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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/11/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4855 /2025 RI GL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Ada LUCCA Presidente
Dottor Danilo CORVACCHIOLA Giudice
Dottoressa Claudia MERLINO Giudice Rel
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]11/3 16014 CAMPOMORONE ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. TENANI MAURA (C.F. ), che C.F._2 la rappresenta e la difende, come da procura in atti e
C.F. , nato a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._3 in VIA VILLA BERRONE 11/13 16014 CAMPOMORONE ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. VISDOMINI EMANUELA (C.F. ), che lo C.F._4 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 22.09.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 1 le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CERANESI il 07/08/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art.151 cc riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, pronuncia la separazione personale e coniugi
Parte_3
[...]
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Le figlie entrambe minorenni, e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale fino al raggiungimento della autosufficienza economica di entrambe le figlie.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, la salute, gli studi delle figlie verranno prese concordemente dai genitori, salvo quelle di natura ordinaria che verranno assunte dal genitore, presso il quale il figlio si trova nel momento contingente. Nell'eventualità in cui le decisioni dovessero implicare l'assunzione di oneri economici, detti oneri dovranno essere concordati tra le parti.
3. Nella casa già coniugale sita a Campomorone, Via Villa Berrone 11/13, in comproprietà tra i
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 2 coniugi (50% in capo a ciascuno), resterà ad abitare la Signora con le figlie Parte_1 Per_3
e ; il Signor sebbene non abbia ancora provveduto alla formalità del cambio di Per_2 Parte_2 residenza, in accordo con la moglie, si è già trasferito presso altra abitazione, per la quale ha stipulato regolare contratto di locazione, ad Isoverde, GE, in Via E. Del Monte 39/22, avendo già provveduto ad asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali.
“Durante la settimana il padre, accordandosi direttamente con l'altro genitore, potrà vedere liberamente e tenere con sé anche per i pernottamenti le figlie.
Tuttavia, quale prescrizione minima, i coniugi dichiarano e concordano che il padre terrà con sé le figlie minori come segue:
- Nel periodo infrasettimanale per due giorni (con o senza pernottamento) individuati nelle giornate del martedì o del mercoledì di ogni settimana, prelevandole dall'uscita da scuola/dalla casa materna o dal centro estivo con riaccompagnamento alla casa materna dopo cena, alle ore 21:00 nel fermo scolastico ed alle ore 22:00 nel periodo di fermo scolastico. Inoltre le figlie si tratterranno presso il padre nella giornata del venerdì di ogni settimana, sempre con pernottamento, così come nella giornata del sabato incidente nel week end di competenza paterna, fermo quanto infra.
- Nel fine settimana, le figlie si tratterranno con l'uno o l'altro genitore (in regime di alternanza) dal sabato alle ore 18.00 circa, sino alla domenica sera.
- Nel periodo estivo, e si tratterranno sia con il padre che con la madre per sette Per_3 Per_2 giorni consecutivi, fermo restando per il resto il regime ordinario.
Ciascun genitore potrà recarsi con le figlie in vacanza all'estero in Paesi non in Stato di Guerra né in Paesi attenzionati dal Ministero degli Esteri Italiano per altri motivi sanitari, di sicurezza nazionale.
Con impegno dei genitori di comunicare l'uno all'altra, entro il mese di maggio di ogni anno, i periodi di permanenza prescelti.
Resta inteso che in tali periodi i genitori si comunicheranno reciprocamente le proprie reperibilità.
Resta, altresì, inteso che le suddette prescrizioni sono minime ed ampiamente derogabili in base alle esigenze delle figlie minori.
Le parti concordemente prevedono che, nel giorno del compleanno di ed in quello di Per_1
, il genitore che nella relativa giornata non è con la figlia possa comunque incontrare la Per_2 festeggiata previo accordo con l'altro genitore per definirne le modalità.
Nelle festività civile e religiose, così come nelle ricorrenze, le figlie si tratterranno con l'uno o l'altro dei genitori secondo in criterio dell'alternanza su base annuale.
5. Viste le attuali condizioni economico reddituali dei due genitori, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, il Signor si obbliga a corrispondere alla Signora Parte_2 Parte_1
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 3 Ricci, la somma di € 300,00, che verrà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
6. Entrambi i genitori si obbligano a farsi carico, nella misura del 50% in capo a ciascuno di loro, delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie, richiamando per l'individuazione e la disciplina delle medesime, fatta eccezione per quanto infra concordato al seguente punto 7), il Protocollo adottato dalla IV Sezione del Tribunale di Genova alla riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. di cui al Verbale del 15 settembre 2016 (Doc_08), restando inteso che le spese straordinarie saranno rimborsate alla fine di ogni mese in favore del genitore che le abbia sostenute, da parte dell'altro genitore, dietro presentazione del dettaglio di spesa e della pertinente documentazione.
7. I ricorrenti convengono sin d'ora che le spese di seguito elencate saranno ripartite tra i medesimi nella misura del 50% in capo a ciascuno dei genitori:
- spese per il servizio di mensa scolastica;
- spese per la pratica di una attività sportiva per ciascuna figlia;
- spese per una attività extrascolastica per ciascuna figlia, posto che ha già richiesto Per_3 di poter frequentare un corso di lezioni di musica (pianoforte) a partire dall'autunno 2025;
- spese per il servizio dopo scuola;
- spese per il centro estivo.
8. Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale ed ogni eventuale ulteriore contributo pubblico che abbia ad essere previsto in favore delle figlie, venga percepito integralmente dalla
Signora con espressa rinuncia, avente efficace dalla data di sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso, del Signor all'incameramento della propria quota di spettanza Parte_2
(50%). Per quanto attiene le restanti detrazioni fiscali “figli a carico”, esse continueranno ad essere percepite per la quota del 50% in capo a ciascuno dei genitori.
9. La Signora ed il Signor si obbligano a salvaguardare per le figlie Parte_1 Parte_2 le rispettive figure genitoriali (nonni paterni e nonni materni), astenendosi quindi da ogni comportamento che, anche indirettamente, possa screditare l'altra figura genitoriale e ledere in qualsiasi modo la sensibilità delle Minori.
I genitori si impegnano alla più ampia e concorde collaborazione nell'educazione e nella cura di e . In particolare, ad evitare che le stesse abbiano contatti e/o frequentazioni con Per_3 Per_2 persone ad essi sentimentalmente legate, fino a che le relative relazioni non saranno stabili e con- solidate e, comunque, sempre nel rispetto della sensibilità delle Minori.
10. I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti non- ché al rilascio della carta d'identità e del passaporto a favore delle figlie minori, passaporto che
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 4 verrà conservato dal genitore collocatario e consegnato all'altro in caso di eventuale viaggio.
11. La Signora ed il Signor si impegnano l'uno nei confronti Parte_1 Parte_2 dell'altra al puntuale adempimento delle condizioni di separazione ed a dirimere ogni eventuale controversia per quanto possibile in via amichevole, nell'interesse precipuo delle figlie.
12. Le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo economico.
13. Le spese del procedimento sono integralmente compensate tra le parti..
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2010,
Numero 12, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, lì 21.11.2025, così deciso in Camera di Consiglio
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Dott. Claudia Merlino
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Ada LUCCA Presidente
Dottor Danilo CORVACCHIOLA Giudice
Dottoressa Claudia MERLINO Giudice Rel
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]11/3 16014 CAMPOMORONE ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. TENANI MAURA (C.F. ), che C.F._2 la rappresenta e la difende, come da procura in atti e
C.F. , nato a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._3 in VIA VILLA BERRONE 11/13 16014 CAMPOMORONE ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. VISDOMINI EMANUELA (C.F. ), che lo C.F._4 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 22.09.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 1 le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CERANESI il 07/08/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art.151 cc riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, pronuncia la separazione personale e coniugi
Parte_3
[...]
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Le figlie entrambe minorenni, e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale fino al raggiungimento della autosufficienza economica di entrambe le figlie.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, la salute, gli studi delle figlie verranno prese concordemente dai genitori, salvo quelle di natura ordinaria che verranno assunte dal genitore, presso il quale il figlio si trova nel momento contingente. Nell'eventualità in cui le decisioni dovessero implicare l'assunzione di oneri economici, detti oneri dovranno essere concordati tra le parti.
3. Nella casa già coniugale sita a Campomorone, Via Villa Berrone 11/13, in comproprietà tra i
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 2 coniugi (50% in capo a ciascuno), resterà ad abitare la Signora con le figlie Parte_1 Per_3
e ; il Signor sebbene non abbia ancora provveduto alla formalità del cambio di Per_2 Parte_2 residenza, in accordo con la moglie, si è già trasferito presso altra abitazione, per la quale ha stipulato regolare contratto di locazione, ad Isoverde, GE, in Via E. Del Monte 39/22, avendo già provveduto ad asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali.
“Durante la settimana il padre, accordandosi direttamente con l'altro genitore, potrà vedere liberamente e tenere con sé anche per i pernottamenti le figlie.
Tuttavia, quale prescrizione minima, i coniugi dichiarano e concordano che il padre terrà con sé le figlie minori come segue:
- Nel periodo infrasettimanale per due giorni (con o senza pernottamento) individuati nelle giornate del martedì o del mercoledì di ogni settimana, prelevandole dall'uscita da scuola/dalla casa materna o dal centro estivo con riaccompagnamento alla casa materna dopo cena, alle ore 21:00 nel fermo scolastico ed alle ore 22:00 nel periodo di fermo scolastico. Inoltre le figlie si tratterranno presso il padre nella giornata del venerdì di ogni settimana, sempre con pernottamento, così come nella giornata del sabato incidente nel week end di competenza paterna, fermo quanto infra.
- Nel fine settimana, le figlie si tratterranno con l'uno o l'altro genitore (in regime di alternanza) dal sabato alle ore 18.00 circa, sino alla domenica sera.
- Nel periodo estivo, e si tratterranno sia con il padre che con la madre per sette Per_3 Per_2 giorni consecutivi, fermo restando per il resto il regime ordinario.
Ciascun genitore potrà recarsi con le figlie in vacanza all'estero in Paesi non in Stato di Guerra né in Paesi attenzionati dal Ministero degli Esteri Italiano per altri motivi sanitari, di sicurezza nazionale.
Con impegno dei genitori di comunicare l'uno all'altra, entro il mese di maggio di ogni anno, i periodi di permanenza prescelti.
Resta inteso che in tali periodi i genitori si comunicheranno reciprocamente le proprie reperibilità.
Resta, altresì, inteso che le suddette prescrizioni sono minime ed ampiamente derogabili in base alle esigenze delle figlie minori.
Le parti concordemente prevedono che, nel giorno del compleanno di ed in quello di Per_1
, il genitore che nella relativa giornata non è con la figlia possa comunque incontrare la Per_2 festeggiata previo accordo con l'altro genitore per definirne le modalità.
Nelle festività civile e religiose, così come nelle ricorrenze, le figlie si tratterranno con l'uno o l'altro dei genitori secondo in criterio dell'alternanza su base annuale.
5. Viste le attuali condizioni economico reddituali dei due genitori, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, il Signor si obbliga a corrispondere alla Signora Parte_2 Parte_1
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 3 Ricci, la somma di € 300,00, che verrà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
6. Entrambi i genitori si obbligano a farsi carico, nella misura del 50% in capo a ciascuno di loro, delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie, richiamando per l'individuazione e la disciplina delle medesime, fatta eccezione per quanto infra concordato al seguente punto 7), il Protocollo adottato dalla IV Sezione del Tribunale di Genova alla riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. di cui al Verbale del 15 settembre 2016 (Doc_08), restando inteso che le spese straordinarie saranno rimborsate alla fine di ogni mese in favore del genitore che le abbia sostenute, da parte dell'altro genitore, dietro presentazione del dettaglio di spesa e della pertinente documentazione.
7. I ricorrenti convengono sin d'ora che le spese di seguito elencate saranno ripartite tra i medesimi nella misura del 50% in capo a ciascuno dei genitori:
- spese per il servizio di mensa scolastica;
- spese per la pratica di una attività sportiva per ciascuna figlia;
- spese per una attività extrascolastica per ciascuna figlia, posto che ha già richiesto Per_3 di poter frequentare un corso di lezioni di musica (pianoforte) a partire dall'autunno 2025;
- spese per il servizio dopo scuola;
- spese per il centro estivo.
8. Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale ed ogni eventuale ulteriore contributo pubblico che abbia ad essere previsto in favore delle figlie, venga percepito integralmente dalla
Signora con espressa rinuncia, avente efficace dalla data di sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso, del Signor all'incameramento della propria quota di spettanza Parte_2
(50%). Per quanto attiene le restanti detrazioni fiscali “figli a carico”, esse continueranno ad essere percepite per la quota del 50% in capo a ciascuno dei genitori.
9. La Signora ed il Signor si obbligano a salvaguardare per le figlie Parte_1 Parte_2 le rispettive figure genitoriali (nonni paterni e nonni materni), astenendosi quindi da ogni comportamento che, anche indirettamente, possa screditare l'altra figura genitoriale e ledere in qualsiasi modo la sensibilità delle Minori.
I genitori si impegnano alla più ampia e concorde collaborazione nell'educazione e nella cura di e . In particolare, ad evitare che le stesse abbiano contatti e/o frequentazioni con Per_3 Per_2 persone ad essi sentimentalmente legate, fino a che le relative relazioni non saranno stabili e con- solidate e, comunque, sempre nel rispetto della sensibilità delle Minori.
10. I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti non- ché al rilascio della carta d'identità e del passaporto a favore delle figlie minori, passaporto che
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 4 verrà conservato dal genitore collocatario e consegnato all'altro in caso di eventuale viaggio.
11. La Signora ed il Signor si impegnano l'uno nei confronti Parte_1 Parte_2 dell'altra al puntuale adempimento delle condizioni di separazione ed a dirimere ogni eventuale controversia per quanto possibile in via amichevole, nell'interesse precipuo delle figlie.
12. Le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo economico.
13. Le spese del procedimento sono integralmente compensate tra le parti..
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2010,
Numero 12, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, lì 21.11.2025, così deciso in Camera di Consiglio
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Dott. Claudia Merlino
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 5