Articolo 11 della Legge 1 giugno 1977, n. 276
Articolo 10Articolo 12
Versione
24 giugno 1977
Art. 11.
Le norme di cui al precedente articolo 10 sono applicabili anche nei confronti di coloro che alla data del 10 marzo 1975 si trovano in posizione di aspettativa per servizio militare, sempreche' in possesso, alla data di inizio di detta aspettativa, dei requisiti per l'inquadramento di cui alla presente legge.
Entrata in vigore il 24 giugno 1977