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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/07/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE 1ᵃ CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Giudici: Dr. Giuseppe Disabato Presidente Dr.ssa Rosella Nocera Giudice Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4038/2024 R.G. pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Insalata, in virtù di Parte_1 mandato in atti;
– Ricorrente – e
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Nicola Controparte_1
Antonicelli;
– Resistente – nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
– Intervenuto –
OGGETTO: ricorso cumulativo per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio.
*** CONCLUSIONI: All'udienza del 28 maggio 2025, tenutasi a “trattazione scritta”, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., su precisazione delle conclusioni come da note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini per le conclusionali.
FATT O E DI RITT O Con ricorso cumulativo per la separazione dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio (id est scioglimento del matrimonio, trattandosi di matrimonio civile), depositato in data 5.4.2024 , premesso che: Parte_1
− aveva contratto matrimonio concordatario (id est civile, come evincibile dalla trascrizione del relativo atto) in data 8.9.2011 in Triggiano (BA) con CP_1
(anno 2011, parte I, atto n. 12), in regime di comunione dei beni;
[...]
− dall'unione dei coniugi nasceva il figlio il 27.10.2011; Per_1 TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
− la vita coniugale veniva fissata nell'immobile sito in Noicattaro (BA) alla via Paparusso n.6, in locazione per un canone mensile di €380,00;
− dal luglio 2020, venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, il si trasferiva presso la residenza della sua nuova compagna in Putignano;
CP_1
− il contribuiva al mantenimento del figlio in maniera discontinua, non CP_1 provvedendo, ad ogni modo, a contribuire al pagamento delle spese straordinarie, tanto da aver sporto nei confronti del resistente denuncia-querela;
− il resistente era bracciante agricolo con retribuzione annua di circa €16.000,00;
− ella era disoccupata;
tutto ciò premesso, chiedeva, previa adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, di dichiarare la separazione personale, con ordine agli Ufficiali di Stato Civile competenti di apportare le annotazioni e trascrizioni di legge;
di autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
di disporre l'affido congiunto del minore, con collocazione presso la sig.ra nella casa coniugale sita in Noicattaro, alla via Parte_1
Paparusso 6, con diritto-dovere del padre di tenerlo con sé nei modi e tempi di cui al piano genitoriale allegato;
di porre a carico del resistente, quale contributo per concorso al mantenimento del figlio minore a far tempo dal deposito del ricorso, un Per_1 assegno mensile dell'importo di Euro 300,00, ovvero quell'altro maggiore o minore che ritenuto di Giustizia, da rivalutarsi annualmente, dall'aprile 2025, secondo gli indici ISTAT, con obbligo di concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle eventuali spese straordinarie di qualsiasi natura necessitate dal figlio, secondo il relativo Protocollo adottato dal Tribunale;
di disporre a favore della ricorrente l'assegno unico e universale per il figlio nella misura del 100%. Chiedeva, inoltre, decorsi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (id est lo scioglimento) alle medesime condizioni indicate ai fini della separazione. Con decreto del 24.5.2024, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti dinnanzi al Giudice delegato per l'udienza del 13 settembre 2024; assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte ed a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti. Si costituiva il resistente , il quale, non opponendosi alle avverse Controparte_1 richieste, chiedeva di porre a suo carico un contributo per il mantenimento del figlio nella minore somma di €200,00 mensili, oltre adeguamento annuale istat. All'udienza del 13 settembre 2024, sentiti i coniugi, e preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, erano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e, in ragione della mancata articolazione di richieste istruttorie, la causa era rinviata per la discussione orale. All'udienza cartolare del 28.5.2025, la causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione di ulteriori termini. Il Pm interveniva in giudizio con nota del 27 maggio 2024.
***** SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE. La domanda di separazione proposta dal ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975),
2 TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta impossibile, rinviene non soltanto dalle dichiarazioni di entrambe le parti, confermate in sede presidenziale, ma anche dalle allegazioni contenute negli atti difensivi e dalla circostanza che la coabitazione tra i due è cessata già in epoca antecedente alla proposizione del ricorso di separazione, essendosi il ricorrente trasferito presso l'abitazione della sua nuova compagna già dal luglio 2020, ove ha formalmente fissato la propria residenza. Aggiungasi che il resistente ha aderito all'avversa domanda di Controparte_1 separazione convenendo sull'impossibilità della vita in comune e della ricostruzione della comunione materiale e spirituale su cui è fondato il matrimonio. Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. SULL'AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DEL FIGLIO MINORE E SUL DIRITTO-DOVERE DI VISITA PATERNO. Quanto all'affidamento della prole, entrambi i coniugi hanno chiesto confermarsi l'affido condiviso del figlio minore con collocamento privilegiato presso la madre. Per_1
Va osservato che ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità; nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere dunque residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli. Tale regime appare rispondente non solo al diritto/dovere di entrambi i genitori di partecipare fattivamente alla crescita dei figli ma, altresì, al corrispondente diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover confermare, come pure richiesto dalle parti, l'affido di ad entrambi i genitori: non emergono difatti, allo stato, ragioni per Per_1 le quali ritenere che il regime di affido condiviso possa risultare di pregiudizio per il figlio. Va, altresì, confermato il collocamento del minore presso la madre con la quale il figlio coabita dalla interruzione di fatto della vita matrimoniale, tanto in conformità alla richiesta in tal senso avanzata dalle parti. Quanto alla regolamentazione del diritto-dovere di visita del padre, la ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 28 maggio 2025, ha insistito nel recepimento del piano genitoriale allegato in ricorso, anche in ragione della frequenza da parte di Per_1 nel periodo scolastico, del doposcuola dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00; con il detto piano genitoriale è previsto, quanto agli incontri ordinari, che il padre avrà diritto-dovere di tenere con sé il figlio tutte le settimane, dal venerdì pomeriggio, prelevandolo all'uscita dal doposcuola, sino alla domenica sera alle 20:30; una medesima
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regolamentazione degli incontri è prevista per il periodo non scolastico, in cui il minore potrà incontrare il padre dal giovedì sera. Orbene, ritiene questo Tribunale che le modalità degli incontri padre-figlio disciplinati nei termini di cui al piano genitoriale non siano rispondenti ad una crescita equilibrata del minore, in quanto privano il figlio del diritto di trascorrere i week end con la madre. Conseguentemente, ritiene il Tribunale di dover regolamentare, in caso di disaccordo, gli incontri padre-figlio nei termini che seguono;
il padre potrà incontrare il figlio, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di svago del minore, secondo il seguente calendario di incontri: a) nei periodi di frequenza scolastica, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 19:00 (e comunque dal termine del doposcuola) alle ore 21:30 ed a settimane alterne dalle ore 19:00 del venerdì alle ore alle 20:00 della domenica;
nei periodi liberi dalla frequenza scolastica, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:30 ed a settimane alterne dalle ore 16:00 del venerdì alle ore alle 20:00 della domenica b) nel periodo natalizio, un anno, a cominciare da quello in corso, dalle ore 10:00 del 23 dicembre alle ore 20:00 del 27 dicembre e l'anno successivo dalle ore 10:00 del 30 dicembre alle ore 20:00 del 2 gennaio e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del giorno di Pasqua di tutti gli anni pari e dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo per 20 giorni o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) il minore trascorrerà, inoltre, il compleanno ed onomastico dei genitori e la festa del papà e della mamma con ciascuno di essi ed il proprio compleanno con entrambi. Si precisa che il calendario degli incontri è puramente indicativo e che le parti potranno maggiormente adeguare il diritto/dovere di visita del padre con il figlio minore in maniera maggiormente rispondente alle esigenze scolastiche e di svago del figlio, nonché alle esigenze lavorative dei genitori. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE. La casa coniugale va assegnata alla quale genitore collocatario del figlio Parte_1 minore d'età. SULLA CONTRIBUZIONE PATERNA AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE. In merito al mantenimento del figlio minore della coppia, la ricorrente ha chiesto porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante corresponsione della somma mensile di €300,00, oltre spese straordinarie;
il CP_1 ha chiesto di stabilire tale contributo nella minor somma di €200,00 mensili, di fatto, a suo dire, corrisposta già da prima della comparizione delle parti nel giudizio di separazione. Ebbene, va ricordato che ai sensi dell'art. 30, co. 1 della Costituzione e degli artt. 147, 315-bis e 337-ter, co. 1 c.c. i genitori sono tenuti, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della prole, in virtù dell'obbligo al loro mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale. L'ammontare dell'assegno a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli minori può inoltre essere modificato in virtù delle mutate condizioni economiche del genitore per
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eventi sopravvenuti ed imprevedibili;
l'assegno può subire revisione in melius in seguito alla crescita e allo sviluppo dei figli in virtù dell'aumento delle loro esigenze di vita (cfr. Cass. n. 18608/2021). Tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo al mantenimento in favore della prole, il legislatore all'art. 337-ter c.c. ha attribuito preminenza alle «attuali esigenze del figlio», rapportandole al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico che, in ragione del trascorrere dell'età, può determinare oltre ai bisogni alimentari e abitativi anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali e ludiche (cfr. Cass. n. 23630/2009). Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'aumento delle esigenze del figlio «è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità» senza necessitare di specifica dimostrazione (cfr. Cass. n. 2191/2009; Cass. n. 17055/2007), legittimando, di per sé, la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione che l'incremento del contributo di mantenimento trovi capienza nelle «disponibilità patrimoniali dell'onerato» (cfr. Cass., n. 400/2010). Nella fattispecie in esame, , in sede di udienza di comparizione Parte_1 dei coniugi, ha dichiarato di essere in stato di disoccupazione e di percepire, all'attualità, un assegno di inclusione pari a €1.300,00 mensili;
la stessa è gravata dal pagamento del canone di locazione, pari a €380,00 mensili, per la casa coniugale in cui vive unitamente al figlio e percepisce, inoltre, l'assegno unico universale di €180,00 mensili. Quanto alle condizioni reddituali del resistente, dagli atti di causa emerge che questo, bracciante agricolo, gode di un reddito annuo di €16.000,00 (pari a circa €1.250,00 mensili su 13 mensilità); non sono comprovati, e tantomeno allegati, oneri economici gravanti sul resistente. Orbene, considerato che il computo dell'assegno di contribuzione al mantenimento della prole deve tener conto delle condizioni economiche-patrimoniali dei genitori, il Collegio, avuto riguardo alle verosimili esigenze di (che a breve compirà 14 anni), Per_1 ritiene di dover determinare nella misura mensile di €250,00 la somma dovuta dal resistente alla ricorrente a titolo di contributo paterno al mantenimento del figlio minore, oltre ad adeguamento annuale in base agli indici ISTAT di rivalutazione. Le spese straordinarie relative al figlio devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in conformità al Protocollo in materia di spese straordinarie familiari adottate dal Tribunale di Bari d'intesa con il C.O.A. di Bari del 2019. L'assegno unico universale, qualora previsto, spetta interamente alla , quale Parte_1 genitore collocatario in via prevalente del figlio. SULLE SPESE PROCESSUALI. Le spese e competenze del presente giudizio devono essere determinate con la sentenza definitiva, dovendo invero la causa proseguire in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla
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domanda proposta da , con ricorso depositato in data 5.4.2024, Parte_2 nei confronti di , ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposatisi in Triggiano (BA) l'8.9.2011, matrimonio trascritto Controparte_1 nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune anno 2011, parte I, atto n. 12;
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. conferma l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori Per_1 che su di lui eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente e secondo i tempi di permanenza del minore presso ciascuno per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di particolare rilievo;
4. dispone che il minore resti collocato presso la madre;
5. dispone la regolamentazione del diritto-dovere di visita paterno come in motivazione;
6. assegna la casa coniugale, sita in Noicattaro alla via Paparusso n. 6, alla ricorrente perché vi abiti unitamente al figlio minore;
Parte_1
7. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio minore mediante la corresponsione in favore della , entro il Parte_1 cinque di ciascun mese, della somma di €250,00 oltre rivalutazione annuale istat e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bari;
8. dispone che l'eventuale assegno unico universale sia percepito interamente dalla ricorrente;
9. provvede per il prosieguo della causa come da separata ordinanza;
10. spese al definitivo. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 1^ luglio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESIDENTE Dr. Giuseppe Disabato
6
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Insalata, in virtù di Parte_1 mandato in atti;
– Ricorrente – e
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Nicola Controparte_1
Antonicelli;
– Resistente – nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
– Intervenuto –
OGGETTO: ricorso cumulativo per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio.
*** CONCLUSIONI: All'udienza del 28 maggio 2025, tenutasi a “trattazione scritta”, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., su precisazione delle conclusioni come da note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini per le conclusionali.
FATT O E DI RITT O Con ricorso cumulativo per la separazione dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio (id est scioglimento del matrimonio, trattandosi di matrimonio civile), depositato in data 5.4.2024 , premesso che: Parte_1
− aveva contratto matrimonio concordatario (id est civile, come evincibile dalla trascrizione del relativo atto) in data 8.9.2011 in Triggiano (BA) con CP_1
(anno 2011, parte I, atto n. 12), in regime di comunione dei beni;
[...]
− dall'unione dei coniugi nasceva il figlio il 27.10.2011; Per_1 TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
− la vita coniugale veniva fissata nell'immobile sito in Noicattaro (BA) alla via Paparusso n.6, in locazione per un canone mensile di €380,00;
− dal luglio 2020, venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, il si trasferiva presso la residenza della sua nuova compagna in Putignano;
CP_1
− il contribuiva al mantenimento del figlio in maniera discontinua, non CP_1 provvedendo, ad ogni modo, a contribuire al pagamento delle spese straordinarie, tanto da aver sporto nei confronti del resistente denuncia-querela;
− il resistente era bracciante agricolo con retribuzione annua di circa €16.000,00;
− ella era disoccupata;
tutto ciò premesso, chiedeva, previa adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, di dichiarare la separazione personale, con ordine agli Ufficiali di Stato Civile competenti di apportare le annotazioni e trascrizioni di legge;
di autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
di disporre l'affido congiunto del minore, con collocazione presso la sig.ra nella casa coniugale sita in Noicattaro, alla via Parte_1
Paparusso 6, con diritto-dovere del padre di tenerlo con sé nei modi e tempi di cui al piano genitoriale allegato;
di porre a carico del resistente, quale contributo per concorso al mantenimento del figlio minore a far tempo dal deposito del ricorso, un Per_1 assegno mensile dell'importo di Euro 300,00, ovvero quell'altro maggiore o minore che ritenuto di Giustizia, da rivalutarsi annualmente, dall'aprile 2025, secondo gli indici ISTAT, con obbligo di concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle eventuali spese straordinarie di qualsiasi natura necessitate dal figlio, secondo il relativo Protocollo adottato dal Tribunale;
di disporre a favore della ricorrente l'assegno unico e universale per il figlio nella misura del 100%. Chiedeva, inoltre, decorsi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (id est lo scioglimento) alle medesime condizioni indicate ai fini della separazione. Con decreto del 24.5.2024, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti dinnanzi al Giudice delegato per l'udienza del 13 settembre 2024; assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte ed a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti. Si costituiva il resistente , il quale, non opponendosi alle avverse Controparte_1 richieste, chiedeva di porre a suo carico un contributo per il mantenimento del figlio nella minore somma di €200,00 mensili, oltre adeguamento annuale istat. All'udienza del 13 settembre 2024, sentiti i coniugi, e preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, erano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e, in ragione della mancata articolazione di richieste istruttorie, la causa era rinviata per la discussione orale. All'udienza cartolare del 28.5.2025, la causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione di ulteriori termini. Il Pm interveniva in giudizio con nota del 27 maggio 2024.
***** SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE. La domanda di separazione proposta dal ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975),
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la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta impossibile, rinviene non soltanto dalle dichiarazioni di entrambe le parti, confermate in sede presidenziale, ma anche dalle allegazioni contenute negli atti difensivi e dalla circostanza che la coabitazione tra i due è cessata già in epoca antecedente alla proposizione del ricorso di separazione, essendosi il ricorrente trasferito presso l'abitazione della sua nuova compagna già dal luglio 2020, ove ha formalmente fissato la propria residenza. Aggiungasi che il resistente ha aderito all'avversa domanda di Controparte_1 separazione convenendo sull'impossibilità della vita in comune e della ricostruzione della comunione materiale e spirituale su cui è fondato il matrimonio. Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. SULL'AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DEL FIGLIO MINORE E SUL DIRITTO-DOVERE DI VISITA PATERNO. Quanto all'affidamento della prole, entrambi i coniugi hanno chiesto confermarsi l'affido condiviso del figlio minore con collocamento privilegiato presso la madre. Per_1
Va osservato che ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità; nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere dunque residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli. Tale regime appare rispondente non solo al diritto/dovere di entrambi i genitori di partecipare fattivamente alla crescita dei figli ma, altresì, al corrispondente diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover confermare, come pure richiesto dalle parti, l'affido di ad entrambi i genitori: non emergono difatti, allo stato, ragioni per Per_1 le quali ritenere che il regime di affido condiviso possa risultare di pregiudizio per il figlio. Va, altresì, confermato il collocamento del minore presso la madre con la quale il figlio coabita dalla interruzione di fatto della vita matrimoniale, tanto in conformità alla richiesta in tal senso avanzata dalle parti. Quanto alla regolamentazione del diritto-dovere di visita del padre, la ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 28 maggio 2025, ha insistito nel recepimento del piano genitoriale allegato in ricorso, anche in ragione della frequenza da parte di Per_1 nel periodo scolastico, del doposcuola dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00; con il detto piano genitoriale è previsto, quanto agli incontri ordinari, che il padre avrà diritto-dovere di tenere con sé il figlio tutte le settimane, dal venerdì pomeriggio, prelevandolo all'uscita dal doposcuola, sino alla domenica sera alle 20:30; una medesima
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regolamentazione degli incontri è prevista per il periodo non scolastico, in cui il minore potrà incontrare il padre dal giovedì sera. Orbene, ritiene questo Tribunale che le modalità degli incontri padre-figlio disciplinati nei termini di cui al piano genitoriale non siano rispondenti ad una crescita equilibrata del minore, in quanto privano il figlio del diritto di trascorrere i week end con la madre. Conseguentemente, ritiene il Tribunale di dover regolamentare, in caso di disaccordo, gli incontri padre-figlio nei termini che seguono;
il padre potrà incontrare il figlio, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di svago del minore, secondo il seguente calendario di incontri: a) nei periodi di frequenza scolastica, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 19:00 (e comunque dal termine del doposcuola) alle ore 21:30 ed a settimane alterne dalle ore 19:00 del venerdì alle ore alle 20:00 della domenica;
nei periodi liberi dalla frequenza scolastica, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:30 ed a settimane alterne dalle ore 16:00 del venerdì alle ore alle 20:00 della domenica b) nel periodo natalizio, un anno, a cominciare da quello in corso, dalle ore 10:00 del 23 dicembre alle ore 20:00 del 27 dicembre e l'anno successivo dalle ore 10:00 del 30 dicembre alle ore 20:00 del 2 gennaio e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del giorno di Pasqua di tutti gli anni pari e dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo per 20 giorni o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) il minore trascorrerà, inoltre, il compleanno ed onomastico dei genitori e la festa del papà e della mamma con ciascuno di essi ed il proprio compleanno con entrambi. Si precisa che il calendario degli incontri è puramente indicativo e che le parti potranno maggiormente adeguare il diritto/dovere di visita del padre con il figlio minore in maniera maggiormente rispondente alle esigenze scolastiche e di svago del figlio, nonché alle esigenze lavorative dei genitori. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE. La casa coniugale va assegnata alla quale genitore collocatario del figlio Parte_1 minore d'età. SULLA CONTRIBUZIONE PATERNA AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE. In merito al mantenimento del figlio minore della coppia, la ricorrente ha chiesto porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante corresponsione della somma mensile di €300,00, oltre spese straordinarie;
il CP_1 ha chiesto di stabilire tale contributo nella minor somma di €200,00 mensili, di fatto, a suo dire, corrisposta già da prima della comparizione delle parti nel giudizio di separazione. Ebbene, va ricordato che ai sensi dell'art. 30, co. 1 della Costituzione e degli artt. 147, 315-bis e 337-ter, co. 1 c.c. i genitori sono tenuti, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della prole, in virtù dell'obbligo al loro mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale. L'ammontare dell'assegno a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli minori può inoltre essere modificato in virtù delle mutate condizioni economiche del genitore per
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eventi sopravvenuti ed imprevedibili;
l'assegno può subire revisione in melius in seguito alla crescita e allo sviluppo dei figli in virtù dell'aumento delle loro esigenze di vita (cfr. Cass. n. 18608/2021). Tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo al mantenimento in favore della prole, il legislatore all'art. 337-ter c.c. ha attribuito preminenza alle «attuali esigenze del figlio», rapportandole al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico che, in ragione del trascorrere dell'età, può determinare oltre ai bisogni alimentari e abitativi anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali e ludiche (cfr. Cass. n. 23630/2009). Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'aumento delle esigenze del figlio «è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità» senza necessitare di specifica dimostrazione (cfr. Cass. n. 2191/2009; Cass. n. 17055/2007), legittimando, di per sé, la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione che l'incremento del contributo di mantenimento trovi capienza nelle «disponibilità patrimoniali dell'onerato» (cfr. Cass., n. 400/2010). Nella fattispecie in esame, , in sede di udienza di comparizione Parte_1 dei coniugi, ha dichiarato di essere in stato di disoccupazione e di percepire, all'attualità, un assegno di inclusione pari a €1.300,00 mensili;
la stessa è gravata dal pagamento del canone di locazione, pari a €380,00 mensili, per la casa coniugale in cui vive unitamente al figlio e percepisce, inoltre, l'assegno unico universale di €180,00 mensili. Quanto alle condizioni reddituali del resistente, dagli atti di causa emerge che questo, bracciante agricolo, gode di un reddito annuo di €16.000,00 (pari a circa €1.250,00 mensili su 13 mensilità); non sono comprovati, e tantomeno allegati, oneri economici gravanti sul resistente. Orbene, considerato che il computo dell'assegno di contribuzione al mantenimento della prole deve tener conto delle condizioni economiche-patrimoniali dei genitori, il Collegio, avuto riguardo alle verosimili esigenze di (che a breve compirà 14 anni), Per_1 ritiene di dover determinare nella misura mensile di €250,00 la somma dovuta dal resistente alla ricorrente a titolo di contributo paterno al mantenimento del figlio minore, oltre ad adeguamento annuale in base agli indici ISTAT di rivalutazione. Le spese straordinarie relative al figlio devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in conformità al Protocollo in materia di spese straordinarie familiari adottate dal Tribunale di Bari d'intesa con il C.O.A. di Bari del 2019. L'assegno unico universale, qualora previsto, spetta interamente alla , quale Parte_1 genitore collocatario in via prevalente del figlio. SULLE SPESE PROCESSUALI. Le spese e competenze del presente giudizio devono essere determinate con la sentenza definitiva, dovendo invero la causa proseguire in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla
5 TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
domanda proposta da , con ricorso depositato in data 5.4.2024, Parte_2 nei confronti di , ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposatisi in Triggiano (BA) l'8.9.2011, matrimonio trascritto Controparte_1 nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune anno 2011, parte I, atto n. 12;
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. conferma l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori Per_1 che su di lui eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente e secondo i tempi di permanenza del minore presso ciascuno per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di particolare rilievo;
4. dispone che il minore resti collocato presso la madre;
5. dispone la regolamentazione del diritto-dovere di visita paterno come in motivazione;
6. assegna la casa coniugale, sita in Noicattaro alla via Paparusso n. 6, alla ricorrente perché vi abiti unitamente al figlio minore;
Parte_1
7. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio minore mediante la corresponsione in favore della , entro il Parte_1 cinque di ciascun mese, della somma di €250,00 oltre rivalutazione annuale istat e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bari;
8. dispone che l'eventuale assegno unico universale sia percepito interamente dalla ricorrente;
9. provvede per il prosieguo della causa come da separata ordinanza;
10. spese al definitivo. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 1^ luglio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESIDENTE Dr. Giuseppe Disabato
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