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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 16/05/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1463/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1463/2019
promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania alla via Principe Nicola n. 40 presso lo studio dell'Avv. Giampiero
Alfarini (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-Opponente-
contro
, con sede sociale in Conegliano (TV) alla via Controparte_1
Vittorio Alfieri n. 1, P.IVA , in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentata P.IVA_1
dalla procuratrice speciale rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Elena Frascino (C.F. ), del Foro di Benevento ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo Studio in Benevento, alla via Pacevecchia n. 14/C, giusta procura in atti e con lei elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Rosa Rita Barbera, piazza G. Marconi 3 - 94014
- Nicosia (En);
pagina 1 di 12 -Opposta-
E con l'intervento di
Società unipersonale costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, alla via San Prospero n. 4, P.
I.V.A./C.F. n. e quale mandataria per la gestione del credito (già P.IVA_2 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Piazzale Controparte_5
Luigi Sturzo n. 15, P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. dall'Avv. Luca Polverino (C.F. P.IVA_3
e dall'Avv. Luigi Coluccino (CF ), ed elettivamente C.F._4 C.F._5
domiciliata presso lo Studio dei medesimi in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, giusta procura in atti;
-Intervenuta-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come in atti.
L'attrice opponente ha chiesto: “nel merito revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 302/19 R.G. emesso dal Tribunale di Enna in data 16 Luglio 2019 nei confronti della Sig.ra in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto per i motivi Parte_1 suesposti, nullo ingiusto ed illegittimo”.
Parte opposta ha così concluso, chiedendo: “accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, della opposizione ex adverso proposta;
in conseguenza e per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa e, ancora, in conseguenza e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n° 302 anno 2019 del Tribunale Ordinario di Enna, così condannando la sig.ra al pagamento della somma di 22.814,97 euro, oltre Parte_1
interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo in via subordinata; nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità,
pagina 2 di 12 improcedibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare la sig.ra al Parte_1
pagamento della somma di 22.814,97 euro o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs
108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo in ogni caso;
condannare controparte per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'attrice ha convenuto in giudizio la
[...]
chiedendo di dichiarare nullo ovvero revocare il Decreto Ingiuntivo n. 302/2019 (R.G. n. CP_1
800/2019), reso dal Tribunale di Enna in data 16-18.07.2019, notificato il 13.09.2019, che ha ingiunto all'opponente di pagare la complessiva somma di € 22.814,97, oltre gli interessi di mora al saggio convenzionale e con la decorrenza specificati in ricorso, dal dovuto sino al soddisfo, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre accessori di legge.
In fase monitoria, la ha rappresentato che, in data 25.07.2013, l'opponente, in qualità Controparte_1
di debitrice principale, e il di lei marito, sig. (C.F.: ), in Parte_2 C.F._6
qualità di coobbligato/garante, hanno stipulato il contratto di finanziamento n. 48394912 per l'importo di € 19.616,30 con;
che in data 22.12.2015, la ha ceduto il credito a CP_6 CP_6 [...]
e che quest'ultima, in pari data, con raccomandata a/r ricevuta il 02.02.2016, ha notificato ai CP_7
coobbligati l'intercorsa cessione, diffidandoli al pagamento del dovuto;
che, in data 13.12.2016, il credito è stato oggetto di ulteriore cessione (pubblicata in G.U., parte seconda, n. 150 del 22.12.2016) alla società ; che la , con raccomandata a/r ricevuta il 27.02.2017, ha notificato CP_1 CP_1
l'avvenuta cessione agli obbligati, invitandoli al pagamento del dovuto.
Con il ricorso monitorio la ha rilevato di essere creditrice di complessivi € 22.814,97, di CP_1 cui € 20.418,75 a titolo di capitale ed € 2.396,22 a titolo di interessi moratori maturati al 13.12.2016, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora.
Con l'atto di opposizione, la sig.ra ha disconosciuto l'autenticità del contratto di Parte_1
finanziamento (all. 3 al ricorso monitorio) nonché le sottoscrizioni apposte sullo stesso, specificando di pagina 3 di 12 disconoscere la scrittura e le sottoscrizioni apposte alle pagg. 1 e 5 del documento, prodotto in copia, disconoscendo anche la conformità all'originale della copia.
L'opponente ha evidenziato la difformità tra le predette firme e quelle in atti (procura e carta d'identità), nonché rilevato di non essere titolare del conto corrente bancario indicato nel contratto di finanziamento ai fini della domiciliazione (c/c n. 006000081468 Banca di Credito Cooperativo); di non avere mai percepito la somma indicata nel documento disconosciuto;
di non avere mai chiesto al sig.
di prestare alcuna garanzia a fronte del contratto di finanziamento allegato;
di non Parte_2
avere mai ricevuto le comunicazioni di o (all.ti 5 e 8 al ricorso monitorio), Controparte_7 CP_1
evidenziando che gli avvisi di ricevimento non recano la propria firma e che, ad ogni modo, trattasi di notifiche “nulle per essere state eseguite senza la trasmissione della seconda raccomandata informativa (CAN)”.
In data 27.01.2020, si è costituita in giudizio la contestando il contenuto dell'atto di Controparte_1
opposizione a decreto ingiuntivo, rilevando la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto della proposta opposizione.
Preliminarmente, l'opposta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione.
Nel merito, l'opposta ha precisato che il prestito richiesto dall'opponente ad era CP_6 finalizzato all'acquisto dell'autovettura Mercedes classe B 180 premium, da rimborsare con il pagamento di n. 60 rate mensili, decorrenti dall'08.09.2013, dell'importo di € 391,00 ciascuna, con un
T.A.N. del 7,28 % ed un T.A.E.G. dell' 8,57 %, come riportato nel contratto, evidenziando che per l'acquisto dell'auto, dal costo di € 23.850,00, i coniugi hanno versato un anticipo di € 5.500,00 e stipulato il contratto di finanziamento de quo per il pagamento del residuo.
La Società opposta ha precisato che l'opponente ha corrisposto solo la seconda rata del finanziamento, ossia quella dell'08.10.2013, “di talché, in data 30.4.2014, veniva dichiarata la decadenza del beneficio del termine”.
Nel merito, la convenuta ha riferito che il D.I. non è stato opposto dal coobligato, marito dell'opponente, e ha rilevato come l'opponente medesima, già prima della notifica del D.I. opposto, avvenuta in data 13.09.2019, aveva già avuto contezza dell'obbligo di pagamento, avendo ricevuto due raccomandate: 1) la raccomandata A/R del 22.12.2015 trasmessale da , ritirata in data CP_7
pagina 4 di 12 02.02.2016 dal di lei figlio, il quale nella medesima circostanza ritirava anche l'identica raccomandata trasmessa al marito coobbligato;
2) la raccomandata A/R del 15.02.2017 trasmessale dalla CP_1
ritirata in data 27.02.2017 dal di lei marito, coobbligato, il quale nella medesima circostanza
[...]
ritirava l'identica raccomandata a lui indirizzata.
In relazione al disconoscimento del contratto e delle sottoscrizioni, l'opposta ha rilevato la genericità degli stessi, rappresentando altresì che la seconda rata del finanziamento è stata pagata con addebito sul conto corrente indicato sul frontespizio del contratto di prestito in questione, nonché allegando visura al
P.R.A. dalla quale si evince che la sig.ra è proprietaria dal 06.08.2013 della Mercedes Benz Parte_1
targata ER140LZ.
L'opposta ha altresì formulato richiesta di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
L'opposta ha quindi concluso chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto della proposta opposizione.
Alla prima udienza del 25.03.2021, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il Giudice istruttore, ritenuto di non concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, ha onerato l'opposta di avviare il procedimento di mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, rinviando all'udienza del 23.11.2021.
Nelle more, il diritto di credito controverso è stato oggetto di cessione da parte della CP_1
nei confronti della che si è costituita in giudizio per proseguire il processo ex art. 111 Controparte_3
c.p.c.
Alla predetta udienza del 23.11.2021, il G.I., preso atto dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ha assegnato alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
All'esito dell'udienza dell'08.11.2022, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I., ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.07.2023.
Alla predetta udienza, il G.O.T. nelle more assegnatario del procedimento, dr.ssa Paola Turturici, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il pagina 5 di 12 deposito degli scritti conclusionali, rimettendo poi la causa sul ruolo dello scrivente e rinviandola all'udienza del 16.07.2024, successivamente differita al 05.11.2024.
All'esito della predetta udienza, il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 302/2019.
Con l'unico motivo di opposizione, la sig.ra ha disconosciuto di avere stipulato il contratto Parte_1
di finanziamento allegato al ricorso monitorio, contestando le firme apposte sul documento allegato dall'opposta nonché l'autenticità del documento medesimo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione nel quale la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, gravando conseguentemente su di essa l'onere di provare l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Orbene, parte opposta, a fondamento della propria pretesa creditoria ha allegato: il contratto di finanziamento (all. 3 al ricorso monitorio); la lettera raccomandata A/R del 22.12.2015 di diffida al pagamento della somma di € 22.814,97, con avviso di ricevimento datato 02.02.2016 e firmato dal figlio dell'opponente, sig. (all. 5 al ricorso monitorio); la lettera raccomandata A/R di Persona_1
ulteriore invito al pagamento della suddetta somma, con avviso di ricevimento datato 27.02.2017 e firmato dal marito dell'opponente, sig. (all. 8 al ricorso monitorio); la visura al Parte_2
P.R.A. dalla quale risulta che l'opponente è proprietaria della Mercedes Benz targata ER140LZ, acquistata il 06.08.2013 al prezzo di € 23.850,00 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta nel giudizio di opposizione); l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili
(all. 10 al ricorso monitorio).
L'opponente ha insistito nel disconoscimento del contratto di finanziamento e delle sottoscrizioni ivi apposte, negando di aver percepito la somma in questione.
pagina 6 di 12 Sul disconoscimento della conformità all'originale della copia del contratto di finanziamento, va rilevato come l'opponente si sia limitata a formalizzare il disconoscimento in termini di assoluta genericità, senza mai indicare gli aspetti o gli elementi del documento prodotto che si sostengono non corrispondenti al documento originale;
non può, quindi, che essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, univoco nel ricordare come in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, vada comunque assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia e senza che, invece, possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (si vedano, ex plurimis, Cass. 10912/2003; Cass.
28096/2009).
Tali considerazioni portano, quindi, ad attribuire alla contestazione portata formale, più che sostanziale.
In relazione al disconoscimento delle firme apposte sul contratto di finanziamento, l'opposta ha tempestivamente avanzato istanza di verificazione che il G.I. ha ritenuto di non accogliere.
Invero, ferma l'inutilizzabilità della scrittura privata le cui sottoscrizioni non sono attribuibili all'opponente essendo state disconosciute dalla stessa, tuttavia, l'esistenza del debito di € 22.814,97 era nota alla sig.ra atteso che le lettere di diffida e messa in mora alla stessa indirizzate, ai Parte_1 sensi dell'art. 1335 c.c., si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Nel caso di specie, l'indirizzo di residenza dell'opponente indicato in citazione e sul documento di identità della stessa coincide con l'indirizzo indicato sugli avvisi di ricevimento delle lettere raccomandate suddette;
inoltre, risulta incontestata dall'opponente la relazione di parentela (figlio e marito) con i soggetti firmatari delle raccomandate di diffida alla stessa indirizzate.
Sicché le comunicazioni si presumono conosciute dalla sig.ra Parte_1
Al contempo, non risulta contestato dall'opponente quanto riferito in comparsa dall'opposta, ossia che ella ha acquistato la vettura il 06.08.2013 al prezzo di € 23.850,00 (come anche indicato in visura) presso la concessionaria Comer Sud S.p.A., avendo l'opponente contestato soltanto di avere contratto il finanziamento de quo per l'acquisto.
pagina 7 di 12 Ebbene, in linea generale, al creditore che agisca per l'adempimento basterà provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che questo è scaduto, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento; il debitore dovrà dimostrare di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile.
Nella fattispecie a mani, siamo nell'ambito del cd. credito al consumo, ossia una forma di finanziamento destinata esclusivamente ai consumatori per esigenze di semplice liquidità o per l'acquisto di beni e servizi.
Nonostante il disconoscimento del contratto di finanziamento, il contratto collegato di compravendita non è stato oggetto di contestazione e, del resto, risulta provato in via documentale da parte dell'opposta, per mezzo della visura al P.R.A., l'acquisto della vettura in questione da parte dell'opponente al prezzo di € 23.850,00.
Sarebbe stato agevole e sufficiente per l'opponente fornire la prova di avere provveduto a corrispondere al venditore il prezzo dell'auto con qualsiasi altro mezzo (contanti, assegno, bonifico, e così via).
Invero, “il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12910 del 22/04/2022).
L'opponente, peraltro, nulla ha riferito in relazione all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 T.U.B. (all. 10 al ricorso monitorio).
Orbene, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (ex multis, Cass.civ. 12169/00; Cass. Civ.
2765/92), “Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di
pagina 8 di 12 nulla dovere;
a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce
“trasmissione” ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione”.
Di tal ché, in disparte la scrittura disconosciuta, le ulteriori prove documentali offerte dall'opposta, consentono di ritenere assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Con riferimento alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dall'opposta, occorre rilevare che la liquidazione giudiziale in via equitativa del danno può aver luogo nella sola ipotesi in cui sussista la prova, gravante a carico della parte che formula domanda risarcitoria, in ordine all'an ed al quantum del pregiudizio, ovvero tali elementi siano desumibili dagli atti di causa.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., pertanto, non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito, e dunque la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto.
Non sussistono nel caso di specie i presupposti per una condanna per lite temeraria ex art. 96, commi 1
e 2 c.p.c.
Sussistono, tuttavia, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
In proposito, la più recente giurisprudenza ha affermato che: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cass. civ. n. 27623/2017).
Con la riforma dell'art. 96 c.p.c. ad opera della legge 69/2009 il legislatore ha quindi voluto sanzionare l'abuso dello strumento processuale per bilanciare il diritto di qualsiasi soggetto ad accedere alla giustizia per la tutela dei propri diritti (ex art. 24 Cost e 6 CEDU) con la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost) e l'economia processuale, atteso che agire o resistere in processo in maniera pagina 9 di 12 pretestuosa, senza validi motivi e con scopi meramente dilatori comporta un aggravio per l'intero sistema giurisdizionale.
Nel caso di specie i motivi di opposizione presentano carattere dilatorio, atteso che la difesa approntata
è stata del tutto generica e totalmente infondata in ragione del rapporto contrattuale dimostrato aliunde dalla parte opposta.
La somma a cui va condannata l'opponente va, peraltro, stabilita, con giudizio equitativo e in considerazione del valore di causa, in € 300,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. 55/2014, in misura pari ai valori minimi previsti per lo scaglione di valore da € 5.200,00 a € 26.000,00 ovvero in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo che non ha visto lo svolgimento di istruttoria in senso stretto, né il deposito di scritti conclusionali da parte dell'opposta.
Si osserva che, intervenendo nel presente giudizio antecedentemente all'udienza di precisazione delle conclusioni, quale mandataria per la gestione del credito (già Controparte_3 Controparte_4
ne è divenuta parte, dando altresì contezza della propria titolarità del diritto Controparte_5
sostanziale che ne ha formato oggetto, in virtù della cessione di crediti ai sensi della legge n. 130/1999, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Foglio delle Inserzioni n. 63 del 29.05.2021, tra cui rientra la posizione creditoria oggetto di causa.
Invero, l'interveniente ha inserito nelle premesse di fatto della propria comparsa le dichiarazioni relative al contratto di cessione, ha richiamato, facendole proprie, le precedenti difese e domande della cedente ed ha richiesto l'estromissione della cedente medesima, altresì producendo copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale riportante la pubblicazione dell'avviso della cessione.
Orbene, pur non risultando che le altre parti del processo (in particolare la cedente) abbiano espressamente acconsentito alla detta estromissione, estromissione che pertanto non è stata pronunciata dal Tribunale, con la conseguenza che il processo è proseguito e si è concluso con pronuncia nei confronti dell'originaria parte processuale, non v'è dubbio tuttavia che la cessionaria ha posto in essere i presupposti necessari, non solo perché nei propri confronti la presente sentenza produca i suoi effetti sostanziali (ciò che, per costante giurisprudenza avviene a prescindere dall'intervento o meno del pagina 10 di 12 cessionario nel processo ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c.), ma, altresì, i suoi effetti processuali (o di rito).
Ne consegue che, come affermato costantemente in giurisprudenza, la condanna alle spese sancita al punto precedente, spiega effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che è intervenuta nel presente processo (in tal senso può argomentarsi, con ragionamento a contrario da Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 21107 del 31/10/2005: “In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali. Pertanto, detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo”; con principio successivamente fatto proprio da Sez. 2, Sentenza n. 1633 del 27/01/2014;
Sez.
2 - Ordinanza n. 12663 del 25/06/2020 e Sez.
1 - Sentenza n. 9264 del 06/04/2021)
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
1463/2019:
- RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
302/2019 (R.G. n. 800/2019) del 16-18.07.2019 che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
- CONDANNA l'opponente alla refusione delle spese processuali in Parte_1
favore dell'opposta , rappresentata dalla procuratrice Controparte_1
speciale spese che liquida in € 849,00 (fase studio e fase Controparte_2
introduttiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
- CONDANNA, altresì, l'opponente alla refusione delle spese processuali Parte_1
in favore dell'intervenuta quale mandataria per la gestione del credito Controparte_3 CP_4
pagina 11 di 12 (già , spese che liquida in € 850,00 (fase trattazione e fase decisionale), oltre CP_2 Controparte_5
rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
- CONDANNA, infine, l'opponente pagamento in favore dell'opposta Parte_1 della somma equitativamente determinata di € 300,00.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 16 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1463/2019
promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania alla via Principe Nicola n. 40 presso lo studio dell'Avv. Giampiero
Alfarini (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-Opponente-
contro
, con sede sociale in Conegliano (TV) alla via Controparte_1
Vittorio Alfieri n. 1, P.IVA , in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentata P.IVA_1
dalla procuratrice speciale rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Elena Frascino (C.F. ), del Foro di Benevento ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo Studio in Benevento, alla via Pacevecchia n. 14/C, giusta procura in atti e con lei elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Rosa Rita Barbera, piazza G. Marconi 3 - 94014
- Nicosia (En);
pagina 1 di 12 -Opposta-
E con l'intervento di
Società unipersonale costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, alla via San Prospero n. 4, P.
I.V.A./C.F. n. e quale mandataria per la gestione del credito (già P.IVA_2 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Piazzale Controparte_5
Luigi Sturzo n. 15, P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. dall'Avv. Luca Polverino (C.F. P.IVA_3
e dall'Avv. Luigi Coluccino (CF ), ed elettivamente C.F._4 C.F._5
domiciliata presso lo Studio dei medesimi in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, giusta procura in atti;
-Intervenuta-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come in atti.
L'attrice opponente ha chiesto: “nel merito revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 302/19 R.G. emesso dal Tribunale di Enna in data 16 Luglio 2019 nei confronti della Sig.ra in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto per i motivi Parte_1 suesposti, nullo ingiusto ed illegittimo”.
Parte opposta ha così concluso, chiedendo: “accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, della opposizione ex adverso proposta;
in conseguenza e per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa e, ancora, in conseguenza e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n° 302 anno 2019 del Tribunale Ordinario di Enna, così condannando la sig.ra al pagamento della somma di 22.814,97 euro, oltre Parte_1
interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo in via subordinata; nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità,
pagina 2 di 12 improcedibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare la sig.ra al Parte_1
pagamento della somma di 22.814,97 euro o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs
108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo in ogni caso;
condannare controparte per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'attrice ha convenuto in giudizio la
[...]
chiedendo di dichiarare nullo ovvero revocare il Decreto Ingiuntivo n. 302/2019 (R.G. n. CP_1
800/2019), reso dal Tribunale di Enna in data 16-18.07.2019, notificato il 13.09.2019, che ha ingiunto all'opponente di pagare la complessiva somma di € 22.814,97, oltre gli interessi di mora al saggio convenzionale e con la decorrenza specificati in ricorso, dal dovuto sino al soddisfo, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre accessori di legge.
In fase monitoria, la ha rappresentato che, in data 25.07.2013, l'opponente, in qualità Controparte_1
di debitrice principale, e il di lei marito, sig. (C.F.: ), in Parte_2 C.F._6
qualità di coobbligato/garante, hanno stipulato il contratto di finanziamento n. 48394912 per l'importo di € 19.616,30 con;
che in data 22.12.2015, la ha ceduto il credito a CP_6 CP_6 [...]
e che quest'ultima, in pari data, con raccomandata a/r ricevuta il 02.02.2016, ha notificato ai CP_7
coobbligati l'intercorsa cessione, diffidandoli al pagamento del dovuto;
che, in data 13.12.2016, il credito è stato oggetto di ulteriore cessione (pubblicata in G.U., parte seconda, n. 150 del 22.12.2016) alla società ; che la , con raccomandata a/r ricevuta il 27.02.2017, ha notificato CP_1 CP_1
l'avvenuta cessione agli obbligati, invitandoli al pagamento del dovuto.
Con il ricorso monitorio la ha rilevato di essere creditrice di complessivi € 22.814,97, di CP_1 cui € 20.418,75 a titolo di capitale ed € 2.396,22 a titolo di interessi moratori maturati al 13.12.2016, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora.
Con l'atto di opposizione, la sig.ra ha disconosciuto l'autenticità del contratto di Parte_1
finanziamento (all. 3 al ricorso monitorio) nonché le sottoscrizioni apposte sullo stesso, specificando di pagina 3 di 12 disconoscere la scrittura e le sottoscrizioni apposte alle pagg. 1 e 5 del documento, prodotto in copia, disconoscendo anche la conformità all'originale della copia.
L'opponente ha evidenziato la difformità tra le predette firme e quelle in atti (procura e carta d'identità), nonché rilevato di non essere titolare del conto corrente bancario indicato nel contratto di finanziamento ai fini della domiciliazione (c/c n. 006000081468 Banca di Credito Cooperativo); di non avere mai percepito la somma indicata nel documento disconosciuto;
di non avere mai chiesto al sig.
di prestare alcuna garanzia a fronte del contratto di finanziamento allegato;
di non Parte_2
avere mai ricevuto le comunicazioni di o (all.ti 5 e 8 al ricorso monitorio), Controparte_7 CP_1
evidenziando che gli avvisi di ricevimento non recano la propria firma e che, ad ogni modo, trattasi di notifiche “nulle per essere state eseguite senza la trasmissione della seconda raccomandata informativa (CAN)”.
In data 27.01.2020, si è costituita in giudizio la contestando il contenuto dell'atto di Controparte_1
opposizione a decreto ingiuntivo, rilevando la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto della proposta opposizione.
Preliminarmente, l'opposta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione.
Nel merito, l'opposta ha precisato che il prestito richiesto dall'opponente ad era CP_6 finalizzato all'acquisto dell'autovettura Mercedes classe B 180 premium, da rimborsare con il pagamento di n. 60 rate mensili, decorrenti dall'08.09.2013, dell'importo di € 391,00 ciascuna, con un
T.A.N. del 7,28 % ed un T.A.E.G. dell' 8,57 %, come riportato nel contratto, evidenziando che per l'acquisto dell'auto, dal costo di € 23.850,00, i coniugi hanno versato un anticipo di € 5.500,00 e stipulato il contratto di finanziamento de quo per il pagamento del residuo.
La Società opposta ha precisato che l'opponente ha corrisposto solo la seconda rata del finanziamento, ossia quella dell'08.10.2013, “di talché, in data 30.4.2014, veniva dichiarata la decadenza del beneficio del termine”.
Nel merito, la convenuta ha riferito che il D.I. non è stato opposto dal coobligato, marito dell'opponente, e ha rilevato come l'opponente medesima, già prima della notifica del D.I. opposto, avvenuta in data 13.09.2019, aveva già avuto contezza dell'obbligo di pagamento, avendo ricevuto due raccomandate: 1) la raccomandata A/R del 22.12.2015 trasmessale da , ritirata in data CP_7
pagina 4 di 12 02.02.2016 dal di lei figlio, il quale nella medesima circostanza ritirava anche l'identica raccomandata trasmessa al marito coobbligato;
2) la raccomandata A/R del 15.02.2017 trasmessale dalla CP_1
ritirata in data 27.02.2017 dal di lei marito, coobbligato, il quale nella medesima circostanza
[...]
ritirava l'identica raccomandata a lui indirizzata.
In relazione al disconoscimento del contratto e delle sottoscrizioni, l'opposta ha rilevato la genericità degli stessi, rappresentando altresì che la seconda rata del finanziamento è stata pagata con addebito sul conto corrente indicato sul frontespizio del contratto di prestito in questione, nonché allegando visura al
P.R.A. dalla quale si evince che la sig.ra è proprietaria dal 06.08.2013 della Mercedes Benz Parte_1
targata ER140LZ.
L'opposta ha altresì formulato richiesta di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
L'opposta ha quindi concluso chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto della proposta opposizione.
Alla prima udienza del 25.03.2021, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il Giudice istruttore, ritenuto di non concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, ha onerato l'opposta di avviare il procedimento di mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, rinviando all'udienza del 23.11.2021.
Nelle more, il diritto di credito controverso è stato oggetto di cessione da parte della CP_1
nei confronti della che si è costituita in giudizio per proseguire il processo ex art. 111 Controparte_3
c.p.c.
Alla predetta udienza del 23.11.2021, il G.I., preso atto dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ha assegnato alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
All'esito dell'udienza dell'08.11.2022, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I., ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.07.2023.
Alla predetta udienza, il G.O.T. nelle more assegnatario del procedimento, dr.ssa Paola Turturici, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il pagina 5 di 12 deposito degli scritti conclusionali, rimettendo poi la causa sul ruolo dello scrivente e rinviandola all'udienza del 16.07.2024, successivamente differita al 05.11.2024.
All'esito della predetta udienza, il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 302/2019.
Con l'unico motivo di opposizione, la sig.ra ha disconosciuto di avere stipulato il contratto Parte_1
di finanziamento allegato al ricorso monitorio, contestando le firme apposte sul documento allegato dall'opposta nonché l'autenticità del documento medesimo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione nel quale la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, gravando conseguentemente su di essa l'onere di provare l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Orbene, parte opposta, a fondamento della propria pretesa creditoria ha allegato: il contratto di finanziamento (all. 3 al ricorso monitorio); la lettera raccomandata A/R del 22.12.2015 di diffida al pagamento della somma di € 22.814,97, con avviso di ricevimento datato 02.02.2016 e firmato dal figlio dell'opponente, sig. (all. 5 al ricorso monitorio); la lettera raccomandata A/R di Persona_1
ulteriore invito al pagamento della suddetta somma, con avviso di ricevimento datato 27.02.2017 e firmato dal marito dell'opponente, sig. (all. 8 al ricorso monitorio); la visura al Parte_2
P.R.A. dalla quale risulta che l'opponente è proprietaria della Mercedes Benz targata ER140LZ, acquistata il 06.08.2013 al prezzo di € 23.850,00 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta nel giudizio di opposizione); l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili
(all. 10 al ricorso monitorio).
L'opponente ha insistito nel disconoscimento del contratto di finanziamento e delle sottoscrizioni ivi apposte, negando di aver percepito la somma in questione.
pagina 6 di 12 Sul disconoscimento della conformità all'originale della copia del contratto di finanziamento, va rilevato come l'opponente si sia limitata a formalizzare il disconoscimento in termini di assoluta genericità, senza mai indicare gli aspetti o gli elementi del documento prodotto che si sostengono non corrispondenti al documento originale;
non può, quindi, che essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, univoco nel ricordare come in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, vada comunque assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia e senza che, invece, possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (si vedano, ex plurimis, Cass. 10912/2003; Cass.
28096/2009).
Tali considerazioni portano, quindi, ad attribuire alla contestazione portata formale, più che sostanziale.
In relazione al disconoscimento delle firme apposte sul contratto di finanziamento, l'opposta ha tempestivamente avanzato istanza di verificazione che il G.I. ha ritenuto di non accogliere.
Invero, ferma l'inutilizzabilità della scrittura privata le cui sottoscrizioni non sono attribuibili all'opponente essendo state disconosciute dalla stessa, tuttavia, l'esistenza del debito di € 22.814,97 era nota alla sig.ra atteso che le lettere di diffida e messa in mora alla stessa indirizzate, ai Parte_1 sensi dell'art. 1335 c.c., si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Nel caso di specie, l'indirizzo di residenza dell'opponente indicato in citazione e sul documento di identità della stessa coincide con l'indirizzo indicato sugli avvisi di ricevimento delle lettere raccomandate suddette;
inoltre, risulta incontestata dall'opponente la relazione di parentela (figlio e marito) con i soggetti firmatari delle raccomandate di diffida alla stessa indirizzate.
Sicché le comunicazioni si presumono conosciute dalla sig.ra Parte_1
Al contempo, non risulta contestato dall'opponente quanto riferito in comparsa dall'opposta, ossia che ella ha acquistato la vettura il 06.08.2013 al prezzo di € 23.850,00 (come anche indicato in visura) presso la concessionaria Comer Sud S.p.A., avendo l'opponente contestato soltanto di avere contratto il finanziamento de quo per l'acquisto.
pagina 7 di 12 Ebbene, in linea generale, al creditore che agisca per l'adempimento basterà provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che questo è scaduto, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento; il debitore dovrà dimostrare di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile.
Nella fattispecie a mani, siamo nell'ambito del cd. credito al consumo, ossia una forma di finanziamento destinata esclusivamente ai consumatori per esigenze di semplice liquidità o per l'acquisto di beni e servizi.
Nonostante il disconoscimento del contratto di finanziamento, il contratto collegato di compravendita non è stato oggetto di contestazione e, del resto, risulta provato in via documentale da parte dell'opposta, per mezzo della visura al P.R.A., l'acquisto della vettura in questione da parte dell'opponente al prezzo di € 23.850,00.
Sarebbe stato agevole e sufficiente per l'opponente fornire la prova di avere provveduto a corrispondere al venditore il prezzo dell'auto con qualsiasi altro mezzo (contanti, assegno, bonifico, e così via).
Invero, “il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12910 del 22/04/2022).
L'opponente, peraltro, nulla ha riferito in relazione all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 T.U.B. (all. 10 al ricorso monitorio).
Orbene, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (ex multis, Cass.civ. 12169/00; Cass. Civ.
2765/92), “Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di
pagina 8 di 12 nulla dovere;
a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce
“trasmissione” ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione”.
Di tal ché, in disparte la scrittura disconosciuta, le ulteriori prove documentali offerte dall'opposta, consentono di ritenere assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Con riferimento alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dall'opposta, occorre rilevare che la liquidazione giudiziale in via equitativa del danno può aver luogo nella sola ipotesi in cui sussista la prova, gravante a carico della parte che formula domanda risarcitoria, in ordine all'an ed al quantum del pregiudizio, ovvero tali elementi siano desumibili dagli atti di causa.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., pertanto, non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito, e dunque la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto.
Non sussistono nel caso di specie i presupposti per una condanna per lite temeraria ex art. 96, commi 1
e 2 c.p.c.
Sussistono, tuttavia, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
In proposito, la più recente giurisprudenza ha affermato che: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cass. civ. n. 27623/2017).
Con la riforma dell'art. 96 c.p.c. ad opera della legge 69/2009 il legislatore ha quindi voluto sanzionare l'abuso dello strumento processuale per bilanciare il diritto di qualsiasi soggetto ad accedere alla giustizia per la tutela dei propri diritti (ex art. 24 Cost e 6 CEDU) con la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost) e l'economia processuale, atteso che agire o resistere in processo in maniera pagina 9 di 12 pretestuosa, senza validi motivi e con scopi meramente dilatori comporta un aggravio per l'intero sistema giurisdizionale.
Nel caso di specie i motivi di opposizione presentano carattere dilatorio, atteso che la difesa approntata
è stata del tutto generica e totalmente infondata in ragione del rapporto contrattuale dimostrato aliunde dalla parte opposta.
La somma a cui va condannata l'opponente va, peraltro, stabilita, con giudizio equitativo e in considerazione del valore di causa, in € 300,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. 55/2014, in misura pari ai valori minimi previsti per lo scaglione di valore da € 5.200,00 a € 26.000,00 ovvero in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo che non ha visto lo svolgimento di istruttoria in senso stretto, né il deposito di scritti conclusionali da parte dell'opposta.
Si osserva che, intervenendo nel presente giudizio antecedentemente all'udienza di precisazione delle conclusioni, quale mandataria per la gestione del credito (già Controparte_3 Controparte_4
ne è divenuta parte, dando altresì contezza della propria titolarità del diritto Controparte_5
sostanziale che ne ha formato oggetto, in virtù della cessione di crediti ai sensi della legge n. 130/1999, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Foglio delle Inserzioni n. 63 del 29.05.2021, tra cui rientra la posizione creditoria oggetto di causa.
Invero, l'interveniente ha inserito nelle premesse di fatto della propria comparsa le dichiarazioni relative al contratto di cessione, ha richiamato, facendole proprie, le precedenti difese e domande della cedente ed ha richiesto l'estromissione della cedente medesima, altresì producendo copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale riportante la pubblicazione dell'avviso della cessione.
Orbene, pur non risultando che le altre parti del processo (in particolare la cedente) abbiano espressamente acconsentito alla detta estromissione, estromissione che pertanto non è stata pronunciata dal Tribunale, con la conseguenza che il processo è proseguito e si è concluso con pronuncia nei confronti dell'originaria parte processuale, non v'è dubbio tuttavia che la cessionaria ha posto in essere i presupposti necessari, non solo perché nei propri confronti la presente sentenza produca i suoi effetti sostanziali (ciò che, per costante giurisprudenza avviene a prescindere dall'intervento o meno del pagina 10 di 12 cessionario nel processo ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c.), ma, altresì, i suoi effetti processuali (o di rito).
Ne consegue che, come affermato costantemente in giurisprudenza, la condanna alle spese sancita al punto precedente, spiega effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che è intervenuta nel presente processo (in tal senso può argomentarsi, con ragionamento a contrario da Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 21107 del 31/10/2005: “In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali. Pertanto, detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo”; con principio successivamente fatto proprio da Sez. 2, Sentenza n. 1633 del 27/01/2014;
Sez.
2 - Ordinanza n. 12663 del 25/06/2020 e Sez.
1 - Sentenza n. 9264 del 06/04/2021)
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
1463/2019:
- RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
302/2019 (R.G. n. 800/2019) del 16-18.07.2019 che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
- CONDANNA l'opponente alla refusione delle spese processuali in Parte_1
favore dell'opposta , rappresentata dalla procuratrice Controparte_1
speciale spese che liquida in € 849,00 (fase studio e fase Controparte_2
introduttiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
- CONDANNA, altresì, l'opponente alla refusione delle spese processuali Parte_1
in favore dell'intervenuta quale mandataria per la gestione del credito Controparte_3 CP_4
pagina 11 di 12 (già , spese che liquida in € 850,00 (fase trattazione e fase decisionale), oltre CP_2 Controparte_5
rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
- CONDANNA, infine, l'opponente pagamento in favore dell'opposta Parte_1 della somma equitativamente determinata di € 300,00.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 16 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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