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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 6912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6912 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. ER AS, quale giudice del lavoro, all'udienza del 13 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause iscritta al n. 8897/2025 e vertente
TRA
'rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Aiello e dall'Avv. Parte 1
NC PO per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco La
CC
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Parte 1 ha convenuto in giudizio Controparte_3 e il [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:" in via principale: Controparte_2
condannare la società resistente a pagare al ricorrente la somma pari ad € 5.024,52 per i titoli di cui in premessa;
in subordine: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di poter agire in via surrogatoria per i motivi esposti in premessa;
condannare la società resistente a versare al fondo previdenziale « CP_2 la somma pari ad € 5.024,52 per i titoli di cui in premessa;
Con vittoria di spese e compensi legali, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese forfetarie del 15%. Trattandosi, nella specie, di un contenzioso a controprova e sussistendo una situazione in ordine a questioni di fatto riconducibile a gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c.
(C. Cost. 77/2018) si chiede, in caso di rigetto del ricorso, la compensazione delle spese di lite. Controparte_1 si è costituita rassegnando a sua volta le seguenti conclusioni:
"1) Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda in quanto indeterminata e non provata così come proposta dal ricorrente ...e per l'effetto rigettare il proposto ricorso. 2) In via subordinata e nel merito ammettere consulenza tecnica di ufficio che accerti il preteso quantum come richiesto dai ricorrenti. Con regolamento delle spese e compensi del giudizio come per legge". Il Controparte_2 non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
Infine, fallito il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
****
Il ricorrente lavora alle dipendenze della Controparte 1 dal 29-02-2020 con qualifica di operaio, mansioni di operatore d'esercizio ed inquadramento nel parametro 158 di cui al c.c.n.l. per i dipendenti del settore Autoferrotranvieri (doc. 1)
e durante il rapporto di lavoro, non ha operato la scelta di destinazione del TFR;
pertanto, la società resistente ha destinato il suo trattamento di fine rapporto presso il fondo previdenziale denominato « CP_2 mediante una delegazione di pagamento ex art. 1268 c.c.. In concreto, presso il suddetto fondo previdenziale, la Controparte_1 ha proceduto al versamento delle quote del trattamento di fine rapporto del ricorrente ma solo sino a Marzo 2023 (doc. 3) e la comunicazione fatta dal lavoratore via pec al fondo previdenziale che sollecitava lo stesso a procedere con il recupero delle quote di Tfr mai versate dalla società resistente (doc. 4) è rimasta senza esito.
Controparte 1 dal 01-04-2023 al 31-Tutto ciò premesso, dagli atti risulta che la
12-2024, avrebbe dovuto versare al fondo « CP_2 la somma pari ad € 5.024,52 come da prospetto riepilogativo contenuto in ricorso formulato sulla base dei prospetti paga e dell'estratto contributivo del fondo complementare (doc. 2 e doc. 3):
aprile-23 € 203,93
maggio-23 € 202,18
giugno-23 € 229,24
luglio-23 € 333,24
agosto-23 € 202,03
settembre-23 € 205,93
ottobre-23 € 206,76
novembre-23 € 212,17
dicembre-23 € 324,58
gennaio-24 € 201,91
febbraio-24 € 206,98
marzo-24 € 211,84
aprile-24 € 227,08
maggio-24 € 212,36 giugno-24 € 212,49
luglio-24 € 369,80
agosto-24 € 208,53
settembre-24 € 206,69
ottobre-24 € 215,64
novembre-24 € 216,80
dicembre-24 € 414,33
TOT € 5.024,52
E' quindi infondata la contestazione della CP 1 che, con una comparsa oltretutto palesemente contraddittoria, dopo avere affermato che starebbe "provvedendo ad effettuare il pagamento massivo delle quote trattenute a titolo di previdenza completare per le mensilità dovute, versamenti che prossimamente saranno regolarmente abbinati dal CP 2 e riguardano tutti i dipendenti della società resistente che hanno optato di aderire al Fondo di per la previdenza complementare", senza sollevare alcuna specifica contestazione in ordine alla quantificazione della pretesa e/o ai criteri adottati per il calcolo, ha tuttavia chiesto di rigettare la domanda
“in quanto indeterminata ed errata nella pretesa”.
In realtà, premesso che il richiamato doc. 2 non dimostra affatto il versamento delle somme chieste in ricorso e che nel nostro ordinamento nessuno può essere obbligato a conciliare una causa, si è in presenza di una pretesa determinata, provata per tabulas e in nessun modo contestabile.
E' noto infatti che, a seguito dell'adesione da parte del prestatore di lavoro alla previdenza complementare, le operazioni afferenti al versamento dei contributi a titolo di accantonamento del TFR vengono ricondotte, sotto il profilo soggettivo, al c.d. rapporto di natura previdenziale avente carattere triangolare, nell'ambito del quale: il prestatore di lavoro, opera una vera e propria delegazione al datore di lavoro avente per oggetto il pagamento dei contributi ai fini del TFR nei confronti del Fondo di previdenza complementare prescelto e con la finalità di soddisfare i propri bisogni ed interessi presenti e futuri (con funzione migliorativa del tasso di sostituzione.
Il datore di lavoro, assume un vero e proprio obbligo di trattenere i contributi dovuti a titolo di TFR e, successivamente, versarli al fondo di previdenza complementare in osservanza alle clausole contrattuali pattuite.
Il fondo di previdenza complementare, in forza dell'adesione operata dal prestatore di lavoro, quale depositario delle somme, accumula, per conto dell'aderente, i contributi versati dal datore di lavoro ed assume l'obbligo di custodirli, gestirli, accantonarli ed incrementarli nei modi e termini concordati.
Allorquando il datore di lavoro non versa al Fondo le quote trattenute dalla retribuzione del lavoratore, l'interesse al versamento dei contributi previdenziali integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, con relativa facoltà da parte del lavoratore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e la sua condanna al versamento dei contributi nei confronti dell'Ente
previdenziale.
L'interesse del lavoratore è connesso infatti al diritto di credito in capo al Fondo previdenziale nascente proprio dalla sottoscrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Attesa la carenza di legittimazione attiva dei Fondi di Previdenza Complementare che, in caso di mancato versamento, ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs.
252/2005, non sono legittimati a procedere per il recupero delle quote dovute, è il lavoratore in proprio che deve esperire un'azione giudiziale nei confronti del proprio datore di lavoro e del Fondo di Previdenza Complementare al fine di veder condannare il primo al versamento dei contributi previdenziali omessi nei confronti del Fondo.
Pertanto, proprio a fronte della peculiare natura dei rapporti che, a decorrere dall'adesione, insorgono tra datore di lavoro, lavoratore e Controparte 4 'il ricorrente è obbligato ad agire iure proprio ma in funzione di una condanna a favore di terzo, soggetto, quest'ultimo, che necessariamente deve essere parte del giudizio e, dunque, del contraddittorio.
In effetti, l'omesso versamento dei predetti contributi da parte del datore di lavoro e, per l'effetto, l'omesso accantonamento delle quote di TFR e di pensione complementare da parte del Fondo pensionistico, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni, si ripercuote negativamente, in maniera concreta,immediata e diretta, sul lavoratore, unico interessato a beneficiare della prestazione previdenziale.
Ha affermato a tal proposito la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. V
Ord., 14/04/2017, n. 9669) che: "In tema di fondi previdenziali integrativi,per rendimento del capitale deve intendersi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, del capitale accantonato, la cui quantificazione deve essere compiuta dal giudice di merito sulla base di una congruente analisi giuridica della fattispecie concreta, che operi l'accertamento della natura e quantità del rendimento che sarebbe stato erogato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l'impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego."
Per questa ragione è necessaria la presenza dei Fondi di Previdenza Complementare nel giudizio instaurato dal lavoratore contro il proprio datore giacchè, trattandosi di rapporto triangolare, la condanna al versamento delle quote di TFR (trattenute in busta paga e non versate) emessa a carico del resistente - in virtù dell'adesione - dispiega effetti immediati e diretti in favore del Fondo di Previdenza ed effetti solo mediati ed indiretti in favore del ricorrente (il quale, tuttavia, rimane l'unico soggetto titolare della legittimazione ad agire).
Allo stesso modo, in presenza di una omissione contributiva perpetrata dal datore di lavoro, emerge la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore che si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Dunque, l'interesse ad agire del lavoratore (peraltro intimamente connesso alla legittimazione ad agire) si sostanzia nel diritto soggettivo alla regolarità della posizione assicurativa e/o contributiva in funzione previdenziale, onde potersi garantire ed assicurare il corretto accantonamento delle quote destinate al TFR ed alla pensione integrativa, ai tassi di rendimento pattuiti/accettati.
****
Da quanto esposto emerge l'omesso versamento dei contributi costituisce una violazione negoziale in quanto si sostanzia in un grave inadempimento contrattuale con conseguente insorgenza dell'obbligo e condanna del datore di lavoro a provvedere al versamento dei contributi ripianando l'irregolarità/incapienza presso l'ente di previdenza complementare.
Di questo avviso è anche la giurisprudenza, sia per quanto riguarda l'iniziativa del lavoratore a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione previdenziale, sia per ciò che riguarda la necessaria partecipazione del Fondo al giudizio sia, infine, quanto alla richiesta di una condanna a favore del terzo.
Il quadro sopradelineato è stato confermato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro
(INL) con la nota n. 1436 del 17 febbraio 2020, secondo cui la previdenza complementare è il sistema di previdenza privata che consente di integrare la pensione obbligatoria (o pensione di base) con versamenti volontari. Essa è costituita da una molteplicità di forme pensionistiche (fondi pensione) che raccolgono il risparmio degli iscritti e lo valorizzano attraverso dei rendimenti ottenuti sui mercati finanziari. L'istituzione delle forme pensionistiche complementari può avvenire secondo le modalità indicate all'art. 3 del D.Lgs. n. 252/2005, attraverso contratti e accordi collettivi o regolamenti aziendali. L'INL cita anch'esso la giurisprudenza che ha chiarito la sostanziale differenza tra previdenza obbligatoria (ex lege) e quella integrativa (ex contractu) individuandola “nel carattere generale, necessario e non eludibile delle tutele del primo tipo, a fronte della natura eventuale delle garanzie del secondo, che sono la fonte di prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari e in relazione alla quale non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni"
(cfr. Cass. Civ., sez. un.,sent. n. 4684/2015).
La natura privatistica della previdenza integrativa emerge dal meccanismo di adesione del lavoratore, che è libero e volontario e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale contribuiscono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro.
L'adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare determina l'insorgenza, per il datore di lavoro, dell'obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile (modalità e misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali come previsto dall'art art. 8, D.Lgs. n. 252/2005).
L'ipotesi del mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integra, allora, un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che "dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un
Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo" (Trib.Roma, sez. lavoro, sent. n. 10489/2016).
Viene così ribadito che il lavoratore può agire innanzi al giudice del lavoro per la tutela della propria posizione contrattuale come confermato anche dalla giurisprudenza più recente della Cassazione. Infine, in ordine al quantum si è già evidenziato che la somma richiesta è stata precisamente determinata e non è stata oggetto di alcuna contestazione specifica.
Si applicano allora i principi generali "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt.
167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva..... è tardiva ed inammissibile" (Cass. n. 563 del 17.1.2012;
Cass. n. 6332 del 19.3.2014; Cass. n. 5949 del 12.3.2018).
Occorra, insomma, una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento (Cass. nn. 11667 del 2010, 6202 del 2004), dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate (Cass. n. 83 del 2003).
Non vi è quindi alcuna necessità di disporre una ctu contabile. CP 1 cheInfine, non si ritiene di poter accogliere l'istanza di riunione di richiama altri procedimenti connessi che riguardano altri lavoratori, in situazioni diverse e con richiesta di differenti importi.
Ovviamente di questa situazione il giudice deve tenere conto ai fini delle spese che infatti che infatti dovranno essere liquidate sulla base dei minimi tariffari vigenti. Per le esposte ragioni il ricorso merita accoglimento limitatamente alla domanda subordinata.
Le spese seguono la soccombenza sono liquidate, sulla base dei canoni sopra indicati ex D.M. n. 147/2022 come da dispositivo, mentre evidenti ragioni impongono di compensare le spese nei rapporti tra la parte ricorrente e il Fondo
CP 2 .
P.Q.M.
Controparte_1 ha omesso i versamenti al Fondo dichiara che la società
Parte 1 per un importo Pensione Priamo relativi alla posizione del lavoratore ad oggi non versato pari ad euro 5.024,52; in persona del 1.r.p.t, a per l'effetto, condanna la società Controparte_1 presso il fondo Pensione regolarizzare la posizione contributiva del signor Pt_1
Priamo versando i contributi mancanti per l'importo di € 5.024,52;
a rifondere al ricorrente le spese processuali, condanna Parte 2
liquidate in euro 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge e compensa le altre spese.
Roma 13.06.2025 Il Giudice
ER AS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. ER AS, quale giudice del lavoro, all'udienza del 13 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause iscritta al n. 8897/2025 e vertente
TRA
'rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Aiello e dall'Avv. Parte 1
NC PO per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco La
CC
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Parte 1 ha convenuto in giudizio Controparte_3 e il [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:" in via principale: Controparte_2
condannare la società resistente a pagare al ricorrente la somma pari ad € 5.024,52 per i titoli di cui in premessa;
in subordine: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di poter agire in via surrogatoria per i motivi esposti in premessa;
condannare la società resistente a versare al fondo previdenziale « CP_2 la somma pari ad € 5.024,52 per i titoli di cui in premessa;
Con vittoria di spese e compensi legali, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese forfetarie del 15%. Trattandosi, nella specie, di un contenzioso a controprova e sussistendo una situazione in ordine a questioni di fatto riconducibile a gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c.
(C. Cost. 77/2018) si chiede, in caso di rigetto del ricorso, la compensazione delle spese di lite. Controparte_1 si è costituita rassegnando a sua volta le seguenti conclusioni:
"1) Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda in quanto indeterminata e non provata così come proposta dal ricorrente ...e per l'effetto rigettare il proposto ricorso. 2) In via subordinata e nel merito ammettere consulenza tecnica di ufficio che accerti il preteso quantum come richiesto dai ricorrenti. Con regolamento delle spese e compensi del giudizio come per legge". Il Controparte_2 non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
Infine, fallito il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
****
Il ricorrente lavora alle dipendenze della Controparte 1 dal 29-02-2020 con qualifica di operaio, mansioni di operatore d'esercizio ed inquadramento nel parametro 158 di cui al c.c.n.l. per i dipendenti del settore Autoferrotranvieri (doc. 1)
e durante il rapporto di lavoro, non ha operato la scelta di destinazione del TFR;
pertanto, la società resistente ha destinato il suo trattamento di fine rapporto presso il fondo previdenziale denominato « CP_2 mediante una delegazione di pagamento ex art. 1268 c.c.. In concreto, presso il suddetto fondo previdenziale, la Controparte_1 ha proceduto al versamento delle quote del trattamento di fine rapporto del ricorrente ma solo sino a Marzo 2023 (doc. 3) e la comunicazione fatta dal lavoratore via pec al fondo previdenziale che sollecitava lo stesso a procedere con il recupero delle quote di Tfr mai versate dalla società resistente (doc. 4) è rimasta senza esito.
Controparte 1 dal 01-04-2023 al 31-Tutto ciò premesso, dagli atti risulta che la
12-2024, avrebbe dovuto versare al fondo « CP_2 la somma pari ad € 5.024,52 come da prospetto riepilogativo contenuto in ricorso formulato sulla base dei prospetti paga e dell'estratto contributivo del fondo complementare (doc. 2 e doc. 3):
aprile-23 € 203,93
maggio-23 € 202,18
giugno-23 € 229,24
luglio-23 € 333,24
agosto-23 € 202,03
settembre-23 € 205,93
ottobre-23 € 206,76
novembre-23 € 212,17
dicembre-23 € 324,58
gennaio-24 € 201,91
febbraio-24 € 206,98
marzo-24 € 211,84
aprile-24 € 227,08
maggio-24 € 212,36 giugno-24 € 212,49
luglio-24 € 369,80
agosto-24 € 208,53
settembre-24 € 206,69
ottobre-24 € 215,64
novembre-24 € 216,80
dicembre-24 € 414,33
TOT € 5.024,52
E' quindi infondata la contestazione della CP 1 che, con una comparsa oltretutto palesemente contraddittoria, dopo avere affermato che starebbe "provvedendo ad effettuare il pagamento massivo delle quote trattenute a titolo di previdenza completare per le mensilità dovute, versamenti che prossimamente saranno regolarmente abbinati dal CP 2 e riguardano tutti i dipendenti della società resistente che hanno optato di aderire al Fondo di per la previdenza complementare", senza sollevare alcuna specifica contestazione in ordine alla quantificazione della pretesa e/o ai criteri adottati per il calcolo, ha tuttavia chiesto di rigettare la domanda
“in quanto indeterminata ed errata nella pretesa”.
In realtà, premesso che il richiamato doc. 2 non dimostra affatto il versamento delle somme chieste in ricorso e che nel nostro ordinamento nessuno può essere obbligato a conciliare una causa, si è in presenza di una pretesa determinata, provata per tabulas e in nessun modo contestabile.
E' noto infatti che, a seguito dell'adesione da parte del prestatore di lavoro alla previdenza complementare, le operazioni afferenti al versamento dei contributi a titolo di accantonamento del TFR vengono ricondotte, sotto il profilo soggettivo, al c.d. rapporto di natura previdenziale avente carattere triangolare, nell'ambito del quale: il prestatore di lavoro, opera una vera e propria delegazione al datore di lavoro avente per oggetto il pagamento dei contributi ai fini del TFR nei confronti del Fondo di previdenza complementare prescelto e con la finalità di soddisfare i propri bisogni ed interessi presenti e futuri (con funzione migliorativa del tasso di sostituzione.
Il datore di lavoro, assume un vero e proprio obbligo di trattenere i contributi dovuti a titolo di TFR e, successivamente, versarli al fondo di previdenza complementare in osservanza alle clausole contrattuali pattuite.
Il fondo di previdenza complementare, in forza dell'adesione operata dal prestatore di lavoro, quale depositario delle somme, accumula, per conto dell'aderente, i contributi versati dal datore di lavoro ed assume l'obbligo di custodirli, gestirli, accantonarli ed incrementarli nei modi e termini concordati.
Allorquando il datore di lavoro non versa al Fondo le quote trattenute dalla retribuzione del lavoratore, l'interesse al versamento dei contributi previdenziali integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, con relativa facoltà da parte del lavoratore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e la sua condanna al versamento dei contributi nei confronti dell'Ente
previdenziale.
L'interesse del lavoratore è connesso infatti al diritto di credito in capo al Fondo previdenziale nascente proprio dalla sottoscrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Attesa la carenza di legittimazione attiva dei Fondi di Previdenza Complementare che, in caso di mancato versamento, ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs.
252/2005, non sono legittimati a procedere per il recupero delle quote dovute, è il lavoratore in proprio che deve esperire un'azione giudiziale nei confronti del proprio datore di lavoro e del Fondo di Previdenza Complementare al fine di veder condannare il primo al versamento dei contributi previdenziali omessi nei confronti del Fondo.
Pertanto, proprio a fronte della peculiare natura dei rapporti che, a decorrere dall'adesione, insorgono tra datore di lavoro, lavoratore e Controparte 4 'il ricorrente è obbligato ad agire iure proprio ma in funzione di una condanna a favore di terzo, soggetto, quest'ultimo, che necessariamente deve essere parte del giudizio e, dunque, del contraddittorio.
In effetti, l'omesso versamento dei predetti contributi da parte del datore di lavoro e, per l'effetto, l'omesso accantonamento delle quote di TFR e di pensione complementare da parte del Fondo pensionistico, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni, si ripercuote negativamente, in maniera concreta,immediata e diretta, sul lavoratore, unico interessato a beneficiare della prestazione previdenziale.
Ha affermato a tal proposito la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. V
Ord., 14/04/2017, n. 9669) che: "In tema di fondi previdenziali integrativi,per rendimento del capitale deve intendersi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, del capitale accantonato, la cui quantificazione deve essere compiuta dal giudice di merito sulla base di una congruente analisi giuridica della fattispecie concreta, che operi l'accertamento della natura e quantità del rendimento che sarebbe stato erogato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l'impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego."
Per questa ragione è necessaria la presenza dei Fondi di Previdenza Complementare nel giudizio instaurato dal lavoratore contro il proprio datore giacchè, trattandosi di rapporto triangolare, la condanna al versamento delle quote di TFR (trattenute in busta paga e non versate) emessa a carico del resistente - in virtù dell'adesione - dispiega effetti immediati e diretti in favore del Fondo di Previdenza ed effetti solo mediati ed indiretti in favore del ricorrente (il quale, tuttavia, rimane l'unico soggetto titolare della legittimazione ad agire).
Allo stesso modo, in presenza di una omissione contributiva perpetrata dal datore di lavoro, emerge la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore che si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Dunque, l'interesse ad agire del lavoratore (peraltro intimamente connesso alla legittimazione ad agire) si sostanzia nel diritto soggettivo alla regolarità della posizione assicurativa e/o contributiva in funzione previdenziale, onde potersi garantire ed assicurare il corretto accantonamento delle quote destinate al TFR ed alla pensione integrativa, ai tassi di rendimento pattuiti/accettati.
****
Da quanto esposto emerge l'omesso versamento dei contributi costituisce una violazione negoziale in quanto si sostanzia in un grave inadempimento contrattuale con conseguente insorgenza dell'obbligo e condanna del datore di lavoro a provvedere al versamento dei contributi ripianando l'irregolarità/incapienza presso l'ente di previdenza complementare.
Di questo avviso è anche la giurisprudenza, sia per quanto riguarda l'iniziativa del lavoratore a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione previdenziale, sia per ciò che riguarda la necessaria partecipazione del Fondo al giudizio sia, infine, quanto alla richiesta di una condanna a favore del terzo.
Il quadro sopradelineato è stato confermato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro
(INL) con la nota n. 1436 del 17 febbraio 2020, secondo cui la previdenza complementare è il sistema di previdenza privata che consente di integrare la pensione obbligatoria (o pensione di base) con versamenti volontari. Essa è costituita da una molteplicità di forme pensionistiche (fondi pensione) che raccolgono il risparmio degli iscritti e lo valorizzano attraverso dei rendimenti ottenuti sui mercati finanziari. L'istituzione delle forme pensionistiche complementari può avvenire secondo le modalità indicate all'art. 3 del D.Lgs. n. 252/2005, attraverso contratti e accordi collettivi o regolamenti aziendali. L'INL cita anch'esso la giurisprudenza che ha chiarito la sostanziale differenza tra previdenza obbligatoria (ex lege) e quella integrativa (ex contractu) individuandola “nel carattere generale, necessario e non eludibile delle tutele del primo tipo, a fronte della natura eventuale delle garanzie del secondo, che sono la fonte di prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari e in relazione alla quale non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni"
(cfr. Cass. Civ., sez. un.,sent. n. 4684/2015).
La natura privatistica della previdenza integrativa emerge dal meccanismo di adesione del lavoratore, che è libero e volontario e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale contribuiscono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro.
L'adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare determina l'insorgenza, per il datore di lavoro, dell'obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile (modalità e misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali come previsto dall'art art. 8, D.Lgs. n. 252/2005).
L'ipotesi del mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integra, allora, un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che "dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un
Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo" (Trib.Roma, sez. lavoro, sent. n. 10489/2016).
Viene così ribadito che il lavoratore può agire innanzi al giudice del lavoro per la tutela della propria posizione contrattuale come confermato anche dalla giurisprudenza più recente della Cassazione. Infine, in ordine al quantum si è già evidenziato che la somma richiesta è stata precisamente determinata e non è stata oggetto di alcuna contestazione specifica.
Si applicano allora i principi generali "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt.
167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva..... è tardiva ed inammissibile" (Cass. n. 563 del 17.1.2012;
Cass. n. 6332 del 19.3.2014; Cass. n. 5949 del 12.3.2018).
Occorra, insomma, una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento (Cass. nn. 11667 del 2010, 6202 del 2004), dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate (Cass. n. 83 del 2003).
Non vi è quindi alcuna necessità di disporre una ctu contabile. CP 1 cheInfine, non si ritiene di poter accogliere l'istanza di riunione di richiama altri procedimenti connessi che riguardano altri lavoratori, in situazioni diverse e con richiesta di differenti importi.
Ovviamente di questa situazione il giudice deve tenere conto ai fini delle spese che infatti che infatti dovranno essere liquidate sulla base dei minimi tariffari vigenti. Per le esposte ragioni il ricorso merita accoglimento limitatamente alla domanda subordinata.
Le spese seguono la soccombenza sono liquidate, sulla base dei canoni sopra indicati ex D.M. n. 147/2022 come da dispositivo, mentre evidenti ragioni impongono di compensare le spese nei rapporti tra la parte ricorrente e il Fondo
CP 2 .
P.Q.M.
Controparte_1 ha omesso i versamenti al Fondo dichiara che la società
Parte 1 per un importo Pensione Priamo relativi alla posizione del lavoratore ad oggi non versato pari ad euro 5.024,52; in persona del 1.r.p.t, a per l'effetto, condanna la società Controparte_1 presso il fondo Pensione regolarizzare la posizione contributiva del signor Pt_1
Priamo versando i contributi mancanti per l'importo di € 5.024,52;
a rifondere al ricorrente le spese processuali, condanna Parte 2
liquidate in euro 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge e compensa le altre spese.
Roma 13.06.2025 Il Giudice
ER AS