Art. 48.
Il limite di eta' previsto dall' articolo 1, terzo comma, lettera b) della legge 4 agosto 1955, n. 692 , ai fini della erogazione della assistenza sanitaria per i figli, o altri familiari ad essi equiparati, dei titolari di pensione o rendita considerati dallo stesso articolo 1, primo comma, e' elevato al 21° anno qualora gli stessi frequentino una scuola media o professionale e fino al compimento degli studi superiori o universitari entro la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta'.
L'onere derivante dalla erogazione dell'assistenza sanitaria prevista dal presente articolo e' rimborsato annualmente alle gestioni ed enti mutualistici che erogano la assistenza anzidetta da parte delle gestioni pensionistiche interessate.
Il limite di eta' previsto dall' articolo 1, terzo comma, lettera b) della legge 4 agosto 1955, n. 692 , ai fini della erogazione della assistenza sanitaria per i figli, o altri familiari ad essi equiparati, dei titolari di pensione o rendita considerati dallo stesso articolo 1, primo comma, e' elevato al 21° anno qualora gli stessi frequentino una scuola media o professionale e fino al compimento degli studi superiori o universitari entro la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta'.
L'onere derivante dalla erogazione dell'assistenza sanitaria prevista dal presente articolo e' rimborsato annualmente alle gestioni ed enti mutualistici che erogano la assistenza anzidetta da parte delle gestioni pensionistiche interessate.