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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4370/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 4370/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta in data 5/03/2025
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Carmine C.F._2
Rossi (c.f. ), giusta procura ad litem allegata al ricorso, C.F._3
elettivamente domiciliati in Piedimonte Matese alla via Cila n. 55
Ricorrenti
E
(c.f.: ) in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1
Giunta Regionale legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla
Via Santa Lucia n. 81, rappresentata dall'avv. Michele Cioffi (c.f.: TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
) giusta procura generale ad lites in atti, elettivamente C.F._4
domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 16/11/2020, e Parte_1 Parte_3 hanno convenuto in giudizio la affinché l'adito
[...] Controparte_1
Tribunale, previo accertamento della sua responsabilità per l'esondazione del torrente Torano, verificatasi in Alife (CE) il 21 dicembre 2019, la condanni al pagamento della complessiva somma di € 40.000,00 ovvero dell'importo che il Tribunale in via equitativa riterrà dovuto, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dall'immobile di loro proprietà, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto:
--di essere comproprietari di un immobile, destinato ad abitazione principale, sito nel Comune di Alife (CE) e riportato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio n. 28 particella n. 5165;
--che nella giornata del 21 dicembre 2019, il torrente Torano è esondato in occasione di precipitazioni meteoriche, fuoriuscendo dal proprio alveo in un punto situato a circa 500 mt a monte rispetto alla loro abitazione;
-- che l'acqua esondata ha allagato la loro casa, in particolare il piano seminterrato, dove ha raggiunto un livello di circa 1,10 mt dal pavimento e danneggiato non solo i locali ma soprattutto le suppellettili e gli arredi;
-- che causa dell'evento è stata la carente manutenzione degli argini e del letto del torrente Torano, imputabile alla tenuta per legge alla Controparte_1
cura, alla pulizia, alla sorveglianza e alla custodia dei corsi d'acqua;
-- che, in particolare, “Il totale stato di abbandono per mancata pulizia dell'alveo e l'accumulo di materiali alluvionali e rifiuti hanno quasi colmato la sezione idraulica - soprattutto nei punti di depressione, i quali risultano seriamente ostruiti da veri e propri sbarramenti impedendo di conseguenza il regolare deflusso delle acque, che in occasione di un minimo di aumento
N. 4370/2020 r.g.a.c.c. Sentenza e Parte_1 Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
dei volumi idrici rompono gli argini naturali e si riversano nei fondi limitrofi” (pag. 2 dell'atto di citazione);
-- che i danni all'immobile ammontano ad € 40.000,00, come quantificati nella perizia di parte in atti.
2. Con comparsa depositata in data 20/04/2022, si è costituita la CP_3
eccependo:
[...]
-- il proprio difetto di legittimazione passiva, in favore del
[...]
, il cui Piano di Classifica menziona Controparte_4
espressamente il carattere artificiale del reticolo fluviale di cui il torrente
Torano fa parte, ovvero quello dei Regi Lagni, nonché del Controparte_5
in virtù del D.lgs. 152/06 (art. 142 co. 3 e 147) che individua quali Enti competenti solo i Comuni, le province e le Città metropolitane;
--la competenza dei Comuni per lo smaltimento dei rifiuti solidi grossolani rinvenuti nei corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 14 del
26/5/2016;
--nel merito, l'infondatezza della domanda per carenza di tutti i presupposti richiesti per l'accertamento della responsabilità della sia con CP_1 riferimento all'art. 2043 c.c., che in riferimento dall'art. 2051 c.c., in particolare del nesso eziologico;
-- l'eccezionalità dell'evento alluvionale, integrante forza maggiore o caso fortuito;
-- il concorso del fatto colposo dei ricorrenti nella causazione del danno ex art 1227 co. 1 e 2 c.c., in quanto i ricorrenti non avrebbero mai realizzato alcuna opera a difesa dell'immobile;
-- in subordine, la carenza di prova del quantum debeatur per carenza di elementi idonei a fornire l'esatta determinazione delle richieste così come formulate.
