CASS
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/08/2025, n. 29463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29463 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: HN MI nato in [...] il [...] BE HA HM nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte d’Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere OS AN;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Francesca Ceroni, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29463 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 02/07/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado di condanna di BE HA HM per i delitti indicati in tutti i capi dell’imputazione, previa riqualificazione di quello di cui al capo a) nel delitto di percosse, e di HN MI per i reati ascritti ai capi b) e c). 2. Avverso la richiamata sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, di analogo tenore, con il comune difensore di fiducia, avv. Francesco UM AR, affidandosi a quattro motivi, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo deducono illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove ha individuato elementi di riscontro delle dichiarazioni delle parti civili nelle propalazioni della teste KO BA TE. Assumono, al riguardo, che quest’ultima, barista presso il Caffè all’esterno del quale si sono svolti i fatti, non era stata in grado di dire nulla sull’esatta dinamica e soggiungono che, di contro, l’inattendibilità della teste della difesa è stata argomentata in modo apodittico, avendo solo riguardo alla circostanza che avrebbe riferito tempistiche inattendibili in ordine all’incontro presso lo stesso Caffè. 2.2. Mediante il secondo motivo denunciano inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto il fatto di non lieve entità, tenendo conto della modalità delle singole azioni, dello sviluppo delle stesse e della personalità degli imputati, senza considerare la limitata gravità del danno e del pericolo. Sottolineano, peraltro, che è ben possibile l’operare della causa di non punibilità prevista dalla predetta norma nell’ipotesi di reato continuato, ipotesi che non può confondersi con quella, invece preclusiva, dell’abitualità della condotta, che, a propria volta, non può comunque considerarsi integrata, atteso che i precedenti penali indicati nella decisione impugnata riguardano delitti di diversa indole. 2.3. Con il terzo motivo lamentano inosservanza o erronea applicazione della legge penale rispetto alla contestata recidiva per assenza di motivazione da parte delle pronunce di merito sulla sussistenza dei relativi presupposti. 2.4. Con il quarto motivo denunciano inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la mancata rideterminazione della pena pecuniaria sostitutiva di cui agli artt. 53 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, rispetto a quella comminata in primo grado, sebbene fosse successivamente intervenuta la sentenza n. 28 del 2022 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità 3 del secondo comma della predetta norma, laddove prevede che il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 cod. pen. e non può superare di dieci volte tale ammontare, anziché il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 cod. pen. Evidenziano che la questione era stata prospettata in sede di discussione dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, che, tuttavia, aveva confermato apoditticamente in parte qua la decisione di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo è inammissibile. Occorre premettere, al riguardo, che nel giudizio di legittimità, a fronte di una congrua motivazione delle decisioni di merito, non è ammessa una rinnovata valutazione delle prove (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Va ricordato, di poi, che da lungo tempo le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214). 1.1.Ciò posto, la decisione impugnata non è incorsa in alcun manifesto vizio logico e ha fatto corretta applicazione di quest’ultimo principio. Innanzitutto, sono stati individuati elementi di riscontro delle dichiarazioni delle persone offese in quelle della barista con argomentazioni adeguate, ponendo in rilievo che questa aveva confermato la presenza delle vittime all’esterno del bar e il sopraggiungere di tre uomini di etnia tunisina, nonché che era sorta una discussione a seguito della quale i contendenti si “mettevano le mani addosso”. Inoltre, i ricorrenti neppure si confrontano con la valorizzazione, congruamente operata dalla decisione impugnata, dell’affermazione della parte civile OC, sentita da tutti i testi, di voler chiamare i carabinieri, che, come si è correttamente osservato, non poteva che trovare una giustificazione nella circostanza che le persone offese erano destinatarie dell’aggressione verbale e minacciosa dei tre uomini. Ancora, la pronuncia d’appello ha sottolineato, con razionale incedere, che la circostanza, dichiarata dalla barista, che la OC non voleva lasciare il locale 4 era anch’essa compatibile con quanto riferito dalla persona offesa, nel senso che i tre uomini avevano minacciato la coppia chiedendo alla stessa di allontanarsi dal bar. Ulteriormente, il motivo di ricorso, palesando la propria genericità, non tiene conto neppure della parte della motivazione della decisione della Corte territoriale nella quale si osserva che dal certificato medico del Pronto Soccorso erano confermati nell’immediatezza esiti lesivi nella OC compatibili con la riferita dinamica. Né può ritenersi, come assumono i ricorrenti, un’immotivata svalutazione della portata delle dichiarazioni della teste IA RA, fidanzata all’epoca dei fatti dell’imputato HN MI, poiché, come rappresentato esaustivamente dalla decisione impugnata, le dichiarazioni della stessa sia sulle tempistiche dell’incontro presso il bar sia rispetto all’episodio descritto risultano incompatibili con quanto concordemente riferito dagli altri testi, nonché con l’orario di arrivo in pronto soccorso della OC. 2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile a fronte della congrua motivazione della sentenza impugnata proprio sulla gravità delle condotte dei ricorrenti, i quali, come si è sottolineato nella stessa, con tono minaccioso si erano rivolti alle vittime nel bar sino a spingere e a schiaffeggiare la donna per impedire agli stessi di permanere all’interno di tale esercizio commerciale. Inoltre, evidenzia ancora la Corte territoriale, nel ritenere il fatto di non lieve entità, che gli imputati avevano persino minacciato le vittime all’uscita del pronto soccorso per evitare che le stesse denunciassero i fatti alle autorità. 3.Il terzo motivo si presenta manifestamente infondato, atteso che, nel § 4.3., la sentenza impugnata ha congruamente argomentato circa la sussistenza dei presupposti della ritenuta recidiva per entrambi gli imputati, laddove, richiamati in maniera puntuale i precedenti a carico di ciascuno di essi, ha ritenuto che i fatti giudicati si pongono quale marcata espressione di maggiore pericolosità dei medesimi. 4.Il quarto motivo è, di contro, fondato, per le ragioni ed entro i termini di seguito indicati. Al riguardo occorre premettere che la sentenza di primo grado, che aveva applicato agli imputati la pena pecuniaria di 250 euro al giorno, era stata pronunciata dal Tribunale di Ravenna il 17 giugno 2020, e, dunque, prima della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n. 68 del 2022, nonché della successiva riforma varata dal d.lgs. n. 150 del 2022. 5 La sentenza d’appello, di contro, che ha confermato lo stesso trattamento sanzionatorio, è stata resa il 10 ottobre 2024, successivamente all’intervento additivo della Corte Costituzionale e alla novella recata dalla riforma c.d. Cartabia. Tuttavia, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la pena pecuniaria irrogata al ricorrente nel giudizio di primo grado, senza alcuna argomentazione volta a supportarne in concreto il fondamento, anche avendo riguardo all’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, a seguito della parziale declaratoria di illegittimità della norma, successiva alla pronuncia del Tribunale, operata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 28 del 2022. Come noto, tale decisione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della suddetta disposizione normativa, nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale». Nella motivazione della pronuncia è stato posto in rilievo che una quota giornaliera di conversione elevata come quella di 250 euro «ha determinato, nella prassi, una drastica compressione del ricorso alla sostituzione della pena pecuniaria, che pure era stata concepita dal legislatore del 1981 – in piena sintonia con la logica dell’art. 27, terzo comma, Cost. – come prezioso strumento destinato a evitare a chi sia stato ritenuto responsabile di reati di modesta gravità di scontare pene detentive troppo brevi perché possa essere impostato un reale percorso trattamentale, ma già sufficienti a produrre i gravi effetti di lacerazione del tessuto familiare, sociale e lavorativo, che il solo ingresso in carcere solitamente produce». Al tempo stesso, la disposizione censurata ha finito per «trasformare la sostituzione della pena pecuniaria in un privilegio per i soli condannati abbienti», in contrasto con l’art. 3 Cost. Né la sentenza n. 28 del 2022 ha trascurato di ricordare che analoghe considerazioni erano, al tempo, poste a fondamento del criterio stabilito dall’art. 1, comma 17, lettera l), della legge 27 settembre 2021, n. 134, con cui si delegava il Governo a prevedere che il valore giornaliero, al quale può essere assoggettato il condannato in caso di sostituzione della pena detentiva, debba essere individuato, nel minimo, «in misura indipendente dalla somma indicata dall’art. 135 del codice penale», così da «evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato». E, invero, in seguito, il d.lgs. n. 150 del 2022, nell’esercizio della predetta delega, ha introdotto nella legge n. 689 del 1981 l’art. 56-quater che ha indicato 6 i criteri di ragguaglio della pena pecuniaria sostitutiva, prevedendo che l’ammontare della stessa debba essere determinato dal giudice individuando il valore giornaliero e moltiplicandolo per i giorni di pena detentiva. La norma puntualizza, inoltre, che tale valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Il percorso compiuto a partire dalla giurisprudenza costituzionale e completato dalla riforma varata dal d.lgs. n. 150 del 2022 è, dunque, quello di una progressiva valorizzazione del potere discrezionale del giudice nel modulare, entro più ampi margini, la pena pecuniaria sostitutiva, tenendo conto degli elementi che consentono di adeguarla alla situazione di ciascun condannato, onde non rendere l’istituto, come avveniva prima dell’intervento della Corte Costituzionale, una possibilità limitata ai soli soggetti aventi adeguate risorse economiche. La discrezionalità del giudice nell'applicare la pena pecuniaria deve trovare tuttavia giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più la determinazione della pena si discosti dal valore minimo. 5. La disciplina recata attualmente dall’art. 56-quater della legge n. 689 del 1981 non è richiamata dalla difesa del ricorrente, sebbene, come si è evidenziato, essa fosse già in vigore al momento della pronuncia della sentenza impugnata (ovvero il 10 ottobre 2024). Sennonché occorre al riguardo considerare che, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che ha avuto già occasione di confrontarsi con la questione, è tale disciplina a dover trovare applicazione se, al momento della relativa valutazione, essa era, come nel caso in esame, già in vigore (Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, Cerasoli, Rv. 286771). Tale ragionamento ha quale implicito presupposto che quella recata dall’art. 56-quater della legge n. 689 del 1981 costituisca per il condannato una disciplina più favorevole anche rispetto a quella di cui all’art. 53, secondo comma, della stessa legge a seguito della pronuncia additiva di carattere sostitutivo n. 28 del 2022 della Corte Costituzionale. E ciò anche perché il disposto dell'art. 56-quater, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad una determinazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, al contempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena. 7 6. Tanto premesso deve rilevarsi che la decisione censurata non ha tenuto conto, confermando, senza alcuna argomentazione volta a giustificare tale rigoroso regime sanzionatorio, la pena pecuniaria di 250 euro al giorno dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 28 del 2022, né del successivo assetto normativo introdotto dall’art. 56-quater della legge n. 689 del 1981, così come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022. 7. Il giudice del rinvio, in particolare, nell’individuare in concreto la pena pecuniaria per ciascuno dei ricorrenti, dovrà invece conformarsi al principio di diritto per il quale, nel determinarne il valore giornaliero, devono essere vagliati nel loro complesso una serie di fattori, quali le condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare (Sez. 6, n. 14873 del 12/03/2024, Schintu Pisu, Rv. 286235), elementi che l’autorità giudiziaria è peraltro tenuta ad acquisire d’ufficio, non essendo contemplato alcun onere di allegazione di parte (Sez. 2, n. 9397 del 01/02/2024, Ndiaye Cheikh, Rv. 286130). 7.1. In definitiva, in applicazione dell’enunciato principio, il giudice del rinvio sarà dunque tenuto a determinare la pena pecuniaria sostitutiva nei confronti di ciascun ricorrente tenendo conto delle recenti evoluzioni anche normative del regime di sostituzione delle pene, motivando la relativa scelta degli importi. 8.La fondatezza del quarto motivo comporta, inoltre, quanto alla posizione dell’imputato BE HA HM, l’estinzione per prescrizione, maturata alla data del 16 novembre 2024, dei delitti ascritti ai capi b) e c) dell’imputazione. 9. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali nei confronti di BE HA HM per i capi b) e c) perché i reati sono estinti per prescrizione, mentre il relativo ricorso deve essere rigettato agli effetti civili. Rispetto ad entrambi gli imputati la sentenza impugnata deve inoltre essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna. 10. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge, in considerazione della natura del reato.
P.Q.M.
8 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BE HA HM agli effetti penali quanto ai capi b) e c), perché i reati sono estinti per prescrizione;
rigetta per tali capi il ricorso agli effetti civili;
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di HN MI e BE HA HM e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna;
Rigetta nel resto i ricorsi;
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma il 02/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente OS AN OS EZ
udita la relazione svolta dal Consigliere OS AN;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Francesca Ceroni, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29463 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 02/07/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado di condanna di BE HA HM per i delitti indicati in tutti i capi dell’imputazione, previa riqualificazione di quello di cui al capo a) nel delitto di percosse, e di HN MI per i reati ascritti ai capi b) e c). 2. Avverso la richiamata sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, di analogo tenore, con il comune difensore di fiducia, avv. Francesco UM AR, affidandosi a quattro motivi, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo deducono illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove ha individuato elementi di riscontro delle dichiarazioni delle parti civili nelle propalazioni della teste KO BA TE. Assumono, al riguardo, che quest’ultima, barista presso il Caffè all’esterno del quale si sono svolti i fatti, non era stata in grado di dire nulla sull’esatta dinamica e soggiungono che, di contro, l’inattendibilità della teste della difesa è stata argomentata in modo apodittico, avendo solo riguardo alla circostanza che avrebbe riferito tempistiche inattendibili in ordine all’incontro presso lo stesso Caffè. 2.2. Mediante il secondo motivo denunciano inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto il fatto di non lieve entità, tenendo conto della modalità delle singole azioni, dello sviluppo delle stesse e della personalità degli imputati, senza considerare la limitata gravità del danno e del pericolo. Sottolineano, peraltro, che è ben possibile l’operare della causa di non punibilità prevista dalla predetta norma nell’ipotesi di reato continuato, ipotesi che non può confondersi con quella, invece preclusiva, dell’abitualità della condotta, che, a propria volta, non può comunque considerarsi integrata, atteso che i precedenti penali indicati nella decisione impugnata riguardano delitti di diversa indole. 2.3. Con il terzo motivo lamentano inosservanza o erronea applicazione della legge penale rispetto alla contestata recidiva per assenza di motivazione da parte delle pronunce di merito sulla sussistenza dei relativi presupposti. 2.4. Con il quarto motivo denunciano inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la mancata rideterminazione della pena pecuniaria sostitutiva di cui agli artt. 53 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, rispetto a quella comminata in primo grado, sebbene fosse successivamente intervenuta la sentenza n. 28 del 2022 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità 3 del secondo comma della predetta norma, laddove prevede che il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 cod. pen. e non può superare di dieci volte tale ammontare, anziché il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 cod. pen. Evidenziano che la questione era stata prospettata in sede di discussione dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, che, tuttavia, aveva confermato apoditticamente in parte qua la decisione di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo è inammissibile. Occorre premettere, al riguardo, che nel giudizio di legittimità, a fronte di una congrua motivazione delle decisioni di merito, non è ammessa una rinnovata valutazione delle prove (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Va ricordato, di poi, che da lungo tempo le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214). 1.1.Ciò posto, la decisione impugnata non è incorsa in alcun manifesto vizio logico e ha fatto corretta applicazione di quest’ultimo principio. Innanzitutto, sono stati individuati elementi di riscontro delle dichiarazioni delle persone offese in quelle della barista con argomentazioni adeguate, ponendo in rilievo che questa aveva confermato la presenza delle vittime all’esterno del bar e il sopraggiungere di tre uomini di etnia tunisina, nonché che era sorta una discussione a seguito della quale i contendenti si “mettevano le mani addosso”. Inoltre, i ricorrenti neppure si confrontano con la valorizzazione, congruamente operata dalla decisione impugnata, dell’affermazione della parte civile OC, sentita da tutti i testi, di voler chiamare i carabinieri, che, come si è correttamente osservato, non poteva che trovare una giustificazione nella circostanza che le persone offese erano destinatarie dell’aggressione verbale e minacciosa dei tre uomini. Ancora, la pronuncia d’appello ha sottolineato, con razionale incedere, che la circostanza, dichiarata dalla barista, che la OC non voleva lasciare il locale 4 era anch’essa compatibile con quanto riferito dalla persona offesa, nel senso che i tre uomini avevano minacciato la coppia chiedendo alla stessa di allontanarsi dal bar. Ulteriormente, il motivo di ricorso, palesando la propria genericità, non tiene conto neppure della parte della motivazione della decisione della Corte territoriale nella quale si osserva che dal certificato medico del Pronto Soccorso erano confermati nell’immediatezza esiti lesivi nella OC compatibili con la riferita dinamica. Né può ritenersi, come assumono i ricorrenti, un’immotivata svalutazione della portata delle dichiarazioni della teste IA RA, fidanzata all’epoca dei fatti dell’imputato HN MI, poiché, come rappresentato esaustivamente dalla decisione impugnata, le dichiarazioni della stessa sia sulle tempistiche dell’incontro presso il bar sia rispetto all’episodio descritto risultano incompatibili con quanto concordemente riferito dagli altri testi, nonché con l’orario di arrivo in pronto soccorso della OC. 2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile a fronte della congrua motivazione della sentenza impugnata proprio sulla gravità delle condotte dei ricorrenti, i quali, come si è sottolineato nella stessa, con tono minaccioso si erano rivolti alle vittime nel bar sino a spingere e a schiaffeggiare la donna per impedire agli stessi di permanere all’interno di tale esercizio commerciale. Inoltre, evidenzia ancora la Corte territoriale, nel ritenere il fatto di non lieve entità, che gli imputati avevano persino minacciato le vittime all’uscita del pronto soccorso per evitare che le stesse denunciassero i fatti alle autorità. 3.Il terzo motivo si presenta manifestamente infondato, atteso che, nel § 4.3., la sentenza impugnata ha congruamente argomentato circa la sussistenza dei presupposti della ritenuta recidiva per entrambi gli imputati, laddove, richiamati in maniera puntuale i precedenti a carico di ciascuno di essi, ha ritenuto che i fatti giudicati si pongono quale marcata espressione di maggiore pericolosità dei medesimi. 4.Il quarto motivo è, di contro, fondato, per le ragioni ed entro i termini di seguito indicati. Al riguardo occorre premettere che la sentenza di primo grado, che aveva applicato agli imputati la pena pecuniaria di 250 euro al giorno, era stata pronunciata dal Tribunale di Ravenna il 17 giugno 2020, e, dunque, prima della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n. 68 del 2022, nonché della successiva riforma varata dal d.lgs. n. 150 del 2022. 5 La sentenza d’appello, di contro, che ha confermato lo stesso trattamento sanzionatorio, è stata resa il 10 ottobre 2024, successivamente all’intervento additivo della Corte Costituzionale e alla novella recata dalla riforma c.d. Cartabia. Tuttavia, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la pena pecuniaria irrogata al ricorrente nel giudizio di primo grado, senza alcuna argomentazione volta a supportarne in concreto il fondamento, anche avendo riguardo all’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, a seguito della parziale declaratoria di illegittimità della norma, successiva alla pronuncia del Tribunale, operata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 28 del 2022. Come noto, tale decisione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della suddetta disposizione normativa, nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale». Nella motivazione della pronuncia è stato posto in rilievo che una quota giornaliera di conversione elevata come quella di 250 euro «ha determinato, nella prassi, una drastica compressione del ricorso alla sostituzione della pena pecuniaria, che pure era stata concepita dal legislatore del 1981 – in piena sintonia con la logica dell’art. 27, terzo comma, Cost. – come prezioso strumento destinato a evitare a chi sia stato ritenuto responsabile di reati di modesta gravità di scontare pene detentive troppo brevi perché possa essere impostato un reale percorso trattamentale, ma già sufficienti a produrre i gravi effetti di lacerazione del tessuto familiare, sociale e lavorativo, che il solo ingresso in carcere solitamente produce». Al tempo stesso, la disposizione censurata ha finito per «trasformare la sostituzione della pena pecuniaria in un privilegio per i soli condannati abbienti», in contrasto con l’art. 3 Cost. Né la sentenza n. 28 del 2022 ha trascurato di ricordare che analoghe considerazioni erano, al tempo, poste a fondamento del criterio stabilito dall’art. 1, comma 17, lettera l), della legge 27 settembre 2021, n. 134, con cui si delegava il Governo a prevedere che il valore giornaliero, al quale può essere assoggettato il condannato in caso di sostituzione della pena detentiva, debba essere individuato, nel minimo, «in misura indipendente dalla somma indicata dall’art. 135 del codice penale», così da «evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato». E, invero, in seguito, il d.lgs. n. 150 del 2022, nell’esercizio della predetta delega, ha introdotto nella legge n. 689 del 1981 l’art. 56-quater che ha indicato 6 i criteri di ragguaglio della pena pecuniaria sostitutiva, prevedendo che l’ammontare della stessa debba essere determinato dal giudice individuando il valore giornaliero e moltiplicandolo per i giorni di pena detentiva. La norma puntualizza, inoltre, che tale valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Il percorso compiuto a partire dalla giurisprudenza costituzionale e completato dalla riforma varata dal d.lgs. n. 150 del 2022 è, dunque, quello di una progressiva valorizzazione del potere discrezionale del giudice nel modulare, entro più ampi margini, la pena pecuniaria sostitutiva, tenendo conto degli elementi che consentono di adeguarla alla situazione di ciascun condannato, onde non rendere l’istituto, come avveniva prima dell’intervento della Corte Costituzionale, una possibilità limitata ai soli soggetti aventi adeguate risorse economiche. La discrezionalità del giudice nell'applicare la pena pecuniaria deve trovare tuttavia giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più la determinazione della pena si discosti dal valore minimo. 5. La disciplina recata attualmente dall’art. 56-quater della legge n. 689 del 1981 non è richiamata dalla difesa del ricorrente, sebbene, come si è evidenziato, essa fosse già in vigore al momento della pronuncia della sentenza impugnata (ovvero il 10 ottobre 2024). Sennonché occorre al riguardo considerare che, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che ha avuto già occasione di confrontarsi con la questione, è tale disciplina a dover trovare applicazione se, al momento della relativa valutazione, essa era, come nel caso in esame, già in vigore (Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, Cerasoli, Rv. 286771). Tale ragionamento ha quale implicito presupposto che quella recata dall’art. 56-quater della legge n. 689 del 1981 costituisca per il condannato una disciplina più favorevole anche rispetto a quella di cui all’art. 53, secondo comma, della stessa legge a seguito della pronuncia additiva di carattere sostitutivo n. 28 del 2022 della Corte Costituzionale. E ciò anche perché il disposto dell'art. 56-quater, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad una determinazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, al contempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena. 7 6. Tanto premesso deve rilevarsi che la decisione censurata non ha tenuto conto, confermando, senza alcuna argomentazione volta a giustificare tale rigoroso regime sanzionatorio, la pena pecuniaria di 250 euro al giorno dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 28 del 2022, né del successivo assetto normativo introdotto dall’art. 56-quater della legge n. 689 del 1981, così come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022. 7. Il giudice del rinvio, in particolare, nell’individuare in concreto la pena pecuniaria per ciascuno dei ricorrenti, dovrà invece conformarsi al principio di diritto per il quale, nel determinarne il valore giornaliero, devono essere vagliati nel loro complesso una serie di fattori, quali le condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare (Sez. 6, n. 14873 del 12/03/2024, Schintu Pisu, Rv. 286235), elementi che l’autorità giudiziaria è peraltro tenuta ad acquisire d’ufficio, non essendo contemplato alcun onere di allegazione di parte (Sez. 2, n. 9397 del 01/02/2024, Ndiaye Cheikh, Rv. 286130). 7.1. In definitiva, in applicazione dell’enunciato principio, il giudice del rinvio sarà dunque tenuto a determinare la pena pecuniaria sostitutiva nei confronti di ciascun ricorrente tenendo conto delle recenti evoluzioni anche normative del regime di sostituzione delle pene, motivando la relativa scelta degli importi. 8.La fondatezza del quarto motivo comporta, inoltre, quanto alla posizione dell’imputato BE HA HM, l’estinzione per prescrizione, maturata alla data del 16 novembre 2024, dei delitti ascritti ai capi b) e c) dell’imputazione. 9. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali nei confronti di BE HA HM per i capi b) e c) perché i reati sono estinti per prescrizione, mentre il relativo ricorso deve essere rigettato agli effetti civili. Rispetto ad entrambi gli imputati la sentenza impugnata deve inoltre essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna. 10. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge, in considerazione della natura del reato.
P.Q.M.
8 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BE HA HM agli effetti penali quanto ai capi b) e c), perché i reati sono estinti per prescrizione;
rigetta per tali capi il ricorso agli effetti civili;
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di HN MI e BE HA HM e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna;
Rigetta nel resto i ricorsi;
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma il 02/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente OS AN OS EZ