Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/05/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Alberto Rizzo PRESIDENTE
DOTT. SSA Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5761 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
- Cod. Fisc. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA C. BATTISTI N. 63 41121 MODENA, presso lo studio dell'avv. RUSTICHELLI MONICA, rappresentata e difesa dall'avv.
RUSTICHELLI MONICA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in P.ZZA MATTEOTTI N.17 SAN FELICE SUL PANARO,
presso lo studio dell'avv. GALEOTTI DIEGO, rappresentato e difeso dall'avv. GALEOTTI DIEGO
RESISTENTE
1
in punto a: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti
Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 22.04.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.10.2023 chiedeva Parte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 3.10.1998 a Mirandola (Mo) con CP_1
Esponeva che dal matrimonio erano nate le figlie , 9.04.2000 e Per_1 Per_2
5.05.2003; che in data 7.12.2022 erano stati omologati gli accordi separazione raggiunti nel corso di procedimento giudiziale;
che da allora erano trascorsi più di 6 mesi senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione ed era venuta meno la disponibilità alla ricostituzione di una comunione materiale e spirituale di vita;
che, con le condizioni di separazione era stato pattuito un contributo al mantenimento delle figlie di
€. 700 mensili, rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Modena, sul rilievo che entrambe convivevano con la madre, alla quale era stata assegnata la casa coniugale in comproprietà; che a far data dalle condizioni anzidette erano intervenuti mutamenti nella situazione di fatto in quanto la casa familiare era stata
2 venduta e la ricorrente si era trasferita in un appartamento più piccolo ove corrispondeva un canone di locazione;
che la figlia era rimasta ad Per_2
abitare con lei mentre la figlia si era trasferita dal padre. Per_1
Chiedeva dunque pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi, a modifica di quanto stabilito in sede di separazione,
che il provvedesse a corrispondere a titolo di contributo mensile CP_1
per il mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente, convivente con la madre, la maggior somma di euro 700,00 (settecentoeuro/00); che egli provvedesse personalmente e direttamente al mantenimento ordinario della figlia Per_1
anch'ella maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, convivente con il padre;
che le spese straordinarie di mantenimento continuassero ad essere a carico di entrambi nella misura del 50 % ciascuno.
si costituiva associandosi alla richiesta di divorzio a diverse CP_1
condizioni e, dato atto che la figlia si era trasferita presso di sé, Per_1
domandava la revoca del contributo di €. 350 mensili posto a proprio carico in favore della stessa e che fosse mantenuto quello in favore della figlia Per_2
nella misura già fissata;
chiedeva inoltre che fosse disposto un contributo a carico della signora i €. 350,00 in favore della figlia . Pt_1 Per_1
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del giorno 22.04.2025.
3 La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a
MIRANDOLA (MO) in data 03/10/1998 con il rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3,
numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente omologata la separazione fra i coniugi (con decreto in data
7.12.2022) ed essendo trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Modena in sede di separazione personale senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato dalla separazione protrattasi per diversi anni, ed anche dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo,
quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, deve darsi atto che con sentenza di questo
Tribunale del 10.01.2024, dunque successiva alla domanda di separazione,
nel procedimento per la modifica delle condizioni di separazione
N.4837/2023 R.G., è stato già revocato il contributo a carico del in CP_1
favore della figlia in ragione della convivenza della stessa col padre ed Per_1
è stato posto un contributo a carico della madre in favore di , Per_1
convivente col padre, di €. 150 mensili, sul rilievo dell'obiettivo perdurare della disparità reddituale tra le parti, che impedisce di prevedere un assegno in misura maggiore.
4 La ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha dichiarato di aderire alle condizioni di cui all'ordinanza urgente emessa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. da questo giudice in data 22.02.2024, con la quale erano state confermate le condizioni di cui alla sentenza sopra citata, fermo il contributo di entrambi i genitori alle spese straordinarie nella misura del
50% ciascuno.
Il resistente ha, per contro, in sede di conclusioni insistito per un aumento del contributo della madre in favore della figlia ad €. 350 mensili. Per_1
Ebbene questo Collegio ritiene di confermare, in assenza di elementi sopravvenuti a far data dall'ordinanza urgente del 22.02.2024, e tenuto conto in particolare che le situazioni reddituali delle parti sono rimaste invariate, il contributo posto a carico della sig.ra in €. 150 mensili, Pt_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, disciplinate come da protocollo di questo Tribunale che si riporta in dispositivo.
Le spese legali devono essere poste a carico del resistente nella misura del
50% e compensate per la restante parte;
ciò si giustifica in quanto il convenuto, non aderendo alle condizioni stabilite dal Giudice con ordinanza in data 22.02.2024, poi confermate da questo Collegio, ha impedito una più
celere definizione in via concordata della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa N.
5761/2023 R.G. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
5 1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 03/10/1998 in MIRANDOLA (MO) fra Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a CP_1
MODENA il 15/04/1967, e trascritto nel Registro dello Stato Civile
di detto Comune dell'anno 1998, al numero 74, parte II, serie A,
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
2. Dispone che corrisponda a a CP_1 Parte_1
decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , in via anticipata entro Per_2
il giorno 10 di ogni mese, l'assegno mensile di euro 350, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di seguito specificate: spese mediche (da documentare)
che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche purché effettuate presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche effettuate privatamente e non presso strutture pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non
6 convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati: b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.In
relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà
inteso come consenso alla spesa.Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea
7 documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è
dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
3. Dispone che corrisponda a a Parte_1 CP_1
decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , in via anticipata entro Per_1
il giorno 10 di ogni mese, l'assegno mensile di euro 150, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come specificate al punto 2;
4. Condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali nella misura della metà, liquidate in
€.2700,00 per compenso professionale (già operata la decurtazione),
oltre accessori di legge, con compensazione per la restante parte.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile in data 15/05/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Rizzo
Il Giudice est.
Dott. ssa Eleonora Ramacciotti
8 9