TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 23/02/2026, n. 3299
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 449/1999, nonché dei principi posti dal parere del Consiglio di Stato n. 3951/2014 - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, grave carenza di motivazione - eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria, disparità di trattamento - illegittimità propria e derivata degli atti impugnati

    Il decreto impugnato si configura come atto amministrativo a contenuto generale e non sussisteva un obbligo di motivazione specifica. I criteri adottati sono coerenti, ragionevoli e logicamente rispondenti a quanto prestabilito nel D.M. n. 4701/2020.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2 del D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 449 e del D.M. n. 4701/2020, nonché dei principi posti dai pareri del Consiglio di Stato nn. 3951/2014 e 2148/2017 - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, grave carenza di motivazione - profili di illegittimità derivata

    Il criterio del valore medio è diretto a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo e a tenere conto delle oscillazioni temporali, evitando effetti distorsivi e discriminatori. I criteri adottati sono coerenti, ragionevoli e logicamente rispondenti a quanto prestabilito nel D.M. n. 4701/2020.

  • Rigettato
    Violazione di legge per difetto di motivazione - eccesso di potere per motivazione incongrua e illogica - difetto di istruttoria e travisamento dei fatti

    Non sussisteva in capo al M.A.S.A.F. alcun obbligo di motivazione, stante il fatto che il decreto impugnato si configura come atto amministrativo a contenuto generale. Il provvedimento gravato specifica la necessità di erogare le sovvenzioni sulla base di parametri certi e riscontrabili.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 2 del D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 449 e del D.M. n. 4701/2020, nonché dei principi posti dai pareri del Consiglio di Stato nn. 3951/2014 e 2148/2017 sotto altro profilo - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, grave carenza di motivazione

    Il criterio del valore medio è diretto a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo e a tenere conto delle oscillazioni temporali, evitando effetti distorsivi e discriminatori. I criteri adottati sono coerenti, ragionevoli e logicamente rispondenti a quanto prestabilito nel D.M. n. 4701/2020.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 23/02/2026, n. 3299
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3299
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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