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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/10/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 475 / 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa UL BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. VENEZIANO VINCENZO
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. MAIO ROBERTO
- RESISTENTE –
Oggetto: Altre ipotesi
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 22/02/2011, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, l' per sentir accertare e CP_1 dichiarare l'illegittimità della procedura di selezione per gli sviluppi economici all'interno dell'area B con decorrenza 01/01/2010, del personale non dirigente, indetta a livello nazionale con determinazione n. P23/564/10 del 10/12/2010 e disporre la disapplicazione delle seguenti disposizioni: 1) dell'art. 2 due del bando nella misura in cui prevede quale requisito di accesso alla posizione B2
1 l'inquadramento dei dipendenti nella posizione precedente nei ruoli dell' al 31 CP_1 dicembre 2006 anziché alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
2) ogni altra disposizione del bando e della contrattazione collettiva ritenuta contrastante con i principi costituzionali e norme di legge e gli impegni contrattuali assunti;
e per l'effetto sentir accertare il proprio diritto a prendere parte alla procedura selettiva.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere dipendente dell' CP_1 con inquadramento nell'area B, posizione economica B1, esponeva che con determinazione n. P23/564/10 del 10 dicembre 2010, l' aveva indetto le CP_1 procedure di selezione per gli sviluppi economici all'interno delle aree del personale non dirigente.
La parte ricorrente richiamava l'art. 2 del bando che aveva disposto l'esclusione dalla procedura per “i dipendenti che non hanno conseguito l'idoneità nelle selezioni effettuate in applicazione dell'art. 2 del CCNI 2006 e i dipendenti che non hanno partecipato alle predette selezioni”, dando atto di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura, da cui era stato formalmente escluso, con comunicazione del 24.10.2020, per difetto “dei requisiti previsti dal bando di selezione”.
Il ricorrente deduceva pertanto l'illegittimità dell'art. 2 del bando, in quanto discriminatorio, per non aver omesso di computare il periodo di formazione e lavoro a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio, richiedendo che al 31.12.2006 i dipendenti fossero inseriti nei ruoli ed escludendo in tal modo coloro che, sia CP_1 pur assunti continuativamente dal 2022, avevano ottenuto la trasformazione dei rapporti di lavoro in una data successiva, il 12.12.2007.
Il ricorrente dava quindi atto che era passata in giudicato la statuizione del
Tribunale di Bergamo di cui alla sentenza n. 350/2010 con cui era stato accertato il suo diritto ad essere ammesso alla procedura selettiva indetta con determinazione del
Direttore generale dell' nel luglio 2008 (ovvero le selezioni effettuate in CP_1 applicazione dell'art. 2 del CCNI 2006).
Il presente giudizio, già sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in pendenza del giudizio sulla questione oggetto della sentenza sopra richiamata, è stato quindi riassunto, sostenendo che dall'accertamento ivi contenuto possa derivare l'illegittimità del
2 provvedimento di esclusione e il diritto del ricorrente a partecipare alla procedura del
2010. Concludeva per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
***
L' si costitutiva regolarmente in giudizio, resistendo alla domanda di cuiu CP_1 chiedeva il rigetto.
L'istituto contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che il ricorrente non avesse diritto a partecipare alla procedura del 2010, non avendo “conseguito l'idoneità nelle selezioni effettuate in applicazione dell'art. 2 del CCNI 2006”, come richiesto dall'art. 2 del bando. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa mediante sentenza depositata all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va dichiarata inammissibile, meritando ampia condivisione quanto già affermato dal Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 640/25 e successive conf.
Il ricorrente è dipendente dell' con contratto a tempo indeterminato CP_1 decorrente dal 12.12.2007, con inquadramento nell'area B, posizione economica B1, ma in precedenza lavorava già per l'istituto (senza soluzione di continuità) dal
26.11.2002 con contratto di formazione e lavoro.
L' con determinazione n. P23/564/10 del 10 dicembre 2010 ha indetto le CP_1 procedure di selezione per gli sviluppi economici all'interno delle aree.
L'art. 2 del bando ha disposto l'esclusione dalla procedura per “i dipendenti che non hanno conseguito l'idoneità nelle selezioni effettuate in applicazione dell'art. 2 del CCNI 2006 e i dipendenti che non hanno partecipato alle predette selezioni”.
Il ricorrente, con comunicazione del 24.10.2020, è stato quindi formalmente escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale (indetta con determinazione n. P23/564/10 del 10.12.2010) per difetto “dei requisiti previsti dal bando di selezione”.
Nell'ottobre 2024 la Suprema Corte ha rigettato integralmente le domande dell' e successivamente è quindi passata in giudicato la sentenza n. 350/2010 del CP_1
Tribunale di Bergamo, con cui era stato accertato il diritto della parte ricorrente a
3 essere ammessa alla procedura selettiva indetta con determinazione del Direttore generale dell' nel luglio 2008 (cioè, le selezioni effettuate in applicazione dell'art. CP_1
2 del CCNI 2006”).
Così brevemente ricostruiti i fatti, occorre considerare che il bando per la procedura del 2010 prevedeva, come causa di esclusione, il mancato conseguimento dell'idoneità nella precedente procedura del 2008 ed il ricorrente ha ottenuto il definitivo accertamento del proprio diritto a partecipare alla suddetta selezione e ha allegato di avervi effettivamente partecipato, per effetto dell'ordine giudiziale in sede cautelare.
Tuttavia, a prescindere dalla questione relativa al superamento o meno di tale selezione, “la domanda (come proposta, in termini di “accertamento del diritto di partecipare a una procedura concorsuale”) non appare idonea a soddisfare alcun interesse giuridico attuale e concreto
(cioè attinente a un effettivo bene della vita) della ricorrente: a) la partecipazione a una procedura da tempo conclusa è un interesse meramente strumentale al conseguimento di una ulteriore utilità (ad es.,
l'attribuzione di un determinato incarico o posizione contrattuale, il risarcimento del danno, anche da perdita di chance, ecc.), costituente un'effettiva posizione giuridica azionabile in giudizio;
b) la ricorrente non ha svolto alcuna domanda per conseguire tale ulteriore utilità, né ha allegato alcun fatto (relativo al possesso dei requisiti di idoneità previsti dal bando del 2010: titoli e superamento, anche solo in termini di chances, della prova selettiva) suscettibile di essere in questa sede accertato”
(così, Trib. Bergamo, sent. 650/25).
In altri termini, la procedura per cui è causa (indetta con determinazione n.
P23/564/10 del 10.12.2010) si è ormai ampiamente conclusa e certamente non può essere accolta la domanda principale svolta dalla parte ricorrente e diretta all'accertamento del suo diritto a parteciparvi in considerazione dell'illegittimità dell'esclusione avvenuta in base alla previsione dell'art. 2 del bando concorsuale.
Di fronte a tale esclusione la tutela tipica da azionare era quella cautelare, al fine di ottenere l'eventuale ammissione con riserva alla procedura concorsuale.
Come noto, la situazione giuridica soggettiva di cui il ricorrente si affermava titolare trovava la sua tutela tipica “naturale” nell'azione cautelare, poiché altrimenti si determina (come in effetti è avvenuto) una lesione irreparabile del diritto.
Il ricorrente ha invece scelto di non procedere in via d'urgenza, ma ciò rende
4 inammissibile la domanda per cui è causa anche in considerazione del fatto che neppure è stata dedotta, in termini di perdita di chances, la possibilità di risultare vincitore nell'ambito di tale procedura.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, ravvisandosi comprovate ragioni, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando
1) dichiara l'inammissibilità della domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Bergamo, 29/10/2025
Il Giudice
UL ER
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa UL BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. VENEZIANO VINCENZO
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. MAIO ROBERTO
- RESISTENTE –
Oggetto: Altre ipotesi
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 22/02/2011, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, l' per sentir accertare e CP_1 dichiarare l'illegittimità della procedura di selezione per gli sviluppi economici all'interno dell'area B con decorrenza 01/01/2010, del personale non dirigente, indetta a livello nazionale con determinazione n. P23/564/10 del 10/12/2010 e disporre la disapplicazione delle seguenti disposizioni: 1) dell'art. 2 due del bando nella misura in cui prevede quale requisito di accesso alla posizione B2
1 l'inquadramento dei dipendenti nella posizione precedente nei ruoli dell' al 31 CP_1 dicembre 2006 anziché alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
2) ogni altra disposizione del bando e della contrattazione collettiva ritenuta contrastante con i principi costituzionali e norme di legge e gli impegni contrattuali assunti;
e per l'effetto sentir accertare il proprio diritto a prendere parte alla procedura selettiva.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere dipendente dell' CP_1 con inquadramento nell'area B, posizione economica B1, esponeva che con determinazione n. P23/564/10 del 10 dicembre 2010, l' aveva indetto le CP_1 procedure di selezione per gli sviluppi economici all'interno delle aree del personale non dirigente.
La parte ricorrente richiamava l'art. 2 del bando che aveva disposto l'esclusione dalla procedura per “i dipendenti che non hanno conseguito l'idoneità nelle selezioni effettuate in applicazione dell'art. 2 del CCNI 2006 e i dipendenti che non hanno partecipato alle predette selezioni”, dando atto di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura, da cui era stato formalmente escluso, con comunicazione del 24.10.2020, per difetto “dei requisiti previsti dal bando di selezione”.
Il ricorrente deduceva pertanto l'illegittimità dell'art. 2 del bando, in quanto discriminatorio, per non aver omesso di computare il periodo di formazione e lavoro a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio, richiedendo che al 31.12.2006 i dipendenti fossero inseriti nei ruoli ed escludendo in tal modo coloro che, sia CP_1 pur assunti continuativamente dal 2022, avevano ottenuto la trasformazione dei rapporti di lavoro in una data successiva, il 12.12.2007.
Il ricorrente dava quindi atto che era passata in giudicato la statuizione del
Tribunale di Bergamo di cui alla sentenza n. 350/2010 con cui era stato accertato il suo diritto ad essere ammesso alla procedura selettiva indetta con determinazione del
Direttore generale dell' nel luglio 2008 (ovvero le selezioni effettuate in CP_1 applicazione dell'art. 2 del CCNI 2006).
Il presente giudizio, già sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in pendenza del giudizio sulla questione oggetto della sentenza sopra richiamata, è stato quindi riassunto, sostenendo che dall'accertamento ivi contenuto possa derivare l'illegittimità del
2 provvedimento di esclusione e il diritto del ricorrente a partecipare alla procedura del
2010. Concludeva per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
***
L' si costitutiva regolarmente in giudizio, resistendo alla domanda di cuiu CP_1 chiedeva il rigetto.
L'istituto contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che il ricorrente non avesse diritto a partecipare alla procedura del 2010, non avendo “conseguito l'idoneità nelle selezioni effettuate in applicazione dell'art. 2 del CCNI 2006”, come richiesto dall'art. 2 del bando. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa mediante sentenza depositata all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va dichiarata inammissibile, meritando ampia condivisione quanto già affermato dal Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 640/25 e successive conf.
Il ricorrente è dipendente dell' con contratto a tempo indeterminato CP_1 decorrente dal 12.12.2007, con inquadramento nell'area B, posizione economica B1, ma in precedenza lavorava già per l'istituto (senza soluzione di continuità) dal
26.11.2002 con contratto di formazione e lavoro.
L' con determinazione n. P23/564/10 del 10 dicembre 2010 ha indetto le CP_1 procedure di selezione per gli sviluppi economici all'interno delle aree.
L'art. 2 del bando ha disposto l'esclusione dalla procedura per “i dipendenti che non hanno conseguito l'idoneità nelle selezioni effettuate in applicazione dell'art. 2 del CCNI 2006 e i dipendenti che non hanno partecipato alle predette selezioni”.
Il ricorrente, con comunicazione del 24.10.2020, è stato quindi formalmente escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale (indetta con determinazione n. P23/564/10 del 10.12.2010) per difetto “dei requisiti previsti dal bando di selezione”.
Nell'ottobre 2024 la Suprema Corte ha rigettato integralmente le domande dell' e successivamente è quindi passata in giudicato la sentenza n. 350/2010 del CP_1
Tribunale di Bergamo, con cui era stato accertato il diritto della parte ricorrente a
3 essere ammessa alla procedura selettiva indetta con determinazione del Direttore generale dell' nel luglio 2008 (cioè, le selezioni effettuate in applicazione dell'art. CP_1
2 del CCNI 2006”).
Così brevemente ricostruiti i fatti, occorre considerare che il bando per la procedura del 2010 prevedeva, come causa di esclusione, il mancato conseguimento dell'idoneità nella precedente procedura del 2008 ed il ricorrente ha ottenuto il definitivo accertamento del proprio diritto a partecipare alla suddetta selezione e ha allegato di avervi effettivamente partecipato, per effetto dell'ordine giudiziale in sede cautelare.
Tuttavia, a prescindere dalla questione relativa al superamento o meno di tale selezione, “la domanda (come proposta, in termini di “accertamento del diritto di partecipare a una procedura concorsuale”) non appare idonea a soddisfare alcun interesse giuridico attuale e concreto
(cioè attinente a un effettivo bene della vita) della ricorrente: a) la partecipazione a una procedura da tempo conclusa è un interesse meramente strumentale al conseguimento di una ulteriore utilità (ad es.,
l'attribuzione di un determinato incarico o posizione contrattuale, il risarcimento del danno, anche da perdita di chance, ecc.), costituente un'effettiva posizione giuridica azionabile in giudizio;
b) la ricorrente non ha svolto alcuna domanda per conseguire tale ulteriore utilità, né ha allegato alcun fatto (relativo al possesso dei requisiti di idoneità previsti dal bando del 2010: titoli e superamento, anche solo in termini di chances, della prova selettiva) suscettibile di essere in questa sede accertato”
(così, Trib. Bergamo, sent. 650/25).
In altri termini, la procedura per cui è causa (indetta con determinazione n.
P23/564/10 del 10.12.2010) si è ormai ampiamente conclusa e certamente non può essere accolta la domanda principale svolta dalla parte ricorrente e diretta all'accertamento del suo diritto a parteciparvi in considerazione dell'illegittimità dell'esclusione avvenuta in base alla previsione dell'art. 2 del bando concorsuale.
Di fronte a tale esclusione la tutela tipica da azionare era quella cautelare, al fine di ottenere l'eventuale ammissione con riserva alla procedura concorsuale.
Come noto, la situazione giuridica soggettiva di cui il ricorrente si affermava titolare trovava la sua tutela tipica “naturale” nell'azione cautelare, poiché altrimenti si determina (come in effetti è avvenuto) una lesione irreparabile del diritto.
Il ricorrente ha invece scelto di non procedere in via d'urgenza, ma ciò rende
4 inammissibile la domanda per cui è causa anche in considerazione del fatto che neppure è stata dedotta, in termini di perdita di chances, la possibilità di risultare vincitore nell'ambito di tale procedura.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, ravvisandosi comprovate ragioni, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando
1) dichiara l'inammissibilità della domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Bergamo, 29/10/2025
Il Giudice
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