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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2024, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n. 352/ 2022 introdotta
D A
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sirio Parte_1 C.F._1
Solidoro;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2
-contumace-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 1.2.2022, il ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato Tribunale al fine di: “in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione degli atti, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di Avellino, Nuova Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere abilitato all'insegnamento.”.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente deduceva di aver conseguito, dopo il titolo di laurea, i 24 cfu e di essere stato perciò ammesso ad insegnare le classi di concorso di proprio interesse, ai sensi del DPR n. 19/2016 e del DM n. 259/2017. Detti titoli, tuttavia, non consentivano l' inserimento nella Nuova Prima Fascia delle GPS, in quanto gli stessi, in violazione della normativa in materia, non erano considerati dal convenuto ai fini dell'abilitazione all'insegnamento. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva il convenuto, il quale, pertanto, CP_1
accertata la regolarità delle notifiche, deve essere dichiarato contumace.
Questo GDL, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
1 Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, deve osservarsi che correttamente il ricorrente ha incardinato la controversia innanzi al G.O. in funzione di giudice del lavoro.
Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio;
se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto 'di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria' l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario: cfr. Cass. Sez. Un. 15.12.2016 n. 25836 e, in senso conforme, Cass. Sez. Un. 13.9.2017 n.
21196, Cass. Sez. Un. 25.2.2019 n. 5454, Cass. Sez. Un. 26.6.2019 n. 17123, Cass. Sez. Un.
23.4.2020 n. 8098, Cass. Sez. Un. 30.3.2021 n. 8774.
Ciò posto, nel merito deve osservarsi che le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono suddivise tre fasce. Pertanto, se è vero che l'art. 5, co. 3, del DM n. 131/2007 consente l'iscrizione nella terza fascia anche ai soggetti che non sono né inseriti nelle GAE né (in ipotesi) muniti “di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto”, in virtù del mero titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto;
diversamente, ai fini dell'iscrizione nella prima fascia, quale quella in cui il ricorrente chiede di essere inserito, è necessario il possesso dello specifico titolo di abilitazione.
Infatti, l'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 ha previsto che: "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n.
97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi
2 biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione", laddove, in precedenza, l'art. 401 del D.Lgs. n. 297 del 2004, aveva stabilito che: "Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente".
Ne consegue che, nel caso in esame, deve innanzitutto accertarsi se il diploma di laurea e il conseguimento dei 24 CFU possano essere considerati sufficienti ai fini del riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, laddove solo in caso positivo, poi, potrà accertarsi il diritto del ricorrente ad essere inserito nella I fascia.
La questione risulta già affrontata dalla giurisprudenza di merito e, di recente, anche dalla Suprema
Corte che, infatti, con sentenza del 15/03/2024, n. 7884, ha espressamente escluso l'equipollenza tra detti titoli e quelli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'esito di percorsi formativi ovvero a seguito del superamento di apposito concorso pubblico.
La Corte nella richiamata pronuncia, in particolare, ha ritenuto di dover ricostruire il quadro normativo in materia ed ha osservato che fino al 1999 non si è posto un problema di contrapposizione fra titoli di accesso al concorso e abilitazione in quanto, nella maggior parte dei casi, e salvo eccezioni previste dalla legge, l'abilitazione all'insegnamento conseguiva al positivo esito del concorso per divenire docente di ruolo: <i primi cambiamenti -rileva la corte- si sono avuti con l'istituzione delle
SSIS. Queste erano state previste dall'art. 4, comma 2, della legge n. 341 del 1990, non a caso richiamato dagli artt. 400, comma 12, e 402, comma 1, del D.Lgs. n. 297 del 1994, che individuano nel completamento dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli ivi individuati il termine fino al quale l'accesso al concorso in esame sarebbe stato consentito a semplici diplomati e laureati e l'abilitazione si sarebbe ottenuta con il semplice esito positivo delle prove scritte e orali. Le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) erano delle scuole di specializzazione universitaria italiana, di durata biennale, finalizzate alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. La loro attività si è svolta durante nove cicli biennali compresi
3 tra gli anni accademici 1999-2000 e 2008-2009. In seguito, le SSIS sono state sostituite dai percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA). […] Questo era un corso universitario annuale finalizzato all'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie italiane. Il primo ciclo fu istituito nell'anno accademico 2011-2012, il secondo nell'anno accademico 2014-2015. A partire dal terzo ciclo, il TFA consentì esclusivamente di acquisire la specializzazione su posti di sostegno agli alunni con disabilità, mentre non fu più operativo con riguardo all'insegnamento delle discipline su posti comuni. […] I TFA furono, comunque, aboliti dal D.Lgs. n. 59 del 2017. Dopo la loro soppressione,
l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie si sarebbe dovuta conseguire attraverso il percorso triennale di Formazione Iniziale e Tirocinio (FIT), disciplinato dagli artt. 8 ss. del menzionato D.Lgs. n. 59 del 2017. […] L'istituzione di detto sistema FIT rappresentò, in teoria, un grande cambiamento, perché l'abilitazione cessò di essere ottenuta o in virtù dell'esito positivo del concorso pubblico o in seguito al completamento di specifici percorsi formativi normativamente Org previsti e anteriori al medesimo concorso. Essa era conseguita prendendo parte al percorso , al quale si accedeva superando il concorso. Siffatto percorso rimase sulla carta perché abolito dalla legge n. 145 del 2018, con la conseguenza che è stato in vigore, in teoria, dal 31 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, senza, però, mai divenire operativo. La legge n. 145 del 2018 stabilì, allora, di nuovo, che l'abilitazione all'insegnamento dovesse conseguirsi, in linea di principio, esclusivamente tramite concorsi periodici. Un ulteriore cambiamento si ebbe con il d.l. n. 36 del 2022, entrato in vigore il
1° maggio 2022 e conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, a sua volta entrata in vigore dal 30 giugno 2022, che ha introdotto dei nuovi percorsi di abilitazione>>. Quest'ultima disposizione, nello specifico, ha previsto un nuovo sistema di accesso in ruolo a tempo indeterminato articolato in: “a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis; b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva".
Ciò premesso, quindi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “dall'insieme delle disposizioni sopra riportate, che descrivono l'evoluzione delle principali modalità di abilitazione all'insegnamento con riferimento alla scuola secondaria, si evince che il sistema quantitativamente più comune di abilitazione (benché, in teoria, in base al combinato disposto della legge n. 341 del
1990 e del D.Lgs. n. 297 del 1994, ormai temporaneo) è stato, almeno fino all'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 59 del 2017, l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si è trovato in posizione utile),
4 a cui si sono affiancati dei meccanismi speciali di abilitazione, regolati normativamente, quali le
SSIS e i TFA, che detta abilitazione davano alla fine di un apposito percorso formativo e che, nelle intenzioni, non realizzate, del legislatore sarebbero dovuti divenire dei passaggi propedeutici necessari (e permanenti) per accedere al concorso pubblico per divenire docente di ruolo di scuola secondaria. […] Pertanto, la legislazione statale, a partire dagli anni '90, ha richiesto, per l'immissione nei ruoli del personale docente della scuola secondaria, un titolo diverso ed ulteriore rispetto a quello di studio. La sola laurea ha consentito, in via meramente transitoria, la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami, dalla quale poteva derivare, in caso di idoneità, il conseguimento del titolo abilitante. Essa permetteva, altresì, l'attribuzione delle supplenze temporanee. Nel regime finora analizzato si sono poi innestati interventi straordinari del legislatore, che qui non rilevano, i quali, nel tempo, principalmente al fine di consentire l'assunzione in ruolo di docenti precari che avevano prestato servizio a termine senza essere in possesso di abilitazione, hanno previsto percorsi abilitanti speciali, accomunati dall'essere riservati a coloro che potevano vantare un periodo minimo di insegnamento presso le scuole statali. Anche in questi casi, quindi, ai fini della stabile immissione nei ruoli, al titolo di studio se ne affiancava un altro, equipollente all'abilitazione all'insegnamento, per cosi dire ordinaria (Cass., Sez. L, n. 12424 dell'11 maggio 2021
e Cass., Sez. L, n. 3830 del 15 febbraio 2021, non massimate sul punto, in motivazione). Il modello de quo ha subito un'interruzione, dal 31 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, con il D.Lgs. n. 59 del
2017, che aveva introdotto il sistema FIT, che posticipava l'abilitazione a dopo il superamento del detto concorso pubblico e la collegava all'immissione in ruolo, mentre è stato ripristinato dalla legge n. 145 del 2018. Infine, l'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, conv. dalla legge n. 79 del 2022, ha stabilito che l'abilitazione si debba ottenere prima del concorso seguendo uno specifico cammino formativo.
Ciò palesa come non possa accogliersi la ricostruzione della corte territoriale, che ha affermato l'equiparazione fra abilitazione e possesso congiunto di diploma di laurea e 24 CFU, dovendosi condividere, al contrario, il difforme orientamento sul punto manifestato dalla più recente giurisprudenza amministrativa (Cfr., per pertinenti affermazioni di principio in materia, Consiglio di Stato, Sez. 7, n. 8983 del 21 ottobre 2022; Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 2264 del 16 aprile 2018, in tema di valore abilitante del dottorato di ricerca;
Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 1516 del 3 aprile
2017, concernente l'impugnazione di un bando che aveva indetto un concorso nazionale, su base regionale, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente su posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendo, quale requisito d'ammissione a detto concorso, ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015, il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento). […] , come evidenziato, il sistema generale, tranne che dal 31 maggio 2017 al 31 dicembre 2018 e dopo l'entrata in vigore, il 1° maggio 2022, dell'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, conv.,
5 con modif., operanti dal 30 giugno 2022, dalla legge n. 79 del 2022, ha sempre ricondotto l'abilitazione al superamento, senza assunzione, del concorso pubblico o al completamento di appositi processi formativi normativizzati. In quest'ottica, l'indicazione dei titoli per accedere al detto concorso pubblico perde ogni valenza, in quanto si tratta di profili che nulla hanno a che vedere con l'abilitazione in quanto tale”.
Alla luce di tali considerazioni, si è ritenuto che una conclusione difforme non possa condividersi neppure richiamando il l'art. 5 del d.lgs. 59/2017, modificato dall'art. 1, co. 172, lett. f), della legge n. 145/2018, che ai fini dell'accesso al concorso di docenti prevede alternativamente il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto della laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dei 24 crediti universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione.
Osserva in particolare la Corte che “il testo dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 59 del 2017, in origine non prevedeva alcun riferimento ai 24 CFU;
successivamente, il testo in vigore dal 1° gennaio 2019, come modificato dall'art. 1, comma 792, della legge n. 145 del 2018, è stato modificato rispetto al passato semplicemente perché l'abilitazione, una volta abolito il percorso FIT, era tornata ad essere ricollegata al superamento, senza assunzione, del concorso pubblico o all'espletamento di itinerari formativi ad hoc, e non certo in ragione di una sua ipotetica equiparazione al titolo di studio unito a
24 CFU, come emerge dal comma 4 ter dello stesso art. 5 del D.Lgs. n. 59 del 2017, per il quale "Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso".
Dunque, sebbene il legislatore abbia previsto la possibilità di partecipare ai concorsi banditi per l'insegnamento anche per i titolari di laurea magistrale e di 24 CFU (cfr. artt. 5 e 17 d.lgs. 59/2017 in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 181, della legge 107/2015), tale riconoscimento non pone un'equiparazione tra abilitazione e CFU valevole anche per altre ipotesi, quale l'inserimento nelle graduatorie di prima fascia.
Tra l'altro, è stato osservato che l'istituto della abilitazione per classi di insegnamento è istituto di valenza generale, che trova titolo fondamentale e primario nell'art. 33, co. 5, della Costituzione, che prevede che per essere abilitati alla professione di docente occorre superare un esame di Stato.
Alla luce di tali richiami, appare evidente che nell'ordinamento scolastico persiste una chiara differenza tra titolo di studio richiesto per prestare servizio nella scuola pubblica, e per partecipare ai concorsi, e titolo abilitativo all'insegnamento, che costituisce di norma titolo per la nomina in ruolo,
e di legittima precedenza nelle supplenze, per ottenere il quale occorre di regola il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dal superamento di un concorso per esami, o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
6 Detta interpretazione si ritiene sia confermata anche dalla lettura del testo attuale dell'art. 5, comma
1, del D.Lgs. n. 59 del 2017, vigente dal 30 giugno 2022.
Per tutte queste ragioni, deve ritenersi che sussiste una sostanziale differenza tra i pregressi titoli abilitanti (così come sopra esposti) e i 24 CFU, postulando solo i primi l'utile espletamento di tirocini didattici/formativi e/o il superamento di procedure selettive.
Per altro verso, deve evidenziarsi che il possesso dell'abilitazione non è richiesto per l'inserimento nelle GPS, e quindi per l'accesso all'insegnamento in genere, ma soltanto per l'inserimento in una fascia superiore di tali graduatorie. Se così è, deve escludersi non solo il contrasto della normazione di rango secondario con quella primaria, ma anche il contrasto di quest'ultima con la costituzione e la normativa comunitaria, in quanto
In definitiva, deve negarsi il diritto dell'istante all'inserimento nella prima fascia delle GPS della provincia di Avellino.
Consegue da ciò, la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda o eccezione.
Le spese di lite possono essere compensate stante la novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino,17.4.2024.
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n. 352/ 2022 introdotta
D A
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sirio Parte_1 C.F._1
Solidoro;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2
-contumace-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 1.2.2022, il ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato Tribunale al fine di: “in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione degli atti, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di Avellino, Nuova Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere abilitato all'insegnamento.”.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente deduceva di aver conseguito, dopo il titolo di laurea, i 24 cfu e di essere stato perciò ammesso ad insegnare le classi di concorso di proprio interesse, ai sensi del DPR n. 19/2016 e del DM n. 259/2017. Detti titoli, tuttavia, non consentivano l' inserimento nella Nuova Prima Fascia delle GPS, in quanto gli stessi, in violazione della normativa in materia, non erano considerati dal convenuto ai fini dell'abilitazione all'insegnamento. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva il convenuto, il quale, pertanto, CP_1
accertata la regolarità delle notifiche, deve essere dichiarato contumace.
Questo GDL, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
1 Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, deve osservarsi che correttamente il ricorrente ha incardinato la controversia innanzi al G.O. in funzione di giudice del lavoro.
Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio;
se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto 'di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria' l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario: cfr. Cass. Sez. Un. 15.12.2016 n. 25836 e, in senso conforme, Cass. Sez. Un. 13.9.2017 n.
21196, Cass. Sez. Un. 25.2.2019 n. 5454, Cass. Sez. Un. 26.6.2019 n. 17123, Cass. Sez. Un.
23.4.2020 n. 8098, Cass. Sez. Un. 30.3.2021 n. 8774.
Ciò posto, nel merito deve osservarsi che le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono suddivise tre fasce. Pertanto, se è vero che l'art. 5, co. 3, del DM n. 131/2007 consente l'iscrizione nella terza fascia anche ai soggetti che non sono né inseriti nelle GAE né (in ipotesi) muniti “di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto”, in virtù del mero titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto;
diversamente, ai fini dell'iscrizione nella prima fascia, quale quella in cui il ricorrente chiede di essere inserito, è necessario il possesso dello specifico titolo di abilitazione.
Infatti, l'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 ha previsto che: "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n.
97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi
2 biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione", laddove, in precedenza, l'art. 401 del D.Lgs. n. 297 del 2004, aveva stabilito che: "Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente".
Ne consegue che, nel caso in esame, deve innanzitutto accertarsi se il diploma di laurea e il conseguimento dei 24 CFU possano essere considerati sufficienti ai fini del riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, laddove solo in caso positivo, poi, potrà accertarsi il diritto del ricorrente ad essere inserito nella I fascia.
La questione risulta già affrontata dalla giurisprudenza di merito e, di recente, anche dalla Suprema
Corte che, infatti, con sentenza del 15/03/2024, n. 7884, ha espressamente escluso l'equipollenza tra detti titoli e quelli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'esito di percorsi formativi ovvero a seguito del superamento di apposito concorso pubblico.
La Corte nella richiamata pronuncia, in particolare, ha ritenuto di dover ricostruire il quadro normativo in materia ed ha osservato che fino al 1999 non si è posto un problema di contrapposizione fra titoli di accesso al concorso e abilitazione in quanto, nella maggior parte dei casi, e salvo eccezioni previste dalla legge, l'abilitazione all'insegnamento conseguiva al positivo esito del concorso per divenire docente di ruolo: <i primi cambiamenti -rileva la corte- si sono avuti con l'istituzione delle
SSIS. Queste erano state previste dall'art. 4, comma 2, della legge n. 341 del 1990, non a caso richiamato dagli artt. 400, comma 12, e 402, comma 1, del D.Lgs. n. 297 del 1994, che individuano nel completamento dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli ivi individuati il termine fino al quale l'accesso al concorso in esame sarebbe stato consentito a semplici diplomati e laureati e l'abilitazione si sarebbe ottenuta con il semplice esito positivo delle prove scritte e orali. Le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) erano delle scuole di specializzazione universitaria italiana, di durata biennale, finalizzate alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. La loro attività si è svolta durante nove cicli biennali compresi
3 tra gli anni accademici 1999-2000 e 2008-2009. In seguito, le SSIS sono state sostituite dai percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA). […] Questo era un corso universitario annuale finalizzato all'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie italiane. Il primo ciclo fu istituito nell'anno accademico 2011-2012, il secondo nell'anno accademico 2014-2015. A partire dal terzo ciclo, il TFA consentì esclusivamente di acquisire la specializzazione su posti di sostegno agli alunni con disabilità, mentre non fu più operativo con riguardo all'insegnamento delle discipline su posti comuni. […] I TFA furono, comunque, aboliti dal D.Lgs. n. 59 del 2017. Dopo la loro soppressione,
l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie si sarebbe dovuta conseguire attraverso il percorso triennale di Formazione Iniziale e Tirocinio (FIT), disciplinato dagli artt. 8 ss. del menzionato D.Lgs. n. 59 del 2017. […] L'istituzione di detto sistema FIT rappresentò, in teoria, un grande cambiamento, perché l'abilitazione cessò di essere ottenuta o in virtù dell'esito positivo del concorso pubblico o in seguito al completamento di specifici percorsi formativi normativamente Org previsti e anteriori al medesimo concorso. Essa era conseguita prendendo parte al percorso , al quale si accedeva superando il concorso. Siffatto percorso rimase sulla carta perché abolito dalla legge n. 145 del 2018, con la conseguenza che è stato in vigore, in teoria, dal 31 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, senza, però, mai divenire operativo. La legge n. 145 del 2018 stabilì, allora, di nuovo, che l'abilitazione all'insegnamento dovesse conseguirsi, in linea di principio, esclusivamente tramite concorsi periodici. Un ulteriore cambiamento si ebbe con il d.l. n. 36 del 2022, entrato in vigore il
1° maggio 2022 e conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, a sua volta entrata in vigore dal 30 giugno 2022, che ha introdotto dei nuovi percorsi di abilitazione>>. Quest'ultima disposizione, nello specifico, ha previsto un nuovo sistema di accesso in ruolo a tempo indeterminato articolato in: “a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis; b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva".
Ciò premesso, quindi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “dall'insieme delle disposizioni sopra riportate, che descrivono l'evoluzione delle principali modalità di abilitazione all'insegnamento con riferimento alla scuola secondaria, si evince che il sistema quantitativamente più comune di abilitazione (benché, in teoria, in base al combinato disposto della legge n. 341 del
1990 e del D.Lgs. n. 297 del 1994, ormai temporaneo) è stato, almeno fino all'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 59 del 2017, l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si è trovato in posizione utile),
4 a cui si sono affiancati dei meccanismi speciali di abilitazione, regolati normativamente, quali le
SSIS e i TFA, che detta abilitazione davano alla fine di un apposito percorso formativo e che, nelle intenzioni, non realizzate, del legislatore sarebbero dovuti divenire dei passaggi propedeutici necessari (e permanenti) per accedere al concorso pubblico per divenire docente di ruolo di scuola secondaria. […] Pertanto, la legislazione statale, a partire dagli anni '90, ha richiesto, per l'immissione nei ruoli del personale docente della scuola secondaria, un titolo diverso ed ulteriore rispetto a quello di studio. La sola laurea ha consentito, in via meramente transitoria, la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami, dalla quale poteva derivare, in caso di idoneità, il conseguimento del titolo abilitante. Essa permetteva, altresì, l'attribuzione delle supplenze temporanee. Nel regime finora analizzato si sono poi innestati interventi straordinari del legislatore, che qui non rilevano, i quali, nel tempo, principalmente al fine di consentire l'assunzione in ruolo di docenti precari che avevano prestato servizio a termine senza essere in possesso di abilitazione, hanno previsto percorsi abilitanti speciali, accomunati dall'essere riservati a coloro che potevano vantare un periodo minimo di insegnamento presso le scuole statali. Anche in questi casi, quindi, ai fini della stabile immissione nei ruoli, al titolo di studio se ne affiancava un altro, equipollente all'abilitazione all'insegnamento, per cosi dire ordinaria (Cass., Sez. L, n. 12424 dell'11 maggio 2021
e Cass., Sez. L, n. 3830 del 15 febbraio 2021, non massimate sul punto, in motivazione). Il modello de quo ha subito un'interruzione, dal 31 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, con il D.Lgs. n. 59 del
2017, che aveva introdotto il sistema FIT, che posticipava l'abilitazione a dopo il superamento del detto concorso pubblico e la collegava all'immissione in ruolo, mentre è stato ripristinato dalla legge n. 145 del 2018. Infine, l'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, conv. dalla legge n. 79 del 2022, ha stabilito che l'abilitazione si debba ottenere prima del concorso seguendo uno specifico cammino formativo.
Ciò palesa come non possa accogliersi la ricostruzione della corte territoriale, che ha affermato l'equiparazione fra abilitazione e possesso congiunto di diploma di laurea e 24 CFU, dovendosi condividere, al contrario, il difforme orientamento sul punto manifestato dalla più recente giurisprudenza amministrativa (Cfr., per pertinenti affermazioni di principio in materia, Consiglio di Stato, Sez. 7, n. 8983 del 21 ottobre 2022; Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 2264 del 16 aprile 2018, in tema di valore abilitante del dottorato di ricerca;
Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 1516 del 3 aprile
2017, concernente l'impugnazione di un bando che aveva indetto un concorso nazionale, su base regionale, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente su posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendo, quale requisito d'ammissione a detto concorso, ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015, il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento). […] , come evidenziato, il sistema generale, tranne che dal 31 maggio 2017 al 31 dicembre 2018 e dopo l'entrata in vigore, il 1° maggio 2022, dell'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, conv.,
5 con modif., operanti dal 30 giugno 2022, dalla legge n. 79 del 2022, ha sempre ricondotto l'abilitazione al superamento, senza assunzione, del concorso pubblico o al completamento di appositi processi formativi normativizzati. In quest'ottica, l'indicazione dei titoli per accedere al detto concorso pubblico perde ogni valenza, in quanto si tratta di profili che nulla hanno a che vedere con l'abilitazione in quanto tale”.
Alla luce di tali considerazioni, si è ritenuto che una conclusione difforme non possa condividersi neppure richiamando il l'art. 5 del d.lgs. 59/2017, modificato dall'art. 1, co. 172, lett. f), della legge n. 145/2018, che ai fini dell'accesso al concorso di docenti prevede alternativamente il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto della laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dei 24 crediti universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione.
Osserva in particolare la Corte che “il testo dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 59 del 2017, in origine non prevedeva alcun riferimento ai 24 CFU;
successivamente, il testo in vigore dal 1° gennaio 2019, come modificato dall'art. 1, comma 792, della legge n. 145 del 2018, è stato modificato rispetto al passato semplicemente perché l'abilitazione, una volta abolito il percorso FIT, era tornata ad essere ricollegata al superamento, senza assunzione, del concorso pubblico o all'espletamento di itinerari formativi ad hoc, e non certo in ragione di una sua ipotetica equiparazione al titolo di studio unito a
24 CFU, come emerge dal comma 4 ter dello stesso art. 5 del D.Lgs. n. 59 del 2017, per il quale "Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso".
Dunque, sebbene il legislatore abbia previsto la possibilità di partecipare ai concorsi banditi per l'insegnamento anche per i titolari di laurea magistrale e di 24 CFU (cfr. artt. 5 e 17 d.lgs. 59/2017 in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 181, della legge 107/2015), tale riconoscimento non pone un'equiparazione tra abilitazione e CFU valevole anche per altre ipotesi, quale l'inserimento nelle graduatorie di prima fascia.
Tra l'altro, è stato osservato che l'istituto della abilitazione per classi di insegnamento è istituto di valenza generale, che trova titolo fondamentale e primario nell'art. 33, co. 5, della Costituzione, che prevede che per essere abilitati alla professione di docente occorre superare un esame di Stato.
Alla luce di tali richiami, appare evidente che nell'ordinamento scolastico persiste una chiara differenza tra titolo di studio richiesto per prestare servizio nella scuola pubblica, e per partecipare ai concorsi, e titolo abilitativo all'insegnamento, che costituisce di norma titolo per la nomina in ruolo,
e di legittima precedenza nelle supplenze, per ottenere il quale occorre di regola il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dal superamento di un concorso per esami, o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
6 Detta interpretazione si ritiene sia confermata anche dalla lettura del testo attuale dell'art. 5, comma
1, del D.Lgs. n. 59 del 2017, vigente dal 30 giugno 2022.
Per tutte queste ragioni, deve ritenersi che sussiste una sostanziale differenza tra i pregressi titoli abilitanti (così come sopra esposti) e i 24 CFU, postulando solo i primi l'utile espletamento di tirocini didattici/formativi e/o il superamento di procedure selettive.
Per altro verso, deve evidenziarsi che il possesso dell'abilitazione non è richiesto per l'inserimento nelle GPS, e quindi per l'accesso all'insegnamento in genere, ma soltanto per l'inserimento in una fascia superiore di tali graduatorie. Se così è, deve escludersi non solo il contrasto della normazione di rango secondario con quella primaria, ma anche il contrasto di quest'ultima con la costituzione e la normativa comunitaria, in quanto
In definitiva, deve negarsi il diritto dell'istante all'inserimento nella prima fascia delle GPS della provincia di Avellino.
Consegue da ciò, la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda o eccezione.
Le spese di lite possono essere compensate stante la novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino,17.4.2024.
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
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