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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 26/06/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R. N. G. 1041/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1041/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Email_1 C.F._1 el For ente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_2
Ricorrente
Contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Sandra Paneck del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore sandra. Email_3
Resistente
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Ferma la dichiarazione della paternità di rispetto alla minore , con Controparte_1 Persona_1 conseguenti adempimenti all'ufficio di Stato Civile, i rapporti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale saranno così disciplinati:
Affidamento secondo la modalità super-esclusiva della minore in capo alla madre, con collocamento esclusivo presso la stessa;
Per_1
Qualora, in futuro, manifestasse la seria volontà di iniziare i rapporti con la figlia conferimento di Controparte_1 Per_1 mandato ai Servizi zi Specialistici (Consultorio e Neuropsichiatria infantile) per att monitoraggio e supporto e per disciplinare le visite figlia-padre, avuto riguardo l'esclusivo interesse della minore.
1 Contributo al mantenimento della minore a carico del padre e a favore della madre nella misura di € 250,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale.
A tacitazione di ogni pretesa rispetto al pregresso mantenimento e ai danni di matrice extracontrattuale, il signor si _1 impegna a pagare la somma omnicomprensiva di € 16.000,00 secondo le seguenti modalità:
• € 6.000,00 entro e non oltre il 31/12/2024 con modalità da definire;
• € 10.000,00 in modalità rateale, aggiungendo l'importo di € 100,00 (non rivalutabile secondo i parametri ISTAT) all'importo mensile dovuto a titolo di mantenimento per i successivi 100 mesi;
Contributo alle spese legali, parzialmente compensate, nella misura di € 2.500,00 da versarsi a favore dell'erario.
Spese di CTU, da liquidarsi in separato decreto, nella misura della metà ciascuno.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 07/12/2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 _1
, allegando: a) che le parti avevano intrattenuto una breve relazione sentimentale nella prima metà del
[...] di aver comunicato ad nel periodo compreso tra agosto e settembre 2017 di Controparte_1 essere incinta dello stesso;
c) che in data 01/03/2018 nasceva d) che , Per_1 Controparte_1 nonostante i tentativi posti in essere da , non si faceva più vivo;
e) di aver provveduto Parte_1 integralmente al mantenimento e alla cura della figlia senza che il padre biologico la riconoscesse o Per_1 contribuisse in alcuna misura. Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente ha domandato l'accertamento che
è figlia di , con conseguente annotazione della circostanza nei registri Persona_1 Controparte_1 dello Stato Civile, la determinazione di un contributo al mantenimento ordinario e straordinario della minore in capo al resistente e la condanna dello stesso al pagamento degli arretrati e al risarcimento dei danni patiti.
Notificato il ricorso ed il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, si è costituito in giudizio
, allegando: a) che è vero che le parti avevano intrattenuto una relazione sentimentale Controparte_1 tare di essere il padre della figlia di , in quanto quest'ultima, nel corso
Parte_1 della breve relazione, dichiarava più volte di star assumendo dei farmaci anticoncezionali;
c) che, dopo la comunicazione di di essere incinta, quest'ultima in un primo momento aveva espresso la
Parte_1 volontà di interrompere la gravidanza;
d) che aveva successivamente comunicato l'intenzione
Parte_1 di partorire e di crescere un figlio, anche da sola;
e) che dopo la nascita della bambina non
Parte_1 aveva mai contattato ma si era interfacciata con un amico in comune, tal Controparte_1 [...]
Sulla scorta nte, dichiarando la propria disponibilità a sottoporsi a Per_2 genetici, ha chiesto il rigetto del ricorso in caso di esito negativo degli stessi e, in caso di esito positivo, un riconoscimento in misura minore delle pretese attoree, con rigetto della domanda al risarcimento del danno.
All'esito della prima udienza del 20/03/2024, preceduta dallo scambio di memorie ex art. 473bis. 17 c.p.c., è stato disposta Consulenza Tecnica, nominato quale CTU il Dott. , per la verifica della compatibilità ER genetica tra e la piccola . Controparte_1 Persona_1
Prestato giuramento il CTU all'udienza del 18/04/2024, l'elaborato peritale depositato in data 13/08/2024 ha concluso che Dal calcolo statistico emerge: il soggetto 01 corrispondente al Sig. è il padre biologico del soggetto Controparte_1 02 corrispondente a . La probabilità di paternità è pari P (%) (LR=2,13·1012). Persona_1 NumeroDiCart_1
All'udienza del 13/11/2024, a fronte dell'esito delle risultanze peritali, il Giudice ha formulato proposta conciliativa a norma dell'art. 185bis c.p.c., a cui le parti hanno aderito, facendola propria nelle rispettive conclusioni e chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per le determinazioni di propria competenza.
2. Il ricorso promosso da merita accoglimento nei termini seguenti. Parte_1
Come è noto, la funzione dell'istituto previsto dall'art. 269 c.c. è, dopo la riforma della filiazione del 2012 e 2013, quella di garantire al figlio che sia nato fuori del matrimonio, e che non sia stato spontaneamente riconosciuto, il diritto a conseguire, comunque, lo status di figlio. Ciò non significa che vi sia un obbligo
2 giuridico di riconoscimento in capo ai genitori, in quanto il riconoscimento non è mai un atto necessitato e la dichiarazione giudiziale non si pone come una sorta di esecuzione in forma specifica di un obbligo a riconoscere, ma attraverso la suddetta azione viene tutelato l'interesse fondamentale del figlio di ottenere il riconoscimento della propria filiazione.
Si ritiene che l'oggetto dell'accertamento sia il dato biologico della procreazione e, a seguito della riforma introdotta con la ormai risalente L. 151/1975, la paternità possa essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l'originaria previsione che limitava l'operatività dell'istituto al ricorrere delle sole ipotesi tassativamente elencati dall'art. 269 c.c. nella sua precedente formulazione. Si osserva comunque come il IV comma dell'articolo in commento esclude che possano costituire prova del rapporto di filiazione la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre.
In punto di prova del rapporto di filiazione, la Giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, è ormai costante nel ritenere – pur a fronte del principio di libertà della prova che regola il processo civile – di fondamentale rilevanza agli accertamenti di natura ematologica e genetica, che, grazie al progresso delle scienze, permettono di individuare la paternità con un'attendibilità superiore al 99,9%. L'importanza di tale accertamento è tale che la Giurisprudenza è arrivata al punto di ritenere che, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c.., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 28886/2019).
Applicando le coordinate ermeneutiche brevemente riassunte al caso di specie, si osserva come durante la fase istruttoria sono state espletate indagini tecniche basate sul confronto del DNA del presunto padre e della presunta figlia, ed il nominato C.T.U., dott. Ce. ., ha concluso, sulla scorta di tale indagine, che ER
è padre biologico di con una probabilità di paternità superiore al 99,99 Controparte_1 Persona_1
% in quanto i due presentano caratteristiche genetiche di quasi totale compatibilità.
Alla stregua dei superiori elementi di conoscenza, ritiene il Collegio che l'istruttoria compiuta consenta di affermare con certezza l'esistenza del rapporto di filiazione tra , nato [...] a Controparte_1 Udine, e , nata il [...] a [...] Persona_1
Ai sensi dell'art. 49 lett. O del DPR 396/2000 la presente sentenza deve essere annotata nell'atto di nascita della minore (Comune di Monfalcone, anno 2018, n. 2, parte 1, serie B).
All'accertamento della paternità della minore in capo al resistente conseguono le domande in punto Persona_1 di affidamento, collocamento e contributo al mantenimento della minore, oltre al ripetizione pro quota di quanto versato dall'altro genitore che nel periodo antecedente il riconoscimento giudiziale si sia fatto esclusivamente carico del figlio e l'eventuale risarcimento del danno aquiliano.
Sul punto, devono trovare pieno accoglimento le concordi conclusioni delle parti, le quali hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore.
In particolare, a fronte del rifiuto di , dichiarato in udienza, di avere legami con la Controparte_1 figlia e della totale mancanza di rapporti tra i genitori, appare necessario derogare il normale regime di affidamento condiviso e prevedere la modalità di affidamento c.d. super esclusiva in capo alla madre Pt_1
, la quale fino a questo momento si è occupata autonomamente dell'accudimento e della gestione dei
[...] e delle necessità della piccola Ad avviso del Collegio appare illogico coinvolgere nella gestione Per_1 degli aspetti di vita della minore un genitore che non ha mai avuto rapporti con la stessa e che ha manifestato espressamente la volontà di continuare a non averne.
Pertanto, la minore deve essere collocata in via prevalente presso la madre. Per le ragioni sopra riportate, nell'esclusivo interesse della minore, qualora in futuro manifestasse la seria volontà di Controparte_1 intraprendere rapporti con la figlia è necessario che ciò avvenga nel modo più graduale possibile, con Per_1 l'intervento di soggetti esterni che o, in un primo momento, l'idoneità del padre ad intraprendere tale percorso e l'interesse della minore nell'essere introdotta alla figura paterna e, in seconda battuta, gestiscano i
3 tempi e le modalità delle visite. Pertanto, si ritiene necessario conferire mandato ai Servizi Sociali, al Consultorio Famigliare e al Servizio di Neuropsichiatria infantile di attivarsi in tal senso qualora necessario.