3. Alla prima udienza del 7/06/2022, il Giudice designato ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegando, ai sensi degli artt. 170
R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per
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l'espletamento della prova stessa e rinviando per la precisazione delle conclusioni al 4 aprile 2023.
All'udienza del 4/04/2023, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 2/10/2024, poi rinviata al 5/03/2025, in modalità di
4 trattazione scritta.
4. Acquisiti i verbali relativi all'espletamento della prova delegata, le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta, tempestivamente depositate dai ricorrenti il 21/02/2025, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 5/03/2025, il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Prova dell'allagamento e del nesso causale
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati all'immobile di loro proprietà, derivanti dall'esondazione del torrente Torano, avvenuta il 21 dicembre 2019, come descritti e quantificati nella relazione tecnico-peritale dell'ing. del 23/12/2019, allegata al ricorso. Persona_1
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass.
15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
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(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che il 21 dicembre 2019 il torrente Torano
è esondato, provocando l'allagamento dell'immobile per cui è causa, oltre a
5 non essere contestata, risulta dalla relazione tecnico-peritale dell'ing.
ed è stata confermata dai testi escussi, mentre la Persona_1 CP_1
non ha dato nessuna prova dell'eccezionalità dell'evento, dedotto
[...]
genericamente e indimostrato.
Per quanto concerne il cattivo stato di manutenzione del torrente, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che il medesimo era invaso da detriti e vegetazione.
In particolare, la teste ha dichiarato: “Si è vero. Abito Testimone_1
in quel posto da circa 16 anni e non ho mai visto alcuno fare manutenzione all'alveo del torrente che negli anni si era riempito di alberi e rami spezzati, mentre gli argini sono quasi inesistenti” (cf. verbale di escussione testi in data
22/02/2023).
Del resto, i ricorrenti hanno provato di aver segnalato lo stato di incuria ed abbandono in cui il torrente versava con missiva protocollata presso gli uffici
Comunali di Alife con prot. n. 7838 del 16/07/2013, nella quale si denunciavano le frequenti e pregresse inondazioni causate dalle conclamate criticità.
Allo stesso tempo, nessuna prova vi è che i ricorrenti abbiano concorso alla causazione dei danni ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito dalla in quanto, trattandosi di immobile di proprietà ad uso abitativo, la CP_1
porta basculante di ingresso del seminterrato ha ceduto a causa dell'irruenza dell'acqua.
***
6. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si
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sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
6.1. Nell'identificare e quantificare i danni, il perito ha fatto un lungo elenco di oggetti interessati dall'allagamento e indicato l'importo dei presunti danni
6 in € 40.000,00.
L'allegazione del danno è palesemente generica, in quanto nella perizia di parte – che integra l'atto introduttivo del giudizio - non è specificato se i beni elencati, considerati singolarmente, siano andati distrutti e, quindi, siano stati smaltiti, oppure se siano risultati solo danneggiati e, di conseguenza, riparati,
o se, invece, siano stati semplicemente ripuliti dal fango.
La carenza di queste essenziali informazioni impedisce di accreditare la validità del calcolo dei danni fatto dal ricorrente.
L'elaborato del CTP, infatti, non è attendibile ai fini probatori, in particolare nella parte di stima dei danni, atteso che (oltre al deficit di allegazione già evidenziato) l'elenco dei beni ivi stilato è nutrito ma generico;
invero, dopo aver menzionato gli oggetti danneggiati in modo impreciso, senza indicarne la marca, il modello, l'anno di acquisto ed il valore inziale, il CTP si è limitato ad affermare che “per quanto riguarda la stima dei suddetti danni deve tenersi conto del valore venale dei beni danneggiati, considerandone comunque l'usura. Perciò si ritiene che la stima dei danni ammonterebbe a circa € 40.000,00” (cfr. pag. 2 perizia di parte), dando dunque un valore assolutamente forfettario, oltre che onnicomprensivo, senza la minima indicazione sui singoli danni asseritamente verificatisi.
