Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 2780
CS
Rigetto
Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 L. 241/90

    L'ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato, pertanto la mancata comunicazione di avvio del procedimento non è invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge 241/1990, poiché la partecipazione del privato non avrebbe potuto modificare il contenuto del provvedimento.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione e/o erronea applicazione delle statuizioni di cui alla sentenza del T.A.R. Lecce, sez. III, n. 1410/11. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ad atti presupposti (delib. C.C. Lizzanello n. 21/05, e D.G.R. Puglia n. 1721/2006). Eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento. Incompetenza relativa. Carenza di motivazione

    L'attività di repressione degli abusi edilizi è un atto dovuto e vincolato. L'interesse pubblico alla repressione è già definito dal legislatore. Il decorso del tempo non incide sulla legittimità del potere repressivo. La pendenza di un procedimento per la ridefinizione dei confini era un evento futuro ed incerto e non rilevante ai fini della competenza territoriale al momento della constatazione degli abusi. Non vi era obbligo di investire l'organo politico della questione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ad atti presupposti (DPP al PUG adottato con delib. C.C. Lizzanello n. 25/06) e sviamento. Carenza di motivazione

    Anche se l'area fosse edificabile, la costruzione senza titolo edilizio costituisce un abuso che giustifica l'ordinanza di demolizione. L'eventuale compatibilità con lo strumento urbanistico poteva costituire presupposto per una domanda di sanatoria.

  • Rigettato
    Mancata concessione del rinvio dell'udienza

    Non sussisteva alcuna situazione eccezionale ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. per giustificare il rinvio. La precedente concessione di numerosi rinvii imponeva una rapida decisione data la risalenza della controversia. Non esiste un diritto al rinvio della trattazione della causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 2780
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2780
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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