CA
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 138/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa NA AR Presidente dott. IC IA Consigliere estensore dott. ssa Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 138 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
( ), in proprio e quale unico erede di Parte_1 C.F._1 [...]
e Pt_2 Parte_3 attore in riassunzione rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Finesso contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 convenuta in riassunzione rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Lovisetto
e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2 convenuto in riassunzione rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Schiaffino
1
Oggetto: giudizio di rinvio avanti alla Corte d'Appello di Venezia a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5122/2022 emessa in data 11.05.2021 e depositata in data 16.02.2022.
Conclusioni di : Parte_1
“NEL MERITO
In conformità al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con
l'Ordinanza n. 05122/2022 depositata il 16.02.2022 e al rilievo peritale sul valore dei titoli de quibus alla data delle decisione (14 maggio 2015),
- confermarsi, stante il giudicato formatosi sul punto, l'inadempimento contrattuale in cui è incorso il convenuto, già ora Controparte_3 CP_1
nell'esecuzione dei contratti di acquisto del titolo Eur/02 9,25% eseguiti
[...] Pt_4 rispettivamente in data 21.10.1999, per l'importo lordo di € 503.580,96 e in data
27.10.1999 per l'importo lordo di € 13.157,30, e prodotti come da docc.ti 34 e 35 in atti, per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 21 D. Lgs 58/98 e artt. 26, 27, 28, 29, 60 reg. Consob 11522/98 già accertato dalla Sentenza della Corte d'Appello di Venezia
1293/2015 depositata il 14.05.2015 confermata sul punto dalla Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 14425/2016 depositata il 16.02.2022;
- accertarsi la sussistenza del danno patrimoniale subito dal Sig. , in Parte_1 proprio e quale erede dei sigg.ri e , a causa Parte_2 Parte_3 dell'inadempimento contrattuale della Banca convenuta per la negoziazione dei titoli
Eur/02 9,25% eseguita rispettivamente in data 21.10.1999, per l'importo lordo di € Pt_4
503.580,96 e in data 27.10.1999 per l'importo lordo di € 13.157,30;
- quantificarsi il danno patrimoniale subito dal Sig. , in proprio e quale Parte_1 erede dei sigg.ri e , tenuto conto del valore di mercato Parte_2 Parte_3 dei titoli di cui sopra al momento della decisione della Corte d'Appello di Venezia, in ossequio al principio espresso dalla Ordinanza della Corte di Cassazione n. 14425/2016 depositata il 16.02.2022.
Per l'effetto: in principalità:
2 - condannare con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, già P.IVA_1 [...]
al risarcimento del danno patrimoniale subito dal sig. Controparte_3 [...]
, in proprio e quale erede dei sigg.ri , Parte_1 Persona_1 nell'esecuzione dei suddetti contratti, così quantificato:
- per danno emergente, in via principale: tenuto conto degli esiti della CTU tecnico-contabile, che ha accertato
l'assenza di un mercato ufficiale dei titoli e di una quotazione degli stessi, condannare con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, già Controparte_3
al pagamento dell'integrale valore dei titoli alla data dell'acquisto, oltre agli
[...] interessi legali ed alla rivalutazione monetaria con decorrenza dall'esecuzione delle operazioni di investimento al saldo, ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via subordinata, considerata l'impossibilità di attribuire un valore di mercato ai titoli, trattandosi di danno di cui non può essere data prova nel suo preciso ammontare, disporsi la sua liquidazione con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenuto conto dei fatti, dei documenti e delle argomentazioni svolte in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria con decorrenza dall'esecuzione delle operazioni di investimento al saldo, ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
- in via di ulteriore subordine, qualora non si ritenessero sussistere i presupposti per una valutazione equitativa, per i motivi espressi in narrativa, a conferma della sentenza della
Corte d'Appello di Venezia n. 1293/2015 del 3.3.2015, pubb. il 14.05.2015, il danno sia quantificato nell'importo pari alla differenza fra il capitale investito (€ 516.738,26) ed il residuo valore dei titoli (28-30%) (€ 155.021,47) così come attribuito dal convenuto CP_1
in corso di causa e non contestato e dunque di € 361.616,79 (€ 516.738,26 –
[...]
155.021,47).
In tutti i casi, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria con decorrenza dall'esecuzione delle operazioni di investimento al saldo;
- per lucro cessante, confermato il criterio di quantificazione operato da Codesta Corte, su cui è sceso il giudicato, quantificarsi il relativo importo tenuto conto della remuneratività
3 dei titoli a basso rischio e ricorrendo all'equità nella misura del tasso annuo del 3% sul capitale perduto, con decorrenza dalla data di incasso delle ultime cedole (novembre 2001)
e con riconoscimento, per il periodo antecedente, del diritto degli investitori a trattenere gli importi delle cedole incassate quale frutti civili.
IN OGNI CASO
Condannare il in persona del legale rappresentante pro-tempore ed il terzo CP_1 chiamato , al pagamento in favore degli attori di tutte le spese e Controparte_2 compensi legali del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, oltre rimborso forfetario, c.p.a. e i.v.a. come per legge. Confermata la condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo e secondo grado”.
Conclusioni di Controparte_1
Nel merito:
1) Accertata la sussistenza del concorso colposo dei Sig.ri , Parte_1 Parte_2
ed , i quali con il loro comportamento avrebbero potuto evitare il
[...] Parte_3 danno ovvero diminuirlo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., conseguentemente: (1a) in via principale, rigettarsi la domanda risarcitoria del Sig. , per sé e quale Parte_1 erede dei Sig.ri ed;
(1b) in via di subordine, Parte_2 Parte_3 determinarsi il danno risarcibile a favore del Sig. , per sé e quale erede Parte_1 dei Sig.ri ed , diminuendolo a termini dell'art. 1227, I Parte_2 Parte_3 comma c.c. in relazione alla condotta tenuta dai Sig.ri , Parte_1 Parte_2 ed;
Parte_3
2) In ogni caso, scomputarsi dal danno che fosse riconosciuto sussistere a favore del Sig.
, per sé e quale erede dei Sig.ri ed , Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'importo di Euro 399.730,25= che, a seguito della CTU integrativa espletata nel corso del presente giudizio di rinvio, è stato accertato essere stato incassato dai Sig.ri Parte_5 in data 20.5.2015 per la vendita dei titoli oggetto di causa, ovvero, in subordine, il diverso importo che fosse ritenuto da codesta Corte;
3) conseguentemente, disporsi la restituzione da parte del Sig. , per sé e Parte_1 quale erede dei Sig.ri ed , in favore della delle Parte_2 Parte_3 CP_4 corrispondenti somme, maggiorate degli interessi dal pagamento da parte della Banca e sino al saldo, tenuto conto del fatto che la Banca ha versato ai Sig.ri , Parte_1
4 ed , in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello Parte_2 Parte_3 di Venezia n. 1293/2015, la somma di Euro 487.832,79= (cfr. ns. doc. Q) in data 16-
17.7.2015, di cui Euro 317.716,79 per capitale ed Euro 130.157,58 per interessi del 3% come indicati dalla Corte, da novembre 2001 al giorno 11.7.2015, oltre le spese di causa e di registrazione della sentenza;
4) con condanna del Sig. a tenere indenne e a manlevare la da Controparte_2 CP_4 quanto versato al Sig. , per sé e quale erede dei Sig.ri Parte_1 Parte_2 ed , per la quota di un terzo;
Parte_3
5) disattesa e reietta ogni avversa domanda, eccezione ed istanza.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché di CTU;
in tutti i suoi gradi, nonché del procedimento per cassazione o, quanto meno, in subordine, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio.”
Conclusioni di : Controparte_2
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
Anche in considerazione di quanto riportato nella relazione dd. 27.11.2024 del Ctu Dott.
, il quale, a completamento dell'incarico affidatogli da Codesta Ecc.ma Persona_2
Corte, ha accertato presso la Cassa di Risparmio di Ferrara – Filiale di Monselice il prezzo ricavato dal Sig. dalla vendita dei titoli per cui è causa, avvenuta Parte_1 dopo la sentenza n. 1295/2015 della Corte d'Appello di Venezia e prima dell'1.12.2015, respingersi in toto le domande proposte dal Sig. , in proprio e quale Parte_1 erede dei Sigg.ri e , in quanto radicalmente infondate Parte_2 Parte_3 in fatto e in diritto. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
Per quanto ancora occorresse, previo accertamento, agli effetti di cui all'art. 1227 c.c., del concorso colposo dei danneggiati, che, con la loro condotta, avrebbero potuto evitare – se mai ancora configurabile - il danno dedotto nel presente giudizio, ovvero ridurlo in misura di gran lunga preponderante, rigettarsi ogni domanda risarcitoria del Sig. Parte_1
, in proprio e quale erede dei Sigg.ri e , ovvero,
[...] Parte_2 Parte_3 in via ulteriormente gradata, ridursi la relativa liquidazione – sia per danno emergente, che per lucro cessante - ai minimi, in virtù del concorso dei ridetti Sigg.ri Parte_1
, e nella determinazione del pregiudizio
[...] Parte_2 Parte_3 asseritamente sofferto.
5 In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui – alle luce di quanto emergente dagli atti di causa - un danno in capo al Sig. fosse ancora ritenuto esistente, ai fini Parte_1 della relativa liquidazione scomputarsi dall'importo ritenuto di giustizia a tale titolo la somma corrispondente al valore dei titoli de quibus al momento della loro vendita o, quantomeno, l'importo incamerato dal medesimo Sig. per tale vendita Parte_1 così come accertato dal Ctu Dott. , nonché gli importi delle cedole Persona_2 maturate e incassate a far data dall'acquisto dei medesimi titoli.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di lite inerenti al giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione e al presente giudizio di rinvio.
Ulteriormente, valutata la condotta processuale del Sig. , che ha tenuto Parte_1 dolosamente nascosta la circostanza afferente all'intervenuta vendita dei titoli oggetto di causa, nonché il prezzo incamerato da tale vendita, condannarsi il medesimo Sig.
, ex art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento, in favore del Sig. Parte_1 [...]
, della somma che Codesta Ecc.ma Corte Vorrà stabilire in via equitativa”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , e convenivano in giudizio, Parte_1 Parte_2 Controparte_5 davanti al Tribunale di Padova, il per Controparte_6 ottenere la dichiarazione di nullità ovvero l'annullamento ovvero la risoluzione di due acquisti di obbligazioni emesse dallo Stato argentino ("Argent. Eur/02 9,25%") eseguiti dagli attori, mediante la predetta banca, rispettivamente in data 21.10.1999 per l'importo lordo di €503.580,96 e in data 27.10.1999 per l'importo lordo di €13.157,30.
A sostegno della domanda, gli attori lamentavano che la banca fosse incorsa in numerosi inadempimenti agli obblighi informativi sulla stessa gravanti, che avevano condotto alla conclusione di un'operazione non adeguata al profilo di rischio degli investitori. Essi contestavano sia il difetto di forma scritta degli ordini sia la validità dei negozi posti in essere per la loro contrarietà agli obblighi d'informazione e al conflitto di interessi;
in via subordinata, gli attori chiedevano l'annullamento del contratto per errore o dolo e, in ogni caso, l'accertamento della responsabilità contrattuale della banca con richiesta di sua
6 condanna al risarcimento del danno subito.
Si costituiva la quale nel contestare Controparte_6 tutti gli addebiti, chiamava in causa , il funzionario che aveva raccolto Controparte_2 gli ordini contestati, chiedendo di essere da quest'ultimo manlevata in caso di condanna dell'istituto al risarcimento dei danni in favore degli attori.
Il si costituiva contestando ogni profilo di responsabilità a suo carico. CP_2
Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 2735 del 30.10.2008–06.11.2008, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 8 comma 4 del d.lgs.
n. 5/2003, dichiarava l'estinzione del processo per avere l'attrice notificato la memoria di replica ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. cit. e la successiva istanza di fissazione d'udienza, oltre il termine assegnato dalla banca.
Avverso la predetta sentenza , e Parte_1 Parte_2 Controparte_5 proponevano appello, che veniva parzialmente accolto dalla Corte di Appello di Venezia la quale, con la sentenza n. 1293 del 03.03.2015–14.05.2015, rigettava l'eccezione di estinzione sollevata dalla banca ed, in accoglimento della domanda subordinata proposta dagli attori, accertava l'inadempimento contrattuale in cui era incorsa
[...] nell'esecuzione degli ordini di acquisto di obbligazioni Controparte_7 emesse dallo Stato argentino, per violazione da parte dell'intermediario del dovere di astenersi dal porre in essere l'operazione, stante l'oggettiva non adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo di rischio dei clienti, e condannava l'istituto di credito al pagamento in favore degli appellanti della somma di €316.716,79, costituente la differenza fra il capitale investito e il residuo valore dei titoli, oltre agli interessi legali al saggio annuo del 3% annuo a far data dal novembre 2001 sino al saldo, dichiarando che era tenuto a manlevare la banca per la quota di un terzo di quanto Controparte_2 quest'ultima era obbligata a pagare agli appellanti e regolando le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza.
Contro la sentenza del giudice di appello (nella quale Controparte_8 si era nel frattempo fusa per incorporazione Controparte_7
proponeva ricorso per cassazione, al quale resistevano ,
[...] Parte_1 [...]
e , mentre proponeva a sua volta ricorso Pt_2 Controparte_5 Controparte_2 incidentale.
7 Con l'ordinanza citata in epigrafe, la Suprema Corte accoglieva il quarto e quinto motivo sia del ricorso principale che di quello incidentale, cassando la decisione laddove, nel determinare il valore residuo dei titoli, l'aveva stimato con riferimento al momento della domanda e non a quello della decisione e nella parte in cui aveva ritenuto fatto notorio che le obbligazioni argentine avessero conservato un valore di mercato intorno al 28-30%, mentre rigettava o dichiarava inammissibili tutte le altre censure, rinviando alla Corte
d'Appello di Venezia in diversa composizione perché statuisse anche sulle spese del giudizio di legittimità.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 20.01.2023, , in Parte_1 proprio e quale unico erede di e , nel frattempo Parte_2 Parte_3 deceduti, ha tempestivamente riassunto la causa avanti a questa Corte, chiedendo in via istruttoria l'ammissione di ctu tecnico-contabile al fine di determinare, in ottemperanza al dictum della Corte di Cassazione, il valore dei titoli negoziati al momento della decisione e, nel merito, la condanna della banca al risarcimento del danno patrimoniale, da liquidarsi, quanto al danno emergente, eventualmente in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad €316.716,79, e quanto al lucro cessante in un importo pari agli interessi legali al saggio annuo del 3% annuo a far data dal novembre 2001 sino al saldo con riconoscimento, per il periodo antecedente, del diritto degli investitori di trattenere gli importi delle cedole incassate quali frutti civili, così come stabilito nella sentenza n. 1293/2015 della Corte di
Appello di Venezia.
3. Si sono costituiti - succeduta, ex art. 2504 bis c.c., a Controparte_1 [...]
, a seguito di fusione tra quest'ultima e Controparte_8 Controparte_9 con atto del 13.12.2016 - e , i quali, associandosi alla
[...] Controparte_2 richiesta di ammissione di ctu tecnico-contabile formulata dall'attore in riassunzione, hanno chiesto che fosse ordinato a quest'ultimo di esibire, ex art. 210 c.p.c., idonea documentazione attestante la perdurante presenza nel suo patrimonio dei titoli oggetto di causa, essendo necessario, ai fini della stima del danno, verificare se l'investitore ne fosse ancora titolare o li avesse nel frattempo trasferiti, in quanto in quest'ultima ipotesi si sarebbe dovuto tener conto dell'eventuale controvalore ricavato da tale operazione.
8 In particolare ha sottolineato la necessità di considerare che nel febbraio Controparte_1
2016 la Repubblica Argentina e l'Associazione Task Force Argentina (TFA) avevano raggiunto un accordo per risolvere la controversia insorta a seguito del default del 2001, in base al quale l'Argentina avrebbe definito tutte le richieste “relative alle obbligazioni in default detenute dagli individui rappresentati dalla TFA per un pagamento in contanti pari al 150% dell'importo originario in conto capitale di tali obbligazioni”, che la possibilità di addivenire a tale accordo era stata resa nota a tutti i titolari di obbligazioni con comunicazione del 9.2.2016 e che nel successivo mese di marzo la TFA aveva dato notizia dell'avvenuta approvazione da parte del Congresso della Repubblica Argentina di tale accordo, cui era seguita l'effettuazione dei pagamenti a favore degli obbligazionisti;
ha pertanto sostenuto che il danno risarcibile all'investitore andrebbe determinato scomputando dallo stesso quanto il medesimo ha incassato od avrebbe comunque potuto percepire per effetto dell'adesione all'accordo tra la Repubblica Argentina e l'Associazione
Task Force Argentina.
4. Sulla scorta dei principi affermati nell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione e delle allegazioni e richieste istruttorie formulate dalle parti questa Corte ha disposto ctu, affidando al perito nominato, dott. , il compito di determinare il valore di Persona_2 mercato dei titoli argentini di cui si controverte alla data della pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia e di verificare inoltre se successivamente a tale data gli investitori avessero aderito all'accordo raggiunto nel 2016 tra la Task Force Argentina
(TFA) e la Repubblica Argentina.
Il ctu ha dato atto che nel corso delle operazioni peritali gli aveva Parte_1 comunicato che i titoli per cui è causa erano stati ceduti dopo la pubblicazione, avvenuta in data 14.05.2015, della sentenza della Corte di Appello di Venezia, ma che non ricordava il controvalore della vendita.
Avendo il precisato, nel corso del suo interrogatorio libero disposto da questa Corte, Pt_1 che le obbligazioni in parola, al momento della loro vendita, erano depositate presso la
Cassa di Risparmio di Ferrara, filiale di Monselice, è stato successivamente dato incarico al perito dell'ufficio di accertare il prezzo ricavato dalla loro cessione, acquisendo presso il suddetto istituto di credito tutte le informazioni ed i documenti ritenuti utili a tal fine.
9 Dopo il deposito della seconda relazione peritale la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
5. L'unica questione su cui questo collegio è chiamato a pronunciarsi è quella che attiene alla liquidazione del danno che va risarcito a , poiché la Corte di Parte_1
Cassazione ha dichiarato inammissibili o rigettato tutte le censure che hanno investito gli altri capi della sentenza n. 1293/2015 della Corte di Appello di Venezia, la quale ha disatteso la domanda di nullità o annullamento dei contratti di acquisto dei titoli argentini, ha accertato la concorrente responsabilità per inadempimento contrattuale del e CP_2 dell'istituto di credito per violazione dei doveri gravanti sull'intermediario finanziario, escludendo nel contempo che gli investitori, con il loro comportamento, avessero concorso a cagionare il danno, ed ha affermato infine che è tenuto a manlevare Controparte_2 la banca per la quota di un terzo di quanto quest'ultima è obbligata a pagare agli appellanti.
Ciò premesso, va rammentato che, in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (v. ex multis
Cass. n. 7091 del 03/03/2022).
Se pertanto nel giudizio di rinvio resta precluso l'esame di ogni questione logicamente pregiudiziale ed incompatibile non rilevata dalla S.C., o perché non investita della sua decisione da un motivo di ricorso o anche perché la questione, pur se in astratta ipotesi rilevabile d'ufficio, non lo è stata, tuttavia la pronuncia di legittimità può essere rimessa in discussione per fatti sopravvenuti al passaggio in decisione della causa in appello o mutamenti normativi successivi alla pubblicazione della sentenza di cassazione (cfr. Cass.
n. 11614 del 18/11/1998 e Cass. n. 25153 del 24/10/2017).
La richiesta, formulata in questa sede dai convenuti in riassunzione, di verificare se dopo la pronuncia della sentenza n. 1293/2015 della Corte di Appello di Venezia gli investitori
10 avessero conservato la titolarità delle obbligazioni argentine o le avessero alienate a terzi, ricavandone un'utilità, non può quindi ritenersi incompatibile con la struttura ad istruzione chiusa propria del giudizio di rinvio, sebbene richieda un ulteriore accertamento in fatto, in quanto si riferisce a fatti sopravvenuti alla pronuncia della sentenza del giudice di appello.
D'altra parte, la statuizione contenuta nell'ordinanza di rinvio, secondo la quale “la Corte
d'appello avrebbe dovuto prendere in considerazione il valore dei titoli alla data della decisione e non già alla data della domanda” costituisce coerente applicazione del principio per cui in tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti e l'investitore resta in possesso dei titoli medesimi, “in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione -, nonché
l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass. n. 17948 del 27/08/2020).
Inoltre, secondo un consolidato indirizzo, il pregiudizio va sempre determinato con riferimento al momento in cui viene operata la liquidazione, in quanto in caso di illecito contrattuale o extracontrattuale, l'obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore, essendo diretta alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto e gli effetti della situazione pregiudizievole permangono sino a che il danno non sia stato risarcito, ossia alla data della sentenza, se la riparazione sia stata richiesta al giudice (v. tra le tante Cass. n. 3940 del
29.02.2016).
Non è infine superfluo rammentare che la "compensatio lucri cum damno" integra un'eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio
(v. Cass. n. 26757 del 24/11/2020).
Ne discende che, nel caso concreto, la stima del danno subito dagli investitori postula
11 necessariamente l'accertamento se i titoli in questione siano ancora presenti nel loro patrimonio, dovendo il loro valore essere determinato con riferimento all'attualità.
Al riguardo il ctu, in esecuzione dell'incarico conferitogli, ha verificato che nel 2015 presso la Cassa di Risparmio di Ferrara, nel dossier titoli intestato a , Parte_6
e erano depositati due gruppi di obbligazioni Parte_2 Parte_3 argentine.
Il primo gruppo era contrassegnato dalla sigla “ARGY 99/02 9.25 EURO”, ed aveva un saldo iniziale di nominali €513.000,00.
Il secondo gruppo era contrassegnato dalla sigla “ARGENT. 7/04 9.25% E” ed aveva un saldo, sia iniziale che finale, di nominali €145.000,00.
