Sentenza breve 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/04/2026, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00685/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 543 del 2026, proposto da:
Manna S.p.A., Impresa Ing. La Falce S.r.l., Anese S.r.l., Barci Engineering S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B947A63B79, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asis - LE TI e Impianti S.p.A., non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Ubi Maior S.r.l., non costituito in giudizio;
Unyon Consorzio Stabile Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a. del provvedimento prot. n. 9009 del 12.03.2026, con cui l’ASIS Salerno TI e Impianti Spa ha disposto l’esclusione dell’ATI Manna Spa – Impresa Ing. La Falce Srl – Anese Srl – Barci Engineering Spa dalla procedura indetta per l’affidamento dell’appalto integrato dei “Lavori di realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno – Reggio Calabria – Lotto n. 1 Battipaglia – Romagnano e interconnessione con ala Linea Storica Battipaglia – Potenza – Risoluzione interferenza n. 187 afferente alla condotta idrica in pressione, DN 1600 acciaio, sita nel Comune di Contursi Terme (SA)” (CIG. B947A63B79) per aver inserito il cronoprogramma nell’offerta tecnica;
b. della nota pec del 12.03.2026 dell’ASIS, di trasmissione del provvedimento sub. a);
c. della nota prot. n. 9012 del 12.03.2026 dell’ASIS, di risultanze valutazioni offerte tecniche;
d. del verbale del 12.03.2026 dell’ASIS, non conosciuto, con cui, all’esito dell’apertura delle offerte tecniche, si è disposta l’esclusione del concorrente;
e. della lex specialis di gara ove intesa nel senso di vietare l’inserimento del cronoprogramma nell’offerta tecnica;
f. dell’art. 16 del disciplinare di gara ove inteso nel senso di ritenere che le cause di esclusione per cui l’“l’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’offerta economica e temporale del concorrente, oggetto di valutazione contenuti nella Busta C – “Offerta economica e temporale” e per cui “L’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del concorrente” siano integrate anche nel caso di inserimento del cronoprogramma nell’offerta tecnica o di sola parziale anticipazione dell’offerta economica;g. di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali, ivi incluso il provvedimento di aggiudicazione ove nelle more adottato dalla S.A. ed verbali di valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
nonché per l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 cpa, per la declaratoria della nullità della lex specialis di gara ove intesa nel senso di vietare l’inserimento del cronoprogramma nell’offerta tecnica; per la declaratoria della nullità dell’art. 16 del disciplinare di gara ove inteso nel senso di ritenere che le causa di esclusione per cui l’“l’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’offerta economica e temporale del concorrente, oggetto di valutazione contenuti nella Busta C – “Offerta economica e temporale” e per cui “L’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del concorrente” siano integrate anche nel caso di inserimento del cronoprogramma nell’offerta tecnica; per la declaratoria del diritto della ricorrente all’ammissione alla gara ed alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Unyon Consorzio Stabile Scarl;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 la dott.ssa TA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
L’ASIS LE TI e Impianti Spa indiceva una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato dei “Lavori di realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno – Reggio Calabria – Lotto n. 1 Battipaglia – Romagnano e interconnessione con ala Linea Storica Battipaglia – Potenza – Risoluzione interferenza n. 187, afferente alla condotta idrica in pressione, DN 1600 acciaio, sita nel Comune di Contursi Terme (SA)”.
Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’importo totale dell’affidamento (progettazione e lavori) era pari ad € 3.100.579,43.
La ricorrente, in possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis, presentava domanda di partecipazione ed era ammessa alla procedura di gara.
Con provvedimento del 12.03.2026, n. 9009, era disposta l’esclusione della Manna Spa per aver inserito il programma dei lavori nell’offerta tecnica, “per riferimento espresso, contenuto nell’offerta tecnica, alla riduzione temporale dei giorni di esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, elemento che doveva essere contenuto esclusivamente nell’offerta economica e temporale”.
Con il presente gravame, insorge la società epigrafata, sia per l’annullamento del provvedimento escludente sia per la declaratoria della nullità della lex specialis di gara, ove intesa nel senso di vietare l’inserimento del cronoprogramma nell’offerta tecnica.
Il ricorso è sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzate:
I – VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 1 - 10 - 94 - 95 e 100 DLGS 36/2023 - VIOLAZIONE DEL PRINICIPIO DEL RISULTATO E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS - NULLITÀ DEL DISCIPLINARE DI GARA
Secondo l’assunto attoreo, il provvedimento di esclusione sarebbe in contrasto con il disciplinare di gara. Si rimarca che, solo qualora l’offerta tecnica contenga riferimenti tanto all’offerta temporale e tanto a quella economica, si integra il divieto di commistione. Nel caso di specie, l’offerta tecnica non contiene alcun riferimento anche dell’offerta economica, avendo le ricorrenti inserito nell’offerta tecnica solo ed esclusivamente il cronoprogramma.
II – VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 1 - 10 - 94 - 95 e 100 DLGS 36/2023 - VIOLAZIONE DEL PRINICIPIO DEL RISULTATO E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS - NULLITÀ DEL DISCIPLINARE DI GARA
Secondo la prospettazione attorea, sarebbero illegittime le clausole della lex specialis che introducano esclusioni fondate su meri formalismi, non essenziali al corretto svolgimento della gara, in quanto lesive del favor partecipationis e della concorrenza. La società epigrafata insiste sul fatto per cui, ove la lex specialis fosse interpretata nel senso di imporre l’inserimento del cronoprogramma nella busta economica; ovvero di sanzionarne l’inserimento nell’offerta tecnica con l’esclusione, essa si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10 D.Lgs. 36/2023); il principio del risultato (art. 1); il principio di proporzionalità e favor partecipationis.
III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 2 e 10 del D.Lgs. 36/2023) – ECCESSO DI POTERE
La parte ricorrente lamenta l’erroneità dell’assunto della stazione appaltante, secondo cui il cronoprogramma costituirebbe anticipazione dell’offerta economica. Il cronoprogramma, infatti, è un elaborato tecnico attinente all’organizzazione ed alla pianificazione dell’esecuzione dei lavori, volto a dimostrare la capacità dell’operatore economico di gestire le fasi realizzative dell’appalto, che si colloca nell’offerta tecnica, quale sede degli elementi organizzativi ed esecutivi della prestazione. Secondo la ricostruzione attorea, l’indicazione delle tempistiche di esecuzione non integrerebbe anticipazione dell’offerta economica, ma costituirebbe elemento dell’offerta tecnica; peraltro, la lex specialis attribuisce rilevanza premiale alla pianificazione e organizzazione delle lavorazioni (criterio B.2.2), anche in funzione della riduzione dei tempi, confermando la natura tecnica di tali elementi.
IV – VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 1 E 95 DEL DLGS 36/2023 - INSUSSISTENZA DELLA COMMISTIONE TRA ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI
Secondo la ricostruzione attorea, il cronoprogramma non consentirebbe in alcun modo di ricostruire l’offerta economica nel suo complesso, o di desumerne gli elementi essenziali, limitandosi a rappresentare profili meramente organizzativi ed esecutivi. Ne consegue che, anche a voler attribuire allo stesso una valenza indirettamente economica, difetterebbe il presupposto per configurare una violazione del divieto di commistione, non essendo in alcun modo anticipato il contenuto sostanziale dell’offerta economica.
Si costituisce il Ministero delle Infrastrutture e trasporti.
Resiste in giudizio la controinteressata, mediante deposito di documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.
Nell’udienza camerale dell’8 aprile 2026, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Il gravame è manifestamente fondato.
Si controverte della legittimità o meno dell’impugnato provvedimento di esclusione della società ricorrente.
La ragione espressa consiste nel riferimento, all’interno dell’offerta tecnica, alla riduzione temporale dei giorni di esecuzione dei lavori, oggetto dell’appalto.
Sul punto, sono meritevoli di apprezzamento le censure di illegittimità, profilate nei diversi motivi di ricorso.
E’ d’obbligo una premessa ricostruttiva.
Com’è noto, il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica si declina in una triplice regola, per cui: a) la componente tecnica dell'offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate, proprio al fine di evitare la ridetta commistione; b) è precluso ai concorrenti l'inserimento di elementi economico-quantitativi all'interno della documentazione che compone l'offerta tecnica (qualitativa); c) l'apertura della busta contenente l'offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell'offerta tecnica.
Il divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica costituisce espressione del principio di segretezza dell'offerta economica ed è posto a garanzia dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'articolo 97 della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti.
Ciò in quanto la conoscenza di elementi economici dell'offerta da parte della commissione aggiudicatrice può essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell'organo deputato alla valutazione dell'offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza, nessun elemento economico deve essere reso noto alla commissione stessa prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull'offerta tecnica: il bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica non è la lesione, ma il semplice rischio di pregiudizio (T.A.R. Bari, sez. I, 1/04/2025, n. 433).
Si mira, in buona sostanza, a scongiurare che l’offerta tecnica contenga elementi che consentano di ricostruire, nel caso concreto, l’entità dell’offerta economica (Cons. Stato, sez. VI, 22.11.2012 n. 5928; Cons. Stato, sez. V, 21.11.2017 n. 5392).
Il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica trae, pertanto, fondamento dall'obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali, sicché trova applicazione nei soli casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione, il che accade soltanto laddove concorrano elementi di giudizio a carattere discrezionale (T.A.R. Napoli, sez. III, 14/07/2025, n. 5290).
Tale divieto non può però essere interpretato in maniera indiscriminata, eliminando ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l'aspetto tecnico e quello economico dell'appalto posto a gara.
Possono essere inserite nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara; è, perciò, ammessa l’indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il prezzo dell’appalto (T.A.R. Lazio, sez. I, 7/07/2025, n. 13266).
Possono anche essere inclusi singoli elementi economici, che siano necessari a rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara, purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica o ancora consistano nell’assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell’offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante. E la stessa indicazione della riduzione delle tempistiche di lavorazione non costituisce un’anticipazione dell’offerta economica, bensì una caratteristica dell’offerta tecnica (Cons. Stato - sez. V, 31/3/2021 n. 2683; Cons. Stato, Sez. III, 2 agosto 2017, n. 3874; TAR Napoli, n. 2805 del 2024; Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3609; V, 13 giugno 2016, n. 2530; III, 20 gennaio 2016, n. 193; TAR Salerno, sez. II, 2143 del 2025).
In questo scenario giurisprudenziale così prefigurato, si staglia la fattispecie controversa, sottoposta allo scrutinio del Collegio.
Ed invero, sulla base delle emergenze documentali, il provvedimento impugnato è illegittimo, in ragione dell’inosservanza della normativa vigente in materia.
Lo stato degli atti è chiaro.
Il provvedimento è motivato sulla base dell’assunta commistione tra offerta tecnica ed economica.
L’art. 16 del disciplinare di gara prescrive che: “l’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’offerta economica e temporale del concorrente, oggetto di valutazione contenuti nella Busta C – “Offerta economica e temporale”.
L’art. 17 specifica che l’offerta economica deve contenere o il ribasso percentuale sull’importo a base di gara; o la riduzione in giorni sul tempo di esecuzione dei lavori; o la stima dei costi aziendali degli oneri della sicurezza o la stima dei costi della manodopera.
L’offerta economica è espressione del ribasso e degli elementi quantitativi (prezzo e tempo); l’offerta tecnica, quale sede degli elementi organizzativi ed esecutivi della prestazione.
Il cronoprogramma si colloca fisiologicamente nell’offerta tecnica, rappresentando la sequenza delle lavorazioni; l’organizzazione del cantiere; le modalità esecutive dell’intervento.
Nel caso in esame, il cronoprogramma non consente in alcun modo di ricostruire l’offerta economica nel suo complesso, o di desumerne gli elementi essenziali, limitandosi a rappresentare profili meramente organizzativi ed esecutivi.
Come condivisibilmente rimarca la parte ricorrente, nel suo gravame, “la stessa lex specialis attribuisce rilevanza premiale alla pianificazione e organizzazione delle lavorazioni (criterio B.2.2), anche in funzione della riduzione dei tempi, confermando la natura tecnica di tali elementi”.
Ne discende che, nella fattispecie in esame, non è ravvisabile la contestata commistione tra l’offerta tecnica ed economica.
Per tutto quanto premesso, il provvedimento di esclusione è illegittimo.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento del 12.03.2026, n. 9009.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
TA NA, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA NA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO