Articolo 55 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 54Articolo 56
Versione
1 maggio 1969
Art. 55.
Dal divieto di cumulo della pensione con la retribuzione previsto dall' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 nel testo precedente all'entrata in vigore delle modificazioni di cui all'articolo 20 della presente legge, deve intendersi esclusa la tredicesima rata di pensione.
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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