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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/12/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa decisa in data 4.12.2025, promossa da rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dagli Avv. P. Parte_1
CA e F. BA
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_2
NONCHE'
rappresentata e difesa, con mandato in atti, Controparte_3 dall'Avv. E. Monteforte
Resistenti
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.10.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02420249007237621/000 limitatamente al credito di cui agli avvisi di addebito n. 32420160000902240000 (€
1.461,52), n. 32420160001045679000 (€ 340,51), n. 32420160001125339000 (€ 699,56),
n. 32420160002279953000 (€ 845,55), 32420170000326027000 (€ 1.166,92), n.
32420180001609309000 (€ 1.720,32).
A fondamento dell'opposizione, eccepiva l'illegittimità dell'intimazione impugnata in quanto emessa a seguito di domanda di adesione alla agevolazione fiscale Rottamazione- quater e in violazione dell'art. 7 Statuto del Contribuente. Rilevava poi la nullità/inesistenza della notifica dei titoli non essendo conforme alle prescrizioni previste dalla normativa in materia di notifica a mezzo pec.
Chiedeva quindi che fosse accertata l'illegittimità dell'atto impugnato. Si costituivano ed che contestavano gli avversi CP_2 Controparte_3 assunti evidenziando la regolarità della notifica dei titoli e l'infondatezza delle censure concernenti la regolarità formale dell'intimazione di pagamento.
Insistevano per il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e sulla scorta delle conclusioni ivi rassegnate.
***
Deve dichiararsi cessata la materia.
Ed invero, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass.
13217/2013), va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico (e risultando dalla documentazione prodotta dal ricorrente) che l'istante, con riferimento al credito di cui ai titoli per cui è causa e riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, abbia ottenuto un provvedimento di riammissione alla definizione agevolata.
Nelle note depositate in data 19.11.2025, ha aderito alla richiesta di cessata materia CP_4 del contendere “considerata la riammissione del sig. al beneficio della Pt_1 definizione agevolata e la regolarità dei pagamenti”.
Le spese di lite si compensano integralmente, atteso che la riammissione del ricorrente alla definizione agevolata costituisce una sopravvenienza fattuale correlata ad una disposizione normativa la cui ratio è da ravvisare da un lato nell'esigenza di liberare il cittadino da potenziali esecuzioni per debiti di esiguo valore ed, al contempo, di sgravare gli enti preposti da contenziosi di minima rilevanza economica.
Ne consegue che far sottostare una delle due parti alla regola della soccombenza virtuale si porrebbe in contrasto con gli scopi della suddetta norma.
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
e dell' , così provvede: CP_2 Controparte_3 dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 4.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere