Articolo 3 della Legge 5 gennaio 1958, n. 14
Articolo 2
Versione
11 febbraio 1958
Art. 3.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 , ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
La presente legge entra, in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 11 febbraio 1958
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente