler escludere la guida mezzi, dal questionario firmato dalla stessa ditta datoriale descriveva un'attività di carico e scarico mobili e l'uso di attrezzi che esponevano a vibrazioni, tutti fattori che il c.t.u. aveva ritenuto di riconoscere come fattori causali delle patologie accertate. Decideva, quindi, come in premessa riportato.
3. Il giudizio di appello. La sentenza veniva appellata dall' , che ne chiedeva la riforma. Pt_1
Deduceva la nullità della sentenza, in quanto resa in violazione dell'art. 112 cod. proc. civile, con vizio di ultrapetizione nella parte in cui si era pronunciata e aveva riconosciuto patologie non denunciate all' e non oggetto di giudizio Pt_1 Oggetto del giudizio era esclusivamente la patologia denunciata all' con diagnosi Pt_1 di “spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali multiple” e, pertanto nessuna pronuncia o riconoscimento poteva avvenire con riguardo alle diverse malattie diagnosticate come: “artrosi interapofisaria cervicale… radicolopatie persistenti da C2 a C4 da L2 a S1 e disturbi trofico sensitivi arti superiori ed inferiori”. Con il secondo motivo, affermava l'illegittimità della sentenza, per avere il Tribunale omesso di esaminare le questioni devolute al suo giudizio. L' aveva contestato la natura non tabellata della patologia, peraltro denunciata Pt_1 oltre il termine massimo d'indennizzabilità, e aveva evidenziato l'assenza di prova di esposizione a rischio morbigeno lavorativo. Con riguardo alla patologia lombare denunciata circa quattro anni dopo l'abbandono della lavorazione presunta morbigena, infatti, nessuna prova di esposizione a rischio lavorativo qualificato era stata offerta. Il Giudice aveva, invece, ritenuto di identificare le mansioni di operaio, “certificate” dalla busta paga, con la prova dell'esposizione individuale e qualificata a rischio lavorativo, compiendo un grave errore in diritto, prima che in fatto. La patologia lombare denunciata era tabellata solo per "1) lavorazioni, svolte in modo non occasionale, con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. 2)Lavorazione di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci” e il giudice avrebbe dovuto prendere atto che il non era addetto a nessuna delle lavorazioni CP_1 previste in tabella, che non vi era prova dell'attività solo genericamente allegata e che, inoltre, la patologia era stata denunciata ben oltre il termine annuale dall'abbandono della lavorazione solo dedotta. La c.t.u. era stata disposta senza alcun obiettivo riscontro sull'attività lavorativa effettivamente espletata dal lavoratore e il c.t.u., non essendo stato fornito di alcun riscontro relativo all'esistenza del rischio lavorativo, aveva presunto l'attività morbigena lavorativa (per come emersa dal racconto fatto dal periziato) e il conseguente nesso causale, solo su criterio possibilistico, svolgendo peraltro un accertamento di carattere esplorativo, oltre che radicalmente errato. Le patologie sofferte dal ricorrente erano ubiquitarie e di natura comune. Nel caso di specie, le mansioni esercitate dal lavoratore (qualunque esse fossero) non avevano avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a cagionare le patologie di carattere degenerativo e non a caso ubiquitarie, sofferte dall'odierno appellato. La sentenza andava altresì riformata per l'errore in cui era incorso il c.t.u. anche in ordine alla valutazione del danno, che risultava non coerente rispetto all'esame obiettivo rilevato dallo stesso c.t.u. e non corrispondente alle previsioni tabellari di legge. La menomazione permanente accordata nel grado del 18% non solo inglobava patologie non oggetto di giudizio (lesioni cervicali e agli arti superiori e inferiori), ma non 5
effettuava neppure il dovuto scorporo delle pur evidenziate patologie extralavorative in quanto di carattere degenerativo e comune. Da ultimo affermava che, poiché la domanda andava rigettata, le spese di causa andavano poste a carico del ricorrente e non dell' . Pt_1 Costituitosi, il deduceva l'insussistenza del vizio di ultrapetizione. CP_1 La sentenza aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo in rendita quale conseguenza dell'accertamento della tecnopatia contratta a causa ed in occasione dell'attività lavorativa, in linea con la domanda proposta, con cui era stato richiesto di accertare e dichiarare il diritto alla prestazione assicurativa. L'asserito riconoscimento di patologie non denunciate dal lavoratore involgeva, se mai, il profilo della procedibilità e/o ammissibilità della domanda in relazione a quelle patologie per le quali difettava il requisito della domanda amministrativa. Anche sotto questo ulteriore profilo, tuttavia, la doglianza dell' era infondata e Pt_1 smentita dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla denuncia amministrativa di malattia professionale, poiché il , in data 25.07.2018, aveva denunciato la malattia CP_1 professionale con diagnosi di “spondiloartrosi diffusa con ernie discali”. Il tenore letterale della valutazione diagnostica riportata nel modulo di denuncia non lasciava spazio a dubbi: il lavoratore, a quel tempo, aveva dichiarato l'esistenza di un quadro patologico che interessava l'intera colonna vertebrale (“diffusa”) con coinvolgimento di diversi dischi intervertebrali (“con ernie discali”). Richiamava i referti medici, già depositati in primo grado ed allegati a corredo della domanda di malattia professionale:
1) referto tac colonna cervicale, dorsale e lombosacrale del 24.05.2018 in cui si dava atto di molteplici ernie cervico-dorsali (C3-C4, C4-C5, C6-C7);
2) referto rx colonna lombo-sacrale del 06.03.2019 in cui si dava atto di sclerosi delle limitanti somatiche in L5-S1. Era infondata l'avversa affermazione che le patologie accertate e diagnosticate dal c.t.u. (“artrosi interapofisiaria cervicale…...radicolopatie persistenti da C2 a C4 da L2 a S1 e disturbi trofico sensitivi arti superiori ed inferiori”) non fossero state originariamente denunciate dal lavoratore trattandosi, con ogni evidenza, di patologie allegate, certificate e certamente compatibili con il più ampio quadro clinico denunciato originariamente dal lavoratore ed in relazione al quale era stata avanzata domanda giudiziale di accertamento della tecnopatia. Affermava l'insussistenza del vizio di motivazione in ordine all'esposizione al rischio morbigeno. L'appellante non si confrontava adeguatamente con la sentenza di primo grado che al contrario, aveva riscontrato che il resistente solo genericamente si era confrontato con il quadro fattuale allegato dal ricorrente, non argomentando alcunché sotto il profilo di inattendibilità, né documentando alcun accertamento contrario, avendo riguardo invece alle buste paga prodotte ed al questionario proveniente dal datore di lavoro. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall' nell'atto di appello, il G.L. non Pt_1 aveva introdotto alcuna presunzione di origine professionale in malattia non tabellata. Tra i quesiti formulati all'atto del conferimento incarico figurava, oltre l'accertamento delle patologie contratte e del grado di indennizzabilità delle stesse, anche la valutazione dell'eziopatogenesi professionale e, dunque, dell'incidenza causale delle lavorazioni sulle malattie contratte. Il Tribunale, pertanto, non aveva presunto l'esistenza del nesso causale e la c.t.u. aveva confermato l'eziopatogenesi professionale della malattia fornendo chiarimenti precisi, in risposta alle osservazioni critiche dell , anche in merito all'asserita natura Pt_1 degenerativa della patologia ed alla sua rilevanza concausale 6
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello e, nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria, chiedeva disporre prova per testi sui capitoli e con i testi indicati nel ricorso introduttivo del giudizio da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Infondato è il primo motivo, con cui l ha lamentato il vizio di ultrapetizione. Pt_1 È consolidato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui, a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie aventi ad oggetto invalidità deve essere valutato anche l'aggravamento della malattia verificatasi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario volto al riconoscimento della prestazione previdenziale.
“In tema di indennità di accompagnamento, la disposizione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, applicabile anche alle prestazioni assistenziali, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo ivi previsto, in quanto immanente alla funzione giudicante, non solo non è subordinato alla formulazione di una richiesta bensì neanche alla produzione di documenti effettuata dalla parte, potendo trarre origine da ogni elemento proveniente dalla parte interessata o rilevabile di ufficio;
nell'adempimento di quest'obbligo il giudice se, da un lato, ha il potere di apprezzare l'idoneità degli elementi (prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio) ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica, dall'altro, ove ritenga l'irrilevanza degli stessi, ha il dovere di motivare adeguatamente il mancato esercizio del potere”. (Cass. civ. sez. VI, 14/12/2022, n. 36566).
“Data la sua ratio, che è espressione di un principio generale di economia processuale, l'operatività dell'art. 149 disp. att. c.p.c. non può ritenersi limitata al solo giudizio di primo grado il giudizio concernente le prestazioni assistenziali non avendo per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione stessa, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione, ma con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria”. (Cass. civ. sez. lav., 09/12/2020, n. 28051).
“Il sistema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all'esigenza di adeguare, per quanto possibile, la prestazione all'effettiva misura della riduzione dell'attitudine al lavoro. Ne consegue che in sede giudiziale, sia che si tratti di prima liquidazione, sia che si tratti di revisione, l'oggetto del giudizio verte sull'accertamento dell'effettivo grado di riduzione dell'idoneità lavorativa, senza che sia consentito ancorare l'adeguamento della rendita alla volontà espressa dall'assicurato”. (Cass. civ. sez. lav., 05/02/2020, n. 2711) In motivazione, è stato puntualizzato: “ … questa Corte ha chiarito che la disposizione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, esprime un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall' (Cass. n. 15176 del 11/6/2018,Cass. n. 20954 del Pt_1 03/10/2014,Cass. n. 18704 del 13/09/2011,Cass. n. 11198 del 29/07/2002)” e la Suprema ha cassato la sentenza del giudice di merito che, non attenendosi a tali principi, aveva
“limitato la commisurazione della rendita all'invalidità così come richiesta nell'atto introduttivo del giudizio, senza tenere conto degli aggravamenti verificatisi nel corso dello stesso ed accertati dalla consulenza tecnica”. 7
E' stato, altresì, affermato che “La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)”. (Cass. civ. sez. lav., 26/11/2019, n. 30860). E' infondato, pertanto, l'assunto dell'appellante a tenore del quale oggetto del giudizio era esclusivamente la patologia denunciata all' con diagnosi di “spondilodiscopatia Pt_1 lombare con protrusioni discali multiple” e, per conseguenza, nessuna pronuncia o riconoscimento avrebbe potuto esser pronunciato con riferimento alle diverse malattie diagnosticate come: “artrosi interapofisaria cervicale… radicolopatie persistenti da C2 a C4 da L2 a S1 e disturbi trofico sensitivi arti superiori ed inferiori”. I principi di diritto affermati dal giudice di legittimità non consentono di poter ritenere fondate le doglianze articolate dall'appellante che vanno, quindi, disattese.
5. Infondato è anche il secondo motivo di appello, con cui l' ha contestato la Pt_1 natura non tabellata della patologia e l'assenza di prova di esposizione a rischio morbigeno lavorativo. Va, infatti, richiamato che “Come noto, in materia di malattie professionali, l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al D.P.R. nr. 336 del 1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, come è nella Pt_1 specie, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore. Nessun errore è dunque imputabile ai giudici del merito nella distribuzione del carico probatorio. (Cass. civ. sez. lav., 15/05/2024, n.13546). La Suprema Corte, sin dalla sentenza SS. UU. 1919/1990, ha posto in rilievo che nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988- la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016). Inoltre, in caso di malattie previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve, comunque, fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012). 8
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio la prova della natura tecnopatica delle patologie e la riconducibilità delle stesse alle concrete modalità delle prestazioni lavorative rese, anche in termini temporali, di frequenza e di intensità è stata raggiunta. Invero, come correttamente segnalato dal giudice a quo, lo stesso ha depositato Pt_1 il questionario, debitamente compilato dalla ditta datrice di lavoro, dal quale risultano le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa di operaio (tale indicata anche nell'estratto contributivo e nella busta paga) espletata dal : attività di carico e scarico, CP_1 montaggio/smontaggio di mobili, uso di trapano, sega circolare, martello;
