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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'ANTONI Presidente
Dott. Angelo PIRAINO Consigliere
Dott.ssa Donatella DRAETTA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 905/2019 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. DOMENICO POLIZZI, pec: Email_1
appellante contro
, C.F. , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. PELLEGRINO LEO GALLINA pec: Email_2
appellato
e contro
, in persona del curatore Controparte_2
appellato non costituito
e contro
in persona del r.l. p.t. Controparte_3 rappresentati e difesi dall'avv. GELTRUDE BONURA, pec: Email_3 appellato
1
Conclusioni per l'appellante:
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 521/2018 emessa dal Tribunale di Sciacca Sezione Civile, …, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 1024/2016, depositata in cancelleria in data 27/11/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: In Via principale - Ritenere e dichiarare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il , in persona CP_4 Controparte_1 del pro tempore, responsabili anche in via solidale dell'incuria e della cattiva manutenzione CP_5 delle caditoie e della rete fognaria e dei conseguenti danni causati dallo sversamento delle acque meteoriche nell'immobile sito nella Via Montecarlo n. 13. - Ritenere e dichiarare non sussistente il caso fortuito e/o la forza maggiore, tali da escludere la responsabilità dei convenuti, in quanto gli stessi non hanno provato che nonostante la manutenzione e pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane il danno si sarebbe ugualmente verificato. - Condannare, in conseguenza, a titolo di risarcimento danni ed in solido tra loro, la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, ed il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pronto pagamento in favore della Sig.ra della somma di € 50.000,00 (euro Parte_1 cinquantamila/00) ovvero in quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con gli interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. - Con vittoria di competenze professionali, rimborso spese forfettarie, oltre a Iva e Cpa sia del primo grado che del secondo grado da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, affermando di avere anticipato le prime spese e di non aver ricevuto acconti.
Conclusioni per l'appellato : Controparte_1
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 521-2018 emessa del Parte_1
Tribunale di Sciacca. In ogni caso respingere le domande tutte proposte perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare la validità e l'efficacia della sentenza n. 521-2018, oggi impugnata;
in subordine, nella non temuta ipotesi di modifica della sentenza di primo grado: -
Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore;
- Ritenere e dichiarare che La Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9, già
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella qualità di Gestore Controparte_4 del Servizio idrico integrato, di cui alla "Convenzione di gestione del servizio idrico integrato del consorzio di ambito territoriale ottimale di Agrigento del 27.11.2007 (S.I.I.)" ha la manutenzione, ordinaria e straordinaria delle fognature miste del con conseguente custodia sulle Controparte_1
2 stesse; - Ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere addebitata al Controparte_1 in ordine alla richiesta di risarcimento danni avanzata da parte attrice in quanto la gestione del servizio idrico integrato del comune è affidato alla La Gestione Commissariale del S.I.I. CP_1
ATI AG9, già ha i caratteri del servizio pubblico essenziale, concernente Controparte_4 anche la sua custodia, giusta Convenzione sottoscritta tra le parti. - Con vittoria di spese di entrambi
i gradi del giudizio.
Conclusioni per gli : Controparte_3
IN via preliminare, dichiarare improcedibile il ricorso in riassunzione nei confronti della curatela
e degli - Dichiarare inammissibile e CP_6 Controparte_4 Controparte_3 comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla
Sig.ra avverso la sentenza n. 521-2018 emessa del Tribunale di Sciacca. Parte_1
-In ogni caso, respingere le domande tutte proposte perché infondate in fatto ed in diritto e per
l'effetto dichiarare la validità e l'efficacia della sentenza n. 521-2018, oggi impugnata;
in subordine nella non temuta ipotesi di modifica della sentenza di primo grado: -essendo il Controparte_1 responsabile dei danni, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_7
e dei Terzi chiamati, e nella denegata ipotesi di accoglimento della
[...] CP_3 CP_3 domanda attrice: condannare il al risarcimento dei danni patiti dall'attrice. In Controparte_1 ancora più gradato subordine nella non temuta ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità anche concorsuale della dire tenuta al risarcimento la stessa, in CP_4 applicazione della franchigia prevista in polizza, fino alla somma di € 5000,00 e solo, eventualmente, per la parte superiore ad essa gli assuntori del rischio. In ogni caso, i Parte_2
che hanno assunto il rischio vanno esonerati, in ragione della violazione Parte_3 del patto di gestione della lite, dal pagamento di qualsiasi spesa incontrata dalla Società CP_4 per spese e onorari di giudizio.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 521/2018 pubblicata il 27 novembre 2018, il Tribunale di Sciacca ha rigettato la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
e della società di risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_4 subiti nella propria abitazione, sita a in via Montecarlo n. 13, a seguito delle forti CP_1 piogge registrate il 15 ottobre 2015, che avevano causato l'allagamento del piano semi interrato, adibito anche a garage, a causa della mancata o comunque inidonea manutenzione delle caditoie e della rete fognaria che non avevano consentito alla pioggia di defluire.
3 Il Tribunale, autorizzata la chiamata del terzo dal quale Controparte_8 [...]
intendeva essere manlevata, ha invero osservato che dai dati pluviometrici CP_4 allegati dall'ente civico, era emerso che il 15 ottobre 2015 si era verificato nel territorio di un evento alluvionale del tutto eccezionale ed imprevedibile nella sua entità, con CP_1 piogge pari a 124,5 mm, che aveva causato l'allagamento del piano semi interrato della abitazione dell'attrice, nonostante l'esistenza di apposite caditoie con griglia in ferro, presenti, come pacifico, sia lungo tutta la carreggiata della via Imbornone, sia lungo le vie perimetrali della pizzetta comunale antistante l'abitazione dell'attrice.
Osservato che i suddetti impianti erano stati costruiti decine di anni prima e che mai, nonostante precedenti forti piogge, si era verificato un allagamento simile, il Tribunale ha escluso che l'allagamento in parola fosse imputabile al mal funzionamento delle caditoie e dei canali di scolo, e che i danni lamentati fossero piuttosto imputabili ad un evento atmosferico del tutto eccezionale, la cui forza straordinaria doveva ritenersi idonea ad integrare il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c..
2.Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe, che, con atto di citazione notificato il 23 aprile 2019, ne ha lamentato l'erroneità per avere ritenuto il
Tribunale che le precipitazioni registrate il giorno 15 ottobre 2015, fossero del tutto eccezionali e imprevedibili, mentre, come dedotto e pacifico, erano state previste dai meteorologi. Ha ulteriormente argomentato l'appellante che, come evidenziato dal proprio tecnico di fiducia nella relazione in atti, l'allagamento era stato causato non già dalla eccezionalità delle precipitazioni, bensì dalla condizione di sostanziale abbandono dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche, ostruiti dai detriti e in parte addirittura chiusi con l'asfalto, come da documentazione fotografica.
3.In data 6 maggio 2021 si è costituito il , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In data 20 settembre 2019 si è costituita anche la Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9, già e Controparte_4
successivamente l'assicurazione terzo chiamato dalla chiedendo il rigetto CP_3 CP_4 dell'appello.
4. Il giudizio è stato dichiarato interrotto in data 13 settembre 2021, a seguito del fallimento della predetta gestione commissariale. L'appellante ha riassunto il giudizio e si sono quindi
4 costituiti sia il che gli Controparte_1 Parte_2
concludendo come in epigrafe. Non si è invece costituito il fallimento GIRGENTI ACQUE.
5.Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
19 marzo 2025, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
8. Giova innanzi tutto osservare che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un
“forte temporale”, di un “nubifragio” o di una “calamità naturale”, presuppone un giudizio da formulare – in relazione alla peculiarità del fenomeno – non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione del bene oggetto di custodia (Cass., civ., sez. III, sentenza del 22 novembre 2019, n. 30521; Cass., civ., sez. III, ordinanza del 11 febbraio 2022, n. 4588: “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) – con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cc.dd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane”)
9.Nella specie, il appellato non ha fornito prova della causa di forza maggiore, CP_1 integrante fortuito, idonea a recidere il nesso di causalità. Non solo non ha provato (e neppure allegato) di essersi adoperato per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, attraverso periodici interventi di pulizia dei canali di scarico
5 delle acque meteoriche, ma neppure ha provato che l'intensità delle precipitazioni nella giornata del 15 ottobre 2015, a sia stata tale da integrare la causa di forza maggiore. CP_1
L'ente civico ha infatti depositato in atti soltanto una copia di una pagina di giornale on line, ove sono riportati, in mm di pioggia caduta, i valori delle precipitazioni che sarebbero state registrate in quella singola giornata nei vari comuni della Regione Sicilia.
E tuttavia, come anticipato, al fine di dimostrare l'eccezionalità delle precipitazioni del giorno
15 ottobre 2015, sarebbe stato necessario verificare l'andamento delle precipitazioni negli anni o comunque poter paragonare il dato giornaliero con una serie storica di dati pluviometrici così come raccolti dagli enti a ciò preposti (tipicamente l'Osservatorio delle
Acque del Dipartimento regionale acque e rifiuti), che ne mettesse in evidenza l'eventuale natura straordinaria.
Del resto, parimenti labiale è rimasta l'allegazione secondo la quale pochi giorni dopo sarebbe stato dichiarato lo stato di emergenza, circostanza questa in alcun modo riscontrata.
Deve quindi escludersi che l'ente civico abbia fornito la prova positiva del fortuito, che sarebbe stato idoneo ad esonerarlo dalla responsabilità per i danni causati da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
10. Venendo al quantum, mentre l'appellante ha prodotto relazione a firma del proprio tecnico di fiducia, Ing. nella quale i danni sono stati analiticamente esposti e Persona_1 quantificati in € 55.043,04, il appellato, che si è opposto alla ammissione di una CP_1
consulenza tecnica volta alla quantificazione dei danni in parola, non ha - neppure genericamente - contestato la predetta misura, limitandosi piuttosto a chiedere, in subordine e nel caso di condanna al risarcimento, l'accertamento della quota di responsabilità ascrivibile alla soc. , soggetto responsabile della gestione e manutenzione della rete CP_4 idrica e fognaria, in virtù della “Convenzione” e del “Regolamento di Utenza - Servizio idrico integrato della Provincia di Agrigento” approvato con deliberazione n. 4 del 30 novembre
2011 dalla Assemblea e poi integrato con delibera n. 20 del 20 ottobre 2013 del Pt_4
Commissario Straordinario del . Controparte_9
11. E tuttavia, come chiarito dalla S.C. con orientamento assolutamente costante, in caso di appalto, la responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c., per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura pubblica, si trasferisce all'appaltatore soltanto se il bene sia completamente affidato alla custodia di quest'ultimo. Qualora invece, come
6 appunto nel caso di specie, il bene continui ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità (per es. come nel caso della strada che resta aperta al pubblico transito di persone e di veicoli o nel caso di caditoie e altri sistemi di drenaggio delle acque meteoriche poste sulle predette strade), la custodia permane anche in capo all'ente proprietario, che quindi
è chiamato a rispondere, eventualmente insieme all'appaltatore, dei danni causati ai terzi (ex multis Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 20/09/2011, n. 19129).
12. Per le ragioni esposte, in riforma della sentenza gravata, il e il Controparte_1
devono essere condannati, in solido, al risarcimento dei Controparte_2
danni subiti dalla appellante a seguito degli eventi atmosferici del giorno 15 ottobre 2015, danni liquidati, nei limiti della domanda, in € 50.000,00, oltre rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata, dalla maturazione al saldo (ex multis Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
01/02/2023, n. 2979).
15.Nulla deve essere disposto in merito alla domanda di manleva formulata nei confronti degli dalla Gestione Commissariale della società Parte_2 [...]
A seguito della interruzione del giudizio, il fallimento della società è rimasto CP_4
contumace e non ha quindi coltivato la domanda di garanzia proposta in primo grado nei confronti della propria assicurazione.
15.Le spese di lite del doppio grado di giudizio, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva. Le spese del grado degli Parte_2
devono essere integralmente compensate.
[...]
PQM
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione I civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e nella contumacia del , Controparte_2 in riforma della sentenza n. 521/2018 del Tribunale di Sciacca pubblicata il 27 novembre
2018, appellata da , condanna il Parte_1 Controparte_1
e il in solido, al risarcimento dei danni patiti dalla Controparte_2
appellante a seguito dell'evento meteorico del 15 ottobre 2015, liquidati in € 50.000,00, oltre accessori come in parte motiva.
Pone a carico del e al , in solido, Controparte_1 Controparte_2
le spese dell'appellante per il doppio grado di giudizio, liquidate in € 3.810,00 per il primo
7 grado ed in € 5.000,00 per l'appello, oltre spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore, avv. DOMENICO POLIZZI, dichiaratosi antistatario.
Compensa le spese di lite degli ASSICURATORI DEI LLOYD'S.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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