Le ulteriori condizioni di esercizio di responsabilità genitoriale, alla luce delle capacità economiche e reddituali delle parti desumibili dalla documentazione versata, appaiono conformi all'interesse della minore e Persona_1 il Collegio, pertanto, li recepisce.
3. Le spese di lite vengono liquidate come da conclusioni congiunte. Per_ Gli onorari e i rimborsi spese spettanti al CTU Dott. sono liquidati, come da conclusioni congiunte, con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara che , nata il [...] a [...] è figlia di , nato Persona_1 Controparte_1 09/04/1977 a Udine;
Dispone l'affidamento di in capo alla madre nella modalità super esclusiva Persona_1 Parte_1 rafforzata;
anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione della madre;
Parte_2
Incarica i Servizi Sociali, il Consultorio Famigliare e Servizio di Neuropsichiatria infantile competenti per il Comune di Monfalcone, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, qualora Controparte_1 manifestasse la volontà di iniziare ad aver rapporti rapporti con la figlia di sottoporre lo stesso ad uno Per_1 specifico percorso di valutazione di idoneità genitoriale all'esito del qu positivo e valutato l'esclusivo interesse della minore, disciplinare i tempi e le modalità di visita del padre;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere , a titolo di contributo al Parte_3 Parte_1 mantenimento della figlia minore la somma di € 250,00, soggetta a rivalutazione ISTAT, entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo in essere presso il Tribunale di Gorizia;
Recepisce le ulteriori conclusioni rassegnate dalle parti;
Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.500,00, Controparte_1 per compensi professionali relativi al giudizio di merito, oltre esborsi, contributo forfettario pari al 15%, oltre IVA e c.p.a. se e per quanto dovuti, a favore dello Stato.
Manda alla Cancelleria di comunicare copia del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone ove l'atto di nascita è stato formato (anno 2018, n. 2, parte 1, serie B) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza ai Servizi Sociali, al Consultorio Famigliare e al Servizio di Neuropsichiatria infantile competenti per il Comune di Monfalcone
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1041/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Email_1 C.F._1 el For ente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_2
Ricorrente
Contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Sandra Paneck del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore sandra. Email_3
Resistente
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Ferma la dichiarazione della paternità di rispetto alla minore , con Controparte_1 Persona_1 conseguenti adempimenti all'ufficio di Stato Civile, i rapporti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale saranno così disciplinati:
Affidamento secondo la modalità super-esclusiva della minore in capo alla madre, con collocamento esclusivo presso la stessa;
Per_1
Qualora, in futuro, manifestasse la seria volontà di iniziare i rapporti con la figlia conferimento di Controparte_1 Per_1 mandato ai Servizi zi Specialistici (Consultorio e Neuropsichiatria infantile) per att monitoraggio e supporto e per disciplinare le visite figlia-padre, avuto riguardo l'esclusivo interesse della minore.
1 Contributo al mantenimento della minore a carico del padre e a favore della madre nella misura di € 250,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale.
A tacitazione di ogni pretesa rispetto al pregresso mantenimento e ai danni di matrice extracontrattuale, il signor si _1 impegna a pagare la somma omnicomprensiva di € 16.000,00 secondo le seguenti modalità:
• € 6.000,00 entro e non oltre il 31/12/2024 con modalità da definire;
• € 10.000,00 in modalità rateale, aggiungendo l'importo di € 100,00 (non rivalutabile secondo i parametri ISTAT) all'importo mensile dovuto a titolo di mantenimento per i successivi 100 mesi;
Contributo alle spese legali, parzialmente compensate, nella misura di € 2.500,00 da versarsi a favore dell'erario.
Spese di CTU, da liquidarsi in separato decreto, nella misura della metà ciascuno.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 07/12/2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 _1
, allegando: a) che le parti avevano intrattenuto una breve relazione sentimentale nella prima metà del
[...] di aver comunicato ad nel periodo compreso tra agosto e settembre 2017 di Controparte_1 essere incinta dello stesso;
c) che in data 01/03/2018 nasceva d) che , Per_1 Controparte_1 nonostante i tentativi posti in essere da , non si faceva più vivo;
e) di aver provveduto Parte_1 integralmente al mantenimento e alla cura della figlia senza che il padre biologico la riconoscesse o Per_1 contribuisse in alcuna misura. Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente ha domandato l'accertamento che
è figlia di , con conseguente annotazione della circostanza nei registri Persona_1 Controparte_1 dello Stato Civile, la determinazione di un contributo al mantenimento ordinario e straordinario della minore in capo al resistente e la condanna dello stesso al pagamento degli arretrati e al risarcimento dei danni patiti.
Notificato il ricorso ed il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, si è costituito in giudizio
, allegando: a) che è vero che le parti avevano intrattenuto una relazione sentimentale Controparte_1 tare di essere il padre della figlia di , in quanto quest'ultima, nel corso
Parte_1 della breve relazione, dichiarava più volte di star assumendo dei farmaci anticoncezionali;
c) che, dopo la comunicazione di di essere incinta, quest'ultima in un primo momento aveva espresso la
Parte_1 volontà di interrompere la gravidanza;
d) che aveva successivamente comunicato l'intenzione
Parte_1 di partorire e di crescere un figlio, anche da sola;
e) che dopo la nascita della bambina non
Parte_1 aveva mai contattato ma si era interfacciata con un amico in comune, tal Controparte_1 [...]
Sulla scorta nte, dichiarando la propria disponibilità a sottoporsi a Per_2 genetici, ha chiesto il rigetto del ricorso in caso di esito negativo degli stessi e, in caso di esito positivo, un riconoscimento in misura minore delle pretese attoree, con rigetto della domanda al risarcimento del danno.
All'esito della prima udienza del 20/03/2024, preceduta dallo scambio di memorie ex art. 473bis. 17 c.p.c., è stato disposta Consulenza Tecnica, nominato quale CTU il Dott. , per la verifica della compatibilità ER genetica tra e la piccola . Controparte_1 Persona_1
Prestato giuramento il CTU all'udienza del 18/04/2024, l'elaborato peritale depositato in data 13/08/2024 ha concluso che Dal calcolo statistico emerge: il soggetto 01 corrispondente al Sig. è il padre biologico del soggetto Controparte_1 02 corrispondente a . La probabilità di paternità è pari P (%) (LR=2,13·1012). Persona_1 NumeroDiCart_1
All'udienza del 13/11/2024, a fronte dell'esito delle risultanze peritali, il Giudice ha formulato proposta conciliativa a norma dell'art. 185bis c.p.c., a cui le parti hanno aderito, facendola propria nelle rispettive conclusioni e chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per le determinazioni di propria competenza.
2. Il ricorso promosso da merita accoglimento nei termini seguenti. Parte_1
Come è noto, la funzione dell'istituto previsto dall'art. 269 c.c. è, dopo la riforma della filiazione del 2012 e 2013, quella di garantire al figlio che sia nato fuori del matrimonio, e che non sia stato spontaneamente riconosciuto, il diritto a conseguire, comunque, lo status di figlio. Ciò non significa che vi sia un obbligo
2 giuridico di riconoscimento in capo ai genitori, in quanto il riconoscimento non è mai un atto necessitato e la dichiarazione giudiziale non si pone come una sorta di esecuzione in forma specifica di un obbligo a riconoscere, ma attraverso la suddetta azione viene tutelato l'interesse fondamentale del figlio di ottenere il riconoscimento della propria filiazione.
Si ritiene che l'oggetto dell'accertamento sia il dato biologico della procreazione e, a seguito della riforma introdotta con la ormai risalente L. 151/1975, la paternità possa essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l'originaria previsione che limitava l'operatività dell'istituto al ricorrere delle sole ipotesi tassativamente elencati dall'art. 269 c.c. nella sua precedente formulazione. Si osserva comunque come il IV comma dell'articolo in commento esclude che possano costituire prova del rapporto di filiazione la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre.
In punto di prova del rapporto di filiazione, la Giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, è ormai costante nel ritenere – pur a fronte del principio di libertà della prova che regola il processo civile – di fondamentale rilevanza agli accertamenti di natura ematologica e genetica, che, grazie al progresso delle scienze, permettono di individuare la paternità con un'attendibilità superiore al 99,9%. L'importanza di tale accertamento è tale che la Giurisprudenza è arrivata al punto di ritenere che, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c.., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 28886/2019).
Applicando le coordinate ermeneutiche brevemente riassunte al caso di specie, si osserva come durante la fase istruttoria sono state espletate indagini tecniche basate sul confronto del DNA del presunto padre e della presunta figlia, ed il nominato C.T.U., dott. Ce. ., ha concluso, sulla scorta di tale indagine, che ER
è padre biologico di con una probabilità di paternità superiore al 99,99 Controparte_1 Persona_1
% in quanto i due presentano caratteristiche genetiche di quasi totale compatibilità.
Alla stregua dei superiori elementi di conoscenza, ritiene il Collegio che l'istruttoria compiuta consenta di affermare con certezza l'esistenza del rapporto di filiazione tra , nato [...] a Controparte_1 Udine, e , nata il [...] a [...] Persona_1
Ai sensi dell'art. 49 lett. O del DPR 396/2000 la presente sentenza deve essere annotata nell'atto di nascita della minore (Comune di Monfalcone, anno 2018, n. 2, parte 1, serie B).
All'accertamento della paternità della minore in capo al resistente conseguono le domande in punto Persona_1 di affidamento, collocamento e contributo al mantenimento della minore, oltre al ripetizione pro quota di quanto versato dall'altro genitore che nel periodo antecedente il riconoscimento giudiziale si sia fatto esclusivamente carico del figlio e l'eventuale risarcimento del danno aquiliano.
Sul punto, devono trovare pieno accoglimento le concordi conclusioni delle parti, le quali hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore.
In particolare, a fronte del rifiuto di , dichiarato in udienza, di avere legami con la Controparte_1 figlia e della totale mancanza di rapporti tra i genitori, appare necessario derogare il normale regime di affidamento condiviso e prevedere la modalità di affidamento c.d. super esclusiva in capo alla madre Pt_1
, la quale fino a questo momento si è occupata autonomamente dell'accudimento e della gestione dei
[...] e delle necessità della piccola Ad avviso del Collegio appare illogico coinvolgere nella gestione Per_1 degli aspetti di vita della minore un genitore che non ha mai avuto rapporti con la stessa e che ha manifestato espressamente la volontà di continuare a non averne.
Pertanto, la minore deve essere collocata in via prevalente presso la madre. Per le ragioni sopra riportate, nell'esclusivo interesse della minore, qualora in futuro manifestasse la seria volontà di Controparte_1 intraprendere rapporti con la figlia è necessario che ciò avvenga nel modo più graduale possibile, con Per_1 l'intervento di soggetti esterni che o, in un primo momento, l'idoneità del padre ad intraprendere tale percorso e l'interesse della minore nell'essere introdotta alla figura paterna e, in seconda battuta, gestiscano i
3 tempi e le modalità delle visite. Pertanto, si ritiene necessario conferire mandato ai Servizi Sociali, al Consultorio Famigliare e al Servizio di Neuropsichiatria infantile di attivarsi in tal senso qualora necessario.
Le ulteriori condizioni di esercizio di responsabilità genitoriale, alla luce delle capacità economiche e reddituali delle parti desumibili dalla documentazione versata, appaiono conformi all'interesse della minore e Persona_1 il Collegio, pertanto, li recepisce.
3. Le spese di lite vengono liquidate come da conclusioni congiunte. Per_ Gli onorari e i rimborsi spese spettanti al CTU Dott. sono liquidati, come da conclusioni congiunte, con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara che , nata il [...] a [...] è figlia di , nato Persona_1 Controparte_1 09/04/1977 a Udine;
Dispone l'affidamento di in capo alla madre nella modalità super esclusiva Persona_1 Parte_1 rafforzata;
anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione della madre;
Parte_2
Incarica i Servizi Sociali, il Consultorio Famigliare e Servizio di Neuropsichiatria infantile competenti per il Comune di Monfalcone, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, qualora Controparte_1 manifestasse la volontà di iniziare ad aver rapporti rapporti con la figlia di sottoporre lo stesso ad uno Per_1 specifico percorso di valutazione di idoneità genitoriale all'esito del qu positivo e valutato l'esclusivo interesse della minore, disciplinare i tempi e le modalità di visita del padre;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere , a titolo di contributo al Parte_3 Parte_1 mantenimento della figlia minore la somma di € 250,00, soggetta a rivalutazione ISTAT, entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo in essere presso il Tribunale di Gorizia;
Recepisce le ulteriori conclusioni rassegnate dalle parti;
Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.500,00, Controparte_1 per compensi professionali relativi al giudizio di merito, oltre esborsi, contributo forfettario pari al 15%, oltre IVA e c.p.a. se e per quanto dovuti, a favore dello Stato.
Manda alla Cancelleria di comunicare copia del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone ove l'atto di nascita è stato formato (anno 2018, n. 2, parte 1, serie B) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza ai Servizi Sociali, al Consultorio Famigliare e al Servizio di Neuropsichiatria infantile competenti per il Comune di Monfalcone
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
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