Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 23/02/2026, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03299/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06934/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6934 del 2024, proposto da
Società Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di Cavalli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Manfreda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Saita Immobiliare S.r.l. e Nord Est Ippodromi S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per l'annullamento,
- della proposta di accordo sostitutivo «disciplinante i rapporti tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e la Società Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di Cavalli s.r.l.», trasmessa con comunicazione del M.A.S.A.F. - Ippica del 27 marzo 2024 e dei relativi allegati, nonché per quanto occorrer possa, della predetta comunicazione del M.A.S.A.F. - Ippica del 27 marzo 2024 e relativi allegati;
- del Decreto Direttoriale prot. n. 90132 del 23 febbraio 2024 con il quale è stata determinata la sovvenzione, assegnata complessivamente e per singola Società di corse, per l’anno 2024, prevedendo per la Società ricorrente la somma complessiva di € 1.117.343,83;
- del Decreto del Sottosegretario di Stato dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 21565 del 17 gennaio 2024 con il quale è stato previsto che «per l’anno 2024 le risorse di cui all’art.1, comma 441 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 sono assegnate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Sottosegretario di Stato n. 148803 in data 9 marzo 2023» il quale a sua volta rimanda ai noti criteri indicati dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. 4701 del 6 maggio 2020 già impugnati anche per l’anno 2023 dalla Società ricorrente avanti a codesto ecc.mo Tribunale (Sez. V, giudizio n. 7951/2023 R.G.);
- del Decreto Direttoriale prot. N. 700974 del 21 dicembre 2023, ivi menzionato, con il quale è stato previsto «che la sovvenzione assegnata ad ogni società di corse è computata prendendo a riferimento i dati del triennio 2019-2022-2023»;
- della non meglio cognita, in quanto non posseduta, relazione tecnico - amministrativa prot. n. 89772 in data 23 febbraio 2024 con la quale è stata proposta la determinazione della sovvenzione per le singole società di corse in applicazione dei principi di cui al decreto direttoriale 23 settembre 2020 n. 9166497, la quale, come noto, stabilisce che “Il valore della Sovvenzione da assegnare a ciascuna società, relativamente all’ippodromo o agli ippodromi da essa gestiti, è determinata con l’applicazione della metodologia contenuta nell’allegato A” denominato “Modello parametrico per la determinazione della sovvenzione in favore delle società di corse”, il quale si basa sul già contestato “valore medio dei dati riferiti al triennio precedente” che nel caso di specie è stato applicato sulla media ponderata delle annualità 2019-2022-2023;
- per quanto occorrer possa, ancora del Decreto del Direttore del Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell’Ippica - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI VIII del Mi.P.A.A.F., prot. interno n. 9166497 del 23 settembre 2020, recante «Applicazione dei criteri per la determinazione e l’erogazione delle sovvenzioni spettanti alle Società di corse, in attuazione dell’articolo 1 del D.M. 4701/2020», compresi gli allegati, già impugnati dalla società ricorrente avanti a codesto ecc.mo Tribunale (Sez. V, giudizi n. 7944/2023 R.G.; n. 7880/2022 R.G.; n. 6445/2021 R.G.; n. 9879/2020 R.G.);
- per quanto occorrer possa, di eventuali atti e provvedimenti (anche ignoti alla parte ricorrente) precedenti gli schemi di accordo ai sensi del comma 4-bis dell’art. 11 della Legge n. 241/1990;
- per quanto occorresse, e rispetto ai profili e nei limiti indicati dal presente ricorso, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. 4701 del 6 maggio 2020, recante «principi per la determinazione e l’erogazione di sovvenzioni da assegnare alle società di corse riconosciute», già impugnati anche per l’anno 2023 e per le annualità pregresse dalla società ricorrente avanti a codesto ecc.mo Tribunale (Sez. V, giudizi n, 7944/2023 R.G.; n. 7880/2022 R.G.; n. 6445/2021 R.G.; n. 9879/2020 R.G.);
- in generale, ove occorresse, di qualsiasi atto (anche sconosciuto alla Società ricorrente) a mezzo del quale il Ministero intimato ha effettuato la ripartizione delle risorse per il comparto ippica in riferimento alla stagione 2024/2025, per la distribuzione delle sovvenzioni e dei montepremi;
- in generale, ove occorresse, di qualsiasi atto (anche sconosciuto alla Società ricorrente) a mezzo del quale il Ministero intimato ha effettuato la ripartizione delle risorse per il comparto ippica in riferimento alla stagione 2024, per la distribuzione delle sovvenzioni;
- e di ogni altro atto presupposto, conseguente, o in altro modo collegato;
e per l’accertamento
del diritto della Società ed ottenere dal Ministero intimato le maggiori somme (a titolo di sovvenzione) alla medesima spettanti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Marco RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 27 maggio 2024, tempestivamente depositato, la Società Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di Cavalli S.r.l. (d’ora in poi Società ricorrente), - società che gestisce l’Ippodromo modenese “La Ghirlandina”, ove organizza le corse di trotto (in passato in virtù di convenzione stipulata in data 28 aprile 2006 con U.n.i.r.e., poi A.s.s.i, ed ora Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ed allo stato in virtù di atti ed accordi) - ha impugnato la proposta di accordo ex art. 11 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e relativi allegati (e in particolare gli Allegati A e B e la Scheda dati), disciplinante i rapporti tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (oggi Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) ed essa ricorrente, trasmessa con comunicazione del M.A.S.A.F. - Ippica del 27 marzo 2024, e tutti i provvedimenti ministeriali prodromici e connessi, con i quali sono stati determinati i criteri per l’anno 2024 per l’assegnazione delle sovvenzioni e delle giornate di corsa per l’attività ippica svolta presso il predetto ippodromo, sulla base di parametri riferiti ai dati del triennio 2019 - 2022 - 2023.
1.1. La Società ricorrente - riconosciuta dal Mi.P.A.A.F. (D.D. 21818 del 24 aprile 2020) - dopo aver illustrato il regime delle sovvenzioni in vigore nel periodo anteriore all’anno 2016 (non commisurato agli standards tecnici degli ippodromi e, dunque, ai servizi effettivamente resi da quest’ultimi al settore) ha dedotto, in punto di diritto, che la disciplina delle sovvenzioni in materia, traente origine dal D.M. n. 681/2016 (mai entrato concretamente in vigore) - con il quale si prevedeva un sistema di remunerazione fondati sull’effettività dei servizi resi e sui periodi di utilizzo degli impianti - risulta oggi regolata, tra l’altro, dal D.M. n. 4701/2020, secondo lo schema della (preventiva) predeterminazione dei criteri generali mediante atto generale (decreto direttoriale) e della (successiva) erogazione dei contributi sulla base di un accordo sostitutivo ex art. 11 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. tra Amministrazione e società di corse.
La Società ricorrente ha, quindi, dedotto che, in attuazione del predetto D.D. n. 4701/2020, era stato approvato il D.D. 23 settembre 2020, n. 9166497/2020, con il quale sono stati richiamati i principi contenuti nel predetto Decreto Ministeriale.
In particolare, con il predetto Decreto Direttoriale: a) è stato ribadito che « il rapporto tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le società di corse riconosciute è disciplinato, ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sottoscrizione di un accordo sostitutivo secondo le disposizioni del presente decreto » (art. 1, comma 1); b) è stato stabilito che « il valore della Sovvenzione da assegnare a ciascuna società, relativamente all’ippodromo o agli ippodromi da essa gestiti, è determinata con l’applicazione della metodologia contenuta nell’allegato A. I dati assunti a base della metodologia sono costituiti dalla media dei valori riferiti al triennio precedente, eccezion fatta per la fascia di qualità delle riprese televisive, relativa all’ultima annualità »; c) è stato disposto che l’accordo sostitutivo che il Ministero avrebbe sottoscritto con le società di corse, in conformità al modello di cui all’allegato B al medesimo D.M. n. 4701/2020, avrebbe avuto ad oggetto la definizione dei rapporti contrattuali per la gestione e il miglioramento degli impianti degli ippodromi, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e per l’attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle medesime corse (art. 1, comma 3).
Ciononostante, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’Amministrazione avrebbe omesso di disciplinare, con apposito atto generale, le modalità di determinazione dei montepremi da assegnarsi agli ippodromi e delle giornate di corse.
Ciò posto, la Società ricorrente, sulla base della premessa di cui sopra, ha dedotto di aver impugnato l’accordo sostitutivo ex art. 11 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. relativo alla stagione di corse per l’anno 2020, innanzi a questo T.A.R. (n. 9879/2020 R.G.).
Ha, poi, evidenziato la parte ricorrente di aver impugnato con ulteriori gravami le successive determinazioni ministeriali relativi agli anni successivi (2021, 2022 e 2023) per le medesime ragioni testé enunciate.
La Società ricorrente ha, poi, dedotto che, anche per l’anno 2024, l’Amministrazione aveva riproposto il medesimo criterio di determinazione del montepremi e delle giornate di corsa sulla base del Decreto del Capo Dipartimento n. 679963 del 28 dicembre 2021.
In particolare, per il 2024, sostanzialmente, per effetto dei richiami e rimandi contenuti negli atti e provvedimenti impugnati con il presente ricorso, l’intero (precedente) sopra richiamato impianto è stato nei fatti confermato, tenuto conto che con il Decreto del Sottosegretario di Stato dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 21565 del 17 gennaio 2024 è stato stabilito “ per l’anno 2024 le risorse di cui all’art.1, comma 441 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 sono assegnate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Sottosegretario di Stato n. 148803 in data 9 marzo 2023 ”, il quale a sua volta rimanda ai noti criteri indicati dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. 4701 del 6 maggio 2020.
L’unica modifica all’impianto precedente - in realtà solo apparente - si ritrova nel Decreto Direttoriale prot. n. 700974 del 21 dicembre 2023, con il quale è stato previsto “ che la sovvenzione assegnata ad ogni società di corse è computata prendendo a riferimento i dati del triennio 2019-2022-2023 ”; in sostanza, la modifica per il 2024 del triennio di riferimento rispetto a quello fino ad allora adottato (ossia 2017 - 2018 - 2019) non aveva, in concreto, modificato il sistema de quo , fondato sulla media di determinati parametri di riferimento.
Tanto premesso, con il presente ricorso, la Società ricorrente, lamentando l’illegittimità della nota del M.A.S.A.F. - Ippica del 27 marzo 2024, avente ad oggetto la citata proposta di accordo sostitutivo, in riferimento alla stagione di corse 2024, e relativi allegati (Allegato A e B) e di tutti i provvedimenti prodromici indicati in epigrafe, ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, soni stati dedotti “ violazione dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 2 del D.Lgs. n. 449/1999, nonché dei principi posti dal parere del Consiglio di Stato n. 3951/2014 - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, grave carenza di motivazione - eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria, disparità di trattamento - illegittimità propria e derivata degli atti impugnati”.
In particolare, secondo la parte ricorrente, il regime di determinazione delle sovvenzioni in subiecta materia sarebbe illegittimo, in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso di adottare un atto normativo o di portata generale per la determinazione dei montepremi.
1.2. Con il secondo motivo, sono stati censurati “ violazione dell’art. 2 del D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 449 e del D.M. n. 4701/2020, nonché dei principi posti dai pareri del Consiglio di Stato nn. 3951/2014 e 2148/2017 - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, grave carenza di motivazione - profili di illegittimità derivata ”.
L’Amministrazione avrebbe illegittimamente determinato la sovvenzione di che trattasi sulla base della «media dei valori riferiti al triennio precedente» (ossia 2019 - 2022, 2023) in luogo del criterio effettivo legato alle giornate di corse effettuate.
1.2. Con il terzo motivo, è stata lamentata “ violazione di legge per difetto di motivazione - eccesso di potere per motivazione incongrua e illogica - difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ”, poiché i provvedimenti impugnati non sarebbero sorretti da alcuna motivazione.
1.4. Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, sono stati dedotti “ violazione dell’art. 2 del D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 449 e del D.M. n. 4701/2020, nonché dei principi posti dai pareri del Consiglio di Stato nn. 3951/2014 e 2148/2017 sotto altro profilo - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, grave carenza di motivazione ”.
Secondo la Società ricorrente, ad ogni buon conto, il criterio del valore medio parametrato sull’arco temporale annuale sarebbe irragionevole, perché dovrebbe essere utilizzato il criterio dei giorni delle corse effettivamente organizzate dalla Società ricorrente.
1.5. Per tali motivi, la Società ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’accertamento delle somme effettivamente spettanti a titolo di sovvenzioni; in via istruttoria ha, poi, chiesto l’ostensione di tutti gli atti e documenti relativi ai procedimenti amministrativi suindicati non ancora pubblicati.
2. In data 1° luglio 2024, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
3. Con memoria depositata il 17 gennaio 2026, la difesa erariale ha contestato quanto dedotto nel ricorso, rilevando come non vi sia alcun errore nel sistema della determinazione delle sovvenzioni nel settore delle corse ippiche, come peraltro è stato accertato da questo Tribunale in relazione alle annualità precedenti.
4. La Saita Immobiliare S.r.l. e la Nord Est Ippodromi S.p.A., intimate quale controinteressate, non si sono costituite in giudizio.
5. Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2026, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, la causa è stata introitata per la decisione.
6. Il ricorso - in disparte ogni questione sull’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati - è manifestamente infondato nel merito, anche ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a. e deve pertanto essere respinto alla stregua delle seguenti ragioni.
6.1. In punto di diritto, si osserva che come l’art. 12, comma 2, lett. d ), del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, recante “ Riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ”, annovera, tra le finalità dell’U.N.I.R.E., nelle cui funzioni è subentrato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), il finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi all’organizzazione delle corse e remunerazione per l’utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna della scommesse.
L’art. 2 del D.Lgs. n. 449 del 1999, recante “ Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 ”, stabilisce che l’U.N.I.R.E., contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la remunerazione dei servizi resi.
I rapporti tra il Ministero e le società di corse trovano disciplina negli accordi sostituivi che ciascuna società sottoscrive con il MIPAAF ai sensi degli artt. 10 e 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Con i suddetti accordi, in particolare, è fissato il corrispettivo spettante a ciascuna società per la gestione degli impianti, per l’organizzazione delle corse e per l’attività di ripresa delle immagini televisive in base al sistema per l’erogazione della sovvenzione approvato con decreto ministeriale.
Il Decreto del Ministro 6 maggio 2020 n. 4701, in coerenza con quanto previsto all’art. 12, comma 2, lettera d ), del D.P.R. n. 169/98, stabilisce che la determinazione delle sovvenzioni spettanti alle singole società di corse riconosciute sia effettuata con decreto direttoriale tramite l’adozione di un modello parametrico di computo predisposto sulla base dei seguenti criteri:
a) per la gestione degli impianti, considerando i seguenti elementi: superficie delle piste da corsa con maggiore valorizzazione di quelle dotate di impianto di illuminazione; piste ed aree di allenamento/addestramento; ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sul campo;
b) per il miglioramento degli impianti, considerando gli investimenti previsti e in essere volti all’ammodernamento e all’adeguamento delle strutture dell’ippodromo;
c) per l’organizzazione delle corse, considerando i seguenti elementi: giornate di corse effettuate, numero dei cavalli partenti, numero dei gran premi e delle corse di selezione disputati, ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sulla rete;
d) per la remunerazione delle riprese televisive delle immagini delle corse, considerando la qualità tecnica delle stesse.
I criteri generali del D.M. 6 maggio 2020 n. 4701 sono finalizzati a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo ad organizzare le corse assegnate, garantendo il miglioramento tecnico-organizzativo delle stesse e assicurando l’adeguamento e mantenimento delle strutture esistenti.
Il Decreto Direttoriale 23 settembre 2020 n. 9166497, in attuazione del citato decreto ministeriale 6
maggio 2020 n. 4701, attribuisce annualmente le risorse finanziarie alle società di corse riconosciute, subordinatamente allo svolgimento delle attività di organizzazione delle corse secondo il calendario delle corse elaborato dal Ministero e per la prestazione dei servizi di allenamento, per la gestione e il miglioramento degli impianti e per la prestazione del servizio di riprese televisive delle immagini delle corse secondo la seguente ripartizione:
a) impianti e miglioramento impianti: importo commisurato al 75% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-2%, IVA compresa;
b) organizzazione corse: importo commisurato al 13% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-2%, IVA compresa;
c) riprese televisive: importo commisurato al 12% delle risorse complessive, con una percentuale di
tolleranza pari al +/-2%, IVA compresa.
La destinazione di eventuali sopravvenienze attive della sovvenzione “riprese televisive” è la valorizzazione di eventuali passaggi di fasce di qualità di cui alla determina Unire 106/2006, formalmente richiesti e documentati.
Eventuali sopravvenienze attive o esuberi provenienti a qualsiasi titolo sono destinati ad elevare la quota della sovvenzione “organizzazione corse”.
L’Amministrazione può apportare variazioni compensative nella ripartizione dello stanziamento in ragione delle risorse necessarie alla integrale copertura della sovvenzione “impianti e miglioramento impianti” e della sovvenzione “riprese televisive”.
Le risorse disponibili per ciascun esercizio finanziario sono ripartite tra le principali discipline con l’adozione delle seguenti percentuali:
a) disciplina del trotto: importo commisurato al 60% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-5%, IVA compresa;
b) disciplina del galoppo (piano ed ostacoli): importo commisurato al 40% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-5%, IVA compresa.
L’Allegato A al citato decreto direttoriale 23 settembre 2020 n. 9166497, stabilisce la metodologia
di calcolo per la determinazione della sovvenzione.
La quantificazione della sovvenzione impianti e miglioramento impianti avviene con la seguente
metodologia:
a) per ogni parametro fisico individuato sono previsti scaglioni, a ciascuno dei quali sono attribuiti specifici punteggi; l’attribuzione del punteggio deriva da considerazioni prettamente economiche legate al costo di realizzazione e al costo di gestione e manutenzione;
b) con riferimento al singolo ippodromo, si attua un procedimento additivo, ovvero la sommatoria dei punteggi ottenuti attraverso la valutazione dei citati parametri propri dell’ippodromo (punteggio
complessivo);
c) il punteggio complessivo ottenuto da ogni singolo ippodromo è rettificato con un correttivo declinato sulla base dell’intensità dell’attività di corse svolte, calcolato sul numero delle giornate di corse effettuate l’anno precedente;
d) sommatoria di tutti i punteggi degli ippodromi (Spi);
e) determinazione del valore economico del punto (Vp) mediante il rapporto tra la quota di stanziamento assegnato (Sti) e la somma dei punteggi assegnati (Spi) a tutti gli ippodromi (Vp = Sti/Spi);
f) moltiplicazione del valore economico del punto (espresso in euro) per il punteggio attribuito all’ippodromo. Il punteggio ottenuto (Pi) da ogni singolo ippodromo, sulla base dei parametri individuati, moltiplicato per il valore economico del punto (Vp) determina la sovvenzione impianti e miglioramento degli impianti (Si) spettante alla società di gestione dell’ippodromo (Si = Pi * Vp).
I parametri sono stati selezionati sulla loro compatibilità e sul loro essere elementi di sintesi delle diverse esigenze di rappresentazione delle strutture esistenti. Essi sono suddivisi per tipologia di ippodromo (trotto o galoppo).
I parametri fisici caratterizzanti, individuati per la determinazione dei punteggi nelle due categorie del galoppo e del trotto, sono:
Galoppo:
- lunghezza della pista principale, espressa in metri lineari e misurata come previsto dal regolamento delle corse ad un metro dalla corda, non considerando la lunghezza di eventuali curve interne e racchette;
- superficie complessiva delle piste da corsa, valutata, solo per gli ippodromi con prevalente attività di corse in piano, differentemente in funzione alla prevalente tipologia del fondo delle stesse: erba,
sintetico o sabbia;
- presenza di impianto di illuminazione delle piste, valutata incrementando il punteggio assegnato
alla superficie complessiva delle piste percentualmente (+50%);
- superficie dell’area destinata alle corse ad ostacoli, che per gli ippodromi che svolgono prevalente
attività di corse ad ostacoli comprende anche la superfice delle piste, valutata differentemente in
funzione dell’attività prevalente dell’impianto: galoppo in piano o galoppo ad ostacoli;
- superficie delle piste ed aree di allenamento esterne alle piste da corsa, valutate differentemente in
funzione alla prevalente tipologia del fondo delle stesse: erba, sintetico o sabbia;
- superficie delle piste di allenamento interne, esterne e/o contigue a quelle da corsa, valutate differentemente in funzione alla prevalente tipologia del fondo delle stesse: erba, sintetico o sabbia;
- numero dei box disponibili destinati all’ospitalità dei cavalli;
Trotto:
- superficie complessiva della pista da corsa principale;
- presenza di impianto di illuminazione della pista, valutata incrementando percentualmente il punteggio assegnato alla superficie complessiva della pista;
- superficie delle piste ed aree di allenamento esterne alle piste da corsa;
- superficie delle piste di allenamento interne e contigue a quelle da corsa;
- numero dei box disponibili destinati all’ospitalità dei cavalli.
Il punteggio base dei singoli ippodromi, ottenuto dalla sommatoria dei punti derivanti dagli scaglioni di appartenenza previsti per i suddetti parametri fisici, è percentualmente corretto sulla base di scaglioni, differentemente individuati tra le due specialità, che considerano le giornate di corse effettuate nell’anno precedente.
Al punteggio ottenuto, dopo l’applicazione del correttivo ad ogni singolo ippodromo, per entrambe le specialità del galoppo e del trotto, viene sommato il punteggio ottenuto con il parametro che considera le scommesse sui totalizzatori, tradizionale e nazionale, raccolte negli sportelli dell’ippodromo (campo), al netto della quota fissa.
La valutazione viene fatta, al fine di evitare eccessivi scostamenti, sulla media delle scommesse raccolte negli ultimi tre anni.
Detto parametro è stato preso a riferimento come indicatore della capacità delle società di corse ad attrarre pubblico all’interno degli ippodromi e di fidelizzare i frequentatori dell’impianto allo spettacolo ippico.
6.2. I criteri di cui sopra sono stati reiterati anche per l’anno 2024, in forza del Decreto Direttoriale prot. n. 90132 del 23 febbraio 2024 con il quale è stata determinata la sovvenzione, assegnata complessivamente e per singola Società di corse, per l’anno 2024, prevedendo per la Società ricorrente la somma complessiva di € 1.117.343,83, e del Decreto del Sottosegretario di Stato dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 21565 del 17 gennaio 2024 con il quale è stato previsto che “ per l’anno 2024 le risorse di cui all’art.1, comma 441 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 sono assegnate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Sottosegretario di Stato n. 148803 in data 9 marzo 2023 ”.
Quanto, poi, al rilievo secondo cui i criteri adoperati dall’Amministrazione sarebbero contrari ai principi elaborati dal Consiglio di Stato, in subiecta materia , secondo cui le sovvenzioni dovrebbero essere parametrate ai costi “effettivi” (vedi: Consiglio di Stato, parere n. 3951 del 10 dicembre 2014), questo Collegio richiama il recente pronunciamento di questa Sezione, che ha avuto modo di precisare che “ la sovvenzione - quale beneficio economico riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione in favore di specifici soggetti (pubblici o privati) - è finalizzata quindi ad incentivare o a sostenere una determinata attività per scopi di interesse generale - altrimenti soggetta alle ordinarie regole di mercato - coprendo una parte (più o meno rilevante) dei relativi costi, fermo restando la permanenza, in capo al beneficiario, di una residua quota di alea circa la sostenibilità finanziaria dell’attività stessa. (…) La decisione, quindi, di erogare benefici economici in relazione alla gestione di un servizio pubblico - quale quello della gestione degli ippodromi - è sottoposta ad una valutazione di opportunità rimessa all’organo politico e viene, successivamente, tradotta in regola giuridica applicata, poi, nel caso concreto, secondo i criteri predeterminati in forza di quanto indicato nell’atto concessorio. Non esiste, pertanto, un diritto soggettivo (perfetto) del beneficiario al mantenimento sine die della sovvenzione, in relazione all’an, al quantum, al quid e al quando, potendo l’Amministrazione, con proprio provvedimento, modificare i predetti criteri ovvero eliminare in toto l’erogazione stessa del beneficio stesso, al mutamento della situazione di fatto ovvero sulla base di una diversa valutazione dell’interesse originario (arg. ex art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.), sempre che, ovviamente, tale valutazione sia coerente con il principio di ragionevolezza e non discriminazione (art. 3 della Costituzione)” (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , sentenza del 13 febbraio 2026, n. 2892).
6.3. Tanto premesso, con il primo e secondo motivo (nonché del quarto, proposto in via subordinata) la Società ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 449/1999 e del Decreto Ministeriale n. 4701/2020, nonché dei principi espressi dal Consiglio di Stato nel Parere n. 3951/2014 e dal Decreto Ministeriale 6 maggio 2020 n. 4701, affermando che il decreto impugnato assumerebbe a parametro di determinazione delle sovvenzioni criteri che non rispecchierebbero l’effettività del servizio reso e dei costi sostenuti dalle società di corse.
La Società contesta in particolare la scelta del M.A.S.A.F. di utilizzare un valore medio in riferimento alle giornate di corsa organizzate su base annuale ai fini della determinazione della sovvenzione anziché declinare detto criterio in riferimento alla capacità organizzativa riferita alle singole giornate di corsa effettivamente organizzate, specie tenendo conto che il numero delle giornate di corsa è deciso unilateralmente dal M.A.S.A.F..
La censura è infondata.
Osserva il Collegio - come già evidenziato nella sentenza n. 13838/2024 di questo Tribunale, le cui conclusioni rappresentano l’antecedente e il presupposto logico della presente pronuncia, siccome riferita all’originaria determinazione del criterio (poi) reiterato anche per l’anno 2024, nonché nella sentenza n. 23354/2024 di questa Sezione, relativa all’anno 2023 - , che il predetto criterio utilizzato dal Ministero è diretto proprio a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo ad organizzare le corse assegnate, garantendo il miglioramento tecnico-organizzativo delle stesse e assicurando l’adeguamento e mantenimento delle strutture esistenti; al fine del conseguimento degli obiettivi esposti risulta, infatti, preposta la scelta di un valore medio, che tenga conto delle oscillazioni che possono verificarsi in un dato lasso temporale, mentre valori parametrati sulle singole giornate di corsa rischierebbero di creare effetti distorsivi e discriminatori tra le diverse Società di corse.
Sotto tale profilo, dunque, le sovvenzioni tendono a rispecchiare l’effettività del servizio reso e dei costi sostenuti dalle società di corse, che risultano tanto meglio verificabili proprio in virtù della predeterminazione ministeriale del numero di giornate di corsa.
Il modello parametrico di computo delle sovvenzioni, infatti, deve fondarsi - come in effetti si fonda - su dati certi e riscontrabili per assicurare equità nella distribuzione delle risorse e per conseguire la necessaria omogeneità al fine di dare maggiore certezza alle imprese del settore.
D’altra parte, a ben vedere, le censure di parte ricorrente si appuntano sulla scelta operata dal Ministero di utilizzare un valore medio in riferimento alle giornate di corsa organizzate su base annuale; tale criterio, tuttavia, risulterebbe irrazionale non tanto in sé quanto, piuttosto, sulla base della individuazione da parte dello stesso Ministero del numero delle giornate di corsa attribuite a ciascuna società, bensì ad un orizzonte temporale annuale; sotto tale profilo, dunque, la illegittimità del provvedimento impugnato non sarebbe altro che il riflesso della asserita illegittimità della individuazione del calendario delle corse rispetto al quale, tuttavia, la ricorrente - pur impugnandolo - non deduce alcun motivo di illegittimità.
Ne consegue, quindi, che i criteri adottati dall’Amministrazione risultano coerenti, ragionevoli e logicamente rispondenti a quanto prestabilito nel D.M. n. 4701/2020.
6.4. Con il terzo motivo di gravame la Società afferma l’illegittimità del decreto impugnato per violazione dell’obbligo di motivazione, poiché il Ministero non avrebbe fornito una reale giustificazione della scelta di utilizzare il dato medio delle giornate di corsa organizzate dalle diverse società di corse su base annua.
La censura è parimenti infondata.
Osserva il Collegio, infatti, che non sussisteva in capo al M.A.S.A.F. alcun obbligo di motivazione, stante il fatto che il decreto impugnato si configura come atto amministrativo a contenuto generale (art. 3, commi 1 e 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.); del resto, pur in difetto di un obbligo motivazionale, il provvedimento gravato in più punti specifica la necessità di erogare le sovvenzioni sulla base di parametri certi e riscontrabili, quali sono quelli considerati dal modello parametrico di computo delle sovvenzioni come emerge dai contenuti dell’Allegato A al provvedimento impugnato.
6.5. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
7. Tenuto conto della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RT | RI Caminiti |
IL SEGRETARIO