Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/03/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n°3607/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
N NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI,
VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott.ssa MARIA ROSARIA PUPO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°3607/2022 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza monocratica in tema di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per spettanze da appalto, vertente
T R A
, nata a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], e , nata Parte_2
a Napoli il 30/07/1962, (C.F. , residente in [...]CodiceFiscale_2
(RM), alla Via Antonio Santovetti n°58, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Alberto De Giorgio con studio in Torre del Greco (NA), al Vico II° S. Vito n°51/B, ivi elettivamente domiciliate, giusta procure per atti separati, materialmente congiunti all'atto di appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;
APPELLANTI
C O N T R O
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., dott. , (C.F.: ), corrente in Controparte_2 CodiceFiscale_3
Napoli, alla Via Rocco Scotellaro n°55, rappresentata e difesa, dall'Avv. CP_2
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Mangiapia presso il cui studio, in Napoli, al Corso Duca d'Aosta n°49, è elettivamente domiciliata, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente;
APPELLATA
N O N C H E'
, (C.F. ) in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'amministratore e legale rappresentante p.t., dr. già CP_4 elettivamente domiciliato in Carinaro (CE), alla Via A. Manzoni n°13, presso lo studio dell'Avv. Luigi Incarnato, difensore costituito in primo grado;
APPELLATO CONTUMACE
A V V E R S O
La sentenza n° 836/2022, emessa dal G.U. presso il Tribunale di Napoli, XIa Sez. Civ,.nel procedimento n°13629/2016 R.G., pubblicata in data 26/01/2022, con cui l'adito giudice così provvedeva: “1) rigetta l'opposizione, dando atto che il decreto ingiuntivo n. 1850/16 è già stato dichiarato esecutivo con ordinanza del 22 settembre 2016, nonché la domanda riconvenzionale spiegata dal condominio opponente;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore CP_3 dell'opposta , delle spese del giudizio che liquida in euro Controparte_1
10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato , che ha CP_3 disertato il giudizio malgrado rituale notifica del suo atto introduttivo, (c.f.r., tra allegati alla citazione, ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. in data 25.7.22).
La Corte, con ordinanza del 20.12.24, comunicata alle parti in data 24.12.24, rilevato che nessuna di esse aveva provveduto al deposito di note scritte entro il termine fissato ai sensi dell'art 127 ter cpc, assegnava nuovamente alle stesse termine per depositare note scritte, pena, in caso di protratto, omesso deposito, la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4°, c.p.c.. Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'odierna udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la sua conseguente estinzione.
2 Proc. n°3607/2022 R.G.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto la sola che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere g/li eventuali vizi.
La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara la estinzione disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate, così come previsto dall'art. 310 C.P.C..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da e Parte_1 Pt_2
nei confronti della e del
[...] Controparte_1 Controparte_3
con atto di citazione in appello notificato a mezzo p.e.c. in data
[...]
25.07.2022, previa dichiarazione di contumacia dell'appellato così CP_3 provvede:
1°) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2°) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle appellanti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 28.02.25
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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