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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 12/12/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3002/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA SS ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3002/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tiziana Citernesi e Iacopo Gambioli Parte_1
PARTE ATTRICE
Contro in persona del legale rappresentate pro tempore, e per essa, quale Controparte_1 mandataria, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Brunella Cicerchia e Paola Controparte_2
Pranzo
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 989/2023 (r.g. 2367/2023), con il Parte_1 quale è stato ingiunto a , e , in qualità di soci illimitatamente Parte_1 Parte_2 Parte_3 responsabili di – società estinta- il pagamento della somma di Controparte_3 Parte_4
€ 44.230,21, a titolo di saldo del conto corrente n. 11920/0 e del mutuo n. 001/021960/38, rapporti stipulati da con Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo. Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto: carenza della prova del credito e conseguente lesione Pt_1 del diritto di difesa;
prescrizione del credito, posto che le comunicazioni di cessione del credito - che comunque non costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione non contenendo una formale intimazione di pagamento – sono state notificate solo alla società debitrice principale, non più esistente al momento della notifica con la conseguenza che la notifica è tamquam non esset; peraltro gli avvisi di ricevimento di tali raccomandate, oltre a risultare illeggibili, non sembrano recare la firma di soggetto pagina 1 di 8 riconducibile alla società estinta;
mancanza del contratto di conto corrente sottoscritto;
mancanza di prova della risoluzione dei rapporti.
Su tali basi, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il tribunale Adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza, in virtù di quanto esposto e dedotto nel presente atto nonché di quanto sarà esposto e/o dedotto nel corso del giudizio: in via preliminare dichiarare inammissibile, improponibile, nullo e/o invalido e/o inefficace nonché emesso in carenza dei presupposti il decreto ingiuntivo pronunciato a favore di in Controparte_2 qualità di mandataria con rappresentanza di ed emesso dal Tribunale di Controparte_4
Arezzo n. 989/2023 nel procedimento n. 2367/2023 R.G., depositato in Cancelleria il 30.10.2023 dal Giudice, Dott.ssa Nadir Sersale Leila, notificato all'opponente in data 02.11.2023, e per Parte_1
l'effetto voglia revocarlo, in ogni caso negando la concessione della provvisoria esecuzione del medesimo. In via principale dichiarare la pretesa creditoria prescritta e/o indeterminata e/o infondata ed indimostrata in fatto ed in diritto e comunque non provata, dichiarando in ogni caso che l'opponente nulla deve ad alcun titolo. Per l'effetto voglia dichiarare il decreto opposto nullo e/o annullabile e/o invalido e/o inefficace, anche in quanto emesso in carenza dei presupposti, quindi revocarlo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, per i quali i difensori fin d'ora si dichiarano antistatari.”
Si è costituita in giudizio la quale - premettendo di aver acquistato i crediti da Controparte_1 [...] con contratto di cessione pro soluto ex artt. 1 e 4 l. 130 della legge di Controparte_5
Cartolarizzazione- ha contestato le deduzioni di parte attrice e ha rilevato di avere fornito adeguata prova del credito, avendo allegato il contratto di conto corrente e di mutuo ed i relativi estratti conto;
ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione avendo il ricevuto le lettere di messa in Pt_1 mora inviate nel 2018 al suo indirizzo di residenza;
ha dedotto altresì l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione.
Sulla scorta di tali allegazioni, ha così concluso: “Voglia l'onorevole Tribunale adito, IN VIA PRELIMINARE
- ACCERTATO che la proposta opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e, per l'effetto,
- CONCEDERE la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
- DISPORSI mediazione obbligatoria stabilendo la parte tenuta ad attivarsi NEL MERITO
- RIGETTARE integralmente le domande svolte con l'opposizione introduttiva del presente giudizio
- CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto IN VIA SUBORDINATA DI MERITO ACCERTATO che l'opponente è debitore nei confronti di dell'importo di € Controparte_4
44.230,21, oltre agli ulteriori interessi legali dal 21.12.2017 CONDANNARE l'opponente al pagamento a favore di della complessiva somma di € Controparte_4
44.230,21, oltre agli ulteriori interessi legali dal 21.12.2017.
pagina 2 di 8 IN OGNI CASO
- CONDANNARE ex art. 96 cpc l'attore al pagamento a favore della convenuta opposta di somma che il Giudice vorrà determinare secondo il suo equo apprezzamento. Con vittoria di competenze e spese.”
Concessa con ordinanza del 3.09.2024 la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio per materia ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010, è stato assegnato alle parti termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Verificato l'esito negativo della mediazione, la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 13.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa che è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
Parte attrice ha concluso nei seguenti termini: “Voglia il tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza, in virtù di quanto esposto e dedotto nel presente atto nonché di quanto già esposto e/o dedotto nel corso del giudizio: in via preliminare revocare l'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività emessa in data 03.09.2024 e dichiarare inammissibile, improponibile, nullo e/o invalido e/o inefficace nonché emesso in carenza dei presupposti il decreto ingiuntivo pronunciato a favore di in qualità di Controparte_2 mandataria con rappresentanza di ed emesso dal Tribunale di Arezzo n. Controparte_4
989/2023 nel procedimento n. 2367/2023 R.G., depositato in Cancelleria il 30.10.2023 dal Giudice, Dott.ssa Nadir Sersale Leila, notificato all'opponente in data 02.11.2023, e per l'effetto Parte_1 voglia revocarlo;
In via principale nel merito dichiarare la pretesa creditoria prescritta e/o indeterminata e/o infondata ed indimostrata in fatto ed in diritto e comunque non provata, dichiarando in ogni caso che l'opponente nulla deve ad alcun titolo. Per l'effetto voglia dichiarare il decreto opposto nullo e/o annullabile e/o invalido e/o inefficace, anche in quanto emesso in carenza dei presupposti, tra i quali quello della legittimazione attiva e di titolarità della situazione soggettiva in capo alla creditrice, quindi revocarlo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali dichiarandosi i difensori antistatari.”
Parte opposta ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'onorevole Tribunale adito, IN VIA PRELIMINARE
- ACCERTATO che la proposta opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e, per l'effetto,
- CONCEDERE la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
- DISPORSI mediazione obbligatoria stabilendo la parte tenuta ad attivarsi NEL MERITO
- RIGETTARE integralmente le domande svolte con l'opposizione introduttiva del presente giudizio
- CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
pagina 3 di 8 ACCERTATO che l'opponente è debitore nei confronti di dell'importo di € Controparte_4
44.230,21, oltre agli ulteriori interessi legali dal 21.12.2017 CONDANNARE l'opponente al pagamento a favore di della complessiva somma di € Controparte_4
44.230,21, oltre agli ulteriori interessi legali dal 21.12.2017. IN VIA ISTRUTTORIA DISPORSI la verificazione delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento della comunicazione di cessione IN OGNI CASO
- CONDANNARE ex art. 96 cpc l'attore al pagamento a favore della convenuta opposta di somma che il Giudice vorrà determinare secondo il suo equo apprezzamento. Con vittoria di competenze e spese.”
L'opposizione proposta da è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
Per quanto concerne il motivo di opposizione relativo alla carenza di prova scritta del credito necessaria per l'emissione del d.i., giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione, questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Ed in ogni caso, giova infatti ricordare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito
“testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti pagina 4 di 8 conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).
In ogni caso, la Banca –già in sede monitoria- ha prodotto il contratto di mutuo, le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente e le certificazioni ex art. 50 TUB.
Successivamente, nella presente sede sono stati prodotti il contratto di conto corrente e gli estratti conto analitici i quali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000).
Giova al riguardo ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Parte opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante producendo il contratto di mutuo, il contratto di conto corrente con le condizioni economiche applicate e gli estratti conto e allegando l'altrui inadempimento.
Per contro, le eccezioni e i motivi di opposizione formulati dall'opponente risultano Parte_1 infondate.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
Nella prospettazione di parte attrice, il credito vantato dall'opposta nei suoi confronti dovrebbe ritenersi prescritto, considerato che dal 2012 non sono mai stati notificati validi atti interruttivi della prescrizione.
Nella specie, ad avviso dell'opponente, non costituirebbero atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione le lettere di comunicazione di cessione del credito del 7.03.2018 – relative una al mutuo e una al conto corrente – già prodotte dall'opposta in sede monitoria, da un lato perché notificate alla società quando la società era già estinta, dall'altro lato perché con Controparte_6 tali lettere è stata solo comunicata la cessione dei crediti e non è stato intimato il pagamento. Parte opponente ha rilevato altresì che gli avvisi di ricevimento non appaiono leggibili e che le firme apposte
“non sembrano recare la firma di soggetto riconducibile alla società estinta”. pagina 5 di 8 In comparsa di costituzione e risposta parte opposta ha dedotto di aver inviato a presso il Parte_1 suo indirizzo di residenza le lettere raccomandate di messa in mora allegate sub doc. 6 bis e 6 ter e che la notifica si è perfezionata.
Parte opponente nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. ha rilevato come le lettere siano state indirizzate alla società già estinta e non al rilevando come sia irrilevante che la sede della Pt_1 società estinta coincida con la residenza del socio ed altresì come “Sia sufficiente confrontare le firme degli avvisi di ricevimento per constatarne la diversità, tanto che con il presente atto, per quanto occorrer possa, disconosce i documenti”. Pt_1
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che per entrambi i crediti il termine di prescrizione decennale sia stato validamente interrotto in data 7.3.2018 con le lettere prodotte da parte opposta sub doc 6 bis e 6 ter.
Invero, parte opposta ha interrotto la prescrizione del proprio diritto di credito, avendo inviato tali missive – ancorchè intestate alla società all'epoca già estinta - Controparte_6 presso l'indirizzo di residenza dell'odierno opponente, soggetto effettivamente obbligato quale ex socio illimitatamente responsabile, coincidente con la sede della società (circostanza non contestata e comunque cfr. visura e certificato di residenza); le lettere raccomandate risultano peraltro notificate a mani.
Al riguardo, occorre osservare che, secondo l'insegnamento della Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, ma si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono anche illimitatamente in relazione al regime di responsabilità per i debiti sociali (cfr. Cass. 24091/2025; Cass. SS.UU. n. 6070 del 2013; tra le molte conf. v. Cass. n. 11411 del 2024).
Ne consegue che con la cancellazione dal registro delle imprese della Controparte_6 [...]
l'obbligazione gravante su tale società di persone nei confronti dell'opposta non si è estinta, CP_6 ma si è verificato un fenomeno successorio in base al quale i soci illimitatamente responsabili tra cui sono subentrati nel rapporto obbligatorio quali debitori;
pertanto, la notificazione delle Parte_1 lettere di messa in mora anche se indirizzate alla società, sono state validamente effettuate a mani presso l'indirizzo di residenza del coincidente con la sede della società (cfr. Cass. 24091/25 in Pt_1 motivazione in fattispecie analoga).
A ciò si aggiunga che, per giurisprudenza di legittimità consolidata, in tema di riscossione, l'atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente pagina 6 di 8 o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, pendente societate, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. ex multis Cass. ord. 753/2024).
Va infine osservato che nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. l'opponente non ha validamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui due avvisi di ricevimento posto che si è limitato sul punto a dedurre “Sia sufficiente confrontare le firme degli avvisi di ricevimento per constatarne la diversità, tanto che con il presente atto, per quanto occorrer possa, disconosce i documenti” e quindi a Pt_1 rilevare l'apparente diversità tra le due firme senza negare formalmente la sottoscrizione.
Ad ogni buon conto, sul punto, va rilevato che è pacifico che “La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile” (Cass. 25580/24). La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. è certamente sussistente nel caso di specie in quanto, trattandosi di raccomandate con avviso di ricevimento ordinarie effettuate a mezzo posta e non di atti giudiziari, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (cfr. Cass 1906/2008; cfr. anche Cass. 4556/20 “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.”; cfr. anche 22058/19).
In ordine all'idoneità delle lettere in questione a costituire validi atti interruttivi della prescrizione, va rilevato che, al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo).
Nel caso di specie nelle lettere, rivolte alla società in nome collettivo e quindi ai soci illimitatamente responsabili succeduti nel rapporto obbligatorio, la società opposta ha dato notizia della cessione del credito in suo favore, affermandosi dunque creditrice;
ha informato di avere già incaricato altra società
pagina 7 di 8 del recupero dei crediti oggetto di cessione e ha richiesto l'adempimento indicando l'iban ove effettuare il versamento.
Il termine di prescrizione decennale va ritenuto pertanto validamente interrotto in data 7.3.2018.
Per quanto attiene il recesso dai rapporti posti a fondamento della pretesa monitoria, occorre rilevare che è documentato che il conto corrente è stato chiuso e passato a sofferenza in data 14.5.2012 con saldo negativo per la società correntista (cfr. estratti conto), mentre per quanto attiene il contratto di mutuo è lo stesso opponente a dedurre che è risolto quantomeno dal 2012 quando la società mutuataria si è estinta e che da tale momento ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione. La circostanza che i rapporti non siano più in essere è pertanto provata documentalmente o comunque non contestata.
Con riferimento alla titolarità dei crediti da parte dell'opposta contestata dall'opponente solo nelle note conclusive autorizzate per non esservi prova dell'inclusione dei crediti per cui è causa nella cessione di crediti in blocco stipulata con Banca di Angiari e Stia, va rilevato che è stato depositato l'Avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, contenente l 'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" (doc. 5) e l'opponente non ha contestato che i crediti oggetto di causa presentino le caratteristiche indicate nell'avviso; inoltre è stato depositato il contratto di cessione contenente in allegato i numeri delle posizioni cedute, tra cui nn. 62791 e 61792 8 (doc. 6) indicati anche nelle certificazioni ex art. 50 TUB versati in atti e quindi idonei a individuare i crediti oggetto di causa.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da deve essere Parte_1 respinta e, per l'effetto, va confermato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 989/2023 (r.g. 2367/2023), emesso dal Tribunale di Arezzo il 30.10.2023, assorbito ogni ulteriore profilo.
Non si ritengono sussistenti i presupposti ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo sulla base del d.m. 55 del 2014, e successivi aggiornamenti in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase istruttoria per la quale si applica la riduzione del 50 %.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma nei suoi confronti il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 989/2023 (R.G. n. 2376/2023);
b) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in euro 6.713,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Arezzo, 12/12/2025
Il Giudice
NA SS
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA SS ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3002/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tiziana Citernesi e Iacopo Gambioli Parte_1
PARTE ATTRICE
Contro in persona del legale rappresentate pro tempore, e per essa, quale Controparte_1 mandataria, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Brunella Cicerchia e Paola Controparte_2
Pranzo
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 989/2023 (r.g. 2367/2023), con il Parte_1 quale è stato ingiunto a , e , in qualità di soci illimitatamente Parte_1 Parte_2 Parte_3 responsabili di – società estinta- il pagamento della somma di Controparte_3 Parte_4
€ 44.230,21, a titolo di saldo del conto corrente n. 11920/0 e del mutuo n. 001/021960/38, rapporti stipulati da con Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo. Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto: carenza della prova del credito e conseguente lesione Pt_1 del diritto di difesa;
prescrizione del credito, posto che le comunicazioni di cessione del credito - che comunque non costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione non contenendo una formale intimazione di pagamento – sono state notificate solo alla società debitrice principale, non più esistente al momento della notifica con la conseguenza che la notifica è tamquam non esset; peraltro gli avvisi di ricevimento di tali raccomandate, oltre a risultare illeggibili, non sembrano recare la firma di soggetto pagina 1 di 8 riconducibile alla società estinta;
mancanza del contratto di conto corrente sottoscritto;
mancanza di prova della risoluzione dei rapporti.
Su tali basi, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il tribunale Adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza, in virtù di quanto esposto e dedotto nel presente atto nonché di quanto sarà esposto e/o dedotto nel corso del giudizio: in via preliminare dichiarare inammissibile, improponibile, nullo e/o invalido e/o inefficace nonché emesso in carenza dei presupposti il decreto ingiuntivo pronunciato a favore di in Controparte_2 qualità di mandataria con rappresentanza di ed emesso dal Tribunale di Controparte_4
Arezzo n. 989/2023 nel procedimento n. 2367/2023 R.G., depositato in Cancelleria il 30.10.2023 dal Giudice, Dott.ssa Nadir Sersale Leila, notificato all'opponente in data 02.11.2023, e per Parte_1
l'effetto voglia revocarlo, in ogni caso negando la concessione della provvisoria esecuzione del medesimo. In via principale dichiarare la pretesa creditoria prescritta e/o indeterminata e/o infondata ed indimostrata in fatto ed in diritto e comunque non provata, dichiarando in ogni caso che l'opponente nulla deve ad alcun titolo. Per l'effetto voglia dichiarare il decreto opposto nullo e/o annullabile e/o invalido e/o inefficace, anche in quanto emesso in carenza dei presupposti, quindi revocarlo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, per i quali i difensori fin d'ora si dichiarano antistatari.”
Si è costituita in giudizio la quale - premettendo di aver acquistato i crediti da Controparte_1 [...] con contratto di cessione pro soluto ex artt. 1 e 4 l. 130 della legge di Controparte_5
Cartolarizzazione- ha contestato le deduzioni di parte attrice e ha rilevato di avere fornito adeguata prova del credito, avendo allegato il contratto di conto corrente e di mutuo ed i relativi estratti conto;
ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione avendo il ricevuto le lettere di messa in Pt_1 mora inviate nel 2018 al suo indirizzo di residenza;
ha dedotto altresì l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione.
Sulla scorta di tali allegazioni, ha così concluso: “Voglia l'onorevole Tribunale adito, IN VIA PRELIMINARE
- ACCERTATO che la proposta opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e, per l'effetto,
- CONCEDERE la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
- DISPORSI mediazione obbligatoria stabilendo la parte tenuta ad attivarsi NEL MERITO
- RIGETTARE integralmente le domande svolte con l'opposizione introduttiva del presente giudizio
- CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto IN VIA SUBORDINATA DI MERITO ACCERTATO che l'opponente è debitore nei confronti di dell'importo di € Controparte_4
44.230,21, oltre agli ulteriori interessi legali dal 21.12.2017 CONDANNARE l'opponente al pagamento a favore di della complessiva somma di € Controparte_4
44.230,21, oltre agli ulteriori interessi legali dal 21.12.2017.
pagina 2 di 8 IN OGNI CASO
- CONDANNARE ex art. 96 cpc l'attore al pagamento a favore della convenuta opposta di somma che il Giudice vorrà determinare secondo il suo equo apprezzamento. Con vittoria di competenze e spese.”
Concessa con ordinanza del 3.09.2024 la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio per materia ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010, è stato assegnato alle parti termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Verificato l'esito negativo della mediazione, la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 13.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa che è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
Parte attrice ha concluso nei seguenti termini: “Voglia il tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza, in virtù di quanto esposto e dedotto nel presente atto nonché di quanto già esposto e/o dedotto nel corso del giudizio: in via preliminare revocare l'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività emessa in data 03.09.2024 e dichiarare inammissibile, improponibile, nullo e/o invalido e/o inefficace nonché emesso in carenza dei presupposti il decreto ingiuntivo pronunciato a favore di in qualità di Controparte_2 mandataria con rappresentanza di ed emesso dal Tribunale di Arezzo n. Controparte_4
989/2023 nel procedimento n. 2367/2023 R.G., depositato in Cancelleria il 30.10.2023 dal Giudice, Dott.ssa Nadir Sersale Leila, notificato all'opponente in data 02.11.2023, e per l'effetto Parte_1 voglia revocarlo;
In via principale nel merito dichiarare la pretesa creditoria prescritta e/o indeterminata e/o infondata ed indimostrata in fatto ed in diritto e comunque non provata, dichiarando in ogni caso che l'opponente nulla deve ad alcun titolo. Per l'effetto voglia dichiarare il decreto opposto nullo e/o annullabile e/o invalido e/o inefficace, anche in quanto emesso in carenza dei presupposti, tra i quali quello della legittimazione attiva e di titolarità della situazione soggettiva in capo alla creditrice, quindi revocarlo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali dichiarandosi i difensori antistatari.”
Parte opposta ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'onorevole Tribunale adito, IN VIA PRELIMINARE
- ACCERTATO che la proposta opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e, per l'effetto,
- CONCEDERE la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
- DISPORSI mediazione obbligatoria stabilendo la parte tenuta ad attivarsi NEL MERITO
- RIGETTARE integralmente le domande svolte con l'opposizione introduttiva del presente giudizio
- CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
pagina 3 di 8 ACCERTATO che l'opponente è debitore nei confronti di dell'importo di € Controparte_4
44.230,21, oltre agli ulteriori interessi legali dal 21.12.2017 CONDANNARE l'opponente al pagamento a favore di della complessiva somma di € Controparte_4
44.230,21, oltre agli ulteriori interessi legali dal 21.12.2017. IN VIA ISTRUTTORIA DISPORSI la verificazione delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento della comunicazione di cessione IN OGNI CASO
- CONDANNARE ex art. 96 cpc l'attore al pagamento a favore della convenuta opposta di somma che il Giudice vorrà determinare secondo il suo equo apprezzamento. Con vittoria di competenze e spese.”
L'opposizione proposta da è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
Per quanto concerne il motivo di opposizione relativo alla carenza di prova scritta del credito necessaria per l'emissione del d.i., giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione, questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Ed in ogni caso, giova infatti ricordare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito
“testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti pagina 4 di 8 conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).
In ogni caso, la Banca –già in sede monitoria- ha prodotto il contratto di mutuo, le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente e le certificazioni ex art. 50 TUB.
Successivamente, nella presente sede sono stati prodotti il contratto di conto corrente e gli estratti conto analitici i quali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000).
Giova al riguardo ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Parte opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante producendo il contratto di mutuo, il contratto di conto corrente con le condizioni economiche applicate e gli estratti conto e allegando l'altrui inadempimento.
Per contro, le eccezioni e i motivi di opposizione formulati dall'opponente risultano Parte_1 infondate.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
Nella prospettazione di parte attrice, il credito vantato dall'opposta nei suoi confronti dovrebbe ritenersi prescritto, considerato che dal 2012 non sono mai stati notificati validi atti interruttivi della prescrizione.
Nella specie, ad avviso dell'opponente, non costituirebbero atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione le lettere di comunicazione di cessione del credito del 7.03.2018 – relative una al mutuo e una al conto corrente – già prodotte dall'opposta in sede monitoria, da un lato perché notificate alla società quando la società era già estinta, dall'altro lato perché con Controparte_6 tali lettere è stata solo comunicata la cessione dei crediti e non è stato intimato il pagamento. Parte opponente ha rilevato altresì che gli avvisi di ricevimento non appaiono leggibili e che le firme apposte
“non sembrano recare la firma di soggetto riconducibile alla società estinta”. pagina 5 di 8 In comparsa di costituzione e risposta parte opposta ha dedotto di aver inviato a presso il Parte_1 suo indirizzo di residenza le lettere raccomandate di messa in mora allegate sub doc. 6 bis e 6 ter e che la notifica si è perfezionata.
Parte opponente nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. ha rilevato come le lettere siano state indirizzate alla società già estinta e non al rilevando come sia irrilevante che la sede della Pt_1 società estinta coincida con la residenza del socio ed altresì come “Sia sufficiente confrontare le firme degli avvisi di ricevimento per constatarne la diversità, tanto che con il presente atto, per quanto occorrer possa, disconosce i documenti”. Pt_1
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che per entrambi i crediti il termine di prescrizione decennale sia stato validamente interrotto in data 7.3.2018 con le lettere prodotte da parte opposta sub doc 6 bis e 6 ter.
Invero, parte opposta ha interrotto la prescrizione del proprio diritto di credito, avendo inviato tali missive – ancorchè intestate alla società all'epoca già estinta - Controparte_6 presso l'indirizzo di residenza dell'odierno opponente, soggetto effettivamente obbligato quale ex socio illimitatamente responsabile, coincidente con la sede della società (circostanza non contestata e comunque cfr. visura e certificato di residenza); le lettere raccomandate risultano peraltro notificate a mani.
Al riguardo, occorre osservare che, secondo l'insegnamento della Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, ma si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono anche illimitatamente in relazione al regime di responsabilità per i debiti sociali (cfr. Cass. 24091/2025; Cass. SS.UU. n. 6070 del 2013; tra le molte conf. v. Cass. n. 11411 del 2024).
Ne consegue che con la cancellazione dal registro delle imprese della Controparte_6 [...]
l'obbligazione gravante su tale società di persone nei confronti dell'opposta non si è estinta, CP_6 ma si è verificato un fenomeno successorio in base al quale i soci illimitatamente responsabili tra cui sono subentrati nel rapporto obbligatorio quali debitori;
pertanto, la notificazione delle Parte_1 lettere di messa in mora anche se indirizzate alla società, sono state validamente effettuate a mani presso l'indirizzo di residenza del coincidente con la sede della società (cfr. Cass. 24091/25 in Pt_1 motivazione in fattispecie analoga).
A ciò si aggiunga che, per giurisprudenza di legittimità consolidata, in tema di riscossione, l'atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente pagina 6 di 8 o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, pendente societate, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. ex multis Cass. ord. 753/2024).
Va infine osservato che nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. l'opponente non ha validamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui due avvisi di ricevimento posto che si è limitato sul punto a dedurre “Sia sufficiente confrontare le firme degli avvisi di ricevimento per constatarne la diversità, tanto che con il presente atto, per quanto occorrer possa, disconosce i documenti” e quindi a Pt_1 rilevare l'apparente diversità tra le due firme senza negare formalmente la sottoscrizione.
Ad ogni buon conto, sul punto, va rilevato che è pacifico che “La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile” (Cass. 25580/24). La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. è certamente sussistente nel caso di specie in quanto, trattandosi di raccomandate con avviso di ricevimento ordinarie effettuate a mezzo posta e non di atti giudiziari, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (cfr. Cass 1906/2008; cfr. anche Cass. 4556/20 “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.”; cfr. anche 22058/19).
In ordine all'idoneità delle lettere in questione a costituire validi atti interruttivi della prescrizione, va rilevato che, al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo).
Nel caso di specie nelle lettere, rivolte alla società in nome collettivo e quindi ai soci illimitatamente responsabili succeduti nel rapporto obbligatorio, la società opposta ha dato notizia della cessione del credito in suo favore, affermandosi dunque creditrice;
ha informato di avere già incaricato altra società
pagina 7 di 8 del recupero dei crediti oggetto di cessione e ha richiesto l'adempimento indicando l'iban ove effettuare il versamento.
Il termine di prescrizione decennale va ritenuto pertanto validamente interrotto in data 7.3.2018.
Per quanto attiene il recesso dai rapporti posti a fondamento della pretesa monitoria, occorre rilevare che è documentato che il conto corrente è stato chiuso e passato a sofferenza in data 14.5.2012 con saldo negativo per la società correntista (cfr. estratti conto), mentre per quanto attiene il contratto di mutuo è lo stesso opponente a dedurre che è risolto quantomeno dal 2012 quando la società mutuataria si è estinta e che da tale momento ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione. La circostanza che i rapporti non siano più in essere è pertanto provata documentalmente o comunque non contestata.
Con riferimento alla titolarità dei crediti da parte dell'opposta contestata dall'opponente solo nelle note conclusive autorizzate per non esservi prova dell'inclusione dei crediti per cui è causa nella cessione di crediti in blocco stipulata con Banca di Angiari e Stia, va rilevato che è stato depositato l'Avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, contenente l 'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" (doc. 5) e l'opponente non ha contestato che i crediti oggetto di causa presentino le caratteristiche indicate nell'avviso; inoltre è stato depositato il contratto di cessione contenente in allegato i numeri delle posizioni cedute, tra cui nn. 62791 e 61792 8 (doc. 6) indicati anche nelle certificazioni ex art. 50 TUB versati in atti e quindi idonei a individuare i crediti oggetto di causa.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da deve essere Parte_1 respinta e, per l'effetto, va confermato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 989/2023 (r.g. 2367/2023), emesso dal Tribunale di Arezzo il 30.10.2023, assorbito ogni ulteriore profilo.
Non si ritengono sussistenti i presupposti ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo sulla base del d.m. 55 del 2014, e successivi aggiornamenti in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase istruttoria per la quale si applica la riduzione del 50 %.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma nei suoi confronti il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 989/2023 (R.G. n. 2376/2023);
b) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in euro 6.713,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Arezzo, 12/12/2025
Il Giudice
NA SS
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