Per quanto riguarda gli autoveicoli, quali beni mobili registrati dovrebbero risultare iscritti nel pubblico registro automobilistico (cd. PRA), potendosi dunque dare agevolmente e senz'altro per tabulas la prova della relativa proprietà mediante certificato di proprietà o altro documento equipollente estratto dal PRA.
Invece, nulla è documentato circa la proprietà degli stessi;
peraltro, soltanto la Fiat 500, vecchissimo modello, che si vede in foto, è munita di targa,
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mentre per il resto si intravedono dei motoveicoli piuttosto vecchi e, in quanto privi di targa, verosimilmente non più destinati alla circolazione.
Inoltre, la perizia è sfornita di qualsiasi supporto documentale circa l'effettiva entità dei pregiudizi subiti dai ricorrenti.
7 Né la prova della effettiva consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia stessa, da cui si percepisce chiaramente soltanto l'allagamento del seminterrato, mentre per il resto si rilevala il cumulo di molti oggetti ammassati, tra i quali è possibile distinguere soltanto una lavatrice e gli automezzi d'epoca citati dai ricorrenti, ma non tutti gli altri arredi e suppellettili elencati nella perizia. Peraltro, non ci sono fotografie sufficientemente chiare che indichino tutti gli strumenti e l'attrezzatura musicale a cui si fa riferimento nel ricorso e nella perizia.
Le carenti allegazioni non sono superate dalle deposizioni dei testimoni, le quali, seppur riferiscono dell'allagamento del seminterrato, sono comunque insufficienti ad una compiuta valutazione dei danni effettivamente subiti dai ricorrenti.
Infatti, interrogata sui danni, la teste vicina di casa dei Testimone_1
ricorrenti, ha riferito: “Si è vero. Ricordo che nel locale seminterrato vi erano una fiat 500 d'epoca, 2 moto Vespa, attrezzature da giardino, compressore e nel locale musicale vi erano vari strumenti musicali, quali chitarra elettrica la batteria e le casse di amplificazione oltre ad altri oggetti quali lavatrice,
l'asciugatrice ed altro”; ha poi aggiunto di essere entrata in casa per aiutare a liberare la casa dall'acqua. Pt_1
Si tratta di dichiarazioni che confermano semplicemente la presenza di molti oggetti nel seminterrato e che il locale fu ripulito in economia, atteso che non risulta in nessun modo il ricorso a terze persone o a imprese specializzate.
Pertanto, le considerazioni che precedono impongono il ricorso alla liquidazione in via equitativa, a rafforzare la cui indispensabilità vi è il rilievo che è stata una precisa scelta dei ricorrenti non fare accertare lo stato dei luoghi e i danni subiti nell'immediatezza dei fatti mediante accertamento tecnico preventivo.
N. 4370/2020 r.g.a.c.c. Sentenza e Parte_1 Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Considerata la grandezza del fabbricato e delle superfici interessate, la presenza di oggetti come descritti dai testimoni, che appaiono per lo più vetusti stando alle foto, in mancanza di qualunque indicazione del loro valore residuo al momento dell'allagamento, in difetto di allegazione e prova di ciò
8 che fu distrutto, solo danneggiato o soltanto ripulito, tenuto conto del totale difetto di prova dei danni eventualmente subiti dagli oggetti, considerato, altresì, che verosimilmente sono state necessarie delle attività di pulizia, presumibilmente effettuate in autonomia, si reputa equo liquidare per le attività di ripristino euro 2.000,00 .
6.2. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro 2.000,00 in favore di e Parte_1 Parte_2
in quote che si presumono uguali.
[...]
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono, infine, gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
***
7. La legittimazione passiva
Infine, una volta quantificati i danni, occorre dare atto della responsabilità CP_ dell' convenuto.
La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua di CP_1
cui ci si occupa nel presente giudizio. Ci si richiama, a riguardo, a principi costantemente espressi dal Tribunale adito (cfr. ex multis sentenza n.
1610/2023).
N. 4370/2020 r.g.a.c.c. Sentenza e Parte_1 Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n. 84/2022, in cui si è affermato che: “è principio già più volte
9 affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n.
8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n.
25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e
199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del
08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018;
n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del CP_1
demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti disposizioni: - L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il
Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>. - L'articolo 90 del medesimo
D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che <<tutte le funzioni relative alla tutela disciplina e utilizzazione delle risorse idriche con esclusione riservate allo stato dal successivo articolo sono delegate alle regioni che eserciteranno nell della programmazione nazionale destinazione in conformit direttive statali sia generali di settore per la dell idrica nel secondo comma particolare concernenti: lett. polizia acque l del d.lgs. n.>
112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio
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1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>;
10 nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza,
<<all e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed>
a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e La conservazione dei beni>>”.
Inutile, di contro, è l'indagine volta ad accertare la sussistenza della legittimazione passiva del e del Controparte_4
la cui eventuale corresponsabilità non radica un Controparte_5
litisconsorzio necessario e verso i quali nessuna domanda è stata proposta.
In ogni caso, la legittimamente è stata chiamata a rispondere per CP_1
l'eventuale omesso controllo sull'operato del . CP_4
Si dà atto che sono generiche e sfornite di prova le difese volte a far valere le responsabilità di Comuni, non meglio individuati, per la presenza di rifiuti urbani, che non risultano aver inciso – i rifiuti – nella causazione del danno.
***
8. Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza, in considerazione della notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per 2/3 delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e liquidate in dispositivo secondo i Controparte_1
parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore del difensore avv. Rossi Rosario Carmine, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
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Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4370/2020 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Parte_1
11
e e, per l'effetto, condanna la
[...] Parte_2 Controparte_1 al pagamento in loro favore dell'importo complessivo di € 2.000,00 in quote che si presumono uguali, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento
(21/12/2019) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
-- compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la a pagare Controparte_1
ai ricorrenti la residua parte, che liquida in € 181,66 per esborsi documentati ed € 700,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore avv. Rossi Rosario
Carmine, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli addì 5/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 4370/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta in data 5/03/2025
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Carmine C.F._2
Rossi (c.f. ), giusta procura ad litem allegata al ricorso, C.F._3
elettivamente domiciliati in Piedimonte Matese alla via Cila n. 55
Ricorrenti
E
(c.f.: ) in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1
Giunta Regionale legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla
Via Santa Lucia n. 81, rappresentata dall'avv. Michele Cioffi (c.f.: TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
) giusta procura generale ad lites in atti, elettivamente C.F._4
domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 16/11/2020, e Parte_1 Parte_3 hanno convenuto in giudizio la affinché l'adito
[...] Controparte_1
Tribunale, previo accertamento della sua responsabilità per l'esondazione del torrente Torano, verificatasi in Alife (CE) il 21 dicembre 2019, la condanni al pagamento della complessiva somma di € 40.000,00 ovvero dell'importo che il Tribunale in via equitativa riterrà dovuto, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dall'immobile di loro proprietà, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto:
--di essere comproprietari di un immobile, destinato ad abitazione principale, sito nel Comune di Alife (CE) e riportato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio n. 28 particella n. 5165;
--che nella giornata del 21 dicembre 2019, il torrente Torano è esondato in occasione di precipitazioni meteoriche, fuoriuscendo dal proprio alveo in un punto situato a circa 500 mt a monte rispetto alla loro abitazione;
-- che l'acqua esondata ha allagato la loro casa, in particolare il piano seminterrato, dove ha raggiunto un livello di circa 1,10 mt dal pavimento e danneggiato non solo i locali ma soprattutto le suppellettili e gli arredi;
-- che causa dell'evento è stata la carente manutenzione degli argini e del letto del torrente Torano, imputabile alla tenuta per legge alla Controparte_1
cura, alla pulizia, alla sorveglianza e alla custodia dei corsi d'acqua;
-- che, in particolare, “Il totale stato di abbandono per mancata pulizia dell'alveo e l'accumulo di materiali alluvionali e rifiuti hanno quasi colmato la sezione idraulica - soprattutto nei punti di depressione, i quali risultano seriamente ostruiti da veri e propri sbarramenti impedendo di conseguenza il regolare deflusso delle acque, che in occasione di un minimo di aumento
N. 4370/2020 r.g.a.c.c. Sentenza e Parte_1 Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
dei volumi idrici rompono gli argini naturali e si riversano nei fondi limitrofi” (pag. 2 dell'atto di citazione);
-- che i danni all'immobile ammontano ad € 40.000,00, come quantificati nella perizia di parte in atti.
2. Con comparsa depositata in data 20/04/2022, si è costituita la CP_3
eccependo:
[...]
-- il proprio difetto di legittimazione passiva, in favore del
[...]
, il cui Piano di Classifica menziona Controparte_4
espressamente il carattere artificiale del reticolo fluviale di cui il torrente
Torano fa parte, ovvero quello dei Regi Lagni, nonché del Controparte_5
in virtù del D.lgs. 152/06 (art. 142 co. 3 e 147) che individua quali Enti competenti solo i Comuni, le province e le Città metropolitane;
--la competenza dei Comuni per lo smaltimento dei rifiuti solidi grossolani rinvenuti nei corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 14 del
26/5/2016;
--nel merito, l'infondatezza della domanda per carenza di tutti i presupposti richiesti per l'accertamento della responsabilità della sia con CP_1 riferimento all'art. 2043 c.c., che in riferimento dall'art. 2051 c.c., in particolare del nesso eziologico;
-- l'eccezionalità dell'evento alluvionale, integrante forza maggiore o caso fortuito;
-- il concorso del fatto colposo dei ricorrenti nella causazione del danno ex art 1227 co. 1 e 2 c.c., in quanto i ricorrenti non avrebbero mai realizzato alcuna opera a difesa dell'immobile;
-- in subordine, la carenza di prova del quantum debeatur per carenza di elementi idonei a fornire l'esatta determinazione delle richieste così come formulate.
3. Alla prima udienza del 7/06/2022, il Giudice designato ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegando, ai sensi degli artt. 170
R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per
N. 4370/2020 r.g.a.c.c. Sentenza e Parte_1 Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
l'espletamento della prova stessa e rinviando per la precisazione delle conclusioni al 4 aprile 2023.
All'udienza del 4/04/2023, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 2/10/2024, poi rinviata al 5/03/2025, in modalità di
4 trattazione scritta.
4. Acquisiti i verbali relativi all'espletamento della prova delegata, le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta, tempestivamente depositate dai ricorrenti il 21/02/2025, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 5/03/2025, il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Prova dell'allagamento e del nesso causale
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati all'immobile di loro proprietà, derivanti dall'esondazione del torrente Torano, avvenuta il 21 dicembre 2019, come descritti e quantificati nella relazione tecnico-peritale dell'ing. del 23/12/2019, allegata al ricorso. Persona_1
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass.
15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
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(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che il 21 dicembre 2019 il torrente Torano
è esondato, provocando l'allagamento dell'immobile per cui è causa, oltre a
5 non essere contestata, risulta dalla relazione tecnico-peritale dell'ing.
ed è stata confermata dai testi escussi, mentre la Persona_1 CP_1
non ha dato nessuna prova dell'eccezionalità dell'evento, dedotto
[...]
genericamente e indimostrato.
Per quanto concerne il cattivo stato di manutenzione del torrente, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che il medesimo era invaso da detriti e vegetazione.
In particolare, la teste ha dichiarato: “Si è vero. Abito Testimone_1
in quel posto da circa 16 anni e non ho mai visto alcuno fare manutenzione all'alveo del torrente che negli anni si era riempito di alberi e rami spezzati, mentre gli argini sono quasi inesistenti” (cf. verbale di escussione testi in data
22/02/2023).
Del resto, i ricorrenti hanno provato di aver segnalato lo stato di incuria ed abbandono in cui il torrente versava con missiva protocollata presso gli uffici
Comunali di Alife con prot. n. 7838 del 16/07/2013, nella quale si denunciavano le frequenti e pregresse inondazioni causate dalle conclamate criticità.
Allo stesso tempo, nessuna prova vi è che i ricorrenti abbiano concorso alla causazione dei danni ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito dalla in quanto, trattandosi di immobile di proprietà ad uso abitativo, la CP_1
porta basculante di ingresso del seminterrato ha ceduto a causa dell'irruenza dell'acqua.
***
6. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si
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sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
6.1. Nell'identificare e quantificare i danni, il perito ha fatto un lungo elenco di oggetti interessati dall'allagamento e indicato l'importo dei presunti danni
6 in € 40.000,00.
L'allegazione del danno è palesemente generica, in quanto nella perizia di parte – che integra l'atto introduttivo del giudizio - non è specificato se i beni elencati, considerati singolarmente, siano andati distrutti e, quindi, siano stati smaltiti, oppure se siano risultati solo danneggiati e, di conseguenza, riparati,
o se, invece, siano stati semplicemente ripuliti dal fango.
La carenza di queste essenziali informazioni impedisce di accreditare la validità del calcolo dei danni fatto dal ricorrente.
L'elaborato del CTP, infatti, non è attendibile ai fini probatori, in particolare nella parte di stima dei danni, atteso che (oltre al deficit di allegazione già evidenziato) l'elenco dei beni ivi stilato è nutrito ma generico;
invero, dopo aver menzionato gli oggetti danneggiati in modo impreciso, senza indicarne la marca, il modello, l'anno di acquisto ed il valore inziale, il CTP si è limitato ad affermare che “per quanto riguarda la stima dei suddetti danni deve tenersi conto del valore venale dei beni danneggiati, considerandone comunque l'usura. Perciò si ritiene che la stima dei danni ammonterebbe a circa € 40.000,00” (cfr. pag. 2 perizia di parte), dando dunque un valore assolutamente forfettario, oltre che onnicomprensivo, senza la minima indicazione sui singoli danni asseritamente verificatisi.
Per quanto riguarda gli autoveicoli, quali beni mobili registrati dovrebbero risultare iscritti nel pubblico registro automobilistico (cd. PRA), potendosi dunque dare agevolmente e senz'altro per tabulas la prova della relativa proprietà mediante certificato di proprietà o altro documento equipollente estratto dal PRA.
Invece, nulla è documentato circa la proprietà degli stessi;
peraltro, soltanto la Fiat 500, vecchissimo modello, che si vede in foto, è munita di targa,
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mentre per il resto si intravedono dei motoveicoli piuttosto vecchi e, in quanto privi di targa, verosimilmente non più destinati alla circolazione.
Inoltre, la perizia è sfornita di qualsiasi supporto documentale circa l'effettiva entità dei pregiudizi subiti dai ricorrenti.
7 Né la prova della effettiva consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia stessa, da cui si percepisce chiaramente soltanto l'allagamento del seminterrato, mentre per il resto si rilevala il cumulo di molti oggetti ammassati, tra i quali è possibile distinguere soltanto una lavatrice e gli automezzi d'epoca citati dai ricorrenti, ma non tutti gli altri arredi e suppellettili elencati nella perizia. Peraltro, non ci sono fotografie sufficientemente chiare che indichino tutti gli strumenti e l'attrezzatura musicale a cui si fa riferimento nel ricorso e nella perizia.
Le carenti allegazioni non sono superate dalle deposizioni dei testimoni, le quali, seppur riferiscono dell'allagamento del seminterrato, sono comunque insufficienti ad una compiuta valutazione dei danni effettivamente subiti dai ricorrenti.
Infatti, interrogata sui danni, la teste vicina di casa dei Testimone_1
ricorrenti, ha riferito: “Si è vero. Ricordo che nel locale seminterrato vi erano una fiat 500 d'epoca, 2 moto Vespa, attrezzature da giardino, compressore e nel locale musicale vi erano vari strumenti musicali, quali chitarra elettrica la batteria e le casse di amplificazione oltre ad altri oggetti quali lavatrice,
l'asciugatrice ed altro”; ha poi aggiunto di essere entrata in casa per aiutare a liberare la casa dall'acqua. Pt_1
Si tratta di dichiarazioni che confermano semplicemente la presenza di molti oggetti nel seminterrato e che il locale fu ripulito in economia, atteso che non risulta in nessun modo il ricorso a terze persone o a imprese specializzate.
Pertanto, le considerazioni che precedono impongono il ricorso alla liquidazione in via equitativa, a rafforzare la cui indispensabilità vi è il rilievo che è stata una precisa scelta dei ricorrenti non fare accertare lo stato dei luoghi e i danni subiti nell'immediatezza dei fatti mediante accertamento tecnico preventivo.
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Considerata la grandezza del fabbricato e delle superfici interessate, la presenza di oggetti come descritti dai testimoni, che appaiono per lo più vetusti stando alle foto, in mancanza di qualunque indicazione del loro valore residuo al momento dell'allagamento, in difetto di allegazione e prova di ciò
8 che fu distrutto, solo danneggiato o soltanto ripulito, tenuto conto del totale difetto di prova dei danni eventualmente subiti dagli oggetti, considerato, altresì, che verosimilmente sono state necessarie delle attività di pulizia, presumibilmente effettuate in autonomia, si reputa equo liquidare per le attività di ripristino euro 2.000,00 .
6.2. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro 2.000,00 in favore di e Parte_1 Parte_2
in quote che si presumono uguali.
[...]
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono, infine, gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
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7. La legittimazione passiva
Infine, una volta quantificati i danni, occorre dare atto della responsabilità CP_ dell' convenuto.
La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua di CP_1
cui ci si occupa nel presente giudizio. Ci si richiama, a riguardo, a principi costantemente espressi dal Tribunale adito (cfr. ex multis sentenza n.
1610/2023).
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La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n. 84/2022, in cui si è affermato che: “è principio già più volte
9 affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n.
8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n.
25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e
199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del
08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018;
n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del CP_1
demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti disposizioni: - L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il
Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>. - L'articolo 90 del medesimo
D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che <<tutte le funzioni relative alla tutela disciplina e utilizzazione delle risorse idriche con esclusione riservate allo stato dal successivo articolo sono delegate alle regioni che eserciteranno nell della programmazione nazionale destinazione in conformit direttive statali sia generali di settore per la dell idrica nel secondo comma particolare concernenti: lett. polizia acque l del d.lgs. n.>
112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio
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1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>;
10 nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza,
<<all e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed>
a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e La conservazione dei beni>>”.
Inutile, di contro, è l'indagine volta ad accertare la sussistenza della legittimazione passiva del e del Controparte_4
la cui eventuale corresponsabilità non radica un Controparte_5
litisconsorzio necessario e verso i quali nessuna domanda è stata proposta.
In ogni caso, la legittimamente è stata chiamata a rispondere per CP_1
l'eventuale omesso controllo sull'operato del . CP_4
Si dà atto che sono generiche e sfornite di prova le difese volte a far valere le responsabilità di Comuni, non meglio individuati, per la presenza di rifiuti urbani, che non risultano aver inciso – i rifiuti – nella causazione del danno.
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8. Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza, in considerazione della notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per 2/3 delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e liquidate in dispositivo secondo i Controparte_1
parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore del difensore avv. Rossi Rosario Carmine, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
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Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4370/2020 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Parte_1
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e e, per l'effetto, condanna la
[...] Parte_2 Controparte_1 al pagamento in loro favore dell'importo complessivo di € 2.000,00 in quote che si presumono uguali, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento
(21/12/2019) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
-- compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la a pagare Controparte_1
ai ricorrenti la residua parte, che liquida in € 181,66 per esborsi documentati ed € 700,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore avv. Rossi Rosario
Carmine, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli addì 5/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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