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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 29/01/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 554/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6124/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6290/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 12/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219008304660 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219008304660 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219008304660 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello presentato da Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava la sentenza avente n. 6290/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado diRoma, sez.18, emessa in data 15 dicembre 2022 e depositata in data 12 maggio 2023 non notificata alla parte opposta, avente ad oggetto avviso di intimazione di pagamento avente n. 09720219008304660 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero del credito asseritamente vantato da Regione Lazio
e derivante da omesso pagamento Bollo Auto. A sostegno delle proprie tesi la parte appellante deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 D.Lgs. 546/92, o comunque, l'omessa, l'insufficiente e la contraddittoria motivazione della sentenza sul punto relativo alle spese di causa in relazione al difetto di logica motivazione a sostegno della compensazione delle spese di lite.
In sede di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si costituiva in giudizio né presentava memorie a conseguente rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio ribadendo la correttezza e la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ritiene fondato l'appello proposto e, pertanto, ne dispone il conseguente accoglimento In proposito questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene di non dover condividere l'impianto argomentativo svolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di prime cure. Tale convincimento trova sicuro conforto nelle considerazioni riportate così come si rileva dalla lettura della sentenza sopra specificata stante il puntuale riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato. In proposito la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che l'art. 92, co. 2, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano
“gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche e che da ciò consegue la necessità di una giustificazioneche per essere ricondotta al parametro normativo deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato nè dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Deve, peraltro, deve evidenziarsi ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992 così come modificato, la fattispecie: “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero le spese tra le parti” non risulta essersi perfezionata non essendoci stata in assoluta una soccombenza reciproca, dal momento che il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio si è concluso con il pieno accoglimento dello stesso rispetto alle motivazioni esposte al ricorso presentato omettendo, in tal modo, la parte resistente di dare le prove in ordine a quanto dedotto alle proprie affermazioni stante all'omesso riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato. Conseguentemente questa Corte di Giustizia Tributaria non può che accogliere l'appello presentato non avendo la parte resistente esposto alcuna tesi decisiva al rigetto dell'appello presentato rispetto alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado sopra specificata.
La peculiarità della controversia, le ragioni della decisione e motivi di equità giustificano la condanna alle spese del doppio grado nei confronti della parte soccombente così come specificate al dispositivo
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna al pagamento delle spese di giudizio del doppio grado per complessivi euro
2.300,00, oltre IVA e CAP ed accessori di legge se dovuti nei limiti delle normative vigenti da distrarsi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistastario.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE Est.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6124/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6290/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 12/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219008304660 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219008304660 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219008304660 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello presentato da Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava la sentenza avente n. 6290/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado diRoma, sez.18, emessa in data 15 dicembre 2022 e depositata in data 12 maggio 2023 non notificata alla parte opposta, avente ad oggetto avviso di intimazione di pagamento avente n. 09720219008304660 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero del credito asseritamente vantato da Regione Lazio
e derivante da omesso pagamento Bollo Auto. A sostegno delle proprie tesi la parte appellante deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 D.Lgs. 546/92, o comunque, l'omessa, l'insufficiente e la contraddittoria motivazione della sentenza sul punto relativo alle spese di causa in relazione al difetto di logica motivazione a sostegno della compensazione delle spese di lite.
In sede di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si costituiva in giudizio né presentava memorie a conseguente rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio ribadendo la correttezza e la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ritiene fondato l'appello proposto e, pertanto, ne dispone il conseguente accoglimento In proposito questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene di non dover condividere l'impianto argomentativo svolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di prime cure. Tale convincimento trova sicuro conforto nelle considerazioni riportate così come si rileva dalla lettura della sentenza sopra specificata stante il puntuale riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato. In proposito la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che l'art. 92, co. 2, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano
“gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche e che da ciò consegue la necessità di una giustificazioneche per essere ricondotta al parametro normativo deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato nè dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Deve, peraltro, deve evidenziarsi ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992 così come modificato, la fattispecie: “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero le spese tra le parti” non risulta essersi perfezionata non essendoci stata in assoluta una soccombenza reciproca, dal momento che il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio si è concluso con il pieno accoglimento dello stesso rispetto alle motivazioni esposte al ricorso presentato omettendo, in tal modo, la parte resistente di dare le prove in ordine a quanto dedotto alle proprie affermazioni stante all'omesso riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato. Conseguentemente questa Corte di Giustizia Tributaria non può che accogliere l'appello presentato non avendo la parte resistente esposto alcuna tesi decisiva al rigetto dell'appello presentato rispetto alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado sopra specificata.
La peculiarità della controversia, le ragioni della decisione e motivi di equità giustificano la condanna alle spese del doppio grado nei confronti della parte soccombente così come specificate al dispositivo
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna al pagamento delle spese di giudizio del doppio grado per complessivi euro
2.300,00, oltre IVA e CAP ed accessori di legge se dovuti nei limiti delle normative vigenti da distrarsi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistastario.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE Est.