Articolo 8 della Legge 25 febbraio 1992, n. 210
Articolo 7
Versione
21 marzo 1992
Art. 8. 1. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanita'.
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19 miliardi per l'anno 1992 e in lire 10 miliardi a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 21 marzo 1992
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