Versione
21 marzo 1992
21 marzo 1992
Art. 8. 1. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanita'.
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19 miliardi per l'anno 1992 e in lire 10 miliardi a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19 miliardi per l'anno 1992 e in lire 10 miliardi a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 38
- 1. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/04/2024, n. 915Provvedimento: […] Ai sensi dell'art. 8 della legge 210 del 1992 “ […] Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 e, contestualmente deve ritenersi la legittimazione passiva del CP_1 convenuto sulla scorta del combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 210/1992 e delle consolidate sentenze della SupremaLeggi di più...
- difetto di legittimazione passiva Regione Campania·
- art. 3 legge 210/1992·
- indennizzo da emotrasfusioni·
- decorrenza indennizzo·
- art. 1 legge 210/1992·
- nesso di causalità·
- art. 8 legge 210/1992·
- legge 210/1992·
- epatite C post-trasfusionale·
- legittimazione passiva Ministero della Salute