TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/04/2026, n. 685
TAR
Sentenza breve 9 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e del principio del favor partecipationis

    Il cronoprogramma si colloca fisiologicamente nell'offerta tecnica, rappresentando la sequenza delle lavorazioni, l'organizzazione del cantiere e le modalità esecutive. Non consente di ricostruire l'offerta economica né di desumerne elementi essenziali, limitandosi a profili organizzativi ed esecutivi. La lex specialis stessa attribuisce rilevanza premiale alla pianificazione e organizzazione delle lavorazioni, confermando la natura tecnica di tali elementi. Pertanto, non è ravvisabile la contestata commistione.

  • Accolto
    Insussistenza della commistione tra elementi tecnici ed economici

    Il cronoprogramma non consente in alcun modo di ricostruire l’offerta economica nel suo complesso, o di desumerne gli elementi essenziali, limitandosi a rappresentare profili meramente organizzativi ed esecutivi. Come condivisibilmente rimarca la parte ricorrente, nel suo gravame, “la stessa lex specialis attribuisce rilevanza premiale alla pianificazione e organizzazione delle lavorazioni (criterio B.2.2), anche in funzione della riduzione dei tempi, confermando la natura tecnica di tali elementi”. Ne discende che, nella fattispecie in esame, non è ravvisabile la contestata commistione tra l’offerta tecnica ed economica.

  • Accolto
    Violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione, del risultato e del favor partecipationis

    Il Collegio ha accolto il ricorso ritenendo il provvedimento di esclusione illegittimo e annullandolo. La motivazione del rigetto si fonda sull'interpretazione che il cronoprogramma inserito nell'offerta tecnica non costituisce una commistione con l'offerta economica e che le clausole della lex specialis, interpretate nel senso di vietare tale inserimento, violano i principi cardine della procedura di gara.

  • Accolto
    Violazione del principio del risultato e del favor partecipationis

    L'accoglimento del ricorso per l'annullamento del provvedimento di esclusione comporta implicitamente il riconoscimento del diritto della ricorrente all'ammissione alla gara e alla valutazione della propria offerta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/04/2026, n. 685
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 685
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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