egli risultava addetto al reparto magazzino e supporto al trasporto, con innumerevoli ripetizioni di movimenti al minuto, con posizioni di lavoro in piedi, chinato, in ginocchio, sdraiato, sulla scala, supino, osservando solo pausa al pranzo e svolgendo le attività tutti i giorni. Avverso tali risultanze provenienti dal datore di lavoro l' non ha articolato alcuna Pt_1 compiuta contestazione, non avversandole in alcun modo. È corretto, pertanto, il convincimento del Tribunale secondo cui esse documentavano una continua e ripetitiva attività di impegno della colonna vertebrale. A fronte di siffatte risultanze fattuali, non contestate, infondato è l'ulteriore rilievo che l'appellante ha ascritto alle risultanze della c.t.u., affermando che essa aveva consegnato delle risultanze carenti di previo riscontro sull'attività lavorativa effettivamente espletata e basate sulla mera presunzione di svolgimento di attività morbigena, meramente desunta dal racconto del periziato. Così non è: le concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa, anche con riguardo alle tempistiche ed alle posture assunte dal lavoratore, risultano compiutamente illustrate nel questionario compilato dal datore di lavoro, tale da escludere che la prova dei fatti posti a fondamento della domanda sia stata desunta dal narrato del ricorrente. Ciò posto, congruamente il c.t.u., dopo aver accertato che il ricorrente era affetto da
“spondilodiscoartrosi ed artrosi interapofisaria cervicale e lombare con ernie discali multiple, radicolopatie persistenti da C2 a C4 e da L2 a S1 e disturbi trofico sensitivi arti superiori ed inferiori”, ha concluso affermando: “esiste un nesso causale con l'attività lavorativa (guida di mezzi, carico, scarico e montaggio) svolta per parecchi anni dal periziando (posture da atteggiamenti incongrui prolungati e gli scuotimenti dell'automezzo mediante reiterati microtraumatismi, vibrazioni e sollecitazioni statiche e dinamiche del rachide diluiti nel tempo;
microtraumi e posture incongrue a carico della colonna per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo); il grado di danno biologico indennizzabile ai sensi del D. Lgs. 38 del 2000 è del 18% (diciottopercento); la decorrenza della percentuale è il 26/07/18 ossia la data della prima richiesta in quanto erano documentate tutte le patologie riscontrate al sig. ”. CP_1 Altrettanto congruamente ha confermato l'eziopatogenesi professionale della malattia, fornendo chiarimenti precisi, in risposta alle osservazioni critiche dell , anche in merito Pt_1 all'asserita natura degenerativa della patologia ed alla sua rilevanza concausale: “… Pertanto, tenuto conto di quanto discusso in precedenza, non si dovrebbero nutrire dubbi circa il ruolo causale o concausale dello svolgimento di una attività lavorativa che comporta prolungate posizioni incongrue del corpo e sollecitazioni statiche e dinamiche del rachide diluiti nel tempo (come ad es. quella espletata dal signor con necessità di CP_1 guida, carico e scarico merci e montaggio mobili tutti i giorni) e la patologia spondilodiscoartrosica di cui il suddetto risulta affetto. Come a dire, nella fattispecie viene ad essere soddisfatto anche il criterio dell'esclusione di altri momenti eziologici. Insomma, detta patologia può e deve essere considerata malattia professionale, cioè, contratta nell'esercizio ed a causa del lavoro svolto.” (pag. 17 della relazione di consulenza). 9
L'operato del c.t.u. si rivela analitico ed immune dalle criticità addebitate dall'appellante, vale a dire di aver condotto un accertamento esplorativo e di aver offerto una valutazione fondate esclusivamente su un criterio possibilistico. Infondati sono anche gli ulteriori rilievi che si sostanziano in un dissenso diagnostico sulla quantificazione della percentuale di invalidità, senza, tuttavia, individuare errori commessi dal c.t.u. ed offrire compiute conclusioni alternative, che, confutando le conclusioni del c.t.u., siano idonee a disvelarne l'errore. Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. 15796/2004). Le determinazioni di cui sopra, che impongono la conferma dell'impugnata sentenza, assorbono l'ultimo motivo di appello, concernente le spese di lite, che, correttamente, sono state regolamentate secondo il principio della soccombenza. Il medesimo principio deve regolare le spese di questo grado di giudizio, liquidate - valore dichiarato € 25.000,00, complessità bassa, applicando i minimi stante l'assenza di complessità alcuna nelle questioni dedotte in lite, in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da , in persona del legale Pt_1 rappresentante p.t., nei confronti di , avverso la sentenza n. 644/2023 CP_1 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 27.03.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti