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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/12/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 77/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, elett.te Parte_1
dom.ta come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
, rapp. e difeso dall'avv.to Aldo D'Angelo, con domicilio eletto come in atti, Controparte_1
giusta procura in produzione,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati atti del 9/1/2025 e del 14/1/2025, la ha adito questo giudice, Parte_1
proponendo ricorsi contro il decreto ingiuntivo opposto, disponente il pagamento in favore di parte opposta di una somma a titolo di retribuzione, in base all'art. 1, comma 464 L.
178/2020, per le ore di straordinario Covid-19 prestate durante l'espletamento della campagna vaccinale nel periodo indicato in sede monitoria. Esposti i motivi a sostegno dell'opposizione, ha concluso come in atti.
Si è costituita con separate memorie parte opposta, contestando le asserzioni dell'ente,
sostenendo che era fondata la pretesa avanzata in sede monitoria e concludendo come in atti. All'odierna udienza, riuniti i procedimenti, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
L'opposizione va accolta.
Preliminarmente, è stata disposta la riunione dei procedimenti, stante la loro connessione oggettiva e soggettiva.
Si deve osservare che oggetto del presente giudizio è il mancato pagamento in favore della parte opposta delle differenze retributive asseritamente spettanti tra l'importo dell'invocata indennità aggiuntiva prevista dal d.l. n. 18/20, conv. in l. n. 27/2020, e, in termini specifici,
dalla l. n. 178 del 30.12.2020 (art. 1 commi da 457 a 467) e quanto alla predetta corrisposto a titolo di straordinario diurno e festivo, per la prestazione resa presso i centri vaccinali nel periodo pandemico, a seguito dell'avvenuto reclutamento del personale, attraverso l'acquisizione di dichiarazioni di manifestazione di interesse e disponibilità.
Parte opposta ha svolto, pacificamente, la prestazione nel periodo indicato in sede monitoria e, nel caso de quo, risulta per tabulas che, con nota del 23/12/2020 a firma del Direttore
Generale dell' , anteriormente alla entrata in vigore della predetta normativa, Parte_2
Parte la ha acquisito dichiarazioni di interesse e disponibilità da parte del personale sanitario per l'espletamento delle operazioni connesse alla campagna vaccinale, prevedendo espressamente la relativa retribuzione a titolo di straordinario ( “… la turnazione prevista si
articolerà dalle ore 8.00 alle 18.00 ed il lavoro prestato sarà retribuito in regime
di straordinario Covid 19").
Detto bando, costituente lex specialis, è stato accettato anche dall'odierna parte opposta,
con atto di adesione e manifestazione di interesse e disponibilità.
Il reclutamento prospettato dal suddetto bando, pubblicato anteriormente all'entrata in vigore della L. 178/2020, non prevedeva l'espletamento di "prestazioni aggiuntive", ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del CCNL triennio 2016-2018, relativo comparto del S.S.N., di cui all'accordo del 21 maggio 2018. Non poteva, quindi, fare riferimento alle prestazioni aggiuntive previste dalla suddetta normativa, con tariffa oraria maggiorata rispetto al CCNL. Va escluso allora che la parte opposta abbia diritto alla remunerazione delle prestazioni espletate (in connessione alle operazioni vaccinali) secondo il regime delle “prestazioni
Parte aggiuntive”, in mancanza di prospettazione da parte dell' del ricorso a tale istituto vuoi nella versione contrattuale ordinariamente prevista dal CCNL, vuoi nella versione “a tariffa maggiorata” di cui alla L. 178/2020.
Né peraltro, con la postuma (rispetto al bando del 23/12/2020) entrata in vigore della norma
Parte invocata dalla parte appellante, è stato obbligatoriamente imposto alle di fare ricorso,
per le esigenze connesse alla somministrazione dei vaccini, all'istituto delle “prestazioni
aggiuntive” avendo previsto invece tale normativa la mera “possibilità” per le Aziende
Sanitarie di ricorrere ad esse nel caso di insufficienza del personale e nei limiti dell'importo di spesa ivi stabilito.
Le motivazioni espresse risultano conformi a quelle della sentenza n. 280/2025 della Corte
di Appello di Salerno per una fattispecie pienamente sovrapponibile e sono condivise dallo scrivente. Invece, non è riconducibile al caso in esame la decisione della Corte di Appello –
sez. lav. di Napoli prodotta da parte opposta, perché non si riferisce ad un'ipotesi di campagna vaccinale disposta ancor prima della nuova disciplina legislativa.
In conclusione, va accolta l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Considerato il grado di controvertibilità della questione sottoposta a valutazione, si ritiene equo compensare interamente le spese di lite.
