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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 164/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piglio - Via Umberto I° 03010 Piglio FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Si sono riportate alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signoir Ricorrente_1, nato Dati anagrafici Ricorrente 1, con residenza in Piglio c.da Società_1 snc, propoeva ricorso contro il Comune di Piglio avverso l'avviso di accertamento notificato in data 13 novembre 2023 per l'omesso versamento dell' IMU 2019 con la richiesta di maggiore imposta per € 984,00 frazionata in due rate semestrali di € 492 cadauna oltre interessi e spese di notifica per la complessiva somma di € 1.353,00.
Esponeva di essere proprietario di una sola ed unica abitazione sita nel comune di Piglio c.da Casalotti snc distinta in catasto al Riferimenti catastali ove risiedeva, rappresentante da sempre la sua unica dimora.
Precisava di non possedere altre abitazioni o proprietà, nell'ambito del comune di Piglio o in altri comuni, per le quali beneficiare delle agevolazioni di “prima casa” sia ai fini dell'imposta IMU che Irpef.
Esoneva, inoltre di essere titolare già da prima del 2016 di contratti di utenza elettrica ed idrica relative al detto immobile, idonei e sufficienti a comprovare la relativa condizione ed allegava fatture a dimostrazione della condizione di abituale dimora e residenza all'interno del detto immobile.
Eccepiva, quindi l'infondatezza della domanda e l'insussisstenza del debito erariale per la esenzione normativa prevista per la "prima casa".
Tanto premesso chiedeva che venisse dichiarata la nullità, illegittimità e comunque inefficacia dell'opposto avviso.
Si costituiva in giudizio il Comune di Piglio deucendo che dalle risultanze fornite dall'Ufficio Anagrafe, il Sig. Ricorrente_1 era risultato residente fino al 30/05/2020 con il nucleo famigliare dei genitori, quindi in un'abitazione diversa da quella contenuta nell'atto amministrativo impugnato.
Considerato che requisito fondamentale per ottenere l'esenzione ai fini IMU è rappresentato dalla residenza anagrafica, in data 13/11/2023 il Comune di Piglio aveva correttamente notificato l'avviso di accertamento
IMU.
Per abitazione principale, definita dal DL 201/2011 deve, infatti, intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Il ricorrente, dunque, nell'anno 2019 non aveva la residenza anagrafica nell'abitazione censita al foglio 33 mappale 987 sub.2 oggetto di accertamento, come risultava dal certificato di residenza per essere collocato nel nucleo famigliare dei genitori quindi, in una abitazione ben diversa da quella di cui si tratta. Anche ai fini
TARI il Sig. Ricorrente_1 nel 2019 era componente nel nucleo famigliare dei genitori fino al 30/05/2020 e fino a tale data non poteva essere riconosciuta l'esenzione prevista ai fini IMU prevista solo in presenza della coesistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica nei diversi immobili utilizzati come abitazione principale.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che dalla documentazione prodotta dal Comune resistente, ed in particolare dal certificato di residenza storica, è emerso che il ricorrente, alla data del 30 maggio 2020, risiedeva, sin dalla nascita, in
Piglio in Indirizzo_1, unitamente al suo nucleo familiare costituito dal padre Ricorrente_1 e dalla madre Nominativo_2 ed il Comune ha quindi fornito prova della sussistenza dei presupposti per l'accertamento di cui si tratta.
L'Imposta Municipale Unica è regolata dal DL 201 /2011 e prevede espressamente l'esenzione dal tributo per l'abitazione principale, tale dovendosi intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, come ribadito dalla sentenza n 209/2022 della Corte Costituzionale.
Si prescinde, quindi, dal riferimento al nucleo familiare, poichè l'esenzione IMU può essere riconosciurta solo se sussistano le due della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Il ricorerente ha inteso provare il suo diritto all'esenzione per la prima casa attraverso la produzione di contratti e di intestazioni delle utenze che, tutt'al più possono portare a ritenere che l'immobile era occupato, ma non che esso fosse destinato ad abitazione principale, stante il dato incontestabile che egli non lo avesse eletto come sua residenza:
Del resto, già dal ricorso, emerge che il Ricorrente_1 ha sempre fatto riferimento, con le sue argomentazioni, alla sussistenza, sia del requisito della residenza anagrafica, sia dell'abitazione principale per poter fruire del beneficio invocato.
Va ricordato che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica, situazione ben diversa dalla dimora abituale, che non consente di usufruire, di per sè sola, delle agevolazioni previste per la "prima casa".
ll comma 741 dell'articolo 1, legge n. 160/2019 (Bilancio 2020), prevede, inoltre, che, ai fini dell'imposta municipale propria, è definita abitazione principale l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare allo stesso tempo dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e l'Ordinanza della Corte di
Cassazione del 17 luglio 2024 ha ribadito che per poter usufruire dell'esenzione Imu sulla prima casa è decisiva la residenza anagrafica non essendo sufficiente il requisito della sola dimora abituale.
Alla stregua delle considerazioni suesposte, il ricorso deve essere rigettato anche se, nonostante il principio della soccombenza, si ritiene di poter compensare tra le Parti, in considerazione dell'esiguità della pretesa tributaria e della natura dele questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e compensa tra le Parti le spese del giudizio.
Dott. Francesco Galli
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 164/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piglio - Via Umberto I° 03010 Piglio FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Si sono riportate alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signoir Ricorrente_1, nato Dati anagrafici Ricorrente 1, con residenza in Piglio c.da Società_1 snc, propoeva ricorso contro il Comune di Piglio avverso l'avviso di accertamento notificato in data 13 novembre 2023 per l'omesso versamento dell' IMU 2019 con la richiesta di maggiore imposta per € 984,00 frazionata in due rate semestrali di € 492 cadauna oltre interessi e spese di notifica per la complessiva somma di € 1.353,00.
Esponeva di essere proprietario di una sola ed unica abitazione sita nel comune di Piglio c.da Casalotti snc distinta in catasto al Riferimenti catastali ove risiedeva, rappresentante da sempre la sua unica dimora.
Precisava di non possedere altre abitazioni o proprietà, nell'ambito del comune di Piglio o in altri comuni, per le quali beneficiare delle agevolazioni di “prima casa” sia ai fini dell'imposta IMU che Irpef.
Esoneva, inoltre di essere titolare già da prima del 2016 di contratti di utenza elettrica ed idrica relative al detto immobile, idonei e sufficienti a comprovare la relativa condizione ed allegava fatture a dimostrazione della condizione di abituale dimora e residenza all'interno del detto immobile.
Eccepiva, quindi l'infondatezza della domanda e l'insussisstenza del debito erariale per la esenzione normativa prevista per la "prima casa".
Tanto premesso chiedeva che venisse dichiarata la nullità, illegittimità e comunque inefficacia dell'opposto avviso.
Si costituiva in giudizio il Comune di Piglio deucendo che dalle risultanze fornite dall'Ufficio Anagrafe, il Sig. Ricorrente_1 era risultato residente fino al 30/05/2020 con il nucleo famigliare dei genitori, quindi in un'abitazione diversa da quella contenuta nell'atto amministrativo impugnato.
Considerato che requisito fondamentale per ottenere l'esenzione ai fini IMU è rappresentato dalla residenza anagrafica, in data 13/11/2023 il Comune di Piglio aveva correttamente notificato l'avviso di accertamento
IMU.
Per abitazione principale, definita dal DL 201/2011 deve, infatti, intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Il ricorrente, dunque, nell'anno 2019 non aveva la residenza anagrafica nell'abitazione censita al foglio 33 mappale 987 sub.2 oggetto di accertamento, come risultava dal certificato di residenza per essere collocato nel nucleo famigliare dei genitori quindi, in una abitazione ben diversa da quella di cui si tratta. Anche ai fini
TARI il Sig. Ricorrente_1 nel 2019 era componente nel nucleo famigliare dei genitori fino al 30/05/2020 e fino a tale data non poteva essere riconosciuta l'esenzione prevista ai fini IMU prevista solo in presenza della coesistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica nei diversi immobili utilizzati come abitazione principale.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che dalla documentazione prodotta dal Comune resistente, ed in particolare dal certificato di residenza storica, è emerso che il ricorrente, alla data del 30 maggio 2020, risiedeva, sin dalla nascita, in
Piglio in Indirizzo_1, unitamente al suo nucleo familiare costituito dal padre Ricorrente_1 e dalla madre Nominativo_2 ed il Comune ha quindi fornito prova della sussistenza dei presupposti per l'accertamento di cui si tratta.
L'Imposta Municipale Unica è regolata dal DL 201 /2011 e prevede espressamente l'esenzione dal tributo per l'abitazione principale, tale dovendosi intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, come ribadito dalla sentenza n 209/2022 della Corte Costituzionale.
Si prescinde, quindi, dal riferimento al nucleo familiare, poichè l'esenzione IMU può essere riconosciurta solo se sussistano le due della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Il ricorerente ha inteso provare il suo diritto all'esenzione per la prima casa attraverso la produzione di contratti e di intestazioni delle utenze che, tutt'al più possono portare a ritenere che l'immobile era occupato, ma non che esso fosse destinato ad abitazione principale, stante il dato incontestabile che egli non lo avesse eletto come sua residenza:
Del resto, già dal ricorso, emerge che il Ricorrente_1 ha sempre fatto riferimento, con le sue argomentazioni, alla sussistenza, sia del requisito della residenza anagrafica, sia dell'abitazione principale per poter fruire del beneficio invocato.
Va ricordato che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica, situazione ben diversa dalla dimora abituale, che non consente di usufruire, di per sè sola, delle agevolazioni previste per la "prima casa".
ll comma 741 dell'articolo 1, legge n. 160/2019 (Bilancio 2020), prevede, inoltre, che, ai fini dell'imposta municipale propria, è definita abitazione principale l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare allo stesso tempo dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e l'Ordinanza della Corte di
Cassazione del 17 luglio 2024 ha ribadito che per poter usufruire dell'esenzione Imu sulla prima casa è decisiva la residenza anagrafica non essendo sufficiente il requisito della sola dimora abituale.
Alla stregua delle considerazioni suesposte, il ricorso deve essere rigettato anche se, nonostante il principio della soccombenza, si ritiene di poter compensare tra le Parti, in considerazione dell'esiguità della pretesa tributaria e della natura dele questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e compensa tra le Parti le spese del giudizio.
Dott. Francesco Galli