Art. 3.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 , ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
La presente legge entra, in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 , ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
La presente legge entra, in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.