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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/09/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott. Francesco Bruno Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 950/2024 R.G, proposta
DA
, rappresentato e difeso, in virtù Parte_1
di mandato in atti, dall' avv. Luca Di Genio, presso il cui studio, in Marina di Ascea al Corso Elea n.238, elettivamente domicilia.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del Controparte_1
Commissario Straordinario pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Roberto Casaula, presso il cui studio, in Cava de'
Tirreni alla Via S. Lorenzo n.1, elettivamente domicilia.
APPELLATA
Oggetto: appello alla sentenza n. 139/2024 del Tribunale di Vallo della
Lucania, in tema di responsabilità professionale. Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione appellava la sentenza n. Parte_1
139/2024 del Tribunale di Vallo della Lucania, con la quale il primo giudice accoglieva parzialmente la domanda attorea, con condanna dell' al risarcimento Parte_2
dei danni occorsi durante il parto o, comunque, nel corso della sua degenza presso il nido neo-natale dell'Ospedale Civile di Vallo della Lucania, e quantificati in € 4.175,60 oltre interessi legali, nonché alla refusione delle spese di lite, deducendo a motivi:
1) L'omessa e l'erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, in quanto, il Tribunale, pur avendo dichiarato di applicare le Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, in realtà utilizzava le Tabelle delle micropermanenti previste dal Codice delle Assicurazioni.
2) La violazione e la falsa applicazione dell'art 1284 e 1219 cc, non avendo il giudice di prime cure riconosciuto la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza sulla somma liquidata, oltre gli interessi.
3) L'erronea regolamentazione delle spese di lite, evidenziando l'errore in cui è incorso il Tribunale nel disporre la compensazione integrale delle spese, Contr piuttosto che condannare l' al rimborso delle spese legali e porre le spese di
CTU a carico della convenuta.
Si è costituita l che ha contestato l'appello proposto Controparte_1
nei suoi confronti, e chiedendone il rigetto con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
All'udienza del 26.06.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, depositate telematicamente, e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con il primo motivo, l'appellante eccepisce l'erroneo utilizzo da parte del Giudice di primo grado delle tabelle di cui all'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, pur avendo dichiarato di applicare le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno derivante da lesioni “micropermanenti”.
La doglianza è infondata.
Al riguardo è d'uopo una premessa normativa.
Il metodo di liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni alla salute è imposto direttamente dalla legge.
Nello specifico, l'art 3, terzo comma, della L. n. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi) dispone che il risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria va effettuato sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138
e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Con tale intervento normativo, poi confermato dall'art 7, quarto comma, della legge n.24/2017 (legge Gelli Bianco), il legislatore ha esteso i criteri normativi di liquidazione del danno biologico consequenziale al sinistro derivante dalla circolazione di veicoli e natanti anche ai danni conseguenti ad episodi di medical malpractice.
Gli artt. 138 e 139 del D.lgs. n. 209/2005, rubricati rispettivamente “danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità” e “danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità”, forniscono strumenti distinti per la liquidazione del danno, in funzione dell'entità delle lesioni subite. In particolare, l'articolo 138 riguarda le lesioni di non lieve entità, denominate anche lesioni “macropermanenti”, secondo la terminologia medico legale, che comportano postumi invalidanti compresi tra il 10% e il 100%;
l'articolo 139 riguarda le lesioni di lieve entità, anche dette micropermanenti, che determinano postumi invalidanti compresi tra l'1% e il 9%. Tra le due tabelle, giova evidenziare che l'art. 139, relativo alle lesioni di lieve entità, ha avuto immediata operatività, essendo la relativa tabella mutuata dalla previgente normativa di cui all'art. 5 l. n. 57/200.
Al contrario, la tabella unica nazionale per le lesioni macropermanenti (art 138) è stata recentemente approvata con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12.
Fino all'adozione di questa tabella nazionale, per la liquidazione delle lesioni macropermanenti, sono state utilizzate, in via transitoria e al fine garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale, le tabelle del Tribunale di Milano.
Tanto premesso, nel caso di specie, trattandosi di una lesione micropermanente, essendo il danno biologico quantificato nella misura dell'1%, la liquidazione del danno deve essere effettuata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 139 del D.lgs. n. 209/2005, relativi al danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità.
Deve, pertanto, ritenersi corretta la liquidazione, operata dal giudice di primo grado, il quale, sebbene abbia dichiarato di applicare le tabelle del Tribunale di Milano, in realtà ha applicato, in conformità con la normativa vigente, le tabelle previste dal D.lgs. n.
209/2005 per la liquidazione del danno biologico derivante da lesioni micropermanenti.
La doglianza dell'appellante, pertanto, deve essere respinta, in quanto non sussiste alcuna violazione sostanziale della legge.
Il secondo motivo, con cui l'appellante lamenta il mancato riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma liquidata, va, invece, accolto.
In via preliminare, si osserva che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, costituente tipico debito di valore, la liquidazione deve essere eseguita in misura tale da reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato ove il pagamento fosse stato tempestivo.
Soccorrono all'uopo, quale tipica modalità liquidatoria, gli interessi cd. compensativi. Quanto poi al calcolo degli interessi legali sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento, la giurisprudenza consolidata esclude che essi possano essere computati dalla data del fatto illecito sull'importo risarcitorio rivalutato alla data della decisione definitiva, dovendosi computare con riferimento ai singoli momenti di incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione, ovvero ad un indice medio.
Ne consegue che le somme complessivamente liquidate a titolo di risarcimento danni andavano devalutate alla data del fatto e, successivamente, rivalutate anno per anno applicando gli interessi compensativi al tasso legale, conformemente agli indici di rivalutazione, sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
E', dunque, di tutta evidenza che la mancata maggiorazione degli importi liquidati a titolo risarcitorio, al fine di adempiere alla suddetta funzione, andavano maggiorati degli interessi legali.
Va, infine, accolta l'impugnazione proposta da avverso la Parte_1
statuizione di compensazione delle spese processuali, in quanto fondata su un erroneo presupposto di reciproca soccombenza.
Invero, la domanda risarcitoria è stata originariamente proposta dai genitori, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore.
Successivamente, nel corso del giudizio di primo grado, e precisamente dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e l'ordinanza di remissione in decisione,
[...]
, nel frattempo divenuto maggiorenne, si è ritualmente costituito in Parte_1
giudizio con autonoma comparsa, chiedendo che il risarcimento del danno fosse liquidato in proprio favore.
Il Tribunale di Vallo della Lucania ha accolto integralmente la domanda proposta da
, rigettando invece quella avanzata autonomamente dai Parte_1 genitori. Ciononostante, ha disposto la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti.
Tale statuizione deve essere riformata, giacché il giudice di primo grado ha errato nel ritenere sussistente una reciproca soccombenza anche con riguardo a
[...]
, il quale, invece, deve essere considerato parte integralmente vittoriosa, Parte_1
avendo ottenuto l'accoglimento della propria domanda.
Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite del primo grado devono essere poste a carico della parte convenuta.
Secondo lo stesso criterio vanno disposte le spese della C.T.U. espletata in primo grado.
Alla luce di quanto esposto, la sentenza impugnata va confermata quanto alla liquidazione del danno, mentre deve essere riformata in punto di determinazione degli interessi e di regolamentazione delle spese processuali.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese dei due gradi di giudizio vanno poste a carico della appellata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
139/2024 del Tribunale di Vallo della Lucania, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto,
2) In riforma dell'impugnata sentenza, dispone che la somma liquidata in sentenza in favore di sia devalutata sino al momento dell'evento Parte_1
lesivo e maggiorata degli interessi compensativi al tasso legale sugli importi anno per anno rivalutati in base agli indici ISTAT, dal sinistro alla pubblicazione della sentenza di primo grado.
3) Condanna l a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese dei due gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado in €. 1278 per onorario, oltre il costo della C.T.U., e, per il secondo grado, in €. 200,00 per spese e €. 2.915,00 per onorario di avvocato, il tutto oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somme che distrae in favore dell'avv. Luca Di Genio, dichiaratosi antistatario.
3) Conferma nel resto la impugnata sentenza.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 02.09.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giuliana Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott. Francesco Bruno Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 950/2024 R.G, proposta
DA
, rappresentato e difeso, in virtù Parte_1
di mandato in atti, dall' avv. Luca Di Genio, presso il cui studio, in Marina di Ascea al Corso Elea n.238, elettivamente domicilia.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del Controparte_1
Commissario Straordinario pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Roberto Casaula, presso il cui studio, in Cava de'
Tirreni alla Via S. Lorenzo n.1, elettivamente domicilia.
APPELLATA
Oggetto: appello alla sentenza n. 139/2024 del Tribunale di Vallo della
Lucania, in tema di responsabilità professionale. Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione appellava la sentenza n. Parte_1
139/2024 del Tribunale di Vallo della Lucania, con la quale il primo giudice accoglieva parzialmente la domanda attorea, con condanna dell' al risarcimento Parte_2
dei danni occorsi durante il parto o, comunque, nel corso della sua degenza presso il nido neo-natale dell'Ospedale Civile di Vallo della Lucania, e quantificati in € 4.175,60 oltre interessi legali, nonché alla refusione delle spese di lite, deducendo a motivi:
1) L'omessa e l'erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, in quanto, il Tribunale, pur avendo dichiarato di applicare le Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, in realtà utilizzava le Tabelle delle micropermanenti previste dal Codice delle Assicurazioni.
2) La violazione e la falsa applicazione dell'art 1284 e 1219 cc, non avendo il giudice di prime cure riconosciuto la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza sulla somma liquidata, oltre gli interessi.
3) L'erronea regolamentazione delle spese di lite, evidenziando l'errore in cui è incorso il Tribunale nel disporre la compensazione integrale delle spese, Contr piuttosto che condannare l' al rimborso delle spese legali e porre le spese di
CTU a carico della convenuta.
Si è costituita l che ha contestato l'appello proposto Controparte_1
nei suoi confronti, e chiedendone il rigetto con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
All'udienza del 26.06.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, depositate telematicamente, e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con il primo motivo, l'appellante eccepisce l'erroneo utilizzo da parte del Giudice di primo grado delle tabelle di cui all'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, pur avendo dichiarato di applicare le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno derivante da lesioni “micropermanenti”.
La doglianza è infondata.
Al riguardo è d'uopo una premessa normativa.
Il metodo di liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni alla salute è imposto direttamente dalla legge.
Nello specifico, l'art 3, terzo comma, della L. n. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi) dispone che il risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria va effettuato sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138
e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Con tale intervento normativo, poi confermato dall'art 7, quarto comma, della legge n.24/2017 (legge Gelli Bianco), il legislatore ha esteso i criteri normativi di liquidazione del danno biologico consequenziale al sinistro derivante dalla circolazione di veicoli e natanti anche ai danni conseguenti ad episodi di medical malpractice.
Gli artt. 138 e 139 del D.lgs. n. 209/2005, rubricati rispettivamente “danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità” e “danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità”, forniscono strumenti distinti per la liquidazione del danno, in funzione dell'entità delle lesioni subite. In particolare, l'articolo 138 riguarda le lesioni di non lieve entità, denominate anche lesioni “macropermanenti”, secondo la terminologia medico legale, che comportano postumi invalidanti compresi tra il 10% e il 100%;
l'articolo 139 riguarda le lesioni di lieve entità, anche dette micropermanenti, che determinano postumi invalidanti compresi tra l'1% e il 9%. Tra le due tabelle, giova evidenziare che l'art. 139, relativo alle lesioni di lieve entità, ha avuto immediata operatività, essendo la relativa tabella mutuata dalla previgente normativa di cui all'art. 5 l. n. 57/200.
Al contrario, la tabella unica nazionale per le lesioni macropermanenti (art 138) è stata recentemente approvata con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12.
Fino all'adozione di questa tabella nazionale, per la liquidazione delle lesioni macropermanenti, sono state utilizzate, in via transitoria e al fine garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale, le tabelle del Tribunale di Milano.
Tanto premesso, nel caso di specie, trattandosi di una lesione micropermanente, essendo il danno biologico quantificato nella misura dell'1%, la liquidazione del danno deve essere effettuata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 139 del D.lgs. n. 209/2005, relativi al danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità.
Deve, pertanto, ritenersi corretta la liquidazione, operata dal giudice di primo grado, il quale, sebbene abbia dichiarato di applicare le tabelle del Tribunale di Milano, in realtà ha applicato, in conformità con la normativa vigente, le tabelle previste dal D.lgs. n.
209/2005 per la liquidazione del danno biologico derivante da lesioni micropermanenti.
La doglianza dell'appellante, pertanto, deve essere respinta, in quanto non sussiste alcuna violazione sostanziale della legge.
Il secondo motivo, con cui l'appellante lamenta il mancato riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma liquidata, va, invece, accolto.
In via preliminare, si osserva che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, costituente tipico debito di valore, la liquidazione deve essere eseguita in misura tale da reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato ove il pagamento fosse stato tempestivo.
Soccorrono all'uopo, quale tipica modalità liquidatoria, gli interessi cd. compensativi. Quanto poi al calcolo degli interessi legali sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento, la giurisprudenza consolidata esclude che essi possano essere computati dalla data del fatto illecito sull'importo risarcitorio rivalutato alla data della decisione definitiva, dovendosi computare con riferimento ai singoli momenti di incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione, ovvero ad un indice medio.
Ne consegue che le somme complessivamente liquidate a titolo di risarcimento danni andavano devalutate alla data del fatto e, successivamente, rivalutate anno per anno applicando gli interessi compensativi al tasso legale, conformemente agli indici di rivalutazione, sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
E', dunque, di tutta evidenza che la mancata maggiorazione degli importi liquidati a titolo risarcitorio, al fine di adempiere alla suddetta funzione, andavano maggiorati degli interessi legali.
Va, infine, accolta l'impugnazione proposta da avverso la Parte_1
statuizione di compensazione delle spese processuali, in quanto fondata su un erroneo presupposto di reciproca soccombenza.
Invero, la domanda risarcitoria è stata originariamente proposta dai genitori, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore.
Successivamente, nel corso del giudizio di primo grado, e precisamente dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e l'ordinanza di remissione in decisione,
[...]
, nel frattempo divenuto maggiorenne, si è ritualmente costituito in Parte_1
giudizio con autonoma comparsa, chiedendo che il risarcimento del danno fosse liquidato in proprio favore.
Il Tribunale di Vallo della Lucania ha accolto integralmente la domanda proposta da
, rigettando invece quella avanzata autonomamente dai Parte_1 genitori. Ciononostante, ha disposto la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti.
Tale statuizione deve essere riformata, giacché il giudice di primo grado ha errato nel ritenere sussistente una reciproca soccombenza anche con riguardo a
[...]
, il quale, invece, deve essere considerato parte integralmente vittoriosa, Parte_1
avendo ottenuto l'accoglimento della propria domanda.
Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite del primo grado devono essere poste a carico della parte convenuta.
Secondo lo stesso criterio vanno disposte le spese della C.T.U. espletata in primo grado.
Alla luce di quanto esposto, la sentenza impugnata va confermata quanto alla liquidazione del danno, mentre deve essere riformata in punto di determinazione degli interessi e di regolamentazione delle spese processuali.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese dei due gradi di giudizio vanno poste a carico della appellata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
139/2024 del Tribunale di Vallo della Lucania, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto,
2) In riforma dell'impugnata sentenza, dispone che la somma liquidata in sentenza in favore di sia devalutata sino al momento dell'evento Parte_1
lesivo e maggiorata degli interessi compensativi al tasso legale sugli importi anno per anno rivalutati in base agli indici ISTAT, dal sinistro alla pubblicazione della sentenza di primo grado.
3) Condanna l a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese dei due gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado in €. 1278 per onorario, oltre il costo della C.T.U., e, per il secondo grado, in €. 200,00 per spese e €. 2.915,00 per onorario di avvocato, il tutto oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somme che distrae in favore dell'avv. Luca Di Genio, dichiaratosi antistatario.
3) Conferma nel resto la impugnata sentenza.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 02.09.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giuliana Giuliano