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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/12/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1541/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ET
Contenzioso Civile
Il Tribunale di ET, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. FOMMEI Parte_1 C.F._1
SC
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
OL IN
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/12/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto della consensualizzazione del giudizio ed hanno precisato le conclusioni chiedendo che il “Tribunale voglia pronunciare la separazione dei coniugi prendendo atto delle condizioni pattuite dalle parti e disponendo in conformità alle stesse”; condizioni che, per chiarezza espositiva, di seguito si riportano: “1). I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire ove vorranno il proprio domicilio;
2). La sig.ra lascerà l'immobile di Via Calabria n. 1/B nella piena ed esclusiva Parte_1 disponibilità del sig. il quale continuerà a mantenere la propria residenza Controparte_1 nel medesimo alloggio, mentre la sig.ra e la figlia maggiorenne Parte_1 Per_1 trasferiranno altrove la loro residenza. La sig.ra potrà disporre di un congruo termine Pt_1 per poter organizzare il proprio trasferimento dall'immobile di Via Calabria, comunque non superiore a quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto, potendo ella comunque accedere all'immobile, previa concertazione con il sig. per Controparte_1 organizzare il trasloco dei propri effetti personali e complementi d'arredo. A tal proposito le parti precisano che tutti i beni mobili presenti all'interno del complesso immobiliare rimarranno in proprietà e nella disponibilità del sig. ad eccezione degli Parte_2 arredi e suppellettili indicati nel separato elenco, da ritenersi parte integrante del presente ricorso, che saranno ritirati dalla sig.ra entro un termine minimo di sessanta Parte_1 giorni e massimo di un anno decorrente dalla data di omologa della presente separazione.
Più in particolare, la sig.ra si obbliga a trasferire, anche ai sensi e per gli effetti Parte_1 di cui all'art. 1511 c.c., in favore della figlia la nuda proprietà CP_2 dell'appartamento sito in ET via Calabria n. 1/B, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune Foglio 89, particella 2004 sub. 32 cat. A/2, nonché dei due garage
(ovvero un garage ed un posto auto) censiti al Foglio 89, particella 2004 sub. 28 cat. C/6
e particella 2004 sub. 46 cat. C/6, a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
Contestualmente la sig.ra si obbliga a trasferire al sig. che Parte_1 Controparte_1 accetta, il diritto di usufrutto sull'appartamento sito in ET via Calabria n. 1/B, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune Foglio 89, particella 2004 sub. 32 cat.
A/2, nonché dei due garage censiti al Foglio 89, particella 2004 sub. 28 cat. C/6 e particella
2004 sub. 46 cat. C/6 affinché lo stesso possa viverci, rinunciando espressamente al proprio diritto di abitazione della casa coniugale. La sig.ra si obbliga altresì a Parte_1 trasferire al sig. che accetta la propria quota di ½ dei diritti di Controparte_1 comproprietà dei due garage censiti al Foglio 89 particella 1514 sub. 39 cat. C/6 e particella 1514 sub. 40 cat. C/6 e dichiara di rinunciare ad ogni diritto di comproprietà sui beni acquistati dai coniugi nel periodo in cui essi avevano optato per il regime della comunione dei beni, essendo stati eseguiti tutti i predetti acquisti con denaro del sig.
tanto che, laddove fosse necessario, la sig.ra sarà tenuta ad Controparte_1 Parte_1 intervenire ad atti ed operazioni per ribadire che i predetti beni sono di proprietà esclusiva del sig. La costituzione del diritto di usufrutto in favore del sig. Controparte_1 CP_1
e la contestuale cessione dei diritti di nuda proprietà in favore della figlia
[...] CP_2 degli immobili sopra descritti dovranno avvenire entro il termine di sei mesi
[...] dall'emissione del decreto di omologa delle condizioni richieste nel presente ricorso.
Entrambe le parti chiedono che gli atti di cessione vengano riconosciuti esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'articolo 19 della Legge 6 marzo 1977 n. 74, tenuto conto della Sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e della circolare in data 16 marzo 2000 n. 49/E, nonché della Decisione della
Commissione Tributaria Centrale del 26 agosto 1997 n. 4216, agevolazioni che risultano da ultimo confermate dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 2/E del 12 febbraio 2014
e dalla circolare 27E del 21 giugno 2014. Le parti altresì dichiarano che l'accordo patrimoniale in relazione alla cessione dei diritti di cui sopra in favore del sig. CP_1
è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
[...]
Tutte le spese notarili, nonché quelle di natura tecnica (per APE, relazione di conformità
e/o altri documenti eventualmente occorrenti per eventuali sanatorie) relative ai suddetti atti di cessione saranno sostenute in via esclusiva dal sig. Controparte_1
3). Quanto alla posizione economica e reddituale dei coniugi, si dà atto vi è tra le parti una oggettiva sperequazione economica in quanto la sig.ra svolge attività di Parte_1 lavoro part time ed a seguito della separazione ella non potrebbe disporre di redditi propri sufficienti a garantire un tenore di vita dignitoso simile a quello goduto durante il matrimonio, mentre il sig. è titolare di rendita INAIL, svolge anche Controparte_1 attività di lavoro retribuita ed è titolare di diritti di proprietà immobiliare, oltre che di beni mobili. In considerazione di ciò il sig. dà adempimento all'obbligazione di Controparte_1 mantenimento nei confronti della moglie, anziché a mezzo di una prestazione patrimoniale periodica, versando alla stessa, a titolo di prestazione patrimoniale in unica soluzione ex art. 5 L. 01.12.1970 n. 898, la somma netta una tantum di euro 150.000,00
(centocinquantamila,00) da corrispondere alla sig.ra contestualmente alla Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso mediante assegno circolare alla stessa intestato ovvero mediante bonifico istantaneo sulle seguenti coordinate [...], rilasciandone la sig.ra quietanza. Parte_1
4). Per il mantenimento alla figlia maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autosufficiente perché studentessa all'ultimo anno di scuola secondaria superiore, fermo restando che ella manterrà la propria residenza insieme alla madre, il sig. Controparte_1 si impegna e si obbliga a versare direttamente alla figlia, a titolo di contributo per il suo mantenimento ordinario, la somma mensile di € 300,00 (trecento,00). Detta somma sarà versata, senza deroga alcuna, entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c Iban
[...] intestato alla medesima e sarà CP_2 rivalutata annualmente in base agli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. Le spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per la figlia maggiorenne per come espressamente individuate, Per_1 descritte e previste dal Protocollo d'Intesa siglato tra magistrati ed avvocati del Foro di
ET (che le parti danno per espressamente conosciuto e che in ogni caso viene allegato al presente ricorso) saranno sostenute dal sig. nella misura del 70% e Controparte_1 dalla sig.ra nella misura del 30%. Quanto alla individuazione delle spese di Parte_1 natura straordinaria occorre precisare tali spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, vanno distinte quelle che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, potranno dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro. Si definiscono tali (obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione): spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Entrambi i genitori, in ogni caso, nei limiti di quanto nelle loro possibilità economiche, si impegnano comunque, ove si rendesse necessario e/o opportuno a garantire alla figlia maggiorenne una vita dignitosa, libera e senza privazioni, a supportarla economicamente, anche sostenendo direttamente spese ordinarie e straordinarie, che verranno ripartite tra di loro con le medesime modalità sopra indicate. L'assegno unico per il nucleo familiare, se spettante, sarà percepito in via esclusiva dalla sig.ra ed a tal fine le parti si impegnano Parte_1 sin da ora ad espletare nel rispetto dei termini di presentazione stabiliti dalla legge tutti gli adempimenti di natura burocratica e/o amministrativa (predisposizione ISEE) prodromici alla richiesta e/o al rinnovo della domanda di assegno unico. La maggiore età della figlia rende superflua la trattazione e regolamentazione degli aspetti Per_1 concernenti l'affidamento e le modalità di visita genitori/figlia rimanendo la stessa libera di rapportarsi a ciascun genitore nei modi e con i tempi dalla medesima valutati più opportuni.
5. la sig.ra traferirà l'autovettura Lancia Y targata GC884BW in proprietà al Parte_1 sig. che provvederà a tutti gli adempimenti necessari a sua cura e spese, Controparte_1 ivi inclusi quelli relativi alla intestazione di una nuova polizza assicurativa per la
R.C.A.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 07/04/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, parte II, atto n. 14, anno 2002).
Dall'unione della coppia è nata la figlia (il 07/11/2007). Per_1
Nel corso della controversia, il convenuto si è, di fatto, costituito nel presente procedimento giudiziale con il deposito effettuato, unitamente alla controparte, in data 16.12.2025, della memoria denominata “RICORSO PER LA
SEPARAZIONE DEI CONIUGI SU DOMANDA CONGIUNTA EX ART. 473- bis.51 c.p.c.” in cui le parti hanno dato atto di aver raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e componendo la controversia alle condizioni sopra indicate e trascrite.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, parte II, atto n. 14, anno 2002), contratto tra in data 07/04/2002; Parte_3
PRENDE ATTO
delle condizioni di cui alle conclusioni congiunte rassegnate a verbale d'udienza del 17/12/2025 e sopra trascritte, disponendo in conformità; ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ET
Contenzioso Civile
Il Tribunale di ET, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. FOMMEI Parte_1 C.F._1
SC
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
OL IN
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/12/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto della consensualizzazione del giudizio ed hanno precisato le conclusioni chiedendo che il “Tribunale voglia pronunciare la separazione dei coniugi prendendo atto delle condizioni pattuite dalle parti e disponendo in conformità alle stesse”; condizioni che, per chiarezza espositiva, di seguito si riportano: “1). I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire ove vorranno il proprio domicilio;
2). La sig.ra lascerà l'immobile di Via Calabria n. 1/B nella piena ed esclusiva Parte_1 disponibilità del sig. il quale continuerà a mantenere la propria residenza Controparte_1 nel medesimo alloggio, mentre la sig.ra e la figlia maggiorenne Parte_1 Per_1 trasferiranno altrove la loro residenza. La sig.ra potrà disporre di un congruo termine Pt_1 per poter organizzare il proprio trasferimento dall'immobile di Via Calabria, comunque non superiore a quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto, potendo ella comunque accedere all'immobile, previa concertazione con il sig. per Controparte_1 organizzare il trasloco dei propri effetti personali e complementi d'arredo. A tal proposito le parti precisano che tutti i beni mobili presenti all'interno del complesso immobiliare rimarranno in proprietà e nella disponibilità del sig. ad eccezione degli Parte_2 arredi e suppellettili indicati nel separato elenco, da ritenersi parte integrante del presente ricorso, che saranno ritirati dalla sig.ra entro un termine minimo di sessanta Parte_1 giorni e massimo di un anno decorrente dalla data di omologa della presente separazione.
Più in particolare, la sig.ra si obbliga a trasferire, anche ai sensi e per gli effetti Parte_1 di cui all'art. 1511 c.c., in favore della figlia la nuda proprietà CP_2 dell'appartamento sito in ET via Calabria n. 1/B, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune Foglio 89, particella 2004 sub. 32 cat. A/2, nonché dei due garage
(ovvero un garage ed un posto auto) censiti al Foglio 89, particella 2004 sub. 28 cat. C/6
e particella 2004 sub. 46 cat. C/6, a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
Contestualmente la sig.ra si obbliga a trasferire al sig. che Parte_1 Controparte_1 accetta, il diritto di usufrutto sull'appartamento sito in ET via Calabria n. 1/B, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune Foglio 89, particella 2004 sub. 32 cat.
A/2, nonché dei due garage censiti al Foglio 89, particella 2004 sub. 28 cat. C/6 e particella
2004 sub. 46 cat. C/6 affinché lo stesso possa viverci, rinunciando espressamente al proprio diritto di abitazione della casa coniugale. La sig.ra si obbliga altresì a Parte_1 trasferire al sig. che accetta la propria quota di ½ dei diritti di Controparte_1 comproprietà dei due garage censiti al Foglio 89 particella 1514 sub. 39 cat. C/6 e particella 1514 sub. 40 cat. C/6 e dichiara di rinunciare ad ogni diritto di comproprietà sui beni acquistati dai coniugi nel periodo in cui essi avevano optato per il regime della comunione dei beni, essendo stati eseguiti tutti i predetti acquisti con denaro del sig.
tanto che, laddove fosse necessario, la sig.ra sarà tenuta ad Controparte_1 Parte_1 intervenire ad atti ed operazioni per ribadire che i predetti beni sono di proprietà esclusiva del sig. La costituzione del diritto di usufrutto in favore del sig. Controparte_1 CP_1
e la contestuale cessione dei diritti di nuda proprietà in favore della figlia
[...] CP_2 degli immobili sopra descritti dovranno avvenire entro il termine di sei mesi
[...] dall'emissione del decreto di omologa delle condizioni richieste nel presente ricorso.
Entrambe le parti chiedono che gli atti di cessione vengano riconosciuti esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'articolo 19 della Legge 6 marzo 1977 n. 74, tenuto conto della Sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e della circolare in data 16 marzo 2000 n. 49/E, nonché della Decisione della
Commissione Tributaria Centrale del 26 agosto 1997 n. 4216, agevolazioni che risultano da ultimo confermate dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 2/E del 12 febbraio 2014
e dalla circolare 27E del 21 giugno 2014. Le parti altresì dichiarano che l'accordo patrimoniale in relazione alla cessione dei diritti di cui sopra in favore del sig. CP_1
è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
[...]
Tutte le spese notarili, nonché quelle di natura tecnica (per APE, relazione di conformità
e/o altri documenti eventualmente occorrenti per eventuali sanatorie) relative ai suddetti atti di cessione saranno sostenute in via esclusiva dal sig. Controparte_1
3). Quanto alla posizione economica e reddituale dei coniugi, si dà atto vi è tra le parti una oggettiva sperequazione economica in quanto la sig.ra svolge attività di Parte_1 lavoro part time ed a seguito della separazione ella non potrebbe disporre di redditi propri sufficienti a garantire un tenore di vita dignitoso simile a quello goduto durante il matrimonio, mentre il sig. è titolare di rendita INAIL, svolge anche Controparte_1 attività di lavoro retribuita ed è titolare di diritti di proprietà immobiliare, oltre che di beni mobili. In considerazione di ciò il sig. dà adempimento all'obbligazione di Controparte_1 mantenimento nei confronti della moglie, anziché a mezzo di una prestazione patrimoniale periodica, versando alla stessa, a titolo di prestazione patrimoniale in unica soluzione ex art. 5 L. 01.12.1970 n. 898, la somma netta una tantum di euro 150.000,00
(centocinquantamila,00) da corrispondere alla sig.ra contestualmente alla Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso mediante assegno circolare alla stessa intestato ovvero mediante bonifico istantaneo sulle seguenti coordinate [...], rilasciandone la sig.ra quietanza. Parte_1
4). Per il mantenimento alla figlia maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autosufficiente perché studentessa all'ultimo anno di scuola secondaria superiore, fermo restando che ella manterrà la propria residenza insieme alla madre, il sig. Controparte_1 si impegna e si obbliga a versare direttamente alla figlia, a titolo di contributo per il suo mantenimento ordinario, la somma mensile di € 300,00 (trecento,00). Detta somma sarà versata, senza deroga alcuna, entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c Iban
[...] intestato alla medesima e sarà CP_2 rivalutata annualmente in base agli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. Le spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per la figlia maggiorenne per come espressamente individuate, Per_1 descritte e previste dal Protocollo d'Intesa siglato tra magistrati ed avvocati del Foro di
ET (che le parti danno per espressamente conosciuto e che in ogni caso viene allegato al presente ricorso) saranno sostenute dal sig. nella misura del 70% e Controparte_1 dalla sig.ra nella misura del 30%. Quanto alla individuazione delle spese di Parte_1 natura straordinaria occorre precisare tali spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, vanno distinte quelle che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, potranno dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro. Si definiscono tali (obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione): spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Entrambi i genitori, in ogni caso, nei limiti di quanto nelle loro possibilità economiche, si impegnano comunque, ove si rendesse necessario e/o opportuno a garantire alla figlia maggiorenne una vita dignitosa, libera e senza privazioni, a supportarla economicamente, anche sostenendo direttamente spese ordinarie e straordinarie, che verranno ripartite tra di loro con le medesime modalità sopra indicate. L'assegno unico per il nucleo familiare, se spettante, sarà percepito in via esclusiva dalla sig.ra ed a tal fine le parti si impegnano Parte_1 sin da ora ad espletare nel rispetto dei termini di presentazione stabiliti dalla legge tutti gli adempimenti di natura burocratica e/o amministrativa (predisposizione ISEE) prodromici alla richiesta e/o al rinnovo della domanda di assegno unico. La maggiore età della figlia rende superflua la trattazione e regolamentazione degli aspetti Per_1 concernenti l'affidamento e le modalità di visita genitori/figlia rimanendo la stessa libera di rapportarsi a ciascun genitore nei modi e con i tempi dalla medesima valutati più opportuni.
5. la sig.ra traferirà l'autovettura Lancia Y targata GC884BW in proprietà al Parte_1 sig. che provvederà a tutti gli adempimenti necessari a sua cura e spese, Controparte_1 ivi inclusi quelli relativi alla intestazione di una nuova polizza assicurativa per la
R.C.A.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 07/04/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, parte II, atto n. 14, anno 2002).
Dall'unione della coppia è nata la figlia (il 07/11/2007). Per_1
Nel corso della controversia, il convenuto si è, di fatto, costituito nel presente procedimento giudiziale con il deposito effettuato, unitamente alla controparte, in data 16.12.2025, della memoria denominata “RICORSO PER LA
SEPARAZIONE DEI CONIUGI SU DOMANDA CONGIUNTA EX ART. 473- bis.51 c.p.c.” in cui le parti hanno dato atto di aver raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e componendo la controversia alle condizioni sopra indicate e trascrite.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, parte II, atto n. 14, anno 2002), contratto tra in data 07/04/2002; Parte_3
PRENDE ATTO
delle condizioni di cui alle conclusioni congiunte rassegnate a verbale d'udienza del 17/12/2025 e sopra trascritte, disponendo in conformità; ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti