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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/03/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1871/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
composto dai Signori:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1871/2023, promossa
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in SALERNO, PIAZZA VENTIQUATTRO MAGGIO, 26,
avvocatogiovanni. iuffrè.it, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI IODICE, che la Email_1
rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 12 elettivamente domiciliato in NAPOLI, VIA VITTORIA COLONNA, 14, presso lo studio degli avvocati ALDO e UMBERTO CORVINO, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello,
APPELLATO
e
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: diritto societario – azione di responsabilità nei confronti di amministratori.
CONCLUSIONI
Per : “perché Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, Voglia Parte_1
accogliere il proposto appello e - per l'effetto ed in riforma della sentenza n. 3976/2023 pubblicata il
17/05/2023 in RG n. 5314/2020 resa inter partes dal TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE - accogliere tutte le conclusioni avanzate dalla Dott.ssa nel Parte_1
giudizio di primo grado, che qui si riportano e richiamano integralmente, e specificamente rigettare –
riformando il relativo capo della sentenza impugnata - la domanda ex adverso avanzata di
risarcimento, in ordine ai presunti ammanchi, mediante pagamento a favore della
[...]
della somma di € 172.321,75 oltre gli accessori come liquidati in Controparte_3
sentenza e le spese. Con condanna degli Appellati, in solido tra Loro, alla refusione di spese e
competenze dei due gradi di giudizio con attribuzione al Difensore costituito che dichiara di averne
fatto anticipo senza riscossione”;
per : “I sottoscritti difensori per l'appellato Dott. Controparte_4 CP_1
confermano le conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta, di cui
[...]
chiedono l'accoglimento, ovverosia rigettare l'appello, con vittoria di spese e compensi, anche ex art.
pagina 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 20.1.2020, Parte_2
titolare a Milano di una farmacia sita in via Solferino, e , nella sua qualità di
[...] Parte_3
fideiussore della società in relazione all'obbligazione di restituzione del finanziamento contratto con la per l'acquisto della farmacia il 31 ottobre 2007, agivano in giudizio davanti al tribunale CP_5
di Milano – Sezione Specializzata Impresa, proponendo un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2260 c.c. nei confronti di socia accomandataria e amministratrice della società nel Parte_1
periodo tra il 19 luglio 2017 e il 24 luglio 2019, e del di lei marito, asseritamente Controparte_6
amministratore di fatto. In particolare, gli attori chiedevano che venisse accertata la responsabilità dei convenuti, con condanna di questi ultimi al risarcimento del danno quantificato in € 172.321,75, oltre al rimborso delle spese sostenute per la ricostruzione della contabilità e per la transazione della controversia con la società proprietaria dei locali. Inoltre, previo accertamento della responsabilità,
chiedevano che fosse annullata l'obbligazione assunta da , pari a € 200.000,00, per il Controparte_2
riacquisto della quota sociale contesa in favore della convenuta oggetto della scrittura privata Pt_1
di transazione del 24 luglio 2019, intervenuta contestualmente alla rinuncia agli atti del giudizio pendente davanti al Tribunale di Napoli per l'accertamento della simulazione dell'intestazione e della effettiva titolarità della partecipazione sociale nella già oggetto di sequestro giudiziario Controparte_2
e declaratoria di inefficacia degli otto titoli cambiari emessi per la stessa somma dall'espromittente
. A fondamento della loro domanda, gli attori affermavano: 1) che e Controparte_1 Parte_1
nonostante la qualifica di amministratore di diritto la prima e di fatto il secondo, Controparte_6
avevano omesso, durante la loro gestione, la tenuta della contabilità e la presentazione delle dichiarazioni fiscali, non provvedendo nemmeno a pagare i debiti sociali, ma prelevando denaro dai conti correnti della società per finalità estranee all'attività della farmacia e utilizzando beni e risorse sociali per fini personali, con conseguente evidente danno al patrimonio sociale;
2) che, in particolare,
pagina 3 di 12 la socia accomandataria e amministratrice, coadiuvata dal marito, non solo aveva disatteso gli Pt_1
impegni assunti con al momento dell'acquisto delle quote sociali di pagare, con i flussi Controparte_2
di cassa, i debiti pregressi della farmacia, già ammontanti all'epoca ad oltre 3 milioni di euro e assistiti da garanzie personali dei componenti della famiglia , ma aveva anche aggravato il dissesto della CP_1
società, tenendo un comportamento che aveva danneggiato direttamente anche il fideiussore Pt_3
; 3) che, in particolare, nel periodo in cui la aveva assunto il ruolo di socia
[...] Pt_1
accomandataria e amministratrice erano stati posti i seguenti illeciti, ossia: (i) era stato omesso il pagamento del canone di locazione dell'immobile, ove la farmacia svolgeva la sua attività in modo tale da cumulare un debito di oltre 45.000 euro nel periodo tra l'ottobre 2018 e il settembre 2019 verso la società proprietaria, che aveva presentato istanza di fallimento;
(ii) non erano state tenute le scritture contabili così da costringere il nuovo accomandatario amministratore a incaricare un professionista, il dott. per la ricostruzione della situazione patrimoniale e finanziaria della società Persona_1
attraverso attività di circolarizzazione sui creditori noti;
(iii) era stato impiegato denaro sociale per acquisti e spese estranei all'attività della farmacia e, in particolare, per la locazione di 5 telefonini con canone a carico della società, per l'acquisto in leasing di due auto di grossa cilindrata a uso personale del marito della per l'acquisto di articoli non identificati attraverso per l'esecuzione Pt_1 CP_7
di spese varie, quali il pagamento di assicurazioni, di affitto di casa, di ristoranti etc., per l'esecuzione di disposizioni di bonifico ingiustificate anche permanenti dai conti correnti sociali a favore dell'avv.
con un drenaggio di risorse complessivo nell'intero periodo di durata della carica di € CP_6
172.321,75.
e si costituivano in giudizio ed eccepivano, in via preliminare, Parte_1 Controparte_6
l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale adito, il difetto di legitimatio ad causam
dell'attore , garante verso la per la diversa società Parte_3 CP_5 Controparte_8
(P.I. ) e non per la ( P.I. , parte del giudizio, e
[...] P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_1
pagina 4 di 12 il difetto di legittimazione degli attori a richiedere l'annullamento della scrittura privata di transazione nei confronti del del tutto estraneo alle vicende, nonché di a richiedere CP_6 Controparte_2
l'annullamento del regolamento cambiario sottoscritto da . Nel merito, inoltre, Controparte_1
contestavano quanto affermato in fatto e in diritto e chiedevano il rigetto delle domande svolte, con condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Nelle more del giudizio, interveniva nel procedimento, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Controparte_1
riferendo di essere succeduto a titolo particolare nel diritto risarcitorio controverso della società attrice nei confronti dei convenuti per averlo acquistato, in data 11.1.2023, dalla società Parte_4
assuntrice del concordato preventivo, omologato con decreto del Tribunale di Milano del 22 aprile
2022, a cui, nel frattempo, era stata assoggettata la società attrice. Il terzo interventore si costituiva in giudizio, facendo proprie tutte le domande formulate dalla Controparte_3
della quale chiedeva l'estromissione.
[...]
Il tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa B, con sentenza n. 3976/2023 depositata in data
17.05.2023, ha accertato la responsabilità di con condanna di quest'ultima al Parte_1
pagamento della somma di € 172.321,75, oltre interessi e rivalutazione, rigettando tutte le altre domande e condannando le parti soccombenti al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza ha proposto appello chiedendo, previa sospensione della Parte_1
provvisoria esecutorietà, la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE I GIUDICI DI PRIMO GRADO HANNO RITENUTO NON
CONTESTATE LE PRESUNTE INADEMPIENZE E, IN PARTICOLARE, LA PRESUNTA DISTRAZIONE DELLE
RISORSE SOCIETARIE;
pagina 5 di 12 2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA I GIUDICI DI PRIMO GRADO CONDANNATO PARTE CP_9 CP_10
APPELLANTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE SECONDO IL PRINCIPIO DELLA PREVALENTE
SOCCOMBENZA.
La Corte d'appello di Milano, rigettata la istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà con ordinanza del 22.11.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la remissione al
Collegio l'udienza del 30.10.2024, poi rinviata, a seguito della modifica del Giudice istruttore, a quella del 26.02.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2
la quale, sebbene regolarmente citata attraverso notifica al suo difensore, non si è costituita in
[...]
giudizio.
Ciò precisato, i motivi di appello su cui questa Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE I GIUDICI DI PRIMO GRADO HANNO RITENUTO NON
CONTESTATE LE PRESUNTE INADEMPIENZE E, IN PARTICOLARE, LA PRESUNTA DISTRAZIONE DELLE
RISORSE SOCIETARIE;
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE I GIUDICI DI PRIMO GRADO HANNO CONDANNATO PARTE
APPELLANTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE SECONDO IL PRINCIPIO DELLA PREVALENTE
SOCCOMBENZA.
1. Oggetto del primo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui i giudici di primo grado hanno affermato che: “Nel merito non resta, quindi, che esaminare l'azione di responsabilità
sociale proposta dalla nei confronti dell'ex socia accomandataria Controparte_2
amministratrice e del preteso amministratore di fatto avv. . Parte_1 Controparte_6
pagina 6 di 12 Iniziando dall'esame della posizione della convenuta ex socia accomandataria amministratrice la
domanda risarcitoria deve essere accolta nei limiti in cui è risultata fondata sulla base della
documentazione acquisita. Nessuna contestazione ha sollevato la convenuta dei tre ordini Pt_1
di addebiti specificamente formulati nei suoi confronti dalla società attrice allorché ha lamentato
la violazione sistematica dell'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili e di presentazione
delle dichiarazioni fiscali, il mancato pagamento dei debiti sociali verso il proprietario dei locali
della farmacia e l'esecuzione di prelievi ingiustificati dai conto correnti sociali per spese personali
sue o del marito estranee all'attività della farmacia e all'interesse sociale, essendosi limitata nel
corso del giudizio a sostenere di aver risollevato le sorti dell'azienda in crisi già prima della
cessione a lei della quota sociale, attraverso una serie di interventi strategici innovativi. Con
riguardo in particolare all'addebito di distrazione di risorse sociali mediante utilizzazione
personale di beni sociali e prelievi indebiti dai conti correnti sociali sub (iii), la natura
contrattuale dell'azione di responsabilità proposta dalla società nei suoi confronti le aveva,
tuttavia, posto a carico, in particolare, l'onere di giustificare rigorosamente ciascuno dei prelievi
puntualmente e analiticamente indicati nei diversi estratti dei conti correnti bancaria della società
come privi di una causale riferibile all'attività sociale e sinteticamente esposti nella relazione del
consulente della società (v. doc. 31 e 32 di parte attrice). Una volta che la società abbia
analiticamente individuato i prelievi e pagamenti privi di giustificazione in relazione all'attività
sociale grava, infatti, sull'amministratore, equiparato nella società di persone al mandatario e
quindi legato all'ente da rapporto contrattuale, l'onere di fornire la prova liberatoria dalla
responsabilità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla carica, ai sensi dell'art. 1218
c.c., dimostrando attraverso le scritture contabili giustificative o con altra adeguata evidenza
probatoria che il denaro sociale oggetto dei prelievi e pagamenti contestati era stato impiegato per
saldare debiti della società o sostenere i costi dell'attività di impresa ( v. fra le molte Trib. Milano,
21.06.2021 n. 5291, Tribunale di Milano 12 Marzo 2018 n. 2894). Nel profondo silenzio assertivo e
pagina 7 di 12 probatorio serbato dalla convenuta in ordine alla giustificazione dei prelievi e delle spese
sostenute con denaro sociale non può, dunque, che ritenersi fondata la pretesa della società attrice
di risarcimento del danno subito per l'ammanco nella misura risultante dalla somma dei prelievi
dai conti correnti sociali con causale non riferibile all'attività della farmacia, pari ad € 172.321,75
( v. doc. 31 e 32 di parte attrice)”.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo gli appellati fondato il presunto ammanco su una mera perizia stragiudiziale e non avendo i giudici di primo grado tenuto conto della documentazione bancaria depositata e degli inventari prodotti. A parere dell'appellante,
inoltre, sarebbe contraddittoria la decisione del tribunale rispetto a quanto indicato nella ordinanza istruttoria del 6.07.2021, laddove aveva rigettato la richiesta di emissione di un'ordinanza di pagamento formulata da parte attrice, sul presupposto che il credito restitutorio vantato presupponeva l'accertamento della responsabilità degli amministratori, “ampiamente contestata dai
convenuti”.
Tale motivo è infondato.
La Corte rileva, come correttamente evidenziato dai giudici di primo grado, che a fronte della specifica allegazione di parte attrice/appellata in ordine ai prelievi e ai pagamenti effettuati con i conti societari, non utilizzati per finalità sociali, consistenti, in particolare, nella locazione di cinque telefonini con canone a carico della società, nell'acquisto in leasing di due auto di grossa cilindrata a uso personale del marito, nell'acquisto di articoli non ben determinati attraverso CP_7
nell'esecuzione di spese varie, quali il pagamento di assicurazioni, di affitto di casa, di ristoranti,
nell'esecuzione di disposizioni di bonifico ingiustificate anche permanenti dai conti correnti sociali a favore del marito con drenaggio di risorse per un complessivo importo di € 172.321,75 nell'intero periodo di durata della carica che è andato dal 19.07.2017 al 24.07.2019, era onere di parte convenuta/appellante, sulla quale, in caso di inadempimento per responsabilità contrattuale, ex art.
pagina 8 di 12 1218 c.c., ricade l'onere probatorio, dimostrare che i prelievi e gli acquisti era stati utilizzati per saldare i debiti della società ovvero per sostenere i costi della stessa.
Si osserva, infatti, che, mentre a conferma di ciò parte appellata ha prodotto gli estratti conti bancari riguardanti anche le movimentazioni effettuate attraverso le carte di credito, nonché i contratti di
leasing per l'acquisto di due auto di grossa cilindrata (docc. 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.33,
1.34, 1.35, 1.36 e 1.37 del fascicolo di parte appellata), parte appellante si è limitata a produrre delle disposizioni di bonifici e altri allegati contabili (documenti allegati alla seconda memoria ex
art. 183 c.p.c. del fascicolo di primo grado di parte appellante), non idonei a dimostrare l'effettiva inerenza di quelle specifiche spese rispetto alle finalità perseguite dall'attività di farmacia.
Nessuna rilevanza assume il presunto contrasto tra la motivazione della sentenza con quanto indicato nella ordinanza, in cui il giudice istruttore ha rigettato la richiesta di emissione di un'ordinanza ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c.. Infatti, in sede di istruttoria non è stata concessa la ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., avendo i convenuti specificatamente contestato la loro responsabilità come amministratori, mentre in sentenza la mancata contestazione riguarda gli specifici addebiti svolti nei confronti dell'appellante con particolare riferimento ai prelievi e alle spese sostenute con denaro sociale, essendo stato affermato che: “Nessuna contestazione ha
sollevato la convenuta dei tre ordini di addebiti specificamente formulati nei suoi Pt_1
confronti dalla società attrice allorché ha lamentato la violazione sistematica dell'obbligo di
regolare tenuta delle scritture e di presentazione delle dichiarazioni fiscali, il mancato pagamento
dei debiti sociali verso il proprietario dei locali della farmacia e l'esecuzione di prelievi
ingiustificati dai conto correnti sociali per spese personali sue o del marito estranee all'attività
della farmacia e all'interesse sociale”.
pagina 9 di 12 Alla luce di ciò, è evidente il diritto di parte appellata, quale cessionaria del credito, a ottenere il pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di quanto indebitamente sottratto alla società, in violazione dei doveri contrattuali che gravano sull'amministratore.
2. Oggetto del secondo motivo di appello è, poi, quella parte della sentenza in cui i giudici di primo grado hanno affermato che: “La prevalente soccombenza implica la condanna della convenuta
al pagamento delle spese processuali che si liquidano a favore della società Parte_1
attrice in € 14.103 per compenso oltre al 15% per Parte_2
spese generali ed oneri di legge e a favore del terzo intervenuto solo a ridosso Controparte_1
dell'udienza di precisazione delle conclusioni a far proprie le difese della società attrice, in € 3.403
per compensi oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge”.
Secondo l'appellante la decisione dei giudici di primo grado non sarebbe condivisibile, laddove hanno condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite secondo il principio della
“prevalente soccombenza”, pur essendo state rigettate molte delle domande svolte.
Tale motivo è infondato con diversa motivazione.
Si ritiene, infatti, che, nel caso di specie, sia del tutto condivisibile la decisione dei giudici di prime cure di liquidare a titolo di spese di lite la somma di € 14.103,00 per compensi, applicando le percentuali medie delle varie fasi del giudizio (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria), con riguardo allo scaglione di riferimento da € 52.001 a € 260.000, tenendo conto non delle domande svolte nel giudizio di primo grado, ma solo del valore della somma effettivamente riconosciuta e liquidata, pari a € 172.321,75. Si rileva, infatti, alla luce dell'art. 5 D.M. 55/2014,
non soggetto a modifiche dal D.M. 147/2022, che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, come quello di specie, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, specificando che, in ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando pagina 10 di 12 risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale. Nel caso di specie, è evidente che, nonostante il petitum, correttamente i giudici di prime cure hanno provveduto alla liquidazione dei compensi, tenuto conto di quanto effettivamente oggetto di condanna.
Si ritiene del tutto condivisibile anche la liquidazione delle spese di lite in favore del terzo intervenuto, al quale è stata riconosciuta la somma di € 3.403,00 per compensi, essendogli stati applicati i parametri minimi, con riferimento al medesimo scaglione, liquidando a suo favore solo i compensi dovuti per la fase di studio e quella decisionale.
Nonostante il rigetto dell'appello, deve essere rigettata la domanda svolta da parte appellata di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non avendo quest'ultima provato, come era suo onere, né che parte appellante ha promosso appello in mala fede o colpa grave, né l'eventuale pregiudizio subito.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte soccombente alla luce dei motivi di appello svolti, Parte_1
tenuto conto della natura della causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia,
applicando i parametri medi per la fase di studio, per quella introduttiva e per quella decisionale dello scaglione di riferimento, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 11 di 12 assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Parte_1 Controparte_1
sono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del Parte_1
doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13
comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
96 c.p.c.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
composto dai Signori:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1871/2023, promossa
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in SALERNO, PIAZZA VENTIQUATTRO MAGGIO, 26,
avvocatogiovanni. iuffrè.it, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI IODICE, che la Email_1
rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 12 elettivamente domiciliato in NAPOLI, VIA VITTORIA COLONNA, 14, presso lo studio degli avvocati ALDO e UMBERTO CORVINO, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello,
APPELLATO
e
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: diritto societario – azione di responsabilità nei confronti di amministratori.
CONCLUSIONI
Per : “perché Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, Voglia Parte_1
accogliere il proposto appello e - per l'effetto ed in riforma della sentenza n. 3976/2023 pubblicata il
17/05/2023 in RG n. 5314/2020 resa inter partes dal TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE - accogliere tutte le conclusioni avanzate dalla Dott.ssa nel Parte_1
giudizio di primo grado, che qui si riportano e richiamano integralmente, e specificamente rigettare –
riformando il relativo capo della sentenza impugnata - la domanda ex adverso avanzata di
risarcimento, in ordine ai presunti ammanchi, mediante pagamento a favore della
[...]
della somma di € 172.321,75 oltre gli accessori come liquidati in Controparte_3
sentenza e le spese. Con condanna degli Appellati, in solido tra Loro, alla refusione di spese e
competenze dei due gradi di giudizio con attribuzione al Difensore costituito che dichiara di averne
fatto anticipo senza riscossione”;
per : “I sottoscritti difensori per l'appellato Dott. Controparte_4 CP_1
confermano le conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta, di cui
[...]
chiedono l'accoglimento, ovverosia rigettare l'appello, con vittoria di spese e compensi, anche ex art.
pagina 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 20.1.2020, Parte_2
titolare a Milano di una farmacia sita in via Solferino, e , nella sua qualità di
[...] Parte_3
fideiussore della società in relazione all'obbligazione di restituzione del finanziamento contratto con la per l'acquisto della farmacia il 31 ottobre 2007, agivano in giudizio davanti al tribunale CP_5
di Milano – Sezione Specializzata Impresa, proponendo un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2260 c.c. nei confronti di socia accomandataria e amministratrice della società nel Parte_1
periodo tra il 19 luglio 2017 e il 24 luglio 2019, e del di lei marito, asseritamente Controparte_6
amministratore di fatto. In particolare, gli attori chiedevano che venisse accertata la responsabilità dei convenuti, con condanna di questi ultimi al risarcimento del danno quantificato in € 172.321,75, oltre al rimborso delle spese sostenute per la ricostruzione della contabilità e per la transazione della controversia con la società proprietaria dei locali. Inoltre, previo accertamento della responsabilità,
chiedevano che fosse annullata l'obbligazione assunta da , pari a € 200.000,00, per il Controparte_2
riacquisto della quota sociale contesa in favore della convenuta oggetto della scrittura privata Pt_1
di transazione del 24 luglio 2019, intervenuta contestualmente alla rinuncia agli atti del giudizio pendente davanti al Tribunale di Napoli per l'accertamento della simulazione dell'intestazione e della effettiva titolarità della partecipazione sociale nella già oggetto di sequestro giudiziario Controparte_2
e declaratoria di inefficacia degli otto titoli cambiari emessi per la stessa somma dall'espromittente
. A fondamento della loro domanda, gli attori affermavano: 1) che e Controparte_1 Parte_1
nonostante la qualifica di amministratore di diritto la prima e di fatto il secondo, Controparte_6
avevano omesso, durante la loro gestione, la tenuta della contabilità e la presentazione delle dichiarazioni fiscali, non provvedendo nemmeno a pagare i debiti sociali, ma prelevando denaro dai conti correnti della società per finalità estranee all'attività della farmacia e utilizzando beni e risorse sociali per fini personali, con conseguente evidente danno al patrimonio sociale;
2) che, in particolare,
pagina 3 di 12 la socia accomandataria e amministratrice, coadiuvata dal marito, non solo aveva disatteso gli Pt_1
impegni assunti con al momento dell'acquisto delle quote sociali di pagare, con i flussi Controparte_2
di cassa, i debiti pregressi della farmacia, già ammontanti all'epoca ad oltre 3 milioni di euro e assistiti da garanzie personali dei componenti della famiglia , ma aveva anche aggravato il dissesto della CP_1
società, tenendo un comportamento che aveva danneggiato direttamente anche il fideiussore Pt_3
; 3) che, in particolare, nel periodo in cui la aveva assunto il ruolo di socia
[...] Pt_1
accomandataria e amministratrice erano stati posti i seguenti illeciti, ossia: (i) era stato omesso il pagamento del canone di locazione dell'immobile, ove la farmacia svolgeva la sua attività in modo tale da cumulare un debito di oltre 45.000 euro nel periodo tra l'ottobre 2018 e il settembre 2019 verso la società proprietaria, che aveva presentato istanza di fallimento;
(ii) non erano state tenute le scritture contabili così da costringere il nuovo accomandatario amministratore a incaricare un professionista, il dott. per la ricostruzione della situazione patrimoniale e finanziaria della società Persona_1
attraverso attività di circolarizzazione sui creditori noti;
(iii) era stato impiegato denaro sociale per acquisti e spese estranei all'attività della farmacia e, in particolare, per la locazione di 5 telefonini con canone a carico della società, per l'acquisto in leasing di due auto di grossa cilindrata a uso personale del marito della per l'acquisto di articoli non identificati attraverso per l'esecuzione Pt_1 CP_7
di spese varie, quali il pagamento di assicurazioni, di affitto di casa, di ristoranti etc., per l'esecuzione di disposizioni di bonifico ingiustificate anche permanenti dai conti correnti sociali a favore dell'avv.
con un drenaggio di risorse complessivo nell'intero periodo di durata della carica di € CP_6
172.321,75.
e si costituivano in giudizio ed eccepivano, in via preliminare, Parte_1 Controparte_6
l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale adito, il difetto di legitimatio ad causam
dell'attore , garante verso la per la diversa società Parte_3 CP_5 Controparte_8
(P.I. ) e non per la ( P.I. , parte del giudizio, e
[...] P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_1
pagina 4 di 12 il difetto di legittimazione degli attori a richiedere l'annullamento della scrittura privata di transazione nei confronti del del tutto estraneo alle vicende, nonché di a richiedere CP_6 Controparte_2
l'annullamento del regolamento cambiario sottoscritto da . Nel merito, inoltre, Controparte_1
contestavano quanto affermato in fatto e in diritto e chiedevano il rigetto delle domande svolte, con condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Nelle more del giudizio, interveniva nel procedimento, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Controparte_1
riferendo di essere succeduto a titolo particolare nel diritto risarcitorio controverso della società attrice nei confronti dei convenuti per averlo acquistato, in data 11.1.2023, dalla società Parte_4
assuntrice del concordato preventivo, omologato con decreto del Tribunale di Milano del 22 aprile
2022, a cui, nel frattempo, era stata assoggettata la società attrice. Il terzo interventore si costituiva in giudizio, facendo proprie tutte le domande formulate dalla Controparte_3
della quale chiedeva l'estromissione.
[...]
Il tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa B, con sentenza n. 3976/2023 depositata in data
17.05.2023, ha accertato la responsabilità di con condanna di quest'ultima al Parte_1
pagamento della somma di € 172.321,75, oltre interessi e rivalutazione, rigettando tutte le altre domande e condannando le parti soccombenti al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza ha proposto appello chiedendo, previa sospensione della Parte_1
provvisoria esecutorietà, la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE I GIUDICI DI PRIMO GRADO HANNO RITENUTO NON
CONTESTATE LE PRESUNTE INADEMPIENZE E, IN PARTICOLARE, LA PRESUNTA DISTRAZIONE DELLE
RISORSE SOCIETARIE;
pagina 5 di 12 2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA I GIUDICI DI PRIMO GRADO CONDANNATO PARTE CP_9 CP_10
APPELLANTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE SECONDO IL PRINCIPIO DELLA PREVALENTE
SOCCOMBENZA.
La Corte d'appello di Milano, rigettata la istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà con ordinanza del 22.11.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la remissione al
Collegio l'udienza del 30.10.2024, poi rinviata, a seguito della modifica del Giudice istruttore, a quella del 26.02.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2
la quale, sebbene regolarmente citata attraverso notifica al suo difensore, non si è costituita in
[...]
giudizio.
Ciò precisato, i motivi di appello su cui questa Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE I GIUDICI DI PRIMO GRADO HANNO RITENUTO NON
CONTESTATE LE PRESUNTE INADEMPIENZE E, IN PARTICOLARE, LA PRESUNTA DISTRAZIONE DELLE
RISORSE SOCIETARIE;
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE I GIUDICI DI PRIMO GRADO HANNO CONDANNATO PARTE
APPELLANTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE SECONDO IL PRINCIPIO DELLA PREVALENTE
SOCCOMBENZA.
1. Oggetto del primo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui i giudici di primo grado hanno affermato che: “Nel merito non resta, quindi, che esaminare l'azione di responsabilità
sociale proposta dalla nei confronti dell'ex socia accomandataria Controparte_2
amministratrice e del preteso amministratore di fatto avv. . Parte_1 Controparte_6
pagina 6 di 12 Iniziando dall'esame della posizione della convenuta ex socia accomandataria amministratrice la
domanda risarcitoria deve essere accolta nei limiti in cui è risultata fondata sulla base della
documentazione acquisita. Nessuna contestazione ha sollevato la convenuta dei tre ordini Pt_1
di addebiti specificamente formulati nei suoi confronti dalla società attrice allorché ha lamentato
la violazione sistematica dell'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili e di presentazione
delle dichiarazioni fiscali, il mancato pagamento dei debiti sociali verso il proprietario dei locali
della farmacia e l'esecuzione di prelievi ingiustificati dai conto correnti sociali per spese personali
sue o del marito estranee all'attività della farmacia e all'interesse sociale, essendosi limitata nel
corso del giudizio a sostenere di aver risollevato le sorti dell'azienda in crisi già prima della
cessione a lei della quota sociale, attraverso una serie di interventi strategici innovativi. Con
riguardo in particolare all'addebito di distrazione di risorse sociali mediante utilizzazione
personale di beni sociali e prelievi indebiti dai conti correnti sociali sub (iii), la natura
contrattuale dell'azione di responsabilità proposta dalla società nei suoi confronti le aveva,
tuttavia, posto a carico, in particolare, l'onere di giustificare rigorosamente ciascuno dei prelievi
puntualmente e analiticamente indicati nei diversi estratti dei conti correnti bancaria della società
come privi di una causale riferibile all'attività sociale e sinteticamente esposti nella relazione del
consulente della società (v. doc. 31 e 32 di parte attrice). Una volta che la società abbia
analiticamente individuato i prelievi e pagamenti privi di giustificazione in relazione all'attività
sociale grava, infatti, sull'amministratore, equiparato nella società di persone al mandatario e
quindi legato all'ente da rapporto contrattuale, l'onere di fornire la prova liberatoria dalla
responsabilità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla carica, ai sensi dell'art. 1218
c.c., dimostrando attraverso le scritture contabili giustificative o con altra adeguata evidenza
probatoria che il denaro sociale oggetto dei prelievi e pagamenti contestati era stato impiegato per
saldare debiti della società o sostenere i costi dell'attività di impresa ( v. fra le molte Trib. Milano,
21.06.2021 n. 5291, Tribunale di Milano 12 Marzo 2018 n. 2894). Nel profondo silenzio assertivo e
pagina 7 di 12 probatorio serbato dalla convenuta in ordine alla giustificazione dei prelievi e delle spese
sostenute con denaro sociale non può, dunque, che ritenersi fondata la pretesa della società attrice
di risarcimento del danno subito per l'ammanco nella misura risultante dalla somma dei prelievi
dai conti correnti sociali con causale non riferibile all'attività della farmacia, pari ad € 172.321,75
( v. doc. 31 e 32 di parte attrice)”.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo gli appellati fondato il presunto ammanco su una mera perizia stragiudiziale e non avendo i giudici di primo grado tenuto conto della documentazione bancaria depositata e degli inventari prodotti. A parere dell'appellante,
inoltre, sarebbe contraddittoria la decisione del tribunale rispetto a quanto indicato nella ordinanza istruttoria del 6.07.2021, laddove aveva rigettato la richiesta di emissione di un'ordinanza di pagamento formulata da parte attrice, sul presupposto che il credito restitutorio vantato presupponeva l'accertamento della responsabilità degli amministratori, “ampiamente contestata dai
convenuti”.
Tale motivo è infondato.
La Corte rileva, come correttamente evidenziato dai giudici di primo grado, che a fronte della specifica allegazione di parte attrice/appellata in ordine ai prelievi e ai pagamenti effettuati con i conti societari, non utilizzati per finalità sociali, consistenti, in particolare, nella locazione di cinque telefonini con canone a carico della società, nell'acquisto in leasing di due auto di grossa cilindrata a uso personale del marito, nell'acquisto di articoli non ben determinati attraverso CP_7
nell'esecuzione di spese varie, quali il pagamento di assicurazioni, di affitto di casa, di ristoranti,
nell'esecuzione di disposizioni di bonifico ingiustificate anche permanenti dai conti correnti sociali a favore del marito con drenaggio di risorse per un complessivo importo di € 172.321,75 nell'intero periodo di durata della carica che è andato dal 19.07.2017 al 24.07.2019, era onere di parte convenuta/appellante, sulla quale, in caso di inadempimento per responsabilità contrattuale, ex art.
pagina 8 di 12 1218 c.c., ricade l'onere probatorio, dimostrare che i prelievi e gli acquisti era stati utilizzati per saldare i debiti della società ovvero per sostenere i costi della stessa.
Si osserva, infatti, che, mentre a conferma di ciò parte appellata ha prodotto gli estratti conti bancari riguardanti anche le movimentazioni effettuate attraverso le carte di credito, nonché i contratti di
leasing per l'acquisto di due auto di grossa cilindrata (docc. 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.33,
1.34, 1.35, 1.36 e 1.37 del fascicolo di parte appellata), parte appellante si è limitata a produrre delle disposizioni di bonifici e altri allegati contabili (documenti allegati alla seconda memoria ex
art. 183 c.p.c. del fascicolo di primo grado di parte appellante), non idonei a dimostrare l'effettiva inerenza di quelle specifiche spese rispetto alle finalità perseguite dall'attività di farmacia.
Nessuna rilevanza assume il presunto contrasto tra la motivazione della sentenza con quanto indicato nella ordinanza, in cui il giudice istruttore ha rigettato la richiesta di emissione di un'ordinanza ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c.. Infatti, in sede di istruttoria non è stata concessa la ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., avendo i convenuti specificatamente contestato la loro responsabilità come amministratori, mentre in sentenza la mancata contestazione riguarda gli specifici addebiti svolti nei confronti dell'appellante con particolare riferimento ai prelievi e alle spese sostenute con denaro sociale, essendo stato affermato che: “Nessuna contestazione ha
sollevato la convenuta dei tre ordini di addebiti specificamente formulati nei suoi Pt_1
confronti dalla società attrice allorché ha lamentato la violazione sistematica dell'obbligo di
regolare tenuta delle scritture e di presentazione delle dichiarazioni fiscali, il mancato pagamento
dei debiti sociali verso il proprietario dei locali della farmacia e l'esecuzione di prelievi
ingiustificati dai conto correnti sociali per spese personali sue o del marito estranee all'attività
della farmacia e all'interesse sociale”.
pagina 9 di 12 Alla luce di ciò, è evidente il diritto di parte appellata, quale cessionaria del credito, a ottenere il pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di quanto indebitamente sottratto alla società, in violazione dei doveri contrattuali che gravano sull'amministratore.
2. Oggetto del secondo motivo di appello è, poi, quella parte della sentenza in cui i giudici di primo grado hanno affermato che: “La prevalente soccombenza implica la condanna della convenuta
al pagamento delle spese processuali che si liquidano a favore della società Parte_1
attrice in € 14.103 per compenso oltre al 15% per Parte_2
spese generali ed oneri di legge e a favore del terzo intervenuto solo a ridosso Controparte_1
dell'udienza di precisazione delle conclusioni a far proprie le difese della società attrice, in € 3.403
per compensi oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge”.
Secondo l'appellante la decisione dei giudici di primo grado non sarebbe condivisibile, laddove hanno condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite secondo il principio della
“prevalente soccombenza”, pur essendo state rigettate molte delle domande svolte.
Tale motivo è infondato con diversa motivazione.
Si ritiene, infatti, che, nel caso di specie, sia del tutto condivisibile la decisione dei giudici di prime cure di liquidare a titolo di spese di lite la somma di € 14.103,00 per compensi, applicando le percentuali medie delle varie fasi del giudizio (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria), con riguardo allo scaglione di riferimento da € 52.001 a € 260.000, tenendo conto non delle domande svolte nel giudizio di primo grado, ma solo del valore della somma effettivamente riconosciuta e liquidata, pari a € 172.321,75. Si rileva, infatti, alla luce dell'art. 5 D.M. 55/2014,
non soggetto a modifiche dal D.M. 147/2022, che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, come quello di specie, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, specificando che, in ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando pagina 10 di 12 risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale. Nel caso di specie, è evidente che, nonostante il petitum, correttamente i giudici di prime cure hanno provveduto alla liquidazione dei compensi, tenuto conto di quanto effettivamente oggetto di condanna.
Si ritiene del tutto condivisibile anche la liquidazione delle spese di lite in favore del terzo intervenuto, al quale è stata riconosciuta la somma di € 3.403,00 per compensi, essendogli stati applicati i parametri minimi, con riferimento al medesimo scaglione, liquidando a suo favore solo i compensi dovuti per la fase di studio e quella decisionale.
Nonostante il rigetto dell'appello, deve essere rigettata la domanda svolta da parte appellata di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non avendo quest'ultima provato, come era suo onere, né che parte appellante ha promosso appello in mala fede o colpa grave, né l'eventuale pregiudizio subito.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte soccombente alla luce dei motivi di appello svolti, Parte_1
tenuto conto della natura della causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia,
applicando i parametri medi per la fase di studio, per quella introduttiva e per quella decisionale dello scaglione di riferimento, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 11 di 12 assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Parte_1 Controparte_1
sono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del Parte_1
doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13
comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
96 c.p.c.”