P. Q. M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Nocera Inferiore,11/12/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, elett.te Parte_1
dom.ta come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
, rapp. e difeso dall'avv.to Aldo D'Angelo, con domicilio eletto come in atti, Controparte_1
giusta procura in produzione,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati atti del 9/1/2025 e del 14/1/2025, la ha adito questo giudice, Parte_1
proponendo ricorsi contro il decreto ingiuntivo opposto, disponente il pagamento in favore di parte opposta di una somma a titolo di retribuzione, in base all'art. 1, comma 464 L.
178/2020, per le ore di straordinario Covid-19 prestate durante l'espletamento della campagna vaccinale nel periodo indicato in sede monitoria. Esposti i motivi a sostegno dell'opposizione, ha concluso come in atti.
Si è costituita con separate memorie parte opposta, contestando le asserzioni dell'ente,
sostenendo che era fondata la pretesa avanzata in sede monitoria e concludendo come in atti. All'odierna udienza, riuniti i procedimenti, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
L'opposizione va accolta.
Preliminarmente, è stata disposta la riunione dei procedimenti, stante la loro connessione oggettiva e soggettiva.
Si deve osservare che oggetto del presente giudizio è il mancato pagamento in favore della parte opposta delle differenze retributive asseritamente spettanti tra l'importo dell'invocata indennità aggiuntiva prevista dal d.l. n. 18/20, conv. in l. n. 27/2020, e, in termini specifici,
dalla l. n. 178 del 30.12.2020 (art. 1 commi da 457 a 467) e quanto alla predetta corrisposto a titolo di straordinario diurno e festivo, per la prestazione resa presso i centri vaccinali nel periodo pandemico, a seguito dell'avvenuto reclutamento del personale, attraverso l'acquisizione di dichiarazioni di manifestazione di interesse e disponibilità.
Parte opposta ha svolto, pacificamente, la prestazione nel periodo indicato in sede monitoria e, nel caso de quo, risulta per tabulas che, con nota del 23/12/2020 a firma del Direttore
Generale dell' , anteriormente alla entrata in vigore della predetta normativa, Parte_2
Parte la ha acquisito dichiarazioni di interesse e disponibilità da parte del personale sanitario per l'espletamento delle operazioni connesse alla campagna vaccinale, prevedendo espressamente la relativa retribuzione a titolo di straordinario ( “… la turnazione prevista si
articolerà dalle ore 8.00 alle 18.00 ed il lavoro prestato sarà retribuito in regime
di straordinario Covid 19").
Detto bando, costituente lex specialis, è stato accettato anche dall'odierna parte opposta,
con atto di adesione e manifestazione di interesse e disponibilità.
Il reclutamento prospettato dal suddetto bando, pubblicato anteriormente all'entrata in vigore della L. 178/2020, non prevedeva l'espletamento di "prestazioni aggiuntive", ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del CCNL triennio 2016-2018, relativo comparto del S.S.N., di cui all'accordo del 21 maggio 2018. Non poteva, quindi, fare riferimento alle prestazioni aggiuntive previste dalla suddetta normativa, con tariffa oraria maggiorata rispetto al CCNL. Va escluso allora che la parte opposta abbia diritto alla remunerazione delle prestazioni espletate (in connessione alle operazioni vaccinali) secondo il regime delle “prestazioni
Parte aggiuntive”, in mancanza di prospettazione da parte dell' del ricorso a tale istituto vuoi nella versione contrattuale ordinariamente prevista dal CCNL, vuoi nella versione “a tariffa maggiorata” di cui alla L. 178/2020.
Né peraltro, con la postuma (rispetto al bando del 23/12/2020) entrata in vigore della norma
Parte invocata dalla parte appellante, è stato obbligatoriamente imposto alle di fare ricorso,
per le esigenze connesse alla somministrazione dei vaccini, all'istituto delle “prestazioni
aggiuntive” avendo previsto invece tale normativa la mera “possibilità” per le Aziende
Sanitarie di ricorrere ad esse nel caso di insufficienza del personale e nei limiti dell'importo di spesa ivi stabilito.
Le motivazioni espresse risultano conformi a quelle della sentenza n. 280/2025 della Corte
di Appello di Salerno per una fattispecie pienamente sovrapponibile e sono condivise dallo scrivente. Invece, non è riconducibile al caso in esame la decisione della Corte di Appello –
sez. lav. di Napoli prodotta da parte opposta, perché non si riferisce ad un'ipotesi di campagna vaccinale disposta ancor prima della nuova disciplina legislativa.
In conclusione, va accolta l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Considerato il grado di controvertibilità della questione sottoposta a valutazione, si ritiene equo compensare interamente le spese di lite.
P. Q. M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Nocera Inferiore,11/12/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo