Ordinanza collegiale 8 novembre 2021
Sentenza 28 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/02/2022, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/02/2022
N. 00348/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01029/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Letizia Garrisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via F.A. Piccinni n.6;
contro
Ministero dell'Interno e Questura -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dal Ministero dell’Interno e dalla Questura di -OMISSIS- - Divisione Immigrazione - sull’istanza presentata dell’extracomunitario ricorrente e acquisita il 30/09/2020 per il rinnovo del permesso di soggiorno, successivamente reiterata con diffida del 01.03.2021;
per la declaratoria dell’obbligo
delle Amministrazioni intimate di concludere con atto espresso ed in un termine stabilito il procedimento relativo alla istanza presentata dal ricorrente;
per l’accertamento e la declaratoria
dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di porre in essere tutti i provvedimenti tesi al buon esito del procedimento relativo alla richiesta del permesso di soggiorno n. ricevuta -OMISSIS-;
e per la condanna
del Ministero dell’Interno e della Questura di -OMISSIS- al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla mancata conclusione del procedimento nei tempi di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale della Sezione n. 1601/2021;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 la Cons. dott.ssa IZ RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, cittadino ivoriano, titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha inoltrato alla Questura di -OMISSIS- istanza di rinnovo per lavoro autonomo il 30/09/2020.
Avverso il silenzio rifiuto serbato dal Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS- in ordine alla citata istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è insorto il predetto cittadino straniero con il ricorso all’esame rassegnando le censure di seguito sintetizzate:
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DI TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
VIOLAZIONE, FALSA ED ERRONEA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L. N. 241/1990.
Si sono costituite in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, le Amministrazioni intimate.
Con ordinanza collegiale n.1601/2021, pronunciata in esito alla Camera di Consiglio del 3 novembre 2021, questa Sezione, rilevata la sussistenza di “ seri dubbi in ordine alla ricevibilità del ricorso, atteso che in base all’art.87 comma 3 c.p.a. nei giudizi di cui al comma 2 ( fra cui quelli in materia di silenzio), tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo e, nella fattispecie dedotta in giudizio, il ricorso in esame (vertente sul silenzio rifiuto serbato dalla Questura di -OMISSIS- in ordine alla istanza di rinnovo del permesso di soggiorno) risulta depositato oltre il termine dimezzato previsto dal 1° comma dell’art. 45 c.p.a. (il ricorso è stato notificato alla Questura di -OMISSIS- e al Ministero dell’Interno l’11 giugno 2021 e depositato in giudizio in data 8 luglio 2021, quindi oltre il predetto termine dimidiato di 15 giorni) ”, ha assegnato, “ ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., alle parti il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione preliminare indicata nella parte motiva ”.
Nessuna memoria difensiva sul punto è stata, poi, depositata dalle parti in causa.
Alla Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è irricevibile.
Osserva, il Tribunale, che, come già rilevato (ex art. 73 comma 3 c.p.a.) nell’ordinanza collegiale n. 1601/2021 suindicata (in assenza di difese e/o contestazioni sul punto delle parti del giudizio), il ricorso in esame (vertente sul silenzio rifiuto serbato dal Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS- in ordine alla istanza di rinnovo del permesso di soggiorno) risulta depositato oltre il termine dimezzato di quindici giorni previsto dal 1° comma dell’art. 45 c.p.a., essendo stato notificato alla Questura di -OMISSIS- e al Ministero dell’Interno l’11 giugno 2021 e depositato in giudizio in data 8 luglio 2021, quindi oltre il termine dimidiato - ai sensi dell’art. 87 comma 3 c.p.a. - di quindici giorni di cui al 1° comma dell’art.45 c.p.a..
Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., "il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito…" e la giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che “il termine legislativamente fissato per il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice adito abbia carattere perentorio in quanto, essendo espressione di un principio di ordine pubblico processuale, è sottratto alla disponibilità non solo delle parti, ma anche del giudice, il quale non può disattenderlo o prorogarlo, al di fuori dei casi restrittivamente interpretati di errore scusabile, per sopperire all'inerzia dell'interessato" (Consiglio di Stato, Sez. III, 8 febbraio 2021, n. 1129).
Per le ragioni suindicate, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per la tardività del deposito.
Sussistono nondimeno i presupposti di legge (poichè la suindicata questione preliminare è stata rilevata d’ufficio dal Tribunale) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per la tardività del deposito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
IZ RO, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ RO | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO