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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/06/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 226/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
C.F. , nata a COLOGNA VENETA (VR) in [...]_1 C.F._1
07/02/1984, rappresentata e difesa dall'avv. LIBERATI ROBERTA, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato a ROVIGO (RO) in [...]_1 C.F._2
26/08/1983, rappresentato e difeso dall'avv. PREVIATO FRANCO, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
- INTERVENTORE EX LEGE–
CONCLUSIONI
Per le parti: “affidamento condiviso di e con collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2
madre; assegnazione a della casa familiare, sita a Costa di Rovigo, Via Giuseppe Verdi, n. Parte_1
482; salvi migliori accordi, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
1 - nelle settimane in cui le figlie non trascorreranno il fine settimana con il padre, dal mercoledì dalle 7.30 (dall'uscita da scuola in periodo scolastico) fino al venerdì, quando il padre le accompagnerà a scuola in periodo scolastico o quando la madre le prenderà presso l'abitazione paterna alle 14.30 in periodo non scolastico;
- nelle settimane in cui le figlie trascorreranno il fine settimana con il padre, il mercoledì dalle 7.30
(dall'uscita da scuola in periodo scolastico) fino al giovedì, quando il padre le accompagnerà a scuola in periodo scolastico o quando la madre le prenderà presso l'abitazione paterna alle 17.30 in periodo non scolastico;
- a fine settimana alternati, dal venerdì, dalle 7.30 in periodo non scolastico o dall'uscita da scuola in periodo scolastico, fino al lunedì mattina quando il padre le accompagnerà a scuola in periodo scolastico o quando la madre le prenderà presso l'abitazione paterna alle 17.30 in periodo non scolastico;
Vacanze invernali: le figlie trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore ed il
Natale con l'altro genitore con suddivisione tra i genitori del periodo di vacanze al 50% cadauno alternando di anno in anno il periodo dal 25 dicembre all'1 gennaio compreso e dal 2 gennaio al 7 gennaio;
Vacanze pasquali: metà con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore, alternando di anno in anno il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
Restanti festività e/o ponti alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore.
Vacanze estive: 4 settimane anche non consecutive da comunicare entro il mese di 31 Maggio e;
si obbliga a corrispondere, con decorrenza dal mese di luglio 2025, entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di 650,00 euro al mese (325,00 euro per ciascuna figlia), a titolo di contributo al mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
2 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) spese di custodia (baby sitter); d) viaggi e vacanze, campi estivi;
L'assegno unico universale, relativo a e e corrisposto dall' sarà percepito per Per_1 Per_2 CP_2
intero da Parte_1
nessun assegno divorzile in favore delle parti, essendo economicamente indipendenti;
spese di lite compensate”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 13.2.2025 a introdotto il presente Parte_1
procedimento di divorzio contenzioso nei confronti del marito . Controparte_1
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in FRATTA POLESINE in data 30.5.2015.
Dalla loro unione sono nate in data 23.5.2013, e in data 2.9.2016. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 392/2023 dell'intestato Tribunale, depositata in data 8.5.2023, è stata pronunziata la separazione personale tra i coniugi.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 10.6.2025, dopo discussione, le parti hanno raggiunto un accordo, alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice designato ha invitato i difensori alla discussione ex art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c., i quali hanno precisato le conclusioni in conformità alle condizioni concordate dalle parti, rinunciando all'assegnazione di ulteriori termini.
La causa è stata rimessa in decisione.
2. Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 5.5.2023 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione n.° 392/2023 di questo Tribunale.
3 Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza e riportati in epigrafe, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi delle figlie minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
4. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FRATTA POLESINE in data 30/05/2015 tra e , come sopra generalizzati (atto Parte_1 Controparte_1
n.° 1, parte II, serie A, reg. atti matrimonio anno 2015);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 10.6.2025.
Il Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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