Ha poi accertato che il primo gruppo di titoli è stato venduto il 20 maggio 2015 (e quindi pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza del giudice di appello) per un corrispettivo di €399.730,25, accreditati sul conto n. 634, intestato a , Parte_6
e , con la seguente scrittura: “VENDITA TITOLI PER Parte_2 Parte_3
CONTANTI DEL 18/05/2015 DOSSIER: 023/07102093 QTA: 513.000 TITOLO: ARGY
99/02 9.25 EURO (NOP 01712688812XK)”.
Il dossier titoli è stato poi chiuso in data 20 gennaio 2016 e i titoli contenuti trasferiti ad un altro istituto di credito, in un conto deposito intestato a . Parte_1
Il secondo gruppo di titoli era compreso fra i titoli trasferiti con un controvalore pari a zero, a fronte di nominali €145.000,00.
E' tuttavia incontestato che oggetto della presente controversia è solo il primo gruppo di titoli.
Gli attori in primo grado avevano chiesto il risarcimento del pregiudizio patrimoniale subito, sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante.
Riguardo alla prima voce di danno, che è quella la cui determinazione ad opera del giudice di appello ha formato oggetto delle uniche doglianze formulate da
[...]
e avverso la sentenza di secondo grado che sono Controparte_8 Controparte_2 state accolte dalla Suprema Corte, il pregiudizio risarcibile va dunque determinato scomputando dal capitale investito non già il valore dei titoli argentini, ma quanto ricavato dalla loro vendita (€516.738,26 - €399.730,25), per una differenza che risulta conseguentemente pari ad €117.008,01.
12 Riguardo al danno da lucro cessante, nessuna delle parti in causa ha censurato in cassazione i criteri adottati dal giudice di appello per la sua liquidazione.
Va pertanto confermata la statuizione con cui il giudice di appello ha quantificato tale voce di danno in un importo pari agli interessi legali al saggio annuo del 3% annuo a far data dal novembre 2001, riconoscendo nel contempo il diritto degli attori di trattenere le cedole incassate sino a quella data, in quanto sulla stessa si è formato il cd giudicato interno o implicito.
In definitiva, l'istituto di credito è tenuto al pagamento in favore di della Parte_1 somma di €117.008,01, oltre agli interessi legali al saggio annuo del 3% annuo a far data dal novembre 2001 sino al saldo, fermo restando l'obbligo in capo a di Controparte_2 manlevare la banca per la quota di un terzo di quanto quest'ultima è obbligata a pagare all'investitore.
Tuttavia, va tenuto presente che l'istituto di credito, in data 17.07.2015, dopo la pubblicazione della sentenza di appello, aveva provveduto a corrispondere agli attori in primo grado il pagamento dell'importo complessivo di €487.832,79 (di cui €316.716,79 per capitale, €130.157,58 per interessi al tasso del 3% maturati da novembre 2001,
€40.715,60 per spese processuali ed €242,82 per spese di registrazione della sentenza: v doc. Q allegato al fascicolo di parte in sede di rinvio).
va pertanto condannato a restituire la differenza tra quanto ricevuto il Parte_1
17.07.2015 a titolo di capitale ed interessi (€446.874,37) e quanto gli spetta in forza della presente sentenza - importo quest'ultimo che va determinato, quanto agli interessi, con riferimento a tale data -, nonché a corrispondere sulla somma ricevuta in eccedenza gli interessi legali a far data dal 17.07.2015.
6. In merito al regolamento delle spese processuali, va ricordato che nell'ipotesi di cassazione con rinvio, derivando la statuizione definitiva di merito dall'esito del giudizio conseguente alla cassazione, il governo delle spese dell'intero giudizio va determinato esclusivamente secondo il criterio della soccombenza, con riferimento unitario all'esito finale della causa e non già frazionatamente secondo l'esito delle sue varie fasi (v. da ultimo
Cass. n. 13356 del 18/05/2021).
Le spese processuali dell'attore in riassunzione vanno pertanto poste a carico di
[...]
[...]
[...] [
, in quanto soccombente nei suoi confronti, tenendo però Controparte_10 conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda e salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, il giudice deve considerare il valore effettivo della controversia (criterio del "decisum"), e non quello indicato da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum: cfr. Cass. s.u.
11.9.2007 n. 19014).
Nel rapporto tra e , stante la Controparte_8 Controparte_2 parziale soccombenza reciproca tra queste due parti, le spese di lite vengono compensate in ragione di due terzi e poste per la quota residua a carico di quest'ultimo; tuttavia, con riferimento al giudizio di rinvio, vanno interamente compensate, giacché a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione si è formato il giudicato sulla domanda di manleva proposta dalla banca nei confronti del proprio dipendente e di essa non si è quindi più discusso in questa sede.
Le spese relative alla ctu grafologica disposta nel giudizio di appello, che ha confermato l'apocrifia della “scheda cliente” datata 01.10.1998 a fronte del disconoscimento operato dall'investitore, vanno poste in via definitiva a carico di Controparte_8
e in ragione della metà ciascuno.
[...] Controparte_2
Invece le spese relative alla ctu tecnico-contabile disposta nel giudizio di rinvio vengono poste in via definitiva a carico di , avendo quest'ultimo, all'atto della sua Parte_1 costituzione nel giudizio di rinvio, taciuto la circostanza relativa all'intervenuta vendita dei titoli ed al prezzo ricavato da essa, che ove riferita avrebbe reso superfluo l'esperimento delle indagini peritali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) accerta e dichiara che il credito risarcitorio spettante a verso Parte_1 [...] in conseguenza dei fatti per cui è causa è pari ad Controparte_8
14 €117.008,01, oltre agli interessi legali al saggio annuo del 3% annuo a far data dal novembre 2001 sino al saldo;
2) condanna a corrispondere a la Parte_1 Controparte_8 differenza tra la somma di €446.874,37 - da lui ricevuta in data 17.07.2015 - e quanto gli spetta in forza della presente sentenza con riferimento a tale data, nonché a corrispondere gli interessi legali maturati sull'importo ricevuto in eccedenza con decorrenza dal
17.07.2015 e sino al saldo;
3) condanna a tenere indenne per Controparte_2 Controparte_8 la quota di un terzo di quanto la banca è obbligata a pagare a in forza del Parte_1 capo sub 1);
4) condanna a corrispondere a le Controparte_8 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in €14.103,00 per compensi ed in €700,00 per esborsi quanto al giudizio di primo grado, in €9.991,00 per compensi ed in €1.000,00 per esborsi quanto al giudizio di appello, in €7.655,00 per compensi quanto al giudizio di cassazione ed in
€10.000,00 per compensi quanto al giudizio di rinvio, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con detrazione dell'importo di €40.715,60 già versato dalla banca a detto titolo il 17.07.2015, maggiorato degli interessi legali maturati a partire da tale data;
5) compensa in ragione di due terzi le spese processuali tra Controparte_8
e e condanna quest'ultimo a corrispondere alla prima la
[...] Controparte_2 quota residua, che si liquida in €4.701,00 per compensi quanto al giudizio di primo grado, in €3.300,00 per compensi quanto al giudizio di appello, in €2.550,00 per compensi quanto al giudizio di cassazione, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) compensa interamente le spese processuali tra e Controparte_8
con riferimento al giudizio di rinvio;
Controparte_2
7) pone in via definitiva le spese relative alla ctu grafologica esperita nel giudizio di appello a carico di e , in ragione della metà Controparte_8 Controparte_2 ciascuno;
8) pone in via definitiva le spese relative alla ctu tecnico-contabile esperita nel giudizio di rinvio a carico di . Parte_1
15 Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025.
Il Consigliere estensore
IC IA
Il Presidente
NA AR
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa NA AR Presidente dott. IC IA Consigliere estensore dott. ssa Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 138 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
( ), in proprio e quale unico erede di Parte_1 C.F._1 [...]
e Pt_2 Parte_3 attore in riassunzione rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Finesso contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 convenuta in riassunzione rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Lovisetto
e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2 convenuto in riassunzione rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Schiaffino
1
Oggetto: giudizio di rinvio avanti alla Corte d'Appello di Venezia a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5122/2022 emessa in data 11.05.2021 e depositata in data 16.02.2022.
Conclusioni di : Parte_1
“NEL MERITO
In conformità al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con
l'Ordinanza n. 05122/2022 depositata il 16.02.2022 e al rilievo peritale sul valore dei titoli de quibus alla data delle decisione (14 maggio 2015),
- confermarsi, stante il giudicato formatosi sul punto, l'inadempimento contrattuale in cui è incorso il convenuto, già ora Controparte_3 CP_1
nell'esecuzione dei contratti di acquisto del titolo Eur/02 9,25% eseguiti
[...] Pt_4 rispettivamente in data 21.10.1999, per l'importo lordo di € 503.580,96 e in data
27.10.1999 per l'importo lordo di € 13.157,30, e prodotti come da docc.ti 34 e 35 in atti, per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 21 D. Lgs 58/98 e artt. 26, 27, 28, 29, 60 reg. Consob 11522/98 già accertato dalla Sentenza della Corte d'Appello di Venezia
1293/2015 depositata il 14.05.2015 confermata sul punto dalla Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 14425/2016 depositata il 16.02.2022;
- accertarsi la sussistenza del danno patrimoniale subito dal Sig. , in Parte_1 proprio e quale erede dei sigg.ri e , a causa Parte_2 Parte_3 dell'inadempimento contrattuale della Banca convenuta per la negoziazione dei titoli
Eur/02 9,25% eseguita rispettivamente in data 21.10.1999, per l'importo lordo di € Pt_4
503.580,96 e in data 27.10.1999 per l'importo lordo di € 13.157,30;
- quantificarsi il danno patrimoniale subito dal Sig. , in proprio e quale Parte_1 erede dei sigg.ri e , tenuto conto del valore di mercato Parte_2 Parte_3 dei titoli di cui sopra al momento della decisione della Corte d'Appello di Venezia, in ossequio al principio espresso dalla Ordinanza della Corte di Cassazione n. 14425/2016 depositata il 16.02.2022.
Per l'effetto: in principalità:
2 - condannare con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, già P.IVA_1 [...]
al risarcimento del danno patrimoniale subito dal sig. Controparte_3 [...]
, in proprio e quale erede dei sigg.ri , Parte_1 Persona_1 nell'esecuzione dei suddetti contratti, così quantificato:
- per danno emergente, in via principale: tenuto conto degli esiti della CTU tecnico-contabile, che ha accertato
l'assenza di un mercato ufficiale dei titoli e di una quotazione degli stessi, condannare con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, già Controparte_3
al pagamento dell'integrale valore dei titoli alla data dell'acquisto, oltre agli
[...] interessi legali ed alla rivalutazione monetaria con decorrenza dall'esecuzione delle operazioni di investimento al saldo, ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via subordinata, considerata l'impossibilità di attribuire un valore di mercato ai titoli, trattandosi di danno di cui non può essere data prova nel suo preciso ammontare, disporsi la sua liquidazione con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenuto conto dei fatti, dei documenti e delle argomentazioni svolte in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria con decorrenza dall'esecuzione delle operazioni di investimento al saldo, ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
- in via di ulteriore subordine, qualora non si ritenessero sussistere i presupposti per una valutazione equitativa, per i motivi espressi in narrativa, a conferma della sentenza della
Corte d'Appello di Venezia n. 1293/2015 del 3.3.2015, pubb. il 14.05.2015, il danno sia quantificato nell'importo pari alla differenza fra il capitale investito (€ 516.738,26) ed il residuo valore dei titoli (28-30%) (€ 155.021,47) così come attribuito dal convenuto CP_1
in corso di causa e non contestato e dunque di € 361.616,79 (€ 516.738,26 –
[...]
155.021,47).
In tutti i casi, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria con decorrenza dall'esecuzione delle operazioni di investimento al saldo;
- per lucro cessante, confermato il criterio di quantificazione operato da Codesta Corte, su cui è sceso il giudicato, quantificarsi il relativo importo tenuto conto della remuneratività
3 dei titoli a basso rischio e ricorrendo all'equità nella misura del tasso annuo del 3% sul capitale perduto, con decorrenza dalla data di incasso delle ultime cedole (novembre 2001)
e con riconoscimento, per il periodo antecedente, del diritto degli investitori a trattenere gli importi delle cedole incassate quale frutti civili.
IN OGNI CASO
Condannare il in persona del legale rappresentante pro-tempore ed il terzo CP_1 chiamato , al pagamento in favore degli attori di tutte le spese e Controparte_2 compensi legali del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, oltre rimborso forfetario, c.p.a. e i.v.a. come per legge. Confermata la condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo e secondo grado”.
Conclusioni di Controparte_1
Nel merito:
1) Accertata la sussistenza del concorso colposo dei Sig.ri , Parte_1 Parte_2
ed , i quali con il loro comportamento avrebbero potuto evitare il
[...] Parte_3 danno ovvero diminuirlo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., conseguentemente: (1a) in via principale, rigettarsi la domanda risarcitoria del Sig. , per sé e quale Parte_1 erede dei Sig.ri ed;
(1b) in via di subordine, Parte_2 Parte_3 determinarsi il danno risarcibile a favore del Sig. , per sé e quale erede Parte_1 dei Sig.ri ed , diminuendolo a termini dell'art. 1227, I Parte_2 Parte_3 comma c.c. in relazione alla condotta tenuta dai Sig.ri , Parte_1 Parte_2 ed;
Parte_3
2) In ogni caso, scomputarsi dal danno che fosse riconosciuto sussistere a favore del Sig.
, per sé e quale erede dei Sig.ri ed , Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'importo di Euro 399.730,25= che, a seguito della CTU integrativa espletata nel corso del presente giudizio di rinvio, è stato accertato essere stato incassato dai Sig.ri Parte_5 in data 20.5.2015 per la vendita dei titoli oggetto di causa, ovvero, in subordine, il diverso importo che fosse ritenuto da codesta Corte;
3) conseguentemente, disporsi la restituzione da parte del Sig. , per sé e Parte_1 quale erede dei Sig.ri ed , in favore della delle Parte_2 Parte_3 CP_4 corrispondenti somme, maggiorate degli interessi dal pagamento da parte della Banca e sino al saldo, tenuto conto del fatto che la Banca ha versato ai Sig.ri , Parte_1
4 ed , in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello Parte_2 Parte_3 di Venezia n. 1293/2015, la somma di Euro 487.832,79= (cfr. ns. doc. Q) in data 16-
17.7.2015, di cui Euro 317.716,79 per capitale ed Euro 130.157,58 per interessi del 3% come indicati dalla Corte, da novembre 2001 al giorno 11.7.2015, oltre le spese di causa e di registrazione della sentenza;
4) con condanna del Sig. a tenere indenne e a manlevare la da Controparte_2 CP_4 quanto versato al Sig. , per sé e quale erede dei Sig.ri Parte_1 Parte_2 ed , per la quota di un terzo;
Parte_3
5) disattesa e reietta ogni avversa domanda, eccezione ed istanza.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché di CTU;
in tutti i suoi gradi, nonché del procedimento per cassazione o, quanto meno, in subordine, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio.”
Conclusioni di : Controparte_2
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
Anche in considerazione di quanto riportato nella relazione dd. 27.11.2024 del Ctu Dott.
, il quale, a completamento dell'incarico affidatogli da Codesta Ecc.ma Persona_2
Corte, ha accertato presso la Cassa di Risparmio di Ferrara – Filiale di Monselice il prezzo ricavato dal Sig. dalla vendita dei titoli per cui è causa, avvenuta Parte_1 dopo la sentenza n. 1295/2015 della Corte d'Appello di Venezia e prima dell'1.12.2015, respingersi in toto le domande proposte dal Sig. , in proprio e quale Parte_1 erede dei Sigg.ri e , in quanto radicalmente infondate Parte_2 Parte_3 in fatto e in diritto. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
Per quanto ancora occorresse, previo accertamento, agli effetti di cui all'art. 1227 c.c., del concorso colposo dei danneggiati, che, con la loro condotta, avrebbero potuto evitare – se mai ancora configurabile - il danno dedotto nel presente giudizio, ovvero ridurlo in misura di gran lunga preponderante, rigettarsi ogni domanda risarcitoria del Sig. Parte_1
, in proprio e quale erede dei Sigg.ri e , ovvero,
[...] Parte_2 Parte_3 in via ulteriormente gradata, ridursi la relativa liquidazione – sia per danno emergente, che per lucro cessante - ai minimi, in virtù del concorso dei ridetti Sigg.ri Parte_1
, e nella determinazione del pregiudizio
[...] Parte_2 Parte_3 asseritamente sofferto.
5 In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui – alle luce di quanto emergente dagli atti di causa - un danno in capo al Sig. fosse ancora ritenuto esistente, ai fini Parte_1 della relativa liquidazione scomputarsi dall'importo ritenuto di giustizia a tale titolo la somma corrispondente al valore dei titoli de quibus al momento della loro vendita o, quantomeno, l'importo incamerato dal medesimo Sig. per tale vendita Parte_1 così come accertato dal Ctu Dott. , nonché gli importi delle cedole Persona_2 maturate e incassate a far data dall'acquisto dei medesimi titoli.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di lite inerenti al giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione e al presente giudizio di rinvio.
Ulteriormente, valutata la condotta processuale del Sig. , che ha tenuto Parte_1 dolosamente nascosta la circostanza afferente all'intervenuta vendita dei titoli oggetto di causa, nonché il prezzo incamerato da tale vendita, condannarsi il medesimo Sig.
, ex art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento, in favore del Sig. Parte_1 [...]
, della somma che Codesta Ecc.ma Corte Vorrà stabilire in via equitativa”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , e convenivano in giudizio, Parte_1 Parte_2 Controparte_5 davanti al Tribunale di Padova, il per Controparte_6 ottenere la dichiarazione di nullità ovvero l'annullamento ovvero la risoluzione di due acquisti di obbligazioni emesse dallo Stato argentino ("Argent. Eur/02 9,25%") eseguiti dagli attori, mediante la predetta banca, rispettivamente in data 21.10.1999 per l'importo lordo di €503.580,96 e in data 27.10.1999 per l'importo lordo di €13.157,30.
A sostegno della domanda, gli attori lamentavano che la banca fosse incorsa in numerosi inadempimenti agli obblighi informativi sulla stessa gravanti, che avevano condotto alla conclusione di un'operazione non adeguata al profilo di rischio degli investitori. Essi contestavano sia il difetto di forma scritta degli ordini sia la validità dei negozi posti in essere per la loro contrarietà agli obblighi d'informazione e al conflitto di interessi;
in via subordinata, gli attori chiedevano l'annullamento del contratto per errore o dolo e, in ogni caso, l'accertamento della responsabilità contrattuale della banca con richiesta di sua
6 condanna al risarcimento del danno subito.
Si costituiva la quale nel contestare Controparte_6 tutti gli addebiti, chiamava in causa , il funzionario che aveva raccolto Controparte_2 gli ordini contestati, chiedendo di essere da quest'ultimo manlevata in caso di condanna dell'istituto al risarcimento dei danni in favore degli attori.
Il si costituiva contestando ogni profilo di responsabilità a suo carico. CP_2
Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 2735 del 30.10.2008–06.11.2008, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 8 comma 4 del d.lgs.
n. 5/2003, dichiarava l'estinzione del processo per avere l'attrice notificato la memoria di replica ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. cit. e la successiva istanza di fissazione d'udienza, oltre il termine assegnato dalla banca.
Avverso la predetta sentenza , e Parte_1 Parte_2 Controparte_5 proponevano appello, che veniva parzialmente accolto dalla Corte di Appello di Venezia la quale, con la sentenza n. 1293 del 03.03.2015–14.05.2015, rigettava l'eccezione di estinzione sollevata dalla banca ed, in accoglimento della domanda subordinata proposta dagli attori, accertava l'inadempimento contrattuale in cui era incorsa
[...] nell'esecuzione degli ordini di acquisto di obbligazioni Controparte_7 emesse dallo Stato argentino, per violazione da parte dell'intermediario del dovere di astenersi dal porre in essere l'operazione, stante l'oggettiva non adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo di rischio dei clienti, e condannava l'istituto di credito al pagamento in favore degli appellanti della somma di €316.716,79, costituente la differenza fra il capitale investito e il residuo valore dei titoli, oltre agli interessi legali al saggio annuo del 3% annuo a far data dal novembre 2001 sino al saldo, dichiarando che era tenuto a manlevare la banca per la quota di un terzo di quanto Controparte_2 quest'ultima era obbligata a pagare agli appellanti e regolando le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza.
Contro la sentenza del giudice di appello (nella quale Controparte_8 si era nel frattempo fusa per incorporazione Controparte_7
proponeva ricorso per cassazione, al quale resistevano ,
[...] Parte_1 [...]
e , mentre proponeva a sua volta ricorso Pt_2 Controparte_5 Controparte_2 incidentale.
7 Con l'ordinanza citata in epigrafe, la Suprema Corte accoglieva il quarto e quinto motivo sia del ricorso principale che di quello incidentale, cassando la decisione laddove, nel determinare il valore residuo dei titoli, l'aveva stimato con riferimento al momento della domanda e non a quello della decisione e nella parte in cui aveva ritenuto fatto notorio che le obbligazioni argentine avessero conservato un valore di mercato intorno al 28-30%, mentre rigettava o dichiarava inammissibili tutte le altre censure, rinviando alla Corte
d'Appello di Venezia in diversa composizione perché statuisse anche sulle spese del giudizio di legittimità.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 20.01.2023, , in Parte_1 proprio e quale unico erede di e , nel frattempo Parte_2 Parte_3 deceduti, ha tempestivamente riassunto la causa avanti a questa Corte, chiedendo in via istruttoria l'ammissione di ctu tecnico-contabile al fine di determinare, in ottemperanza al dictum della Corte di Cassazione, il valore dei titoli negoziati al momento della decisione e, nel merito, la condanna della banca al risarcimento del danno patrimoniale, da liquidarsi, quanto al danno emergente, eventualmente in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad €316.716,79, e quanto al lucro cessante in un importo pari agli interessi legali al saggio annuo del 3% annuo a far data dal novembre 2001 sino al saldo con riconoscimento, per il periodo antecedente, del diritto degli investitori di trattenere gli importi delle cedole incassate quali frutti civili, così come stabilito nella sentenza n. 1293/2015 della Corte di
Appello di Venezia.
3. Si sono costituiti - succeduta, ex art. 2504 bis c.c., a Controparte_1 [...]
, a seguito di fusione tra quest'ultima e Controparte_8 Controparte_9 con atto del 13.12.2016 - e , i quali, associandosi alla
[...] Controparte_2 richiesta di ammissione di ctu tecnico-contabile formulata dall'attore in riassunzione, hanno chiesto che fosse ordinato a quest'ultimo di esibire, ex art. 210 c.p.c., idonea documentazione attestante la perdurante presenza nel suo patrimonio dei titoli oggetto di causa, essendo necessario, ai fini della stima del danno, verificare se l'investitore ne fosse ancora titolare o li avesse nel frattempo trasferiti, in quanto in quest'ultima ipotesi si sarebbe dovuto tener conto dell'eventuale controvalore ricavato da tale operazione.
8 In particolare ha sottolineato la necessità di considerare che nel febbraio Controparte_1
2016 la Repubblica Argentina e l'Associazione Task Force Argentina (TFA) avevano raggiunto un accordo per risolvere la controversia insorta a seguito del default del 2001, in base al quale l'Argentina avrebbe definito tutte le richieste “relative alle obbligazioni in default detenute dagli individui rappresentati dalla TFA per un pagamento in contanti pari al 150% dell'importo originario in conto capitale di tali obbligazioni”, che la possibilità di addivenire a tale accordo era stata resa nota a tutti i titolari di obbligazioni con comunicazione del 9.2.2016 e che nel successivo mese di marzo la TFA aveva dato notizia dell'avvenuta approvazione da parte del Congresso della Repubblica Argentina di tale accordo, cui era seguita l'effettuazione dei pagamenti a favore degli obbligazionisti;
ha pertanto sostenuto che il danno risarcibile all'investitore andrebbe determinato scomputando dallo stesso quanto il medesimo ha incassato od avrebbe comunque potuto percepire per effetto dell'adesione all'accordo tra la Repubblica Argentina e l'Associazione
Task Force Argentina.
4. Sulla scorta dei principi affermati nell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione e delle allegazioni e richieste istruttorie formulate dalle parti questa Corte ha disposto ctu, affidando al perito nominato, dott. , il compito di determinare il valore di Persona_2 mercato dei titoli argentini di cui si controverte alla data della pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia e di verificare inoltre se successivamente a tale data gli investitori avessero aderito all'accordo raggiunto nel 2016 tra la Task Force Argentina
(TFA) e la Repubblica Argentina.
Il ctu ha dato atto che nel corso delle operazioni peritali gli aveva Parte_1 comunicato che i titoli per cui è causa erano stati ceduti dopo la pubblicazione, avvenuta in data 14.05.2015, della sentenza della Corte di Appello di Venezia, ma che non ricordava il controvalore della vendita.
Avendo il precisato, nel corso del suo interrogatorio libero disposto da questa Corte, Pt_1 che le obbligazioni in parola, al momento della loro vendita, erano depositate presso la
Cassa di Risparmio di Ferrara, filiale di Monselice, è stato successivamente dato incarico al perito dell'ufficio di accertare il prezzo ricavato dalla loro cessione, acquisendo presso il suddetto istituto di credito tutte le informazioni ed i documenti ritenuti utili a tal fine.
9 Dopo il deposito della seconda relazione peritale la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
5. L'unica questione su cui questo collegio è chiamato a pronunciarsi è quella che attiene alla liquidazione del danno che va risarcito a , poiché la Corte di Parte_1
Cassazione ha dichiarato inammissibili o rigettato tutte le censure che hanno investito gli altri capi della sentenza n. 1293/2015 della Corte di Appello di Venezia, la quale ha disatteso la domanda di nullità o annullamento dei contratti di acquisto dei titoli argentini, ha accertato la concorrente responsabilità per inadempimento contrattuale del e CP_2 dell'istituto di credito per violazione dei doveri gravanti sull'intermediario finanziario, escludendo nel contempo che gli investitori, con il loro comportamento, avessero concorso a cagionare il danno, ed ha affermato infine che è tenuto a manlevare Controparte_2 la banca per la quota di un terzo di quanto quest'ultima è obbligata a pagare agli appellanti.
Ciò premesso, va rammentato che, in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (v. ex multis
Cass. n. 7091 del 03/03/2022).
Se pertanto nel giudizio di rinvio resta precluso l'esame di ogni questione logicamente pregiudiziale ed incompatibile non rilevata dalla S.C., o perché non investita della sua decisione da un motivo di ricorso o anche perché la questione, pur se in astratta ipotesi rilevabile d'ufficio, non lo è stata, tuttavia la pronuncia di legittimità può essere rimessa in discussione per fatti sopravvenuti al passaggio in decisione della causa in appello o mutamenti normativi successivi alla pubblicazione della sentenza di cassazione (cfr. Cass.
n. 11614 del 18/11/1998 e Cass. n. 25153 del 24/10/2017).
La richiesta, formulata in questa sede dai convenuti in riassunzione, di verificare se dopo la pronuncia della sentenza n. 1293/2015 della Corte di Appello di Venezia gli investitori
10 avessero conservato la titolarità delle obbligazioni argentine o le avessero alienate a terzi, ricavandone un'utilità, non può quindi ritenersi incompatibile con la struttura ad istruzione chiusa propria del giudizio di rinvio, sebbene richieda un ulteriore accertamento in fatto, in quanto si riferisce a fatti sopravvenuti alla pronuncia della sentenza del giudice di appello.
D'altra parte, la statuizione contenuta nell'ordinanza di rinvio, secondo la quale “la Corte
d'appello avrebbe dovuto prendere in considerazione il valore dei titoli alla data della decisione e non già alla data della domanda” costituisce coerente applicazione del principio per cui in tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti e l'investitore resta in possesso dei titoli medesimi, “in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione -, nonché
l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass. n. 17948 del 27/08/2020).
Inoltre, secondo un consolidato indirizzo, il pregiudizio va sempre determinato con riferimento al momento in cui viene operata la liquidazione, in quanto in caso di illecito contrattuale o extracontrattuale, l'obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore, essendo diretta alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto e gli effetti della situazione pregiudizievole permangono sino a che il danno non sia stato risarcito, ossia alla data della sentenza, se la riparazione sia stata richiesta al giudice (v. tra le tante Cass. n. 3940 del
29.02.2016).
Non è infine superfluo rammentare che la "compensatio lucri cum damno" integra un'eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio
(v. Cass. n. 26757 del 24/11/2020).
Ne discende che, nel caso concreto, la stima del danno subito dagli investitori postula
11 necessariamente l'accertamento se i titoli in questione siano ancora presenti nel loro patrimonio, dovendo il loro valore essere determinato con riferimento all'attualità.
Al riguardo il ctu, in esecuzione dell'incarico conferitogli, ha verificato che nel 2015 presso la Cassa di Risparmio di Ferrara, nel dossier titoli intestato a , Parte_6
e erano depositati due gruppi di obbligazioni Parte_2 Parte_3 argentine.
Il primo gruppo era contrassegnato dalla sigla “ARGY 99/02 9.25 EURO”, ed aveva un saldo iniziale di nominali €513.000,00.
Il secondo gruppo era contrassegnato dalla sigla “ARGENT. 7/04 9.25% E” ed aveva un saldo, sia iniziale che finale, di nominali €145.000,00.
