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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5006 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Francesca FALLA TRELLA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 277 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione con ordinanza del 7.2.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via della Giuliana n. 37, presso lo studio dell'Avv. Stefano
Capece che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello,
Appellante
CONTRO
Avv. , (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli CP_1 CP_2 C.F._1
n. 87, presso lo studio dell'Avv. Filippo Verna che lo rappresenta e difende per procura in calce al d.i. opposto,
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 277/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata l'08.01.2019 e notificata a mezzo pec del 15.01.2019.
FATTO
Part Con atto d'appello ritualmente notificato, la (di seguito , Parte_1 impugnava la sentenza riportata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato l'opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 22290/2014 emesso su istanza del professionista per saldo prestazioni professionali. L'appellante rilevava l'errore della sentenza nella parte in cui, facendo malgoverno della giurisprudenza citata, aveva ritenuto la legittimazione attiva del professionista anzicchè dell'associazione professionale alla quale era stato conferito l'incarico e che aveva provveduto ad incassare gli acconti versati.
In particolare appellava la sentenza: “nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto l'Avv. legittimato CP_1 attivamente a richiedere gli onorari per il patrocinio in due giudizi di IO (anziché lo studio Per_ professionale soggetto effettivamente titolare dell'incarico) e a ritenere che il rapporto contrattuale non si fosse istaurato con la detta Associazione professionale bensì con l'Avv. stesso;
CP_1 Part conseguentemente nella parte in cui la è stata condannata, in ragione della suddetta legittimazione Part attiva dell'Avv. , a pagargli la somma di euro 6.344,00; nella parte in cui ha condannato la alla CP_1 rifusione delle spese di lite del giudizio, sia per la fase monitoria che per la fase di opposizione (anche se compensate per il 50% per la sola opposizione), nonché per quanto riguarda le spese della procedura esecutiva per €. 1.500,00 invece di compensarle tutte integralmente tenuto conto che il decreto ingiuntivo è stato comunque revocato perché eccessivo nell'importo».
Con atto del 9.7.2019 si costituiva l'avv. , il quale rilevava l'infondatezza dell'appello Controparte_3
e concludeva per la conferma della sentenza.
All'udienza cartolare del 6.2.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va disatteso per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza in ordine al disposto sulla legittimazione attiva del professionista ed insiste nel sostenere che l'Appellato non fosse legittimato a richiedere il pagamento dei propri onorari poiché il soggetto realmente titolare di tale diritto era l'associazione professionale cui l'Appellato era stato socio.
Il motivo è infondato.
Lo stesso riferimento giurisprudenziale invocato dall'appellante non esclude la possibilità per il professionista, cui è stata conferita la procura, a chiedere il pagamento delle competenze relative all'attività svolta;
ma consente all'associazione, qualora risultasse dimostrato il conferimento dell'incarico ad essa, di agire in giudizio quale titolare del rapporto, pur non godendo di personalità giuridica.
Ed infatti è stato da ultimo ribadito che “Lo studio professionale associato, ancorchè privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura “ad litem”, sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito ( Cass. 2332/22). Inoltre;
“ L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicchè, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato -cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici- rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi”
Cass. 11940/24.
Ciò posto, il giudice di prime cure ha stabilito che dagli atti non risulta alcuna prova di conferimento di incarico all'associazione professionale in quanto la procura è stata autografata dal singolo e la corrispondenza intercorsa attesta il rapporto personale instauratosi tra il cliente e l'avv. ( tant'è che CP_1 emerge che questi abbia declinato uno dei tre incarichi che la cliente aveva conferito); né l'appello ha dedotto elementi dai quali evincere che il rapporto si sia instaurato con l'associazione e possa avvalorare la posizione di parte appellante sovvertendo la sentenza.
Non rilevano, difatti, a tal fine le circostanze addotte da parte appellante e relative alla fatturazione degli acconti versati da parte dell'associazione e/o che il versamento dei medesimi sia avvenuto su un conto intestato a tale associazione professionale. Ciò perché, come ha ben detto il primo giudice, tali aspetti derivano a seconda dei patti o degli accordi “interni” assunti tra associazione professionale e singoli associati ed indipendenti dalla instaurazione del rapporto.
Come non rileva che la carta con cui è stata scritta la raccomandata di messa in mora recasse la intestazione dello studio associato.
Ciò che rileva e risulta dimostrato è che l'incarico sia stato affidato al singolo professionista, il quale ha intrattenuto i rapporti con il cliente.
Nel rigetto del primo motivo restano assorbiti gli altri.
Per le considerazioni innanzi esposte l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, detratta la fase istruttoria non esperita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 277/19, a conferma della stessa così Pt_3 provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio Pt_3 che liquida in €. 3.800,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle parti in causa. Roma, 4.9.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino