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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/10/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 7 luglio 2025 ed iscritta al n. 1026
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Lecco, Via Mascari n. 39
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Giulia Facchini del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Lecco, Via Sassi n. 10, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 15.9.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 5 “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato il giorno 1° luglio 2011, con atto trascritto nel
Comune di santa Maria PU ER (n. 41, parte 2, serie A, anno 2011), tra la SI Parte_1
ed il signor , ordinando contestualmente all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Parte_2
all'annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la figlia minore rimarrà affidata congiuntamente a entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la Per_1
madre, presso la nuova abitazione sita in Lecco, via Mascari 39, fermo restando che i genitori prenderanno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della figlia minore, relative all'istruzione, educazione e salute della medesima, tenuto conto delle sue aspirazioni;
3) il signor si obbliga a corrispondere in via anticipata alla SI entro il giorno 5 di ogni mese Parte_2 Parte_1
la somma complessiva di Euro 250,00, quale contributo per il mantenimento della figlia , oltre rivalutazione ISTAT, Per_1
nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso da parte del Tribunale di Lecco;
di tutte le spese summenzionate, che dovranno suddividersi fra i coniugi in ragione di metà, dovrà esibirsi specifico giustificativo;
4) parimenti l'assegno unico, formalmente erogato in favore della SI , sarà poi suddiviso in parti uguali Parte_1
tra i genitori;
5) tali oneri permarranno a carico del signor nella misura e modalità sopra determinate fino al termine dei Parte_2
regolari studi superiori e universitari della figlia, permanendo la convivenza della stessa con la madre, ovvero fino al raggiungimento da parte della stessa di una completa autonomia economica;
6) il signor avrà la facoltà di stare con la figlia secondo le seguenti modalità: Parte_2
a) a week-end alternati da venerdì pomeriggio, prelevando all'uscita da scuola e riportandola dalla madre la Per_1
domenica alle ore 18.30;
b) per due pernottamenti infrasettimanali, da mercoledì pomeriggio indicativamente dalle ore 17.00 fino all'ingresso a scuola il venerdì mattina, se il week-end successivo è di competenza della madre;
c) da mercoledì pomeriggio indicativamente dalle ore 17.00 fino a domenica sera alle ore 18.30 (o in orario diverso previo accordo tra i genitori) se il week-end è di competenza del padre;
d) al termine del week-end di competenza della madre, ritornerà a casa del padre la domenica sera alle ore 18.30 Per_1
(o in orario diverso previo accordo tra i genitori) per la cena ed il pernottamento;
pagina 2 di 5 e) per il periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi tra i coniugi,
compatibilmente agli impegni di lavoro;
f) per il Natale e le vacanze natalizie, la figlia starà in via alternata con l'uno dei genitori dal 23/12 al 30/12 mattina e dal
30/12 pomeriggio alla riapertura delle scuole con l'altro, salvo diversi accordi dipendenti da impegni lavorativi dei genitori e/o dalle esigenze di;
Per_1
g) durante le vacanze scolastiche di breve durata (Pasqua, ponti scolastici) la figlia starà alternativamente col padre o con la madre previo accordo e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
h) nel caso in cui il week-end di competenza di un genitore immediatamente precedente ad una festività di competenza sempre del medesimo genitore, verrà recuperato dall'altro coniuge nel primo week-end utile successivo
7) i coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi abituali recapiti nonché quelli che avranno durante viaggi o vacanze con la figlia;
8) si confermano gli obblighi assunti dalla SI in relazione all'immobile di sua proprietà appartamento Parte_1
sito in Lecco, via Aquileia n. 2, già casa familiare in costanza di matrimonio, e dall'annesso box posto al piano interrato con accesso dall'androne; più precisamente, la SI si impegna fin da subito a versare la cifra di Euro Parte_1
35.000,00 (trentacinquemila) a titolo di restituzione della maggior somma di Euro 52.000,00 versata dal signor Parte_2
per l'acquisto della casa coniugale, sul conto corrente cointestato e destinato al versamento del contributo al mantenimento della figlia, nel caso in cui dovesse decidere in futuro di vendere l'immobile, per qualsiasi questione non strettamente legata a nuove necessità lavorative (quasi licenziamento, mancato rinnovo contrattuale, trasferimento deciso dal datore di lavoro); diversamente, la SI si impegna fin da subito a versare sul menzionato conto corrente Parte_1
l'eventuale plusvalenza, realizzata a seguito della vendita dell'immobile sito in Lecco, via Aquileia n. 2 ed acquisto di un nuovo immobile laddove la predetta vendita venga effettuata per un motivo strettamente legato alle necessità lavorative
(quali licenziamento, mancato rinnovo contrattuale, trasferimento deciso dal datore di lavoro), fino alla concorrenza di
Euro 35.000,00 (trentacinquemila);
9) con riferimento agli investimenti in buoni postali descritti nelle condizioni di separazione, i ricorrenti dichiarano che tutti i predetti buoni sono stati riscossi, fatta eccezione per il buono postale fruttifero intestato a minore (valore nominale pari a Euro 500,00=), emesso in data 10.4.2013 a favore di , tuttora custodito, in quanto regalo della Parte_3
nonna paterna, dal signor , che alla scadenza verrà incassato e versato sul conto corrente di;
Parte_2 Per_1
pagina 3 di 5 10) i coniugi rinnovano il proprio consenso per il rilascio e per il rinnovo del reciproco passaporto e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio loro e della figlia minore;
11) nulla in punto di assegno di mantenimento, rispetto al quale entrambi i ricorrenti non avanzano alcuna pretesa.
Con integrale compensazione delle spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 7.7.2025 ricorso di Parte_1 Parte_2
divorzio congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 1.7.2011 a Santa Maria PU ER (CE);
- dalla loro unione è nata la figlia (il 9.10.2012), attualmente ancora minorenne;
Per_1
- si sono consensualmente separati in forza di decreto di omologa del Tribunale di Lecco del
22.7.2019;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione del certificato anagrafico di matrimonio.
5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nel caso di specie, dal momento dell'omologa della separazione – avvenuta con decreto del 22.7.2019 – i coniugi pagina 4 di 5 non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Quanto agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di affidamento condiviso e diritto di frequentazione del padre della figlia il Collegio li ritiene idonei a soddisfare le esigenze della Per_1
minore alla frequentazione di entrambi i genitori, sì da permetterle una corretta crescita psico-affettiva.
Merita accoglimento pure l'accordo intervenuto sul concorso del padre al mantenimento della figlia,
palesandosi adeguato a soddisfare le esigenze della minore nel contesto reddituale dei due genitori.
7. - Spese di lite compensate tra le parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Santa Maria PU ER
l'1.7.2011 tra (c.f. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...] (atto Parte_2 C.F._2
trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2011, parte
II, serie A, numero 41);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Maria PU ER (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 25 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 7 luglio 2025 ed iscritta al n. 1026
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Lecco, Via Mascari n. 39
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Giulia Facchini del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Lecco, Via Sassi n. 10, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 15.9.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 5 “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato il giorno 1° luglio 2011, con atto trascritto nel
Comune di santa Maria PU ER (n. 41, parte 2, serie A, anno 2011), tra la SI Parte_1
ed il signor , ordinando contestualmente all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Parte_2
all'annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la figlia minore rimarrà affidata congiuntamente a entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la Per_1
madre, presso la nuova abitazione sita in Lecco, via Mascari 39, fermo restando che i genitori prenderanno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della figlia minore, relative all'istruzione, educazione e salute della medesima, tenuto conto delle sue aspirazioni;
3) il signor si obbliga a corrispondere in via anticipata alla SI entro il giorno 5 di ogni mese Parte_2 Parte_1
la somma complessiva di Euro 250,00, quale contributo per il mantenimento della figlia , oltre rivalutazione ISTAT, Per_1
nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso da parte del Tribunale di Lecco;
di tutte le spese summenzionate, che dovranno suddividersi fra i coniugi in ragione di metà, dovrà esibirsi specifico giustificativo;
4) parimenti l'assegno unico, formalmente erogato in favore della SI , sarà poi suddiviso in parti uguali Parte_1
tra i genitori;
5) tali oneri permarranno a carico del signor nella misura e modalità sopra determinate fino al termine dei Parte_2
regolari studi superiori e universitari della figlia, permanendo la convivenza della stessa con la madre, ovvero fino al raggiungimento da parte della stessa di una completa autonomia economica;
6) il signor avrà la facoltà di stare con la figlia secondo le seguenti modalità: Parte_2
a) a week-end alternati da venerdì pomeriggio, prelevando all'uscita da scuola e riportandola dalla madre la Per_1
domenica alle ore 18.30;
b) per due pernottamenti infrasettimanali, da mercoledì pomeriggio indicativamente dalle ore 17.00 fino all'ingresso a scuola il venerdì mattina, se il week-end successivo è di competenza della madre;
c) da mercoledì pomeriggio indicativamente dalle ore 17.00 fino a domenica sera alle ore 18.30 (o in orario diverso previo accordo tra i genitori) se il week-end è di competenza del padre;
d) al termine del week-end di competenza della madre, ritornerà a casa del padre la domenica sera alle ore 18.30 Per_1
(o in orario diverso previo accordo tra i genitori) per la cena ed il pernottamento;
pagina 2 di 5 e) per il periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi tra i coniugi,
compatibilmente agli impegni di lavoro;
f) per il Natale e le vacanze natalizie, la figlia starà in via alternata con l'uno dei genitori dal 23/12 al 30/12 mattina e dal
30/12 pomeriggio alla riapertura delle scuole con l'altro, salvo diversi accordi dipendenti da impegni lavorativi dei genitori e/o dalle esigenze di;
Per_1
g) durante le vacanze scolastiche di breve durata (Pasqua, ponti scolastici) la figlia starà alternativamente col padre o con la madre previo accordo e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
h) nel caso in cui il week-end di competenza di un genitore immediatamente precedente ad una festività di competenza sempre del medesimo genitore, verrà recuperato dall'altro coniuge nel primo week-end utile successivo
7) i coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi abituali recapiti nonché quelli che avranno durante viaggi o vacanze con la figlia;
8) si confermano gli obblighi assunti dalla SI in relazione all'immobile di sua proprietà appartamento Parte_1
sito in Lecco, via Aquileia n. 2, già casa familiare in costanza di matrimonio, e dall'annesso box posto al piano interrato con accesso dall'androne; più precisamente, la SI si impegna fin da subito a versare la cifra di Euro Parte_1
35.000,00 (trentacinquemila) a titolo di restituzione della maggior somma di Euro 52.000,00 versata dal signor Parte_2
per l'acquisto della casa coniugale, sul conto corrente cointestato e destinato al versamento del contributo al mantenimento della figlia, nel caso in cui dovesse decidere in futuro di vendere l'immobile, per qualsiasi questione non strettamente legata a nuove necessità lavorative (quasi licenziamento, mancato rinnovo contrattuale, trasferimento deciso dal datore di lavoro); diversamente, la SI si impegna fin da subito a versare sul menzionato conto corrente Parte_1
l'eventuale plusvalenza, realizzata a seguito della vendita dell'immobile sito in Lecco, via Aquileia n. 2 ed acquisto di un nuovo immobile laddove la predetta vendita venga effettuata per un motivo strettamente legato alle necessità lavorative
(quali licenziamento, mancato rinnovo contrattuale, trasferimento deciso dal datore di lavoro), fino alla concorrenza di
Euro 35.000,00 (trentacinquemila);
9) con riferimento agli investimenti in buoni postali descritti nelle condizioni di separazione, i ricorrenti dichiarano che tutti i predetti buoni sono stati riscossi, fatta eccezione per il buono postale fruttifero intestato a minore (valore nominale pari a Euro 500,00=), emesso in data 10.4.2013 a favore di , tuttora custodito, in quanto regalo della Parte_3
nonna paterna, dal signor , che alla scadenza verrà incassato e versato sul conto corrente di;
Parte_2 Per_1
pagina 3 di 5 10) i coniugi rinnovano il proprio consenso per il rilascio e per il rinnovo del reciproco passaporto e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio loro e della figlia minore;
11) nulla in punto di assegno di mantenimento, rispetto al quale entrambi i ricorrenti non avanzano alcuna pretesa.
Con integrale compensazione delle spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 7.7.2025 ricorso di Parte_1 Parte_2
divorzio congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 1.7.2011 a Santa Maria PU ER (CE);
- dalla loro unione è nata la figlia (il 9.10.2012), attualmente ancora minorenne;
Per_1
- si sono consensualmente separati in forza di decreto di omologa del Tribunale di Lecco del
22.7.2019;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione del certificato anagrafico di matrimonio.
5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nel caso di specie, dal momento dell'omologa della separazione – avvenuta con decreto del 22.7.2019 – i coniugi pagina 4 di 5 non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Quanto agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di affidamento condiviso e diritto di frequentazione del padre della figlia il Collegio li ritiene idonei a soddisfare le esigenze della Per_1
minore alla frequentazione di entrambi i genitori, sì da permetterle una corretta crescita psico-affettiva.
Merita accoglimento pure l'accordo intervenuto sul concorso del padre al mantenimento della figlia,
palesandosi adeguato a soddisfare le esigenze della minore nel contesto reddituale dei due genitori.
7. - Spese di lite compensate tra le parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Santa Maria PU ER
l'1.7.2011 tra (c.f. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...] (atto Parte_2 C.F._2
trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2011, parte
II, serie A, numero 41);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Maria PU ER (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 25 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 5 di 5