Art. 55.
Dal divieto di cumulo della pensione con la retribuzione previsto dall' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 nel testo precedente all'entrata in vigore delle modificazioni di cui all'articolo 20 della presente legge, deve intendersi esclusa la tredicesima rata di pensione.
Dal divieto di cumulo della pensione con la retribuzione previsto dall' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 nel testo precedente all'entrata in vigore delle modificazioni di cui all'articolo 20 della presente legge, deve intendersi esclusa la tredicesima rata di pensione.