Ha poi accertato che il primo gruppo di titoli è stato venduto il 20 maggio 2015 (e quindi pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza del giudice di appello) per un corrispettivo di €399.730,25, accreditati sul conto n. 634, intestato a , Parte_6
e , con la seguente scrittura: “VENDITA TITOLI PER Parte_2 Parte_3
CONTANTI DEL 18/05/2015 DOSSIER: 023/07102093 QTA: 513.000 TITOLO: ARGY
99/02 9.25 EURO (NOP 01712688812XK)”.
Il dossier titoli è stato poi chiuso in data 20 gennaio 2016 e i titoli contenuti trasferiti ad un altro istituto di credito, in un conto deposito intestato a . Parte_1
Il secondo gruppo di titoli era compreso fra i titoli trasferiti con un controvalore pari a zero, a fronte di nominali €145.000,00.
E' tuttavia incontestato che oggetto della presente controversia è solo il primo gruppo di titoli.
Gli attori in primo grado avevano chiesto il risarcimento del pregiudizio patrimoniale subito, sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante.
Riguardo alla prima voce di danno, che è quella la cui determinazione ad opera del giudice di appello ha formato oggetto delle uniche doglianze formulate da
[...]
e avverso la sentenza di secondo grado che sono Controparte_8 Controparte_2 state accolte dalla Suprema Corte, il pregiudizio risarcibile va dunque determinato scomputando dal capitale investito non già il valore dei titoli argentini, ma quanto ricavato dalla loro vendita (€516.738,26 - €399.730,25), per una differenza che risulta conseguentemente pari ad €117.008,01.
12 Riguardo al danno da lucro cessante, nessuna delle parti in causa ha censurato in cassazione i criteri adottati dal giudice di appello per la sua liquidazione.
Va pertanto confermata la statuizione con cui il giudice di appello ha quantificato tale voce di danno in un importo pari agli interessi legali al saggio annuo del 3% annuo a far data dal novembre 2001, riconoscendo nel contempo il diritto degli attori di trattenere le cedole incassate sino a quella data, in quanto sulla stessa si è formato il cd giudicato interno o implicito.
In definitiva, l'istituto di credito è tenuto al pagamento in favore di della Parte_1 somma di €117.008,01, oltre agli interessi legali al saggio annuo del 3% annuo a far data dal novembre 2001 sino al saldo, fermo restando l'obbligo in capo a di Controparte_2 manlevare la banca per la quota di un terzo di quanto quest'ultima è obbligata a pagare all'investitore.
Tuttavia, va tenuto presente che l'istituto di credito, in data 17.07.2015, dopo la pubblicazione della sentenza di appello, aveva provveduto a corrispondere agli attori in primo grado il pagamento dell'importo complessivo di €487.832,79 (di cui €316.716,79 per capitale, €130.157,58 per interessi al tasso del 3% maturati da novembre 2001,
€40.715,60 per spese processuali ed €242,82 per spese di registrazione della sentenza: v doc. Q allegato al fascicolo di parte in sede di rinvio).
va pertanto condannato a restituire la differenza tra quanto ricevuto il Parte_1
17.07.2015 a titolo di capitale ed interessi (€446.874,37) e quanto gli spetta in forza della presente sentenza - importo quest'ultimo che va determinato, quanto agli interessi, con riferimento a tale data -, nonché a corrispondere sulla somma ricevuta in eccedenza gli interessi legali a far data dal 17.07.2015.
6. In merito al regolamento delle spese processuali, va ricordato che nell'ipotesi di cassazione con rinvio, derivando la statuizione definitiva di merito dall'esito del giudizio conseguente alla cassazione, il governo delle spese dell'intero giudizio va determinato esclusivamente secondo il criterio della soccombenza, con riferimento unitario all'esito finale della causa e non già frazionatamente secondo l'esito delle sue varie fasi (v. da ultimo
Cass. n. 13356 del 18/05/2021).
Le spese processuali dell'attore in riassunzione vanno pertanto poste a carico di
[...]
[...]
[...] [
, in quanto soccombente nei suoi confronti, tenendo però Controparte_10 conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda e salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, il giudice deve considerare il valore effettivo della controversia (criterio del "decisum"), e non quello indicato da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum: cfr. Cass. s.u.
11.9.2007 n. 19014).
Nel rapporto tra e , stante la Controparte_8 Controparte_2 parziale soccombenza reciproca tra queste due parti, le spese di lite vengono compensate in ragione di due terzi e poste per la quota residua a carico di quest'ultimo; tuttavia, con riferimento al giudizio di rinvio, vanno interamente compensate, giacché a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione si è formato il giudicato sulla domanda di manleva proposta dalla banca nei confronti del proprio dipendente e di essa non si è quindi più discusso in questa sede.
Le spese relative alla ctu grafologica disposta nel giudizio di appello, che ha confermato l'apocrifia della “scheda cliente” datata 01.10.1998 a fronte del disconoscimento operato dall'investitore, vanno poste in via definitiva a carico di Controparte_8
e in ragione della metà ciascuno.
[...] Controparte_2
Invece le spese relative alla ctu tecnico-contabile disposta nel giudizio di rinvio vengono poste in via definitiva a carico di , avendo quest'ultimo, all'atto della sua Parte_1 costituzione nel giudizio di rinvio, taciuto la circostanza relativa all'intervenuta vendita dei titoli ed al prezzo ricavato da essa, che ove riferita avrebbe reso superfluo l'esperimento delle indagini peritali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) accerta e dichiara che il credito risarcitorio spettante a verso Parte_1 [...] in conseguenza dei fatti per cui è causa è pari ad Controparte_8
14 €117.008,01, oltre agli interessi legali al saggio annuo del 3% annuo a far data dal novembre 2001 sino al saldo;
2) condanna a corrispondere a la Parte_1 Controparte_8 differenza tra la somma di €446.874,37 - da lui ricevuta in data 17.07.2015 - e quanto gli spetta in forza della presente sentenza con riferimento a tale data, nonché a corrispondere gli interessi legali maturati sull'importo ricevuto in eccedenza con decorrenza dal
17.07.2015 e sino al saldo;
3) condanna a tenere indenne per Controparte_2 Controparte_8 la quota di un terzo di quanto la banca è obbligata a pagare a in forza del Parte_1 capo sub 1);
4) condanna a corrispondere a le Controparte_8 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in €14.103,00 per compensi ed in €700,00 per esborsi quanto al giudizio di primo grado, in €9.991,00 per compensi ed in €1.000,00 per esborsi quanto al giudizio di appello, in €7.655,00 per compensi quanto al giudizio di cassazione ed in
€10.000,00 per compensi quanto al giudizio di rinvio, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con detrazione dell'importo di €40.715,60 già versato dalla banca a detto titolo il 17.07.2015, maggiorato degli interessi legali maturati a partire da tale data;
5) compensa in ragione di due terzi le spese processuali tra Controparte_8
e e condanna quest'ultimo a corrispondere alla prima la
[...] Controparte_2 quota residua, che si liquida in €4.701,00 per compensi quanto al giudizio di primo grado, in €3.300,00 per compensi quanto al giudizio di appello, in €2.550,00 per compensi quanto al giudizio di cassazione, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) compensa interamente le spese processuali tra e Controparte_8
con riferimento al giudizio di rinvio;
Controparte_2
7) pone in via definitiva le spese relative alla ctu grafologica esperita nel giudizio di appello a carico di e , in ragione della metà Controparte_8 Controparte_2 ciascuno;
8) pone in via definitiva le spese relative alla ctu tecnico-contabile esperita nel giudizio di rinvio a carico di . Parte_1
15 Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025.
Il Consigliere estensore
IC IA
Il Presidente
